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Decretali

Posted by on Feb 1, 2018

Decretali

Generalità.

Nella storia della Chiesa romana con il termine decretali si intendono costituzioni pontificie contenenti in genere norme di diritto canonico, emanate e redatte in forma epistolare e aventi forza cogente per tutti i fedeli, salvo che avessero il carattere di norme speciali o particolari in quanto indirizzate a specifiche persone o regioni.

L’importanza delle decretali nella storia giuridica ecclesiastica è nota, soprattutto perché dall’inizio del XIII secolo si avvertiva l’esigenza di aggiornare l’intera legislazione pontificia, cioè di codificare il diritto della Chiesa per porre fine ad ogni forma di incertezza del diritto, specie in un periodo nel quale il Papato di Roma era impegnato a rinsaldare il ruolo di guida della comunità cristiana. Per questo motivo venne operato uno straordinario lavoro di raccolta da parte di alcuni pontefici e più nello specifico

1. “Decretales Gregorii IX” (1234).

  •    Nel 1230 Gregorio IX si preoccupò di riorganizzare l’abbondante produzione normativa successiva al “Decretum Gratiani” – la prima raccolta di diritto canonico, redatta dal monaco camaldolese Graziano tra il 1140 e il 1142 – progettando una nuova e più snella composizione del diritto canonico vigente e affidando il compito a Raimondo di Penyafort, il suo cappellano. L’opera – che doveva correggere gli inconvenienti di indeterminatezza e di confusione presenti nelle precedenti compilazioni pontificie, come le “Quinque compilationes”, rimuovendo tutto ciò che appariva pletorico e superfluo – venne promulgata nel 1234 e, suddivisa in cinque libri, raccolse decretali emanate tra il 1154 e il 1234, dettami conciliari, testi delle Sacre Scritture e dei Padri della Chiesa.
  • 2. “Liber Sextus” (1298). Nel 1298 Bonifacio VIII emanò una nuova e più strutturata compilazione delle decretali emanate negli anni compresi tra il 1239 e il 1298, nonché i dettami conciliari dei primi due Concili di Lione (1245, 1274); divisa anch’essa in cinque libri, come le “Decretales Gregorii IX” aveva forza di legge obbligatoria, con direttive molto precise su come interpretare e applicare le norme contenute nella compilazione. 3. “Clementinae” (1314).
  •   Anche Clemente V dette inizio ad un ulteriore raccolta di decretali successive al 1298, ma non riuscì a portare a termine il suo compito poiché morì poco tempo dopo. Pertanto, spettò al suo successore, Giovanni XXII, perfezionare l’opera di riordino del diritto canonico, che prese il nome, appunto, di “Clementinae”, in onore del pontefice che l’aveva progettata.
  • Con la pubblicazione, avvenuta nel 1317, delle “Clementinae” si poneva ufficialmente fine alla grandiosa opera di codificazione del diritto della Chiesa, grandiosa soprattutto perché, come ha ben sottolineato il giurista Adriano Cavanna, “quella canonistica costituì l’unica parte del diritto medievale di natura prevalentemente legislativa che come ius commune s’opponesse alle legislazioni particolari”; in realtà, all’enorme materiale raccolto fino alla pubblicazione delle “Clementinae” s’aggiunsero altre due compilazioni di decretali pontificie, seppur mancanti del crisma dell’ufficialità, ovverosia le “Extravagantes Johannis XXII”, annoveranti le decretali promulgate dal successore di Clemente V, e le “Extravagantes communes”, che raccoglievano costituzioni di diversi pontefici, fino al 1484, e che complessivamente entreranno a far parte dal 1582, insieme al “Decretum Gratiani”, del “Corpus iuris Canonici”, ovvero il corpo normativo in materia di diritto canonico della Chiesa cattolica.
  • Bibliografia ••• Antonio Padoa Schioppa, “Storia del diritto in Europa. Dal Medioevo all’età contemporanea”, Il Mulino, Bologna, 2007 ••• “Storia del diritto medievale e moderno”, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2010

 

fonte

dizionariostoria

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