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Il governo dei Nobili a Napoli: Autonomismo, decentramento, partecipazione governativa dei Seggi cittadini. (quinta parte)

Posted by on Set 15, 2017

Il governo dei Nobili a Napoli: Autonomismo, decentramento, partecipazione governativa dei Seggi cittadini. (quinta parte)

L’EPOCA NORMANNA

Con la prima monarchia dominante, i governi municipali (tra cui Napoli), collegati a Bisanzio e retti da esponenti delle illustre Gens delle provincie a sud di Roma, dovettero confrontarsi con i loro conquistatori e loro progetti organizzativi.

Fonti storiche certe, quali gli editti di concessione di privilegi, emanati sotto la regnanza del normanno Tancredi, riferiscono dell’esistenza di tre-quattro grandi seggi napoletani. Probabilmente, esisteva già un certo numero di seggi minori, circa 21, pari ai consoli del magistrato di governo, durante il regno dello stesso re Tancredi.

E’, quindi, comprensibile come i  normanni dovettero accettare un sistema amministrativo delle città regie, basato su una già esistente organizzazione dei sedili, al fine di non inimicarsi le cittadinanze locali. Il primo nucleo di nobiltà di seggio, comunque, dovette consolidarsi grazie a re Ruggiero I che insediatosi a Napoli nel XII secolo “creò cencinquanta militi, a ciascun dei quali diede in feudo cinque moggia di terra”. Questi feudatari (nobiltà di terra e spada) formarono una prima corte reale, con il patriziato cittadino(42).

 Sotto re Ruggiero, nel 1140, si svolse tra l’altro il primo parlamento dei baroni ad Ariano, nel corso del quale fu istituita la tassa dell’adoa. I militi, secondo le tradizioni guerriere normanne, discendevano di norma da altri militi ed avevano la possibilità di godere delle terre feudali su concessione dei rispettivi sovrani. Il milite, comunque, secondo il Padiglione, pur appartenendo ad antica nobiltà militare, era un “vir nobilis” solo se aggregato ad una delle accennate adunanze dei nobili in città, ove tra i requisiti richiesti per esservi ascritti vi figurava il possesso delle armi, dei cavalli ed il vivere nobilmente. Tale qualifica, poi, fu concessa anche ad ufficiali e togati al servizio del sovrano, al presidente del Consiglio, al luogotenente della Camera, ai consiglieri e presidenti della Camera. Infine, sotto questa regnanza tra i militi figurarono i “cavalieri aurati”, nonché coloro che erano stati onorati dall’indossare il cingolo militare, milizia istituita dal conte Ruggiero Sr.(43).
E’ interessante notare come il simbolo araldico del Leone, utilizzato dai dominatori normanni, divenne emblema o facente parte dell’arme di numerose famiglie nobili napoletane a partire da questa epoca.
Di questa epoca è importante l’atto del 1207 di traslazione del corpo di Santa Giuliana, da Cuma a Napoli per volere dell’Arcivescovo Anselmo, perché vi figurarono i primi nobili del seggio di Nido.

L’EPOCA  SVEVA

Il costituito nucleo dei nobili, in tale epoca, si trovò nei suoi ranghi a frenare la corsa al lusso, ad ostentare la ricchezza, causa la potenza dei nuovi emergenti ceti più favoriti economicamente. Furono, così, emessi dei provvedimenti che fissarono regole di comportamento sociale, specie per i costumi ed abitudini consumistiche della nobiltà, onde scongiurare il venir meno degli impegni militari e fiscali verso la monarchia.
Taluni provvedimenti sulla sana gestione dell’economia domestica, sulla moderazione dei consumi erano in vigore, in forma di regole, presso il seggio di Capuana a fine XIII secolo(44). L’Istrumento del 1221, sotto Federico II, menziona una “promissione di denari in beneficio de extaurita Santissima Trinitatis praedictae Platea Nidi”. Inoltre, vi è testimonianza sui seggi nelle Costituzioni di Federico II, allorquando si fa cenno all’amministrazione del municipio (gestione dei beni ed entrate comunali), gestita da un sindaco e due eletti (scelti dal popolo con una votazione fatta per “grida” in cui erano escluse donne, bambini, debitori e condannati).

Fece seguito, a metà del XIII secolo, l’iniziativa di re Manfredi di Svevia che riconobbe ai patrizi napoletani, ascritti ai Seggi, il sessantesimo dei diritti della dogana di terra e mare della città di Napoli, affinché mantenessero “il lustro del loro grado”. Questa nobiltà godette del diritto di radunarsi in luoghi speciali per l’amministrazione della città(45).

 Comunque, sotto gli Svevi, come accadde con i Normanni, chi “volea prendere il cingolo dovea presentare i suoi requisiti ricercati dalle loro costituzioni ne’ titoli de nova militia, e de honore militari 59 e 60 lib.3”. Pertanto, fu confermata la regola circa la nomina di “milite” su “licenza” del Re e con discendenza da altri cavalieri. Difatti, la stessa Costituzione di re Guglielmo, De adjutoriis exigendis…pro faciendo filio milite, stabilì la norma che i figli primogeniti dei cavalieri dovevano “armarsi cavalieri”. Tale prerogativa successoria fu, poi, estesa anche ai fratelli del primogenito tramite la Costituzione di re Federico II, Comitibus tit. de adjutoriis pro militia fratris.

Ettore d’Alessandro di Pescolanciano

fonte

nobili-napoletani.it

 

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