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Istruzioni dell’11 Dicembre 1841 circa lo scioglimento delle promiscuità e la divisione dei demani in Sicilia – parte prima

Posted by on Ago 21, 2017

Istruzioni dell’11 Dicembre 1841 circa lo scioglimento delle promiscuità e la divisione dei demani in Sicilia – parte prima

TITOLO PRIMO

Il presente regolamento si apre con la dichiarazione dei fini del legislatore : lo scioglimento delle promiscuità, la separazione in massa delle terre demaniali non promiscue fra i comuni e i padroni di esse e la divisione dei demani comunali ed ex feudali. Inoltre si ordina agli Intendenti di lavorare sulle divisioni non ancora definitivamente ultimate, …su quelle già cominciate, ma rimaste sospese, e infine su quelle non intraprese affatto o appena incominciate.

 

TITOLO SECONDO

Gli articoli 3-9 enunciano le regole in merito allo scioglimento delle promiscuità, una tipologia di possesso che vedeva la coesistenza pacifica su uno stesso fondo di un padrone, che poteva essere un re, un barone, una chiesa, un’abbazia, un comune, e l’intera collettività. L’obiettivo del legislatore borbonico è quello di scioglierle : è proprio questo infatti che viene ordinato agli intendenti , salve le eccezioni contenute nell’articolo 8, che recita così :<< E’ possibile che vi siano de’ casi particolari da fare eccezione alla regola dello scioglimento delle promiscuità. Tali sono quelli in cui una parte sia di pascolo estivi, e l’altra di pascoli d’inverno, o in cui le terre sieno divise in pascoli di diverse specie di animali>>. Il caso espresso nell’articolo 8 e qui riportato influisce anche sulla norma dell’articolo 4 , nel quale vengono menzionate le due cause di promiscuità riconosciute dalla legge : il condominio e le servitù acquistate, siano essi generali o particolari. Tutte le promiscuità verranno sciolte, talvolta senza ”compensi vicendevoli”; le uniche eccezioni riguarderanno quelle espresse nell’articolo otto. Colpisce come il legislatore abbia a cuore di non ledere i diritti delle popolazioni rurali. Per esempio l’articolo 7 prevede la costruzione di passaggi per facilitare l’accesso agli agli usi a chi fosse stato penalizzato nella quotizzazione delle terre. L’articolo 9 fissa la regola per la divisione in caso nasca dubbio sul diritto alla promiscuità : la quotizzazione non si dovrà sospendere. Inoltre gli Intendenti dovranno operare la divisione tenendo conto dello ”stato possessivo”, condizione che ritroveremo più avanti riguardo la compensazione degli usi civici. Infine questo stesso articolo sancisce che i procuratori reali, come già stabilito nel reale decreto del 19 dicembre 1838, prendano le difese dei comuni.

Mauro Terracciano

fonte comitatoduesicilie.it

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