Alta Terra di Lavoro

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“LA CONQUISTA DEL SUD” di Carlo Alianello

Posted by on Set 30, 2017

“LA CONQUISTA DEL SUD” di Carlo Alianello

Art. 1°. Chiunque sarà colto con arme di qualunque specie sarà fucilato immediatamente.

Art. 2°. Egual pena a chi spingesse con parole i villani a sollevarsi.

Art. 3°. Egual pena a chi insultasse il ritratto del re, o lo stemma di Savoia o la bandiera nazionale! » ( proclamazione della corte  marziale a seguito della dichiarazione dello stato d’assedio del generale piemontese Pinelli nelle zone di Avezzano – G. Fortunato, Antologia dei suoi scritti )

Ordine del giorno del generale Cugia, prefetto di Palermo. 20 agosto 1862

Art. 1°. Il territorio de l’isola di Sicilia è messo in istato d’assedio.

Art. 2°.I generali comandanti le truppe della divisione di Palermo e delle subdivisioni di Messina e di Siracusa concentreranno, nei  limiti dei loro circondati rispettivi, i poteri militari e civili.

Art. 3°.Ogni banda armata e ogni riunione a scopo di tumulto saranno sciolte mercé la forza.

Art. 4°.Gli stessi poteri son conferiti al generale comandante le truppe d’operazione sul territorio da queste occupato.

Art. 5°.La libertà di stampa è sospesa per i giornali e altri fogli volanti. La polizia procederà all’arresto di chiunque stamperà o distribuirà simili scritti.

Ordine del giorno del generale piemontese Frignone. Messina, 22 agosto 1862

Art. 1°. Si procederà al disarmo generale immediato nelle provincie di Palermo e di tutta la Sicilia.

Art. 2°. Sono proibite l’esposizione e la vendita di tutte le armi offensive.

Art. 3°. Ogni arma verrà consegnata, entro tre giorni, nelle mani dell’autorità.

Art. 4°. I contravventori saranno arrestati, e, secondo i casi, fucilati.

Ordine del giorno del generale Lamarmora prefetto di Napoli. Napoli, 25 agosto 1862

Art. 1°. Il territorio delle sedici provincie napoletane e delle isole che ne dipendono è messo in istato d’assedio.

Art. 2°.I generali comandanti di divisione o delle zone militari assumeranno i poteri politici e militari nei limiti delle loro circonscrizioni rispettive. Articolo 3°. Ogni raggruppamento fazioso e ogni riunione tumultuosa saranno sciolti con la forza.

Art. 4°.Il porto o la detenzione non autorizzata d’armi d’ogni genere sono proibiti sotto pena d’arresto. I detentori d’armi dovranno dunque consegnarle entro i tre giorni che seguiranno la pubblicazione del presente bando nelle mani delle autorità dalle quali essi dipendono.

Art. 5°.Nessuna stampa tipografica, pubblicazione o distribuzione di giornali, fogli volanti o simili può aver luogo senza l’autorizzazione speciale dell’autorità politica del luogo, la quale ha facoltà di sequestrare, sospendere o sopprimere ogni pubblicazione.

Ordine del giorno del deputato Gaetano Del Giudice, prefetto della Capitanata. Foggia, 18 aprile 1862

Per affrettare l’estinzione del brigantaggio, il prefetto ha l’intenzione di ricorrere alla cooperazione dei guardiani a cavallo delle proprietà private. Disuniti essi non possono niente, né per se stessi né per quelli che servono e inoltre, per il numero sempre crescente di banditi, son stati costretti ad abbandonare le campagne e di chiudersi nei paesi. Io ho pensato di formarne delle squadre che potranno rendere importanti servizi alla sicurezza pubblica, vista la pratica che hanno questi uomini dei sentieri più fuorimano. I proprietari, ne son sicuro, non mancheranno di corrispondere a questo invito del governo. Io ho persuaso il comandante della provincia, colonnello Materazzo, a raccogliere i nomi di quelli che si presenteranno e a organizzarli a squadre. Le guardie devono avere delle armi e un cavallo. I più notabili cittadini hanno volontariamente aperta una sottoscrizione per sovvenire alle spese di questa nuova milizia, e, in due giorni nella sola città di Foggia, han raggiunto la cifra di cinquemila ducati. Le altre città seguiranno questo patriottico esempio. Così le forze del paese, riunendosi, ci potranno ridare quella sicurezza interna che abbiamo perduto.

(Questo era un vero e proprio invito alla guerra civile e il governo subalpino, accettandolo e facendolo suo, aggiunse un segno nuovo d’impotenza, di fronte a quella disperata resistenza che sino allora era parsa, per l’innato disprezzo verso il Sud, non solamente improbabile, ma anche impossibile.)

Ordine del giorno del capo della polizia di Palermo. 4 gennaio 1862 ore 8 matt.

Cittadini, un ufficiale dell’esercito regio, venendo da Castellammare, riporta le seguenti notizie: Le truppe comandate dal maggior generale Quintini, sbarcate a Castellammare, hanno attaccato gli insorti mettendoli in fuga. Delle altre truppe son state inviate, questa mattina, per terminare la distruzione di ogni segno di ribellione. Già si è proceduto a numerose esecuzioni a Castellammare. Continuate a conservare la vostra calma abituale e contate sulla sollecitudine e l’energia del governo.

Ordine del giorno del tenente colonnello Fantoni, comandante le truppe di Lucera. Lucera, 9 febbraio 1862

Stato Maggiore del distaccamento dell’8° reggimento di fanteria di linea, di guarnigione a Lucera.

In esecuzione degli ordini del sig. Prefetto della Capitanata, avendo per fine d’arrivare coi mezzi più efficaci alla pronta distruzione del brigantaggio, il sottoscritto decreta:

Art. 1°: D’ora in avanti nessuno potrà entrare nei boschi di Dragonara, di S. Agata, di Selvanera, del Gargano, di Santa Maria, di Motta, di Pietra, di Volturara, di Voltorino, di S. Marco La Catola, di Celenza, di Carlentino, di Biccari, di Vetruscelle e di Caserotte.

Art. 2° Qualsiasi proprietario, intendente o massaro, sarà tenuto immediatamente, dopo la pubblicazione del presente avviso, a far ritirare dalle suddette foreste tutti i lavoratori, contadini, pastori e caprai etc, che vi si potessero trovare; essi saranno tenuti egualmente ad abbattere gli stazzi e le capanne che vi son stati costruiti.

Art. 3°:D’oggi in poi nessuno potrà importare dai paesi vicini nessun commestibile per l’uso dei contadini, e i contadini non potranno avere in loro possesso che la quantità di viveri necessaria a nutrire pei una giornata ogni persona della famiglia.

Art. 4°:I contravventori del presente ordine, esecutorio due giorni dopo la pubblicazione, saranno trattati come briganti, e come tali, fucilati. Alla pubblicazione del presente ordine, il sottoscritto invita i proprietari a portarlo subito a conoscenza delle persone al loro servizio, affinchè esse possano affrettarsi a evitare i rigori di cui sono minacciati, avvertendoli nello stesso tempo che il governo sarà inesorabile nella loro esecuzione.

In questo modo si condannava a morte non uno, due o tre, non il singolo, ma l’intera popolazione. Quello che oggi si dice correttamente un genocidio. Perché migliaia d’abitanti, residenti nella Capitanata, negli Abruzzi e in un distretto del Molise vivevano letteralmente di quei boschi. Pastorizia, lavoro del legno, pezzi messi a cultura, piccola raccolta, eran vita per quei disgraziati. Il divieto di entrarvi equivaleva a un decreto di morte, anche perché nulla poteva giungere da fuori e quelle foreste erano il naturale ostacolo tra i terrazzani e le rimanenti provincie di Napoli. Ma che importava ai piemontesi? Un ministro piemontese, di cui non voglio fare il nome per l’onore dell’Italia, diceva ridendo a un diplomatico inglese il quale disapprovava, a parole si capisce, simili barbarie: « Le Due Sicilie sono le nostre Indie! Voi tenetevi le vostre ».

Ordine del giorno del maggiore piemontese Fumel. Ciro, 12 febbraio 1862

“Io sottoscritto, avendo avuto la missione di distruggere il brigantaggio, prometto una ricompensa di cento lire per ogni brigante, vivo o morto, che mi sarà portato. Questa ricompensa sarà data ad ogni brigante che ucciderà un suo camerata; gli sarà inoltre risparmiata la vita. Coloro che in onta degli ordini, dessero rifugio o qualunque altro mezzo di sussistenza o di aiuto ai briganti, o vedendoli o conoscendo il luogo ove si trovano nascosti, non ne informassero le truppe e la civile e militare autorità, verranno immediatamente fucilati… Tutte le capanne di campagna che non sono abitate dovranno essere, nello spazio di tre giorni, scoperchiate e i loro ingressi murati… E’ proibito di trasportare pane o altra specie di provvigione oltre le abitazioni dei Comuni, e chiunque disubbidirà a questo ordine sarà considerato come complice dei briganti. È necessario che per la sorveglianza del bestiame si stabiliscano vari centri con una forza armata sufficiente. Anche la caccia è provvisoriamente proibita e non si potrà fare fuoco, se non per annunziare ai posti armati la presenza o la fuga dei briganti. Il sottoscritto non riconosce ora che due partiti, briganti e controbriganti. Quelli che vogliono restare indifferenti saranno considerati come briganti e misure energiche saranno rese contro di essi, perché è un crimine tenersi in disparte in caso d’urgenza”.

Alla Camera dei Comuni, maggio 1863, il parlamentare inglese Bail Cochrame, condannò il proclama di Fumel esclamando: “Un proclama più infame non aveva mai disonorato i peggiori dì del regno del terrore in Francia”.

Ordine del giorno del maggiore piemontese Fumel. Celico, 1° marzo 1862

II sottoscritto, incaricato della distruzione del brigantaggio, promette una ricompensa di lire cento per ogni brigante che gli verrà consegnato vivo o morto. La stessa ricompensa, oltre la salvezza della vita, sarà consegnata al brigante che avrà ucciso uno dei suoi compagni. Il sottoscritto notifica che farà immediatamente fucilare chiunque dia ai briganti sia un asilo sia un qualsiasi mezzo di sussistenza o di difesa. Sarà immediatamente fucilato chiunque, avendo visto dei briganti o conoscendo il luogo del loro rifugio, non ne avrà dato immediatamente avviso alla forza pubblica o alle autorità militari. Tutti i pagliai devono essere bruciati e le torri e le case di campagna che sono abitate e conservate devono essere scoperchiate entro tre giorni e avere le loro aperture murate. Passato questo tempo saranno date al fuoco, e inoltre saranno abbattuti tutti gli animali non protetti dalla forza pubblica. Resta proibito di portare fuori dei villaggi del pane o qualsivoglia sorta di viveri; i contravventori saranno considerati come complici dei briganti. L’esercizio della caccia è proibito. … Saranno considerati come briganti i soldati sbandati che non si saranno presentati nel termine di quattro giorni. Firmato: Fumel.

Ordine del giorno del generale piemontese Boiolo [saepe conveniunt sua nomina rebus]

comandante delle truppe mobili nella provincia della Capitanata. Foggia, 29 agosto 1862

In seguito alle dichiarazioni dello stato d’assedio, io assumo in questa provincia i poteri politici e militari e giovandomi dei poteri a me affidati da questa dichiarazione, io ordino quanto segue:

Art. 1° È vietato ad ognuno vendere armi e munizioni di guerra d’ogni specie.

Art. 2° II porto e la detenzione d’armi e di munizioni d’ogni sorta, non autorizzati, son proibiti sotto pena d’arresto.

Art. 3° Sarà considerato come complice dei briganti, e come tale punito (cioè fucilato), chiunque sarà trovato a portare armi o munizioni o viveri o vestiti, ogni cosa infine destinata ad essere data in riscatto ai briganti.

Art. 4° In ogni città o villaggio, dalle 11 della sera alle 14 del mattino è vietato percorrere vie o strade senza un permesso speciale  dell’autorità militare, o senza gravi motivi perfettamente giustificabili. Nei paesi dove non risiede truppa, questi permessi saranno dati dai sindaci.

Art. 5° Ogni persona in viaggio dovrà essere munita d’un permesso di circolazione, senza il quale sarà arrestata. I forni da pane sparsi per le campagne saranno chiusi a partire dal primo settembre e, a partire da questo giorno, gli utensili che vi si trovano saranno requisiti e le persone che vi lavorano saranno messe in stato d’arresto. Io spero che le guardie nazionali uniranno i loro sforzi a quelli della truppa, per giungere, nel più breve tempo, a tale risultato.

Ordine del giorno del maggiore piemontese Martini. Montesantangelo, 16 settembre 1862

Tutti i proprietari, massari, lavoratori, pastori, abbandoneranno le loro proprietà, i loro campi, il bestiame, le loro industrie, tutto infine, e si ritireranno dentro ventiquattro ore nel paese dove abitualmente dimorano. Quelli che non si conformeranno all’ordine presente saranno arrestati e condotti in prigione.

Avevamo promesso al lettore il testo della famosa legge Pica-Peruzzi. Dopo il precedente intermezzo giuridico, che ci è servito per riprender fiato prima di ingollare un simile boccone, eccola per esteso.

fonte

sudindipendente.ws

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