Alta Terra di Lavoro

già Terra Laboris,già Liburia, già Leboria olim Campania Felix

LA LIBERTÀ DELLA CHIESA E LA CONDANNA DEL VESCOVO DI ALMIRA MONSIGNOR CARLI (Pubblicato il 18 dicembre 1861)

Posted by on Mar 24, 2020

LA LIBERTÀ DELLA CHIESA E LA CONDANNA DEL VESCOVO DI ALMIRA MONSIGNOR CARLI (Pubblicato il 18 dicembre 1861)

(Corrispondenza particolare de l’Armonia). Lessi non ha guari nell’armonia del 28 testé scaduto novembre la sentenza pronunciata contro Monsignor Gaetano Carli, per cui questo Prelato viene condannato a 50 giorni di carcere e 27 lire per le spese del processo, essendo tenuto colpevole di avere «diffusi scritti a stampa contro il governo del Re, tendenti, dice la Nazione, ad inspirare sentimenti reazionari nelle popolazioni».

Lo stesso egregio foglio del 15 ottobre prossimo passato ci aveva informati, essere Monsignor Carli stato citato a quel tribunale, per aver amministrato i’ Sacramento della Conformazione senza il Placet regio, ed anteriormente la gentil Nazione fregiò il prelodato Vescovo del titolo niente meno che di Missionario di reazione, con quel più di denigranti epiteti, che l’odio poté suggerire a quei collarini pistoiesi, collaboratori assidui e zelanti della giudaica Nazione.

Sicchè a Monsignor Carli, non un solo delitto venne imputato: ma accusa verunt eum in nullis, per avvilirlo innanzi al pubblico, incutergli timore e farlo emigrare dalla diocesi pistoiese, ove gli zelatori delle acattoliche novità lo vedevano di mal occhio.

La diffusione perciò dei Dommi e verità cattoliche contenute negli scritti, appellati sediziosi, fu un mero pretesto che offriva a quei liberali di nuovo conio un’ombra di legalità, a cui per dare ogni possibile solennità svolsero tarlati Codici penali, e chiamarono a nuova vita odiose leggi che insultano a quella libertà, dalla quale tanti benefizi si attendono!

— 158 —

Sono però assicurato che Monsignor Carli, non mai si dette per inteso del processo intentato contro di lui, e che ora tranquillo aspetta l’esecuzione della sentenza, quale ho l’onore di trasmettere a V. S. unita a questo mio foglio per informazione sua propria, e de’ suoi numerosi abbonati, onde questi con più di evidenza arguiscano, quale sarebbe la libertà che aspettarsi potrebbe «la Chiesa libera in libero Stato».

Non le sarà forse discaro di sapere, che anche il Pievano don Raffaello Damerini, nominato nella qui annessa sentenza, era stato condannato dallo stesso tribunale a 40 giorni di prigione; ma quella sentenza venne annullata dalla Corte di Cassazione di Firenze, a cui il dotto Pievano aveva appellato.

I due casi sono identici; ora vedremo come vorranno trattare il Vescovo Carli.

Ho l’onore di protestarmi dì V. S.

Livorno, 12 dicembre 1861.

Devotissimo Servitore

Indifferente.

VITTORIO EMANUELE II

per la grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia, l’anno mille ottocento sessantuno, e questo di venticinque del mese di novembre.

II Tribunale di Prima Istanza di Pistola, turno criminale decidente, nella causa contro Monsignor Gaetano Carli, Vescovo in partibus, ultimamente dimorante a Casale, contumace al giudizio per manifestazioni sediziose a forma dell’Art. 128, lettera B del Codice Penale.

Udita la lettura dell’ordinanza d’aggiornamento del 28 ottobre 1861; uditi i testimoni ed il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni; ritiene in fatto pei risultati dell’orale giudizio che l’imputato Monsignor Gaetano Carli, che nel 25 agosto ultimo perduto ministrò il sacramento della Cresima nella Chiesa di Tizzana, e dopo d’aver compiuta quella sacra funzione consegnò al pievano della Chiesa stessa, don Raffaello Damerini, un pacco di foglietti a stampa del numero di 50 in 60 circa, incaricandolo di distribuirli ai cresimati; i quali foglietti portavano per titolo — Avvertimenti ai cattolici. —

Che il medesimo Monsignor Gaetano Carli fece consegna degl’istessi identici toglietti e sotto la stessa ingiunzione al titolare della parrocchia di Colonica ed ài titolare della parrocchia are. G. Borghini di S. Biagio a Vignole nell’occasione in cui trovavasi in quella località nell’estate passata.

Che il contenuto di detti foglietti a stampa è del seguente tenore:

«1° La Chiesa insegnante, alla quale per divina instituzione appartengono il Sommo Pontefice come Capo, Maestro e Pastore, ed i Vescovi secoliti uniti in comunione, è infallibile nel definire ciò che spetta alla fede ed ai costami) e questo o domimi,

«2° La Chiesa adunque è infallibile nel definire se un’azione sia giusta o in giusta, turpe od onesta, giacchè questo concerne i costumi; e questo è domma.

«3° La Chiesa ba definito essere ingiusta, inonesta e sacrilega l’usurpazione dei beni e territorii a sé spettanti; ed in questo la Chiesa è infallibile.

— 159 —

«4° La Chiesa ha ricevuto da Gesù Cristo la piena potestà di giudicare e punire le azioni criminose de’ suoi figli; e sarebbe eretico chi dicesse il contrario.

«5° La Chiesa, valendosi dell’autorità ricevuta da Gesù Cristo, ha fulminato la pena di scomunica contro gli usurpatori dei beni ecclesiastici (Concilio Indentino, sessione 22, De Riform, cap. XI); e sarebbe da reputarsi eretico chi dicesse che la Chiesa in ciò ha errato ed ha sorpassati i limiti dei propri poteri.

«6° Anche secondo i più severi Gallicani il giudizio del Romano Pontefice è irreformabile, cioè infallibile, quando vi si unisce il consenso della Chiesa insegnante; e nel caso nostro, cioè nel condannare l’usurpazione dei dominii temporali della Santa Sede, tutti i Vescovi dell’orbe cattolico fecero eco al giudizio ed alla sentenza del Supremo Gerarca.

«In ciò avete, o cattolici, con che regolarvi nelle presenti circostanze. Non vi seduca il numero e l’autorità di chi pensa o parla altrimenti. Non vi seduca il numero. Il numero non salvò i delinquenti al tempo di Noè e di Lot. Non vi seduca l’autorità. All’inferno v’è anche Giuda che pure era uno dei 12. Ascoltate la voce di coloro cui Dio pose a maestri e pastori della sua Chiesa (ad Api. ir, li), e dei quali ha detto: Chi ascolta voi, ascolta me, e chi voi disprezza, disprezza me (Luca. X, 16). Questi sono i precetti di Gesù Cristo, e se alcuno non si acquieta alle sane parole di nostro Signore Gesti Cristo, egli è un superbo che nulla sa (1^ ad Tim. , VI, 4)».

Che il detto D. Raffaello Damerini nel 27 e 28 di agosto ultimo perduto diffuse i detti foglietti consegnandoti a diversi giovanetti che avevano conseguito il Sacramento della Cresima con preghiera di comunicarne la lettura anche ad altri.

Che non è risultato che lo stesso Monsignor Carli facesse al detto Damerini o ad altre persone consegna dell’opuscolo, che porta per titolo: «La Potestà temporale del Papa difesa con ragioni naturali».

Dichiara pertanto constare del delitto di manifestazioni operato per via di diffusione di scrittura a stampa di facile e spedita circolazione, diretto a screditare il governo, e ad eccitare odio e disprezzo contro il medesimo e contro le leggi dello Stato, imputando ad usurpazione la spontanea dedizione della massima parte degli Stati Pontificii, avvenuta per suffragio universale sanzionato dal Parlamento italiano, e qualificando come eretici e scomunicati tutti coloro che pensano diversamente, qualunque sia il loro numero e la loro autorità con le circostanze di tempo, di modo e di luogo surriferite.

Constare che l’imputato Monsignor Gaetano Carli ha scientemente servito di semplice istrumento a diffondere, propalare, e portare a notizia comune detta scrittura a stampa, senza aver partecipato alla formazione della medesima con le circostanze di tempo, di modo e di luogo surriferite.

Constare consegueùtemente che esso, Monsignor Gaetano Carli si rese colpevole del delitto di manifestazioni contro il governo previsto dall’Art. 128, Leti. B. del Codice penale. Non constare che Monsignore Carli diffondesse e propalasse l’opuscolo incriminato avente per titolo: «La Potestà temporale del Papa».

— 160 —

Atteso che il delitto, come sopra dichiarato costante, si punisce pel combinato disposto degli articoli 126, 127 e 128, Lett. B. del Codice penalo.

«Art. 126. Chiunque per mezzo… di scritture a mano o stampate»… diffuse… o in altro modo portate a notizia comune;

«Art. 127. Chiunque con uno dei modi indicati nell’articolo precedente ba cercato di screditare il governo e di eccitare odio e disprezzo contro il medesimo o contro le leggi dello Stato, è punito col carcere;

«Art. 128. Coloro per altro che senza avere partecipato alla formazione delle scritture… contemplate nei due precedenti articoli hanno scientemente servito di semplici strumenti a diffonderle… o altrimenti propalate, soggiacciono:

A) Nei casi dell’Art. 126 al carcere da uno a cinque anni.

B) Nei casi dell’Art. 127 alla medesima pena da uno a sei mesi.

P. Q. M.

Visto l’art. 33 del Codice penale;

Condanna l’imputato, Monsignor Gadano Carli, contumace al giudizio, come colpevole dell’obbiettatogli delitto di manifestazioni per mezzo di diffusione di scritture stampate, intese a screditare il governo, nella pena di cinquanta giorni di carcere. Lo condanna inoltre nelle indennità dovute a chi di ragione, e nelle spese degli atti e del giudizio, che compresa copia della presente sentenza e atti relativi, tassa in ital. lire 27.

Addì 27 novembre 1861.

C. G. Agnelli— C. A. Baldini —C. D. Gaer.

Camici, supplente — C. Giuli Borghim, coad.

Per copia conforme sab.

G. BORGHINI

Affissa alla porta del convento esterna dei Padri Cappuccini per non essere Monsignor Carli esso reperibile.

GERENTI

— 160 —

fonte https://www.eleaml.org/sud/stampa/vol_01_02_margotti_memorie_per_la_storia_dei_nostri_tempi_1865.html#Dilecte

Submit a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.