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Legittima difesa: ecco come risolse il problema il Regno delle Due Sicilie

Posted by on Giu 6, 2017

Legittima difesa: ecco come risolse il problema il Regno delle Due Sicilie

Oggi più che mai quello della legittima difesa è un tema molto complesso e scottante. Numerosi casi sono spesso finiti sotto la luce dei riflettori sia per la violenza, a cose e persone, che contraddistingue gli assalti di questi criminali, sia a causa di un eccesso di difesa da parte di chi ha subito il misfatto.

Chi è stato minacciato e ha avuto la prontezza e la possibilità di difendere se stesso e i propri cari con un’arma l’ha fatto, finendo però sotto indagine proprio a causa di questo eccesso. L’opinione pubblica è spaccata su chi sostiene che la difesa delle proprietà e soprattutto della propria vita sia sempre legittima, e chi invece ha delle remore a riguardo.

Nell’ordinamento italiano la questione sulla legittima difesa si presenta come una materia molto articolata, quasi astrusa. È proprio dello scorso 4 maggio il via libera della Camera su una proposta di legge che riconosce sempre legittima la difesa per le rapine che avvengono durante la notte. Ora la proposta sarà sottoposta all’attenzione del Senato. Lungi dal voler esprimere un giudizio in merito, è molto importante, però, che si voglia fare luce su una questione così delicata.

Ci sono stati un tempo e un luogo dove la giurisprudenza sull’argomento non solo era molto chiara ma anche  esplicitamente favorevole alla vittima che subiva l’aggressione. Stiamo parlando del Regno delle Due Sicilie. Questi gli articoli del codice penale che regolamentavano la faccenda:

Articolo 372. Non vi è reato quando l’omicidio, le ferite o le percosse sono ordinate dalla legge e comandate dall’autorità legittima.

Articolo 373. Non vi è reato quando l’omicidio, le ferite, le percosse son comandate dalla necessità attuale della legittima difesa di se stesso o d’altrui.

Articolo 374. Son compresi ne’ casi di necessità attuale di legittima difesa i due casi seguenti:

  1. se l’omicidio, le ferite, le percosse sien commesse nell’atto di respingere di notte tempo la scalata, o la rottura de’ recinti de’ muri, o delle porte di entrata in casa o nell’appartamento abitato, o nelle loro dipendenze;
  2. se il fatto abbia avuto luogo nell’atto della difesa contro gli autori di furti o di saccheggi eseguiti con violenza.

Da uomini proiettati verso il progresso vediamo al “domani” come la meta da raggiungere a tutti i costi, dove tutto pare più giusto e migliore rispetto a quello che ha contraddistinto il nostro “ieri”. Assetati d’innovazioni e cambiamenti tendiamo a bollare tutto ciò che è passato come un qualcosa di esaurito, superato. Ci sono molti casi dove invece è determinante guardare indietro perché, proprio in quel passato, si celano le risposte alle nostre domande.

Con questo non si vuole dire che lo Stato Italiano debba adottare, sulla materia della legittima difesa, le leggi duosiciliane. Pare saggio, però, interpellare quel passato quando si vacilla e quando non si è certi del percorso da intraprendere. La storia degli uomini che ci hanno preceduto può essere un’ottima mappa da utilizzare per rendere più sicuro il nostro andare.

Antonio Gaito

pubblicato il 4 di giugno da

comitatiduesicilie.it

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