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Cancellare la memoria di duelli e duellanti (1838)

Posted by on Ott 17, 2022

Cancellare la memoria di duelli e duellanti (1838)

Cancellare la memoria di duelli e duellanti (1838)

Sapevi che Ferdinando II, repuntando i duelli non solo forieri di ferite, talvolta mortali, ma anche – e soprattutto – del principio della vendetta privata in barba alle leggi e alla pubblica autorità, stabilì di vietarli e di punire severamente i trasgressori. Così, in effetti, decretò nell’estate del 1838, sanzionando in 12 articoli quanto segue in sintesi: 

1. è soggetto a prigionia e all’interdizione dai pubblici uffici chiunque abbia sfidato al duello altra persona direttamente o per interposta persona o con qualsiasi altro mezzo; 2. Viene punito con la reclusione, con l’interdizione patrimoniale e con la perdita della pensione chiunque perpetri ingiurie, minacce, percosse, ferite contro chi abbia rifiutato la disfida e, se le ferite procurate a questi porterano entro 40 giorni al decesso, con la pena di morte; 3. Sono parimenti puniti gli autori di una disfida che, benché organizzata, sia stata spontaneamente interrotta; 4. Il duello svolto che non comporti né ferite né omicidi dà luogo comunque alla reclusione di primo grado e alla perdita della pensione; 5. La precedente pena vale anche per il ferito; se le ferite non producono danni permanenti o mutilazioni, l’autore è condannato alla pena di secondo grado e alla perdita della pensione; se le ferite portano alla morte dopo 40 giorni dal fatto, la pena da applicare è di terzo grado; 6. L’uccisione o le ferite che portano alla morte in seguito a duello sono considerati come omicidio premeditato; 7. I morti in seguito al duello sono seppelliti in luogo profano, scelto di volta in volta dagli agenti di pubblica sicurezza, senza pompa funebre né segni di onore. Ciò vale anche per i morti a seguito della condanna per duello. Dello stesso non deve rimanere traccia, così come non deve restare memoria delle persone che vi hanno partecipato; 8. La pena decretata con l’art. 1 vale anche per chi si sia fatto volontoriamente portatore di sfide a parole o con scritti; 9. Sono puniti, con le pene previste dagli artt. 3, 4 e 6, anche i padrini, i secondi e gli assistenti al duello; 10. Il reato al duello posto in essere dai militari dà luogo anche al reato d’insubordinazione; 11. Le condanne, in via definitiva, fanno automaticamente decadere i condannati dagli ordini cavallereschi e dagli onori di corte, cancellando d’ufficio i relativi ruoli. 12. L’azione penale relativa al duello è esercitata d’ufficio dal pubblico ministero e per il giudizio sono competenti esclusivamente le Gran Corti criminali.

fonte

http://decretiamo.blogspot.com/2010/01/cancellare-la-memoria-di-duelli-e.html

1 Comment

  1. Sinceramente, mi sembra eccessivo punire tanto severamente la pratica tradizionale del duello.
    La legislazione successiva (incluso il Codice Rocco) sarà meno dura, comminando un massimo di 5 anni di detenzione in caso di morte derivata da duello, non certo i 24 previsiti dalla premeditazione. Si deve a un richiesta di Rifondazione Comunista l’abolizione della scriminante per duello (e quindi la sua equiparazione all’omicidio volontario), passata assieme alla richiesta delo stesso partito di depenalizzare l’accattonaggio…
    E’ un ulteriore segno dell’assolutismo, che vuole entrare anche nella vita di due singoli che decidono di dirimere con la spafda, la sciabola o la pistola le proprie divergenze personali.
    Naturalmente, altro è duellare per futili motivi (che è un peccato grave, prima ancora che un reato) o costringere un dissenziente a scendere in campo.

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