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CARLISMO PER NAPOLITANI (II)

Posted by on Set 2, 2026

CARLISMO PER NAPOLITANI (II)

Ringraziamo la Casa editrice Solfanelli per la cortese concessione a pubblicare estratti dal volume Carlismo per Napolitani.
Il saggio completo (p. 168, Chieti 2022) è richiedibile presso il sito della casa editrice

Gianandrea de Antonellis

Napoli e Spagna: storie parallele

Un solo Re, due Regni diversi

Un concetto che è difficile da sradicare è quello del cosiddetto “Viceregno”. Dal 1442 al 1713 la Corona fu in unione personale con quelle spagnole, prima d’Aragona e poi delle Spagne[1]. Data l’impossibilità di risiedere contemporaneamente sia nella penisola iberica che in quella italica, sia a Madrid o a Valladolid che a Napoli, le funzioni di rappresentanza erano demandate a una figura istituzionale definita “viceré”. Ciò però non significa che il Regno di Napoli fosse declassato a Viceregno, cioè subordinato ai capricci, agli arbitrii e, soprattutto, alla legislazione del Regno di Castiglia o di Aragona[2]. Come Castiglia, Leon, Aragona etc. erano Regni separati, con legislazioni differenti, ed erano uniti solo dal fatto che la Corona era posta sul capo dello stesso Monarca (da Giovanna “la Pazza” in poi), così pure il Regno di Napoli mantenne le proprie peculiarità giuridiche ed amministrative anche quando condivise con i Regni iberici lo stesso Monarca.

Si pensi, ad esempio, ai titoli ufficiali di Filippo II

Felipe, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de la dos Sicilias, de Hierusalem, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Valencia, de Toledo, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Gibraltar, de las islas de Canarias, de las Indias orientales y occidentales, Islas y tierra firme del mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, de Milán, Conde de Habspurg, de Flandes, de Tirol, de Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina, etc.[3]

Ecco perché, nel periodo che è sbagliato definire vicereale o spagnolo, ma che come detto sarebbe più corretto definire ispanico o meglio ancora imperiale, Napoli ebbe come Monarca non il Re di Castiglia (cioè non fu subordinata alla Castiglia) bensì ebbe come proprio Re Carlo iv, Filippo i, Filippo ii, Filippo iii e Carlo v, i quali allo stesso tempo erano Re di Castiglia, di Leon, etc. rispettivamente come Carlo i (nonché Imperatore come Carlo v), Filippo ii, iii e iv, Carlo ii.

I napoletani […] proclamavano la loro identità di appartenere ad un vero regno e non a un viceregno; essi ritenevano che l’essere sudditi di un sovrano che aveva corte e governo in un lontano regno non limitava affatto la loro immagine costituzionale, poiché l’obbligo di fedeltà e di sudditanza procedeva dal fatto che i sovrani di casa d’Austria – ed i viceré che li rappresentavano – erano i legittimi successori degli Aragona di Napoli e, come tali, giuravano solennemente di osservare i capitoli e grazie della città di Napoli che, formalmente, aveva la rappresentanza dell’intero regno.[4]

È lampante che la politica napolitana, soprattutto nel campo religioso e delle relazioni esterne, seguisse quella di Madrid (o di Valladolid) o meglio viaggiasse parallelamente ad essa, ma ciò avveniva in primo luogo perché anche i Napolitani sentivano, al pari degli altri popoli ispanici, come necessaria ed essenziale la difesa della Fede e quindi la lotta all’islamismo dell’impero turco da una parte e al protestantesimo dall’altra: la partecipazione regnicola ad importanti episodi come la battaglia di Lepanto[5], la difesa della piazza di Castelnuovo[6], la guerra nelle Fiandre[7] e – sul versante propositivo – la presenza oltreoceano di funzionari civili napolitani, tra cui spicca il Viceré del Perù Carmine Nicolao Caracciolo[8] e di missionari regnicoli nell’e­van­gelizzazione delle Americhe[9] e in Oriente[10].

A questo punto è necessario chiedersi: cosa identifica un Regno? I confini geografici, la storia passata, la Dinastia che cinge la Corona, le aspirazioni condivise della popolazione, l’ordinamento pubblico? In senso “moderno”[11], un po’ tutti questi ele­men­ti insieme[12]; in senso tradizionale, ciò che costituisce il passato, sedimentato per secoli, e che informa lo “stile” per affrontare il futuro. «I popoli non sono nazioni, bensì tradizioni»[13], scriveva Francisco Elías de Tejada.

Nessuno mette in dubbio i caratteri unitari del Regno di Napoli, che dal periodo normanno ha presentato una sostanziale unità politica. Per otto secoli (se non si vuole aggiungere il mezzo millennio longobardo precedente) il Regno di Napoli (anche se inizialmente non sotto questa denominazione[14]) presenta dunque una unitarietà ed una identità. Limitandoci al territorio continentale, se i confini della parte meridionale possono essere delimitati dalle coste e, alla frontiera con lo Stato Pontificio, da alcuni fiumi (Tronto[15] e in misura assai minore, Salto e Liri) e passi montani, questa unità è determinata dal comune sentire, dal diritto, dallo stile, dalla cultura: in una parola, dalla tradizione[16].

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Apro una parentesi. La cultura e la tradizione hanno anche a che fare con la tecnica, in vari sensi: da un lato, perché la maggior parte delle scoperte si basano su miglioramenti di tecniche già acquisite e tramandate ai posteri (si pensi solo al caso della bicicletta)[17] e che non sarebbero state possibili se tali conoscenze non fossero state tramandate; dall’altro, perché la tecnica di un determinato periodo influisce sulla cultura: è il caso dei viaggi per mare, che fino al Novecento sono stati più veloci di quelli su strada o strada ferrata.

Un esempio concreto: Napoli dista, in linea d’aria, 660 km da Milano. Mettendo i piedi sulla terra, i quasi 770 km autostradali, divengono, su strade comuni (quelle esistenti fino al xix secolo), quasi 900 (a seconda del percorso scelto per valicare gli Appennini), corrispondenti, con i mezzi di spostamento di allora (ed escludendo i pericoli del banditismo) a un paio di settimane di viaggio.

La distanza in linea d’aria tra Napoli e Barcellona è di 1.010 km: oggettivamente uno spazio maggiore, che però, percorso via mare, corrisponde, con i mezzi del Cinque-Seicento, a quattro giorni di navigazione, ipotizzando una media (calcolata in difetto) di 5 nodi[18]; senza tener conto della comodità del viaggio, privo di continue soste per il cambio dei cavalli, di fermate serali in locande (con necessità di smontare parte del bagaglio per passare la notte), della costrizione in un abitacolo, etc. Più o meno la differenza che passava, negli anni Cinquanta del secolo scorso, tra un comodo e ininterrotto viaggio notturno in vagone letto da Milano a Napoli e un continuo cambio di corriere, città dopo città.

Del resto, passando dai calcoli teorici al dato storico, basta ricordare il famoso (e faticoso) viaggio di Ferdinando ii da Napoli a Bari, compiuto nel 1859 per andare ad accogliere la sposa dell’erede al Trono, Maria Sofia di Baviera, che sarebbe giunta da Trieste (ovviamente via mare e comodamente: 51 ore di traversata[19]). Anche il ritorno, come l’andata, si sarebbe dovuto compiere via terra, per visitare varie città e cittadine del Regno e salutare il popolo “fedelissimo”; ma i medici imposero al Re, dato l’aggra­varsi delle sue condizioni di salute, il viaggio via mare, che si concluse «dopo 50 ore di felice navigazione»[20]: una vera passeggiata rispetto alla settimana del lungo, estenuante ed esiziale (perché causa della malattia che portò alla morte del Re – e poi del Regno) viaggio di andata.

Tutto questo per dire che, considerando il mare non un confine, ma una sorta di “autostrada” del tempo, non occorre scomodare Braudel per comprendere come per secoli gli scambi commerciali e culturali tra Napoli e l’Aragona fossero estremamente più semplici e realizzabili di quelli tra il Regno di Napoli e il Ducato di Milano ed era quindi più che naturale lo sviluppo parallelo delle due culture, naturalmente affini[21]. Se Masaniello, nella sua follia, aveva sognato di costruire un ponte[22] (ovviamente di barche!) tra Napoli e la Spagna per agevolare la vicinanza umana, è chiaro che la navigazione permetteva comunque un rapporto più stretto tra la penisola iberica e quella italica meridionale di quanto non fosse possibile tra il Regno di Napoli e il Ducato di Milano.

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Chiusa questa parentesi, torniamo a domandarci quale sia la caratteristica principale di uno Stato: la cultura, indubbiamente, più che i confini (il Regno di Napoli rimane il Regno di Napoli anche se perde lo Stato dei Presidi, strappatogli da Napoleone[23], e quello di Sicilia rimane tale anche se perde Malta, rubatagli dagli Inglesi) ed anche più che una Dinastia: nessuno, infatti, può negare l’identità napolitana, pur passata attraverso Normanni, Svevi, Angioini, Durazzo, Aragonesi, Asburgo e Borbone (per tacer dei Longobardi).

Ma se la cultura prevale sulla geografia, se lo stile (per dirla con Manuel García Morente) prevale sui confini materiali, un elemento fondamentale della cultura che permane nel tempo è (oltre alla Religione) quello del diritto (naturalmente, riferendoci al diritto tradizionale), che può caratterizzare un determi­nato popolo più profondamente delle espressioni artistiche o delle conquiste tecniche e scientifiche.

Il diritto, che lo si voglia o no, impronta la vita di tutti, giorno dopo giorno. Non è possibile eluderlo, a meno di riuscire a vivere come eremiti o come – in senso etimologico – fuorilegge. Se però non si sceglie la vita di Celestino da Morrone o dell’Innominato di manzoniana memoria, è impossibile prescindere dalla legge: ecco perché il diritto fa parte della tradizione che caratterizza un popolo rispetto a un altro. E il confine più palpabile tra Regno di Napoli e Regno di Sicilia o Stato Pontificio non era dato da un tratto di mare o da una serie di fiumi, bensì tra un diritto diverso (cioè dalle consuetudini differenti) da quello degli altri popoli, che potevano anche essere governati dallo stesso Monarca – come di fatto avvenne, nel caso dei due distinti Reami citra e ultra pharum, per sei secoli, interrotti dai due di regno angioino.

Le citate sette dinastie che si sono succedute hanno infatti sempre rispettato (fino alla rivoluzione francese[24]) il diritto napolitano, che è sempre rimasto tale fino all’avvento delle codificazioni moderne. Naturalmente, essendo un diritto tradizionale era in evoluzione, poiché la tradizione di per sé, prendendo il meglio di ciò che appartiene al passato, lo adatta alle esigenze del periodo successivo, e quindi gli fa subire le necessarie modificazioni[25].

Il diritto, quindi, assai più delle dinastie, rappre­senta un continuum presente nella storia e nell’essenza di un Regno[26].

Finora ho parlato di diritto tradizionale, ma data l’impor­tan­za fondamentale del diritto (quale che esso sia) nella cultura e nella vita di un popolo, si può anche affermare che qualsiasi diritto ne caratterizzi la mentalità: come negare l’in­fluen­za che hanno esercitato in passato (ed esercitano tuttora) la dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789 e quella del 1948; le costituzioni spagnola di Cadice, siciliana del 1812, italiana del 1948; le legislazioni totalitarie nazionalsocialiste, comuniste (dall’U­nio­ne Sovietica alla Spagna) o liberal-democratiche, improntando enormemente non solo il modo di vivere, ma la mentalità stessa dei sudditi (pur se assurti al rango di cittadini)? Quali conseguenze porterà sulle generazioni future la propaganda (sostenuta e spinta dalla legislazione) delle teorie del cosiddetto “gender-diktat”, se non l’ap­piat­timento, apparentemente buono ma in realtà solo buonista, imposto dal politicamente corretto?

«Bisogna vivere come si pensa, se no, prima o poi, si finisce con il pensare come si è vissuto»[27] sostiene Paul Bourget, uno dei massimi scrittori cattolici del Novecento, in chiusura del suo capolavoro, Le démon du midi (1914).

Ora, se il cittadino/suddito vive diversamente da come pensa, perché costretto a nascondere la propria fede in nome del divieto francese di ostentare i simboli religiosi[28]; ad accettare l’abbat­ti­mento delle croci carliste (spacciate in mala fede come residuo del regime franchista) in nome della legge spagnola della memoria storica[29] (e, ricordiamolo ancora una volta, un popolo che rinnega il proprio passato non merita di avere un futuro); ad evitare di difendere esplicitamente la famiglia tradizionale per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge italiana contro la “discriminazione di genere”[30], e gli esempi potrebbero continuare a lungo, senza dimenticare l’acquie­scenza delle varie Conferenze episcopali di fronte al divieto di celebrare Messe durate la Santa Pasqua 2020 ed all’irruzioni delle forze dell’ordine (o meglio del “nuovo ordine mondiale”) per interrompere celebrazioni con pochi e ben distanziati fedeli, diventa allora naturale, per la maggior parte delle persone, “autocensurarsi”, evitare determinati argomenti, “vivere e lasciar vivere” (cullati dal ritornello: «tanto a te che fastidio dànno?») e rendere normale ed accettabile uno stato di cose, una mentalità, attraverso il “trasbordo ideologico inavvertito” che fa percepire come “ordinari” elementi che solo qualche decennio fa rappresentavano la (cattiva) eccezione: le volgarità e le sconcezze negli spettacoli cinematografici, teatrali e televisivi; i treni e i muri delle nostre città costantemente imbrattati di scritte e graffiti; i marciapiedi e i passaggi pedonali monopolizzati da venditori ambulanti abusivi; giovani e meno giovani che sfoggiano tatuaggi tribali, etc.

Pensateci: ci facciamo più caso? L’abitudine all’inciviltà, al­l’immondizia materiale, avrà presto un riscontro nell’abitudi­ne all’immoralità, all’im­mon­dizia spirituale.

Che lo si voglia o no, una cattiva legislazione non è soltanto un danno immediato: è un tumore che pregiudica l’intera vita sociale del nostro futuro[31].

Ecco perché è fondamentale conoscere il diritto del passato per renderci conto della naturalezza della legge tradizionale, che scaturiva dall’uso, si consolidava attraverso la consuetudine e diventava legge in quanto riconoscimento di un diritto esistente, senza dunque pregiudicare la vita sociale, a differenza – anzi, all’opposto – di quanto accade con l’attuale legislazione, ingiunta dall’alto da una ristretta lobby e che, in tempi meno lunghi di quanto si potrebbe credere, modifica radicalmente la mentalità stessa di un popolo, che finisce per pensare come è costretto ad agire.

Un errore borbonico: la Prammatica sanzione (1756)

Se il diritto tradizionale, che scaturisce spontaneamente dalla vita di un popolo, presenta per i casi di Napoli e della Spagna sorprendenti affinità (i fueros hanno il proprio corrispondente nelle consuetudini, le Cortes nei Parlamenti, le società infrasovrane iberiche nelle loro omologhe napolitane), senza dubbio la decisione di Carlo iii[32] di separare definitivamente i Regni di Napoli e di Sicilia dalla Corona spagnola, produsse un ulteriore vulnus.

Tale decisione avvenne attraverso la promulgazione di una Prammatica sanzione, datata 6 ottobre 1759, in cui Carlo, lasciando Napoli, regolò la successione dei Regni di Spagna, Napoli e Sicilia, nonché del Ducato di Parma e Piacenza. Attraverso di essa il primogenito Filippo[33], dichiarato incapace, era escluso dalla successione; il secondogenito Carlo Antonio (il futuro Carlo iv), nominato Principe delle Asturie, era pertanto destinato a succedergli sul trono di Spagna; e il terzogenito Ferdinando indicato per le Corone di Napoli e di Sicilia. Ma soprattutto si sanciva – e questo è il punto più importante – la separazione fra la Corona di Spagna ed i domini italiani. Ecco alcuni stralci del documento:

Lo spirito dei trattati di questo secolo mostra, che si desideri dall’Europa, quando si possa eseguire senza opporsi alla giustizia, la divisione della potenza Spagnuola dall’Italiana. […]

Questa convenienza per la quiete di Europa, che voglio avere, perché non sia chi si allarmi nel vedermi indeciso continuare nella mia persona la Potenza Spagnuola ed Italiana, richiede che fin da ora Io prenda il mio partito rispetto all’Italia.[34]

Quindi veniva ribadita la regola successoria cosiddetta semi-salica, cioè la possibilità di ascesa al trono di una femmina solo in caso di mancanza totale di aventi diritto maschi.

Una breve parentesi: poiché la legge successoria riguardava sia la Corona napolitana che quella spagnola, è qui evidente l’abuso di Ferdinando vii nell’escludere, nel 1830, il fratello Don Carlos María Isidro (ovvero il legittimo Carlo v di Spagna) dal trono di cui era a giusto titolo erede, in mancanza di una discendenza maschile del Re in carica (ma su questo punto torneremo più avanti).

Il testo della Prammatica conclude ribadendo la futura separazione dei Regni:

Ben inteso, che l’ordine di Successione da Me prescritto non mai possa portare l’unione della Monarchia di Spagna colla Sovranità e Domini Italiani. In guisa che o i Maschi o le Femmine di mia Discendenza di sopra chiamati, siano ammessi alla Sovranità Italiana, sempre che non siano Re di Spagna o Principi di Asturia dichiarati già, o per dichiararsi quando ci sia altro Maschio, che possa succedere in vigor di questa ordinazione negli Stati e Beni italiani. Non essendovi, dovrà il Re di Spagna, subito che Dio lo provvegga di un altro Maschio Figlio, o nipote o pronipote, a questo trasferire gli Stati e Beni Italiani. […]

Spero che questa Mia legge di Emancipazione, di Costituzione di Età maggiore, di Destinazione di Tutela, e di Cura del Re pupillo e minore, di Successione, nei detti Stati e Beni Italiani, di cessione e donazione, ridonderà in bene dei Popoli, in tranquillità della mia famiglia Reale, finalmente contribuirà al riposo non meno d’Italia, che di Europa.[35]

Nel testo l’Europa viene citata tre volte (ci si sottomette ai suoi desideri, si auspica la sua quiete, si rispetta addirittura il suo riposo – come se fosse un’anziana nonna che i nipotini, nelle vacanze estive passate a casa sua, non devono disturbare, giocando perciò in silenzio durante la pennichella della controra), dimostrando come già allora, pur non essendosi costituito un ente sovranazionale come l’attuale Unione Europea, esisteva un sentimento di subordinazione nei confronti delle maggiori potenze continentali (Francia, Inghilterra ed Austria, cioè il Sacro Romano Impero).

I Trattati di Utrecht (1713) e di Rastatt (1714) avevano lo scopo, nel mettere termine alla guerra di Successione spagnola (1701-1714), di spartire tra le maggiori potenze l’Impero ispanico, fino ad allora sostanzialmente egemone in due continenti. In particolare ad Utrecht si stabilì la cessione di Gibilterra alla Gran Bretagna, dei territori nella penisola italiana all’Austria e ai suoi alleati: Milano e Napoli all’Austria, la Sardegna alla Baviera e la Sicilia al Ducato di Savoia (che aveva nel corso della guerra mutato alleanza – inaugurando una prassi che poi riverserà nel Regno d’Italia). Nei decenni successivi, prima la battaglia di Bitonto (1734), episodio della guerra di successione polacca (1733-1738), e poi quella di Velletri (1744) durante la guerra di successione austriaca (1741-1748) riportarono Napoli nell’orbita spagnola (questa volta sotto i Borbone).

In ogni caso, se le “nuove” Spagne uscite dalla guerra di successione spagnola erano decisamente ridimensionate, Napoli separata da Madrid era estremante indebolita e la sua posizione geografica, strategicamente interessante (la Sicilia, per il controllo del Mediterraneo, era – ed è tuttora – fondamentale), la faceva divenire una preda ambita da parte dell’Inghil­terra: un primo avviso di ciò si ebbe nel 1742 in occasione della spedizione navale britannica contro Napoli, durante la guerra di successione austriaca: una flottiglia della Royal Navy irruppe nel golfo partenopeo (19 agosto 1742) e costrinse il Re di Napoli e di Sicilia, Carlo di Borbone, sotto la minaccia di un bombardamento, a ritirare dal conflitto le truppe inviate nel Nord Italia in appoggio alla Spagna contro l’Austria, allora alleata della Gran Bretagna. Questo fu uno dei motivi che spinsero Carlo a costruire la propria reggia nella più sicura piana di Caserta.

In fondo, si può leggere tutta la storia delle Due Sicilie borboniche – anche prima che assumessero definitivamente questo nome con il Congresso di Vienna – come una storia dell’influenza inglese su Napoli, iniziata con Carlo vii, sviluppatasi con Ferdinando iv-iii-i (e con suo figlio Francesco i) e quindi, dopo il tentativo di emancipazione attuato da Ferdinando ii, terminata con la liquidazione del Regno al tempo di Francesco ii, in cui l’appoggio inglese fu fondamentale.

La decisione presa da Carlo con la sua Prammatica, quindi, conferma in primo luogo la sua debolezza e la sua dipendenza dai capricci delle potenze europee – fatto ancor più grave se si pensa che stava agendo non come semplice Re di Napoli, ma come Re di Spagna: i suoi predecessori del secolo anteriore non si sarebbero lasciati sopraffare dalla volontà altrui così facilmente – e inoltre conferma il giudizio negativo di Francisco Elías de Tejada che individua nell’Europa non un semplice termine geografico, ma un concetto ideologico in opposizione alla Christianitas (maior e minor, come abbiamo visto).

Un errore borbonico: l’abolizione dei Sedili (1800)

Più grave, perché mancava una pressione europea a imporre al Re tale decisione, che fu invece presa essenzialmente per motivi interni, è l’abolizione dei Sedili, antichissima istituzione amministrativa napolitana. I Sedili (detti anche Seggi o Piazze) erano presenti nelle maggiori città del Regno. A Napoli i loro rappresentanti, chiamati Eletti, si riunivano nella chiesa di San Lorenzo Maggiore ed avevano il compito di individuare il bene comune della Città. Nella capitale, nel secolo xviii, esistevano cinque Sedili “nobili”: Capuana, Montagna (che nel 1684 aveva incorporato quello di Forcella), Nilo (o Nido), Porto e Portanova; e uno detto “del Popolo”.

Il ruolo era molteplice: riconoscere la nobiltà delle famiglie che chiedevano di essere ammesse nella Piazza[36] (per i Seggi nobili) e soprattutto caricare l’aristocrazia napoletana del com­pito di provvedere all’amministrazione del proprio quartiere, nonché di fungere da consiglio al Monarca o a chi lo rappresentava per il governo cittadino (ma non solo: nel caso della famigerata tassa sulla frutta che scatenò la rivolta di Masaniello, il Viceré aveva dovuto ottenere il consenso dei Sedili)[37].

Nelle tristi vicende del 1799 i Sedili ebbero un effimero momento di gloria: abbandonata Napoli prima dal Re e dalla sua famiglia (dicembre 1798), poi dal suo Vicario generale Francesco Pignatelli, marchese di Laino (che s’imbarcò per la Sicilia il 17 gennaio 1799 dopo aver firmato un accordo-capestro in favore dell’esercito invasore francese che prevedeva il pagamento dell’improponibile cifra di due milioni e mezzo di ducati), i Sedili – su suggerimento del giurista Antonio Capece Minutolo, Principino di Canosa – si proposero come rappresentanti di Napoli non solo come Città, ma, in quanto capitale, dell’intero Regno per trattare con i nemici.

Le trattative fallirono, ma il Canosa venne addirittura accusato di aver voluto creare una “Repubblica aristocratica” e per questo fu perseguitato al ritorno di Ferdinando iv a Napoli.

Prestando fede alle calunnie, il Re riportò il Principino in carcere (dove era stato in precedenza messo dai giacobini) e procedette a quello che è stato definito come l’atto più antitradizionale della storia del regno dei Borbone[38], cioè all’aboli­zione dei Sedili (25 aprile 1800). L’atto andava nel senso di una assolutizzazione della Monarchia, eliminando radicalmente il ruolo dell’aristocrazia e riducendola a mera consulta araldica (i Sedili venivano sostituiti dal Libro d’Oro della Nobiltà), da organo amministrativo che era stato per secoli.

Un errore borbonico: la mancata Restaurazione (1815)

Al gravissimo atto di abolire una secolare istituzione Ferdinando iv di Napoli, divenuto intanto i delle Due Sicilie, affiancò nella seconda “restaurazione” quello di accettare praticamente in blocco le innovazioni portate dalla dominazione militare francese (unica eccezione, l’abolizione del divorzio, introdotto da Gioacchino Murat con il Codice Napoleone). Tre sono gli elementi cardine del mantenimento dello status quo giuridico:

  1. l’accettazione delle clausole vessatorie del trattato di Casa Lanza (20 maggio 1815), che inaugurò la “politica dell’amalgama”, lasciando nei propri posti sia gli ufficiali che i funzionari civili che avevano fatto carriera sotto i Francesi (i secondi soprattutto in virtù della loro adesione ideale al nuovo regime), confermando un perdonismo che, reiterato dai successori di Ferdinando, avrebbe alla lunga portato (o almeno fortemente contribuito) alla caduta del Regno;
  2. il mantenimento dell’eversione dei feudi, imposta solo dieci anni prima ed ancora pienamente reversibile[39];
  3. il mantenimento del Codice Napoleone, cui venne di fatto cambiato solo il frontespizio, che aveva spazzato via in un solo colpo il diritto tradizionale napolitano, sviluppatosi nel corso dei secoli parallelamente e similmente a quello ispanico, imponendo invece dall’alto un diritto arbitrario.

Tutte queste innovazioni, ingiunte dall’alto in feroce contrasto con la tradizione, nei campi del diritto pubblico (eversione dei feudi e abolizione dei Sedili), diritto amministrativo (politica dell’amalgama con il mantenimento della burocrazia murattiana), diritto privato (mantenimento del Codice Napoleone), a cui va aggiunta la precedente modifica in campo di diritto costituzionale (la separazione delle Corone spagnole e italiche voluta a suo tempo da Carlo iii), non potevano non influire, alla lunga, sulla mentalità della popolazione a cui erano imposte, trasformando il Regno stesso da sociale e tradizionale, in assoluto e centralista.

Il diritto napolitano e il diritto rivoluzionario

Davvero il diritto ha un’influenza così grande sul popolo che vi è assoggettato? Per comprenderlo, facciamo un passo indietro.

Il Regno di Napoli per tanti versi rientra nella hispanidad – e non solo per il periodo in cui ne ressero lo scettro i Trastámara o gli Asburgo, ma per il parallelismo culturale che si formò in modo naturale[40] tra i popoli iberici e quelli napolitani (a differenza di quanto avvenne con quelli fiamminghi o del Ducato di Milano) – dimostrando anche nel diritto la sintonia con la cultura (non solo giuridica) della penisola iberica.

Infatti, prima dell’epoca dell’assolutismo e delle codificazioni moderne, la legge sorgeva dal basso e non veniva imposta dall’alto. È un concetto che risulta quasi inconcepibile se non incredibile a chi è abituato a vedere (e vedersi) imporre la legge da un legislatore che attualmente è costituito nel Parlamento e che si identifica con la sfera più alta del potere: appunto la sovranità, che può imporre a proprio capriccio in qualsiasi momento una legge in totale contrasto con una norma preesistente, a seconda della volubile volontà del governo in carica.

Questo, però, accade solo in epoca moderna, in epoca di assolutismo (monarchico o democratico) in cui il legislatore è superiore alla legge preesistente.

Forse uno dei sistemi più semplici per comprendere in cosa consista concretamente una Monarchia tradizionale in un dato Regno è quello di studiarne le leggi precedenti alla codificazione moderna.

Detto tra parentesi: non è un caso che il motto del Carlismo – cioè della più pura visione politica cattolica, monarchica e tradizionale – sia Dios, Patria, Fueros y Rey. Vale a dire (e si noti l’ordine in cui vengono espressi): Dio (religione cattolica), Patria (concreta Terra dei Padri e non astratta Nazione o burocratico Stato), Diritti tradizionali (cioè libertà concrete – e al plurale – e non un’astratta – pur se con la maiuscola – Libertà) e, infine, Re (naturalmente, Re legittimo, cioè non usurpatore né indegno).

Può sembrare strano, ad un monarchico dei nostri giorni, cioè “moderno” e quindi presumibilmente intriso di mentalità assolutista, ritenere che il Re debba essere al di sotto della legge, cioè ad essa sottoposto, anziché esserne al di sopra, sovrano[41]. E questo per due motivi: innanzitutto perché il moderno monarchico “tradizionalista” (o meglio, quello che si crede tale, essendo in realtà assolutista), è spinto – erroneamente – a ritenere che il Re sia legibus solutus, in quanto fonte egli stesso della norma giuridica.

In secondo luogo perché egli – e ciò vale per qualsiasi studioso “moderno” di politologia: monarchico, repubblicano o anarchico che sia – identifica il Re con lo Stato (L’État c’est moi) e ritiene che la fonte del diritto sia appunto lo Stato[42].

La rivoluzione francese, infatti, non ha affatto risolto il problema dell’assolutismo, bensì lo ha aggravato, limitandosi unicamente a cambiare il soggetto assoluto, non più il Re ma lo Stato[43] (solitamente incarnato nel Parlamento – solo molto raramente l’espressione diretta della sovranità popolare avviene attraverso i referendum, in genere però solo abrogativi), quale esclusiva fonte del Potere legislativo e quindi della legge.

Invece nel mondo tradizionale, prima del periodo detto “delle codificazioni moderne”, sorte in tutto il mondo ad imitazione del Codice Napoleone (1804), la legge non proveniva necessariamente dall’alto. In particolare, nei territori di cultura latina (come le penisole italica ed iberica), esso si formava in primo luogo attraverso l’iniziale uso, che si consolidava in una consuetudine, eventualmente sanzionata da un’autorità con la estensione di una legge, che la ufficializzava, riconoscendola in maniera codificata (cioè scritta), in quanto già esistente, ma non la imponeva ex novo.

Un po’ come accade con la nobiltà, che il Monarca riconosce concedendo un titolo, ma non può creare[44].

Il diritto napolitano è stato dunque per secoli basato sulla consuetudine: non sono mancati, è vero, codici compilativi che, come quelli tardo-romani, riassumevano ed ordinavano le leggi già esistenti[45], era però del tutto ignoto il concetto di codice normativo, che cioè imponesse una nuova legge, basandone la forza non più sull’autorità della Tradizione, bensì sulla mera volontà o ingiunzione del legislatore.

Cosa comporta, rispetto al sistema vigente? Gli esaltatori della mentalità moderna diranno che gli attuali codici regolano le norme di un determinato settore (codice civile, penale, procedurale…) e che rendono immediatamente intellegibile a tutti il diritto, mentre in precedenza bisognava essere giurisperiti per districarsi nella selva di leggi, decreti, disposizioni, grida di manzoniana memoria: senza l’ausilio di un “azzeccagarbugli” nessun privato cittadino poteva raccapezzarsi e diveniva così un burattino nelle mani del leguleio di turno. In realtà la situazione – dal punto di vista della confusione – non è affatto cambiata: alle grida sono stati sostituiti i decreti (governativi, ministeriali, amministrativi, regionali, comunali, etc.) e ai codici sono state aggiunte miriadi di leggi e leggine per modificare, specificare, correggere, interpretare la materia, per cui all’iniziale articolo del codice vanno aggiunti testi da cercare in edizioni successive, in gazzette ufficiali (per tacere degli elenchi di sentenze giudiziali, che costituiscono giurisprudenza). Anche ai nostri giorni, quindi, senza un “azzeccagarbugli”, per il cittadino è impossibile difendersi. Basti pensare all’ambito esattoriale: per qualsiasi imprenditore o esercente è pressoché impossibile sapere se si trova al 100% in regola con il pagamento di tutte le incombenze di cui lo Stato continua a caricarlo oppure se ha dimenticato un pur secondario pagamento.

Ma la questione principale non riguarda la maggiore o minore confusione dell’uno o dell’altro sistema, bensì l’indivi­dua­zione della fonte del diritto: l’uso che genera la consuetudine (scaturente dal basso) nel diritto tradizionale oppure l’arbitrio (imposto dall’alto) nel diritto moderno.

Se la legge riconosce uno stato di cose già esistente, come l’uso di seguire certi orari di apertura dei negozi che, ripetuto negli anni, generano una consuetudine la quale, eventualmente ma non obbligatoriamente, può essere recepita in un testo scritto (legge), tante disposizioni assurde dei nostri tempi non verrebbero neppure concepite.

Pensiamo, ad esempio, alla legislazione riguardante la “teoria del genere”: è palese che nessuna disposizione in tal senso sarebbe mai neppure approdata alla discussione delle Camere laddove avesse dovuto passare attraverso la approvazione di fatto della consuetudine. In altre parole, nel sistema giuridico tradizionale una esigua minoranza del 2% non avrebbe mai potuto imporsi su una maggioranza del 98%.

Considerazioni giusnaturaliste e giuspolitiche a parte, è importante notare come il sistema legislativo napolitano che passa attraverso la consuetudine sia sostanzialmente simile a quello dei Fueros iberici, a testimonianza ulteriore della sintonia tra i due mondi.

Inoltre, lo studio del diritto napolitano[46] permette di far comprendere come il rapporto con gli altri Regni delle Spagne e in particolar modo con la Corona di Castiglia non fosse affatto di sudditanza o di subordinazione, bensì di autonomia: un fondamentale elemento in più per comprendere come il termine viceregno sia erroneo e come l’unione personale delle varie Corone non comportasse l’unificazione dei diversi Regni, che rimanevano distinti, conservando le proprie leggi e le proprie istituzioni.


[1] Per la precisione con le case Trastámara d’Aragona (1442-1516), con la parentesi di quattro mesi e mezzo nel 1595 per l’occupazione francese di Carlo viii e successivamente di Luigi xii (1501-1504); Asburgo di Spagna (1516-1700) e Borbone (1700-1713), prima di essere conquistata dagli Asburgo d’Austria (1713-1734) e quindi ridivenire Regno “indipendente” con Carlo di Borbone.

[2] L’unico vero Viceregno spagnolo fu quello del Perù, in cui fu applicata la legislazione castigliana.

[3] Incipit di una lettera datata 6 maggio 1598, in Colección de documentos inéditos para la historia de España, a cura dei Marchesi di Pidal e di Miraflores e di Miguel Salvá, Madrid 1865, vol. 42, p. 222.

[4] Giovanni Muto, Una lenta decadenza: il Regno di Napoli e la Monarchia degli Austrias durante la seconda metà del xvii secolo, «Estudis. Revista de historia moderna», 33 (2007), pp. 9-26:9-10. L’autore sostiene che tale “base contrattuale” viene modificata con l’incoronazione di Filippo iii (1598), dando quindi luogo a quello che Giovan Antonio Palazzo definisce «un tacito patto di compagnia, in base al quale la fedeltà e l’obbedienza erano dovute in cambio della difesa dai nemici esterni e del buon governo». Ibid. p. 10. Per il valore di queste categorie, cfr. anche Idem, Fedeltà e patria nel lessico napoletano della prima età moderna, in Storia sociale e politica. Omaggio a Rosario Villari, a cura di G. Muto et alii, Franco Angeli, Milano 2007, p. 495-522.

[5] Cfr. Luigi Conforti, Napoletani a Lepanto. Ricerche storiche (1886), ristampa D’Amico, Nocera Superiore (Salerno) 2022.

[6] Cfr. Hugo Álvaro Cañete, Los Tercios en el Mediterráneo. Los sitios de Castelnuovo y Malta, Platea, Málaga 2015.

[7] Cfr. José Palau Cuñat. José Luis de Mirecki, Rocroy. Cuando la honra española se pagaba con sangre, Actas, San Sebastián de los Reyes (Madrid) 2015; Fernando Martínez Laínez; José María Sánchez de Toca, Tercios de España. La infantería legendaria, edaf, Madrid 2006.

[8] Carmine Nicolao Caracciolo, quinto principe di Santo Buono, Grande di Spagna (Bucchianico, 5 luglio 1671 – Madrid, 26 luglio 1726), tra i numerosi incarichi ricoprì quello di Viceré del Perù (1716-1720).

[9] Cfr. tra i tanti, i casi dei gesuiti Juan Antonio Cumis (nato a Catanzaro nel 1537) e Joan Anello Oliva di Napoli (1574-1642), che a fine xvi secolo furono attivi in Perù (cfr. Generoso D’Agnese, L’Avventura della Fede. I Missionari italiani nel Continente Americano: evangelizzatoir, esploratori, educatori, Youcanprint, 2013, cap. Il Quipu d’Acatanga; Vittorio di Pace, Napoletani in Brasile nella guerra di liberazione dall’invasione olandese. 1625-1640, Fiorentino, Napoli 1991).

[10] Vanno ricordati, tra i tanti, il Servo di Dio Antonio da Pisticci (†1642), missionario in Turchia ed Armenia; il Beato Rodolfo Acquaviva del Duchi di Atri (1550-1583) e il Beato Camillo Costanzo (1572-1622), calabrese, entrambi gesuiti e martirizzati in Giappone.

[11] Anche in questo caso utilizzo il termine in senso assiologico e non in senso cronologico.

[12] A proposito della identificazione dello spirito di un popolo (alla tedesca:volkgeist) basato su elementi passati («una d’arme di lingua, d’altare…» come scrisse Manzoni) oppure su progetti futuri, cfr. il saggio, citato in chiusura del capitolo precedente, di Manuel García Morente, Idea dell’Ispanità, Solfanelli, Chieti 2018), che invece identifica tale spirito con lo “stile”.

[13] Francisco Elías de Tejada, Rafael Gambra, Francisco Puy, Il Carlismo, cit., § 61-62, p. 97.

[14] Il suo iniziale nome ufficiale era Regnum Siciliae citra Pharum (Regno di Sicilia al di qua del Faro, in riferimento al Faro di Messina) e si contrapponeva al contemporaneo Regnum Siciliae ultra Pharum (Regno di Sicilia al di là del Faro), che si estendeva sull’intera isola di Sicilia. Utilizzato dagli storici fu anche il nome Regno di Puglia, che trova la sua origine in età normanna. Il primo a utilizzare ufficialmente il titolo di Re di Napoli fu Ferdinando i (o Ferrante, 1458-1494).

[15] Con la significativa eccezione di Ascoli Piceno che, pur essendo a sud del Tronto, faceva parte dello Stato Pontificio e non del Regno di Napoli, a conferma del fatto che anche i confini sono una questione di cultura (e quindi di tradizione) e non esclusivamente di geografia.

[16] Vale la pena ricordare una considerazione di Tomaso Landolfi inserita nel racconto I contrafforti di Frosinone, apparso inizialmente nel 1954 su «Il Mondo» di Pannunzio; in esso lo scrittore, nativo di Pico, allora appartenente alla Terra di Lavoro, prese netta posizione contro la decisione di recidere quelle antiche radici per costituire la provincia di Frosinone: «Senza dubbio il mio paese, che era sempre stato nella provincia di Caserta, è attualmente nella provincia di Frosinone. Ma che perciò? Né la sua lingua, prima che il triste evento si producesse, né le sue tradizioni ebbero mai nulla a che vedere con ciò che ancora qualche vecchio chiama “lo Stato romano”: di qua Longobardi, Normanni, Angioini, di là papi e loro accoliti; di qua una lingua di tipo napoletano-abruzzese, di là una specie di romanesco suburbano; a non tener conto poi di tutto il resto». Tomaso Landolfi, Le più belle pagine, Adelphi, Milano 2001, p. 338.

[17] Nel campo tecnico non avremmo avuto l’attuale comodissima bicicletta in fibra di carbonio (per tacer di quella a pedalata assistita) se non ci fossero stati prima il sostanzialmente inutile e scomodo celerifero (1791, silhouette lignea di un cavallo con ruote al posto delle coppie di zampe anteriori e posteriori, privo di sterzo, pedali e freno), la draisina (1816, con sterzo, ma anch’essa senza pedali e freni), il malsicuro velocipede o biciclo (1864, completamente in metallo, caratterizzato dall’enorme ruota anteriore), la safety bicycle (1884, antesignana delle moderne biciclette, con ruote di dimensioni uguali e trasmissione a catena, alle cui ruote metalliche fu successivamente adattato il pneumatico, inventato nel 1888 da John Boyd Dunlop) e quindi le tardonovecentesche (e assai più confortevoli) bici da corsa, da cross, da turismo, city bike, mountain bike, etc.

[18] 1 nodo = 1,852 km/h.

[19] Mauro Musci, Cronaca storica ufficiale del viaggio nelle Puglie di S. M. il re Ferdinando ii e del matrimonio di S.A.R. il Duca di Calabria Principe ereditario del Regno con S.A.R. la Duchessa di Baviera Maria Sofia Amalia, Andrea Cancelliere, Napoli 1859, p. 101.

[20] Ivi, p. 94.

[21] Il deputato liberale Moreno Guerra, in un suo discorso alle Cortes del 2 aprile 1821, affermò: «Napoli è una parte della Spagna come la Catalogna. […] ancora uno è il sangue di Napoletani e Spagnoli». L’originale suona: «Nápoles es una parte de España, como Cataluña, y debemos auxiliarla», «Nápoles es como una cosa propia; todavía está la sangre mezclada entre los de Nápoles y los de Madrid», Diario de las actas y discusiones de las Cortes. Legislatura de los anos de 1820 y 1821, tomo xiv, n. 13 («Sessione straordinaria della notte del 2 aprile 1821»), p. 18 e 47-48.

[22] Cfr. Giuseppe Donzelli, Partenope liberata, Ottavio Beltrano, Napoli 1647, p. 62.

[23] Con la pace di Firenze (28 marzo 1801) il suo territorio fu sottoposto alla Francia; successivamente il Congresso di Vienna, in nome di una “Restaurazione” che restaurò ben poco, lo assegnò al Granducato di Toscana.

[24] A differenza della usuale grafia, preferisco utilizzare la minuscola per indicare il termine rivoluzione con riferimento a quella del 1789, mentre riservo la maiuscola al concetto generale di Rivoluzione – di cui quella giacobina è soltanto un episodio, seppure di enorme importanza – che ha le sue radici nell’Umanesimo e nella rivoluzione protestante.

[25] «Quanto abbiamo ricevuto dagli antenati non è letteralmente lo stesso che trasmettiamo ai discendenti: poiché, nel coacervo culturale che ri­tra­smettiamo, abbiamo inserito il nostro apporto, i frutti del nostro agire personale. E questo apporto che ogni generazione aggiunge a quanto dalle generazioni precedenti ha ricevuto, è il progresso». F. Elías de Tejada, R. Gambra, F. Puy, Il Carlismo, cit., § 74, p. 104. O, per citare Gustav Mahler (e non G. K. Chesterton, a cui spesso viene attribuito questo aforisma), «La tradizione consiste nel conservare il fuoco, non nell’adorare le ceneri».

[26] Naturalmente ciò è valido soprattutto per il diritto tradizionale, che non è influenzato da una determinata dinastia. Quando essa (o un governo dittatoriale) impone invece il diritto “nuovo”, riesce a influenzare pesantemente la mentalità del popolo, come vedremo fra breve.

[27] Paul Bourget, Il demone meridiano, Solfanelli, Chieti 2013, p. 433.

[28] Legge n. 228 del 15 marzo 2004.

[29] Legge n. 52 del 26 dicembre 2007.

[30] Legge del 13 luglio 2015, n. 107 “La buona scuola” e l’ampliamento della c.d. legge Mancino (n. 205 del 25 giugno 1993) al c.d. reato di omofobia, più varie e cangianti proposte di leggi, continuamente aggiornate alle esigenze del mutevole mondo degli invertiti, come il disegno di legge “Zan” del Senato n. 2005 «Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità».

[31] Si pensi alle leggi che, in tutto il mondo, hanno introdotto il divorzio, minando alle fondamenta la famiglia, cellula base della società, e legalizzato l’aborto, spacciando un crimine come “diritto” e banalizzandolo come mero intervento ambulatoriale, quasi si trattasse di chirurgia estetica.

[32] Generalmente preferiamo indicare Carlo di Borbone con il numerale vii, riferendolo alla Corona di Napoli e non a quella di Spagna. In questo caso, però, era già idealmente salito sul trono madrileno il 10 agosto 1759, succedendo al fratello Ferdinando vi, morto il giorno prima, perciò lo indichiamo come Carlo iii.

[33] Filippo di Napoli e Sicilia (1747-1777), inizialmente Duca di Calabria, fu riconosciuto incapace all’età di sei anni e quindi escluso dalla successione al trono. Il suo caso è emblematico per chi pretende che la monarchia ereditaria sia pericolosa in quanto lo scettro potrebbe cadere nelle mani di un folle. La storia dimostra che un monarca o un erede al trono incapace viene estromesso dal comando, mentre questo non accade con un presidente di una Repubblica (o di una Regione) o con un dittatore.

[34] Francesco Becattini, Storia del Regno di Carlo iii di Borbone Re Cattolico delle Spagne e dell’Indie, corredata degli opportuni documenti, Francesco Pitteri e Francesco Sansoni, Venezia 1790, p. 193-199:193, 194.

[35] Ivi, p. 197-198.

[36] Esistevano Piazze aperte e Piazze chiuse: in queste ultime era necessario essere accolti (con voto segreto) dalla Piazza in cui ci si trasferiva, a prescindere da un decreto reale che sancisse la nobiltà del richiedente.

[37] A scatenare l’ira della plebe non fu il donativo di un milione di ducati promesso alla Corona per la guerra nelle Fiandre, bensì il mezzo per raccoglierlo (la gabella sulla frutta). Non a caso l’ira degli insorti colpì i Napoletani (a partire dall’Eletto del Popolo Andrea Naclerio, considerato un traditore) e non gli Spagnoli. Tanto è vero che – come visto – la rivolta scoppiò al grido di «Viva il Re di Spagna, muoia il malgoverno!» e che Masaniello, il 13 luglio 1647, confermò il donativo, addirittura raddoppiandolo, ed impegnandosi a trovare un’altra forma per raccoglierlo (cfr. Giuseppe Campanile, Innocenzo Fuidoro, Diario della sollevazione di Napoli (1647-1648). Da Masaniello alla “Reale Repubblica” napoletana, a cura di Gianandrea de Antonellis, D’Amico, Nocera Superiore (Salerno) 2022, p. 73-74.

[38] «È questo a nostro avviso l’avvenimento più importante della prima restaurazione perché segna il definitivo trapasso da un sistema di rappresentanza autonoma dei nobili e del popolo (esclusa la plebe) corrispondente ad antichi privilegi feudali e destinata a fiancheggiare la corona al sistema assolutistico già ampiamente propiziato dall’illuminismo ed ora imposto come una necessità di difesa in corrispondenza dello insorgere del fenomeno completamente nuovo del settarismo ideologico rivoluzionario serpeggiante in tutte le classi ed anche in quelle nobili. […] La nobiltà, aboliti i Sedili, fu segnata in un libro d’oro. Commenta giustamente il Blanc: “Un libro d’oro sostituito alle Piazze non era che un registro sostituito a un diritto”». Silvio Vitale, La prima reazione borbonica, in «L’Alfiere. Pubblicazione Napoletana Tradizionalista», n. 6 (maggio 1962), p. 6.

[39] Legge n. 130 del 2 agosto 1806, il cui primo articolo recitava: «La feudalità con tutte le sue attribuzioni resta abolita. Tutte le giurisdizioni sinora baronali, ed i proventi qualunque che vi siano stati annessi, sono reintegrati alla sovranità, dalla quale saranno inseparabili». Quindi la Corona poteva di nuovo distribuirli.

[40] E non imposto dall’alto e con la forza, come sarebbe avvenuto con la piemontesizzazione del periodo unitario.

[41] Dal basso latino superànus, che si trova sopra tutti gli altri.

[42] La maggior parte delle persone è portata a pensare che lo Stato sia sempre stato governato come è avvenuto negli ultimi due secoli, cioè – si tratti di monarchia assoluta o repubblica democratica – che la fonte del diritto sia centralizzata (nel Monarca o nel Parlamento) e che la legge, arbitrio del potere legislativo, promani sempre e comunque dall’alto, a capriccio di chi in ogni singolo periodo storico detenga tale potere. Tecnicamente si potrebbe parlare di idola temporis, affiancando questo ulteriore eidolon ai quattro canonici individuati da Francesco Bacone nel suo Novum Organon (1620): idola specus, tribus, fori, theatri, che possono inficiare i ragionamenti (in buona fede: diverso il discorso sulla mala fede). Sull’argomento, mi permetto di rimandare al mio Il significato della metodologia tra teoria e pratica. Approcci per il diritto, in Lezioni di metodologie e Tecnologie didattiche delle Scienze Giuridiche, a cura di Francesco Petrillo, Maggioli, Sant’Arcan­ge­lo di Romagna (Rimini) 2019,19-62:24-29, dove ho sviluppato questo concetto.

[43] Cfr. José Pedro Galvão de Sousa, Poder, Estado y Constitución. Hacia un derecho político realista, Marcial Pons, Madrid 2019, p. 68 e José Miguel Gambra, La sociedad tradicionalista y sus enemigos, Guillermo Escolar, Madrid 2019, p. 143-145, che a sua volta richiama il cap. v di Francisco Elías de Tejada, La monarquía tradicional (traduzione italiana: La monarchia tradizionale, Controcorrente, Napoli 2001, p. 107-123).

[44] «Come è vero che posso creare un Conte, ma non lo posso rendere nobile», disse Isabella (ii) di Spagna al generale Baldomero Espartero (1793-1879), dal 1837 Visconte delle Bandiere e Conte di Luchana – sarebbe poi divenuto, per meriti militari propri e demeriti altrui, grazie all’infame tradimento del generale Moroto a Vergara (31 agosto 1839), anche Duca della Vittoria nel 1839, Duca di Morella nel 1840 e Principe di Vergara, appunto, nel 1872 – quando questi, rozzo figlio di un umile carpentiere, le rispose scostumatamente alla richiesta di accompagnarla a passeggio. In altre parole, la nobiltà – che è questione di comportamento, di elevati sentimenti, di distacco dalla materia: ci si può sforzare di essere generosi, non di essere nobili – non si identifica con il titolo: ecco perché alcuni Ordini cavallereschi pretendono, per i loro membri, non soltanto il titolo, ma la sua antichità. Sull’argomento, cfr. Giovanni Maresca di Serracapriola, voce Nobiltà, in Novissimo Digesto Italiano, Utet, Torino 1965, vol. xi (N-Ora), p. 277-288.

[45] Un esempio è dato dalle Institutiones Iuris Regni Neapolitani, in usum Auditorii Figheriani, Ex Typographia Flautina, Napoli 1766-1767, dovute alla scuola del gravinese Oronzo Fighera, che ebbe almeno sei edizioni (l’ultima proprio nel 1804).

[46] Per il quale si rimanda all’interessante manuale ottocentesco di Gaetano Arcieri, Storia del diritto per servire d’introduzione allo studio delle leggi civili e del diritto amministrativo con la successione dei giureconsulti ed interpetri [sic] del diritto romano, seguita da un comentario [sic] delle leggi regie, pontificali e decemvirali, stabilimento tipografico Perrotti, Napoli 1853. Edizione attuale: Storia del diritto nel Regno di Napoli, a cura di Gianandrea de Antonellis, D’Amico, Nocera Superiore (Salerno) 2022.

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