Quante volte, parlando del re di Napoli, Ferdinando II di Borbone, si è sentito dire e ripetere pappagallescamente da alcuni l’espressione «è la negazione di Dio, eretta a sistema di governo»?Ebbene questipseudo-storici o non conoscono la storia o volutamente la ignorano per continuare a denigrare ancora oggi l’opera di questo Re napoletano, che il francese Jules Gondon definì il migliore d’Europa.
Dopo la rivoluzione del 15 maggio1848 a Napoli, avendo perso la speranza di poter scacciare Ferdinando II di Borbone con le armi, gli oppositori politici si dissero: bisogna distruggere la buona fama che il governo borbonico gode in tutta Europa, ma a chi affidare l’incarico?
La rivoluzione italiana (figlia della Rivoluzione Francese del 1789) sostituì l’immoralità alla moralità, l’illegalità alla legalità, l’intrigo all’onestà, il sopruso al diritto e alla vera libertà, la miseria estrema alla povertà.
Codice penale del Regno delle Due Sicilie (scritto da Mario Pagano) Entrato in vigore il 1° settembre 1819
Importante documento che ci fornisce Vincenzo Giannone e pubblicato sul suo ultimo libro “Carceri e carcerati a confronto”, che ci fa comprendere come i Borbone fossero lungimiranti e comprendevano la validità degli studi e delle ricerche fatte anche da chi s’era macchiato di alto tradimento come Maria Pagano nel 1799
«Io Ferdinando, ecc., prometto e giuro innanzi a Dio e sopra i santi Evangelii di professare e far professare e difendere e conservare nel regno delle Due Sicilie la religione cattolica, apostolica, romana, unica religione dello stato. Prometto e giuro di osservare e far osservare inviolabilmente la costituzione della monarchia, promulgata ed irrevocabilmente sanzionata da noi nel 10 febbraio 1848 per lo reame medesimo. Prometto e giuro di osservare e far osservare tutte le leggi attualmente in vigore, e le altre che successivamente saranno sanzionate nei termini dell’accennata costituzione del regno. Prometto e giuro anche di non mai fare o tentare cosa alcuna contro la Costituzione e le leggi sancite tanto per la proprietà, quanto per le persone dei nostri amatissimi sudditi. Così Iddio mi aiuti e mi abbia nella sua santa custodia.»[1]
(N. 51.) Decreto che stabilisce la formola del giuramento da prestarsi da S. M. il RE per la osservanza della Costituzione del Reame delle Due Sicilie.
Napoli, 21 febbraio 1848
FERDINANDO II. PER LA. GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.
Veduto l’articolo 69 della Costituzione pel Reame delle Due Sicilie, risguardante il giuramento del RE per la osservanza della Costituzione medesima;
Volendo determinare la formola del giuramento da darsi; Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;
Udito il nostro Consiglio ordinario;
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:
ART. 1. La formola del giuramento da prestarsi dal RE sarà la seguente:
Io
Prometto e giuro innanzi a DIO, e sopra i Santi Vangeli di professare difendere e conservare nel Regno delle Duc Sicilie la Religione Cattolica Apostolica Romana. Unica Religione dello Stato.
Prometto e giuro essere fedele cd obbediente al RE.
Prometto e giuro di osservare e far osservare inviolabilmente, la Costituzione della Monarchia, promulgala ed irrevocabilmente sanzionata da Noi ne dì 10 febbraio 1848 per lo Reame medesimo.
Prometto e giuro di osservare e far osservare tutte le leggi attualmente in vigore, e le altre che· successivamente saranno sanzionate ne’ termini della cennata Costituzione del Regno.
Prometto e giuro ancora di non mar fare o tentare cosa alcuna contro la Costituzione e le leggi sancite tanto la proprietà quanto per le persone dc’ nostri amatissimi sudditi. Così IDDIO mi aiuti, e mi abbia nella sua santa Custodia.
2. Il giuramento sarà prestato per questa prima velia in una delle Chiese Palatine con le ritualità e solennità che saranno stabilite in apposito regolamento; e sarà poi ripetuto innanzi le Camere legislative nella loro prima riunione.
3. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari esteri Presidente del Consiglio dc’ Ministri, e tutti gli altri nostri Ministri Scgretarii di Stato, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.
Il Ministro Segretario di Statodi grazie e giustizia Firmato, BARONE BONANNI
Firmato, FERDINANDO
Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de’ Ministri
Firmato, DUCA DI SERRACAPRIOLA
pag. 10 del libro “Carceri e carcerati a confronto” di Vincenzo Giannone