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CINQUE DISEGNI DI LEGGE CHE SERVONO A COMMENTARE LA FORMOLA LIBERA CHIESA IN LIBEBO STATO

Posted by on Mar 20, 2020

CINQUE DISEGNI DI LEGGE CHE SERVONO A COMMENTARE LA FORMOLA LIBERA CHIESA IN LIBEBO STATO

Ci sembra opportuno riunire insieme cinque disegni di legge presentati alla Camera da due ministri, da due deputati, e da una Giunta Parlamentare. Sono la miglior prova della sincerità della formola libera Chiesa in libero Stato, e la più bella dimostrazione della sapienza legislativa dei membri che compongono il primo Parlamento italiano. Lo storico che avrà la pazienza di esaminare un po’ tritamente queste cinque proposte, potrà dimostrare come si confutino a vicenda, e Pisanelli combatta Vacca, e Vacca combatta Catucci, e Ricasoli combatta Passaglia, Vacca e Pisanelli. Povera Italia, se simili proposte si potessero fare in Campidoglio! Ma grazie a Dio passò il tempo in cui ci stavano le oche.

DISEGNO DI LEGGE

PROPOSTO DA DON PASSAGLIA

SUL GIURAMENTO DEL CLERO

Pubblichiamo il seguente documento, da cui apparisce in quale abisso sia caduto lo sciagurato Passaglia! Questo disegno di legge fu letto nella Camera dei Deputati sabato, 25 aprile dell’anno 1863.

Art 1. Non verrà riconosciuta dalla legge la qualità di ecclesiastico, né consentita virtù civile agli atti in tale qualità esercitati:

1° Da persone ecclesiastiche, le quali non abbiano prestato giuramento di essere fedeli al Re ed allo Statuto, e di non osteggiare né direttamente, né indirettamente l’unità indipendente d’Italia;

2° Ha persone che, dopo la promulgazione di questa legge, ricevendo gli ordini sacri non possano con autentici documenti provare di avere compiuto un corso universitario od almeno di avere con approvazione sostenuti conforme alle leggi vigenti gli esami ginnasiali e liceali.

Art. 2. Il giuramento, di cui si è detto nell’articolo precedente, dovrà essere tema distinzione prestato da tutti gli ecclesiastici, i quali vorranno, non meno a proprio vantaggio, riconosciuta dalla legge la sacra loro qualità, che attribuito valore civile agli atti in tale qualità esercitati.

Il giuramento dovrà prestarsi in mano del prefetto o del sotto-prefetto delle rispettive provincia o circondarii, o alla presenza almeno di persone a tal uopo dai medesimi delegate.

Del giuramento dai singoli ecclesiastici prestato dovrà stendersi atto pubblico, il quale si conserverà negli archivii della provincia o del circondario.

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Art. 3. Tutte le persone ecclesiastiche mancanti delle sovra esposte condizioni, saranno nella guisa stessa che gli altri cittadini soggetti al servizio militare ed ai pesi comuni, non potranno intentare presso i tribunali azione nessuna per diritti inerenti alla propria qualità di ecclesiastici, né potranno dai tribunali essere uditi in codesta loro qualità, se non previa la presentazione dei documenti, i quali provino essersi dal comparente satisfatto alle due prestabilite condizioni.

Art. 4. Tutti i benefizi di regio patronato e tutte le cariche ecclesiastiche dipendenti dal governo o da corpi morali governativi verranno conferite per pubblico concorso.

Quelli che nei singoli concorsi saranno dichiarati più idonei, conseguiranno senza ulteriore formalità governativa il possesso del benefizio o della carica ed il diritto alla percezione dei frutti. Sono eccettuati dalle disposizioni del presente articolo gli arcivescovati e vescovati, pel conferimento dei quali non s’intende innovata cosa alcuna.

Art. 5. Si negherà il possesso delle temporalità per qualsiaai beneficio ecclesiastico che in forza dei canoni debba conferirsi per concorso, se questo non sia pubblico o dato coll’assistenza di un regio commissario, il quale accerti il governo che tutto si è compiuto regolarmente, e che il prescelto, essendo il più degno, ed in sé riunendo le due condizioni stanziate nell’Art. 1, merita il regio exequatur.

Art. 6. l. e collazioni delle cappellanie ecclesiastiche o laicali delle pensioni e dei benefizi di libera collazione ecclesiastica o privata, saranno nulle dinanzi la legge, né produrranno alcun effetto civile prima che siasi ottenuto l’exequatur governativo.

Il governo non concederà l’exequatur se non verificati ed approvatii titoli, che presentati dalle parti interessate, provino concorrere nel candidato prescelto le condizioni volute dalla legge presente e lui essere il più degno,

Art. 7. 1 proventi di qualunque benefizio maggiore o minore, semplice o con cura d’anime, le pensioni e gli stipendi adossati all’erario dello Stato o di qualsivoglia corpo morale dipendente nella sua amministrazione dal governo, a favore di qualsiasi ecclesiastico, che dopo un anno dalla promulgazione di questa legge non avrà adempiute le condizioni nella medesima stabilite saranno di pien diritto devoluti alla Cassa ecclesiastica, onde venire adoperati al miglioramento della condizione dei parrochi, e ad. onesto vantaggio degli ecclesiastici che abbiano meglio meritato della Chiesa e della patria.

Ogni ecclesiastico, che, decorso l’anno dalla promulgazione di questa legge, si conformerà alle disposizioni della medesima, ricupererà il diritto alla decorrenza dei proventi del benefizio, dell pensione, dello stipendio, in modo però che tale decorrenza non cominci che sei mesi dopo di avere presentaci al direttorio della Cassa ecclesiastica, ed al ministero dei culti i titoli valevoli a dimostrare l’adempimento delle fissate condizioni.

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Art. 8. Qualunque censura o pena ecclesiastica che venga inflitta, trascurate le disposizioni canoniche e non curata la legittima e regolare procedura, non sortiranno giammai effetto civile, né cagioneranno decadenza dai benefici), dalla percezione dei loro frutti e di qualsiasi altra temporalità.

Se la censura o pena venga in tal modo inflitta contro un semplice sacerdote, avrà egli il diritto ad una pensione annua di lire cinquecento sui beni ecclesiastici e privati del superiore, e ciò fintantoché sia sciolto dalla censura e liberato dalla pena.

S’intende però salvo sempre il diritto contro il superiore al risarcimento di danni maggiori, che dalla censura o dalla pena fossero per avventura al semplice sacerdote o al beneficiario derivati.

Art. 9. Le disposizioni della presente legge spellanti al giuramento, s’intendono eziandio estese ai ministri dei diversi culti tollerati nello Stato, i quali mancando alle medesime, rimarranno perciò privi siccome della personalità politico civile, loro inerente, in quanto ministri di cullo, così di ogni stipendio governativo, o proveniente da corpi morali governativi.

All’originate firmato deputato Passaglia.

PROGETTO DI LEGGE

CONTRO IL DANARO DI S. PIETRO

E L’INFLUENZA CLERICALE

II signor Francesco Catucci, deputato di Àtripalda (Principato Ulteriore), ha presentato alla Camera un disegno di legge, che egli stesso definì «progetto importante ed eminentemente politico», il quale «riguarda il modo come distruggere il così detto Obolo di S. Pietro e l’influenza clericale».Tre uffizi della Camera autorizzarono la lettura di questo progetto, e fu letto nella tornata del 2 di giugno 1864. È un progetto empio e sciocco ad un tempo, eminentemente ridicolo, eminentemente scismatico, eminentemente tirannico. Eccolo come sta scritto negli Atti uff. della Camera, n° 715, pag. 2783, col. 3.

«Art. i. Tutti i Vescovi che hanno abbandonato la propria diocesi senza permesso sovrano, o ne fossero stati amossi per misura di ordine pubblico, non potranno più avere ingerenza alcuna nel governo delle loro diocesi.

«Le rendite di queste mense sono devolute all’Economato generale.

«Art. 2. Una Commissione composta di tre Vescovi nominati con decreto reale è incaricata di destinare un Vicario generale per ogni diocesi vacante, il quale non potrà mettersi nell’esercizio delle sue funzioni senza il regio placito, che sarà dimandato per mezzo del procuratore generale della Corte d’Appello.

«Art. 3. I vicarii generali saranno scelti fra gli ecclesiastici che abbiano un merito distinto tanto del clero secolare, che regolare soppresso.

«Non potranno essere nativi o prebendati della diocesi ove saranno destinati, ed avranno l’obbligo della residenza nel capoluogo di essa.

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«Art. 4. Costoro hanno la missione principale di vigilare sulla disciplina del clero ed impedire tutto ciò che sotto l’apparente aspetto di religione possa servire di ostacolo al consolidamento dell’unità d’Italia e delle sue libere istituzioni.

«Art. 5. Tutti i vicarii attualmente esistenti, e che non saranno confermati, se dopo la pubblicazione della presente legge e nomina dei novelli vicarii, non desistessero dalle loro fonzioni, saranno considerati come colpevoli del reato preveduto dall’Art. 268 del Codice penale.

Art. 6. Le regole della cancelleria apostolica riguardanti le provviste dei benefizi sono abolite.

«Come pure cessano di aver vigore nel regno le decretali ed ogni altra disposizione pontificia riflettente la collazione dei benefizi.

«Nei casi di devoluzione alla Santa Sede, la Commissione suddetta conferirà il benefizio devoluto, e provvederà le dignità, i canonicati, le parrocchie ed i benefizi di ogni grado e nomenclatura vacanti nelle diocesi del regno.

«I procuratori generali d’ora innanzi non daranno il regio Exequatur a bolle pontificie di collazione emesse in virtù di tali regole e decretali.

«Art. 7. La Commissione dei Vescovi conoscerà di tutte le cause che per lo innanzi erano di competenza della Curia romana, salvo il ricorso al Re.

«Art. 8. È vietato aprire od annunciare sottoscrizioni o collette sotto qualunque denominazione aventi uno scopo religioso.

«La trasgressione al prescritto in questo articolo sarà punita col carcere da quattro a dieci mesi e con multa di lire 100 a lire 1000.

«Art. 9. Lo stipendio annuale dovuto ai Vicari generali sarà non minore di lire 2000, né maggiore di lire 3000.

«Un apposito regolamento stabilirà le norme per la pronta e facile esecuzione della presente».

Pres. A tenore dell’Art. 43 del regolatnento invito il deputato Catucci a voìef dichiarare quale sarebbe il giorno nel quale desidererebbe di Sviluppare la Sua proposta.

Il deputato Catucci voleva che il suo progetto si discutesse di giorno e non di notte. La Camera decise che si discuterebbe di notte e non di giorno. Ottima decisione, perché il Catucci 6 un di coloro a cui si fa notte innanzi sera!

fonte https://www.eleaml.org/sud/stampa/vol_01_02_margotti_memorie_per_la_storia_dei_nostri_tempi_1865.html#Dilecte

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