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Con quali intenti Filangieri scrive La Scienza della Legislazione

Posted by on Dic 29, 2025

Con quali intenti Filangieri scrive La Scienza della Legislazione

Giuseppe Gangemi

Eleonora Fonseca Pimentel ha certamente fatto scuola quando ha scritto che, se Filangieri fosse vissuto fino al 1799, avrebbe aderito alla rivoluzione giacobina napoletana e ha motivato questo argomento con il fatto che gli scritti di Filangieri erano diventati vessilli della rivoluzione e perché era massone.

Guardando il comportamento degli altri massoni e scoprendo che non tutti hanno aderito alla rivoluzione, considerando che i principi proclamati da Filangieri sono stati adottati a parole ma scarsamente seguiti nella pratica, ne concluderei che nessuna di queste due circostanze è prova sufficiente a garantire che egli avrebbe aderito a quella rivoluzione e che se questa prova si vuole trovare, occorre cercarla negli scritti e soprattutto nella Scienza della Legislazione suo più importante e ultimo.

Il primo libro di quest’opera ancora attuale stabilisce i principi generali a cui si deve ispirare ogni sistema legislativo. Ma lo fa sulla base di un punto di vista che è diverso rispetto a quello del più noto Montesquieu: questi “cerca in questi rapporti lo spirito delle leggi, ed io vi cerco le regole. Egli procura di trovare in essi la ragione di quello che si è fatto, ed io procuro di dedurne le regole di quello che si deve fare” (I-II, 13). In altri termini, Montesquieu indaga sul sistema delle leggi alla ricerca della ratio che si è seguita per produrle, mentre Filangieri indaga sul modo in cui le leggi vanno implementate nella società per affermare in concreto i principi teorici sulla base dei quali le leggi sono state scritte.

Chiarito il punto, Filangieri parte dal presupposto che, sul piano astratto delle leggi, “Il popolo non è più schiavo, ed i nobili non ne sono più i tiranni” (I-II, 3). L’anarchia feudale è stata bandita dai Regni da leggi più mansuete, ma non si è ancora urtata la gran macchina de’ feudi nel suo agire pratico.

Gli ostacoli maggiori non sono più le leggi, ma sono gli uomini che le gestiscono, le applicano e le ostacolano.  Nel sistema feudale anarchico ancora prevalente, i Re sono deboli per imporre localmente le riforme legislative e i nobili sono localmente troppo potenti e riescono a resistere al re. In questo contesto, “la filosofia è venuta in soccorso de’ governi” (I-II, 4). Questo soccorso deve cominciare con lo smettere di “nascondere la verità a’ principi … [perché] il silenzio è stato in tutti i secoli il garante della tirannia e de’ disordini” (I-II, 6).

La gloria del filosofo che scrive è di preparare i materiali utili a chi governa. Poiché “I principi non hanno il tempo d’istruirsi … Essi debbono confidare ad altri la cura di cercare i mezzi proprj per facilitare le utili intraprese. A’ ministri della verità, a’ pacifici filosofi si appartiene dunque questo sacro ministero” (I-II, 8). Il motivo per cui una volta l’organizzazione feudale non era sentita come un limite, era il fatto che le comunicazioni a largo raggio difettavano e ognuno dei feudi poteva bastare a se stesso. Con lo sviluppo della comunicazione e dei commerci il feudo diventa insufficiente e, lentamente, più un fattore di anarchia che una risorsa.

“Scrivendo la scienza della legislazione, il mio [di Filangieri] fine altro non è che di facilitare ai sovrani di questo secolo l’intrapresa di una nuova legislazione” (I-II, 8). Ma siccome nessun governante  ammetterà mai [Filangieri] alla propria presenza per discutere i grandi interessi dello stato, l’unica strada possibile è quella di scrivere libri che, nel caso siano letti da loro, possano servire a coloro che governano.

La scienza della legislazione deve dare a tutti la possibilità di vivere con agio, con la piena libertà di crescere, migliorare e conservare la proprietà individuale, facilitare l’acquisto dei beni necessari o utili per vivere comodamente la vita, per acquisire e mantenere la confidenza nel governo, nei magistrati, negli altri cittadini e per operare con sicurezza se si relaziona rispettando le leggi (I-II, 11).

Per riuscire in questo obiettivo egli propone di scomporre “la gran macchina della legislazione per considerarla distintamente nelle parti che la compongono” (I-II, 15). E naturalmente, il suo spirito pragmatico lo spinge a non considerare solo la macchina che approva la legge, ma anche quella che la applica, che la interpreta e che la contrasta. Parte costitutiva di questa macchina è la storia della legislazione.

Non è stato tutto d’un colpo che gli uomini liberi nello stato di natura hanno rinunciato alla loro indipendenza. La società non è passata dallo stato naturale allo stato civile al primo tentativo di legislazione e sta ancora cercando di realizzare in pieno i propri obiettivi, i primi e più importanti di tutti sono la garanzia della vita e la sicurezza di tutti i membri della società.

La società nasce con l’uomo, indipendente, libero e incivile. Era una società in cui non c’erano nobili e plebei, magistrati, leggi, pene e pesi civili. Nella società di natura, il forte approfittava del debole e la necessità di difendersi di questi ultimi li spinge a costituire una forza pubblica più forte del più forte individuo. Questa forza pubblica, per intervenire efficacemente deve produrre buone leggi e può farlo solo se conosce lo stato della nazione: la natura del governo, il genio e l’indole dei popoli, l’infanzia o la maturità di quest’ultimo, nei costumi, nella religione, etc. ma anche, se non soprattutto, la distribuzione delle ricchezze. Infatti, “Le ricchezze esorbitanti d’alcuni cittadini, e l’ozio d’alcuni altri suppongono l’infelicità e la miseria della maggior parte. Questa parzialità civile è contraria al bene pubblico” (I-II, 43).

La Scienza della Legislazione deve proporre una riforma che aiuti a produrre la felicità dei popoli. “La legislazione, non altrimenti che tutte le altre facoltà, deve avere le sue regole; e i suoi errori sono sempre i più gravi flagelli delle nazioni” (I-II, 44). Il primo errore da evitare è quello tipico di tutti i totalitarismi: “Fu un linguaggio del dispotismo e della tirannia il dire che la sola regola della legislazione è la volontà del legislatore” (I-II, 44).

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