Decreto del 25 aprile 1800. Scioglimento dei Sedili di Napoli
Si riporta ad uso degli studiosi il testo integrale del decreto reale del 25 aprile 1800 con cui Ferdinando IV decise di sciogliere i Sedili di Napoli, antichissima espressione dell’autonomia cittadina partenopea. Silvio Vitale lo definì “l’atto più antitradizionale della monarchia borbonica”.
FERDINANDO IV.
LA GRAZIA DI DIO RE DELLE SICILIE,
DI GERUSALEMME, ECC.,
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE. EREDITARIO DELLA TOSCANA ec. ec. ec.
La nobiltà di ogni ben regolata monarchia ne forma il più saldo appoggio, ed il miglior sostegno, come il più glorioso lustro, quando ha per base della sua condotta la fedeltà, ed il valore, ed a questi sublimi oggetti debbono unicamente tendere tutte le istituzioni, che rendono nelle Monarchie il corpo de’ Nobili distinto, ed illustre tra i differenti ordini dello Stato. Quindi con massima pena dell’animo Nostro abbiamo Noi veduto nelle passate circostanze, che i Sedili, o siano Piazze della Città di Napoli, siano rimaste in una totale indifferenza sulla sorte dello Stato, ed abbiano confidato, ed abbandonato le loro facoltà in mano ad un drappello di giovinastri corrotti, e senza nessuno attaccamento alla causa di Dio, e Nostra, lasciandoli, com’è notorio, attentare i primi alla Nostra Suprema Autorità, senza opporsi all’usurpazione da essi fatta di quella potestà, che il Nostro Vicario Generale unicamente, e legittimamente da Noi teneva. E quantunque gli Eletti, e Deputati dopo aver già criminosamente di molto oltrepassati i confini delle loro incumbenze, mossi forse da un momento di rimorso, e imbarazzati dalle circostanze, avessero data alle Piazze la di loro rinunzia, queste nondimeno non vollero accettarla, confermando così la rivolta, e la sedizione di essi Eletti, e Deputati, quando che era in libertà delle Piazze di accettar una tale rinunzia, e di scegliere, e proporre coloro, che fossero di un riconosciuto attaccamento, alla Religione, ed al Trono. Anzi doveano le Piazze, subito che ravvisarono il trascorso degli Eletti, e Deputati, rivocare ogni facoltà loro concessa, e venire alla nuova elezione, e proposta di soggetti probi, e fedeli.
Il Nostro Reale Clementissimo Animo è ben lontano dal supporre negl’Individui delle Piazze, che avessero essi avuto disegni ostili, e poco attaccamento, alla Nostra Real Corona, ma non abbiamo non potuto ravvisare nelle medesime quel vizio intrinseco, che ha scoraggitoi buoni, e dato occasione ai cattivi di mal’operare. È noto, che da lungo tempo i savii e probi Cavalieri poco, o quasi affatto intervenivano nelle unioni de’ Sedili, perché i voti dandosi a testa, e non a famiglia, tutt’i sconsigliati giovani, che la corruzione de’ tempi aveva resi peggiori, ed aveva fatti degenerare, formando la gran maggioranza nelle risoluzioni le scelte sovente non cadevano, che sopra soggetti poco degni, ed erano perciò divenute motivo di scandalo per i buoni, in riguardo alle cabale, che si ordivano, e che infelicemente trionfavano, dirette a proccurar gl’impieghi a chi né faceva solo un oggetto di lucro, o di abuso.
L’aggregazione ugualmente ai Sedili, punto così delicato per una illustre, ed antica Nobiltà, era divenuto il più delle volte un vergognoso traffico, a segno che abbiamo Noi stessi dovuto negli ultimi tempi, conscii de’ depositi pecuniarii, che si eran fatti a tal’uopo, impedire sì fatte scandalose aggregazioni, giacché quando la Nobiltà si compra, e non è la ricompensa della fedeltà, e del valore, come il risultato di una serie di generazioni, che nobilmente vivendo nel valore, e nella fedeltà, si sian distinte, cessa la medesima di formare il lustro di una Monarchia, ed il di lei appoggio. E poiché non conviene alla Corona di soffrire fra i Nobili delle istituzioni, che li degradino; ed essendo ben anche Nostro dovere, dopo la riconquista del Regno di Napoli, che coll’ajuto di Dio, le Nostre vittoriose armi hanno fatta, di togliere, e correggere quelle istituzioni viziose, che vi sieno negli Ordini dello Stato, e che non abbiano corrisposto a quei principj di fedeltà inviolabile, che ci sono dovuti, abbiamo creduto necessario di diriggere al loro primiero, ed indispensabile oggetto tali corrotte istituzioni, e perciò abbiamo risoluto di dare una nuova forma alla Nobiltà di Napoli, ripristinandone nell’istesso tempo il lustro, e lo splendore.
A questa Nostra determinazione ci ha tanto più spinti quello, che si è ardito motivare, e sostenere in iscritto in difesa degli Eletti, e Deputati delle Piazze, cioè che queste avessero il privilegio, quando il nemico è ad Aversa, di portargli le chiavi, e sottomettersi a qualunque invasore, come di assumere parte del Governo nell’avvicinarsi il nemico, privilegj assurdi, che non hanno mai esistito, e che non vi è, che la più sfrontata codardia, che possa immaginare. Non essendo pertanto da tollerarsi qualunque istituzione, che ardisca pretendere tali privilegi, perché sarebbe lo stesso, che autorizzare la codardia, e l’indifferenza pel bene dello Stato, ed il permettere ne’ tempi di crisi l’anarchia, e l’insubordinazione, perciò per mezzo di quello Nostro Sovrano Editto in perpetuum valituro colla Suprema Nostra Potestà, e colla pienezza del dritto, che ci appartiene in virtù della riconquista da Noi fatta della Capitale, e Regno, aboliamo per sempre le Piazze, o siano i Sedili della Città di Napoli, e ne proibiamo le unioni sotto pena di delitto di fellonia contro coloro, che le proccurassero, o le formassero, rivocando, ed annullando a tal effetto ogni legge, capitoli, e concessioni precedentemente alle medesime accordate.
In conseguenza aboliamo totalmente il Corpo degli Eletti, o sia il Tribunale di S. Lorenzo, e tutte le altre Deputazioni di Città, riserbandoci di provedere in questo Editto qui appresso al governo degli affari dell’Università della Città di Napoli rispetto alle cose di Annona, ed agli altri oggetti, ch’erano diretti dal Tribunale di S. Lorenzo, e dagli altri Tribunali, e Deputazioni di Città, che più sopra abbiamo in perpetuo aboliti.
Creamo quindi un nuovo Tribunale, che si denominerà Supremo Tribunale Conservatore della Nobiltà del Regno di Napoli, il quale sarà composto da un Presidente, e sei Consiglieri presi tra i distinti, e probi Cavalieri, riconosciuti pel loro attaccamento alla Corona, e per le loro massime, e sentimenti di onoratezza; ed al detto Tribunale comandiamo, che si dia il trattamento di Eccellenza. Le basi delle incumbenze di questo Supremo Nobilissimo Tribunale saranno di mantener sempre illesa la purità, e distinzione delle famiglie nobili, come di mantener sempre vivi nella Nobiltà i princìpi di onore, fedeltà, e valore, e di eseguire, preparare, e proporre tutti quegli ordini, che Noi crederemo opportuni di dare per così grandi, ed importantissimi oggetti.
Perciò sarà di sua ispezione, primieramente di conservare un esatto registro di tutte le Famiglie, ch’erano ascritte alle Piazze, o siano Sedili di Napoli, il quale registro verrà chiamato il Libro d’oro della Nobiltà Napolitana, riservandoci soltanto Noi colla pienezza della Nostra Potestà, in vista di segnalati servizii, e di riconosciuta antichissima Nobiltà, di aggregare al detto Libro d’Oro i più distinti, e benemeriti soggetti, e le di loro famiglie.
Terrà ben anche il detto Tribunale un registro, ma separato di tutte le famiglie, che non erano ascritte ai Sedili, ma che posseggono Feudi almeno da 200 anni in qua; ed inoltre sarà dell’appartenenza di questo Tribunale il tener registro di tutte le Famiglie, che passano l’abito di Malta di giustizia, colla indicazione del tempo, nel quale hanno per la prima volta passato l’abito suddetto, e conserverà un altro registro di tutti i Nobili ascritti ai Sedili chiusi delle Città del Regno, che formano Nobiltà, indicando in libro a parte quelle famiglie, ed individui, ch’essendo della sopramentovata classe, ma non del Libro d’oro, siano domiciliati in Napoli.
E siccome ci preme infinitamente, che i sentimenti d’onore, che fanno il più bel pregio di un animo nobile, siano inviolabilmente conservati nella Nobiltà, così sarà cura di questo Tribunale di prendere ispezione di tutti gli affini di onore, che tra i Nobili potessero aver luogo, informandosi severamente di chiunque tra i medesimi avesse potuto mancarvi, e cassando, previa relazione da farsi a Noi, l’individuo della Nobiltà, che vi avrà mancato, sia dal Libro d’oro, se sarà Nobile di quella classe, sia dagli altri registri, se sarà delle altre classi sopramentovate, e dichiarando il medesimo decaduto dagli onori, prerogative, e preminenze del grado, e stampando ogni anno il detto Supremo Tribunale Conservatore della Nobiltà del Regno di Napoli, una nota degl’Individui, che mai avessero incorsa tale degradazione, ed i soggetti degradati non potranno essere mai più ammessi loro vita durante ai Reali Baciamani, o all’esercizio di qualunque pubblico impiego.
Vogliamo in oltre, che in tutte le decisioni per affari di onore, che il detto Supremo Tribunale farà, abbiano sempre ad intervenirvi, con voto deliberativo, due Uffiziali Generali del Nostro Esercito, che Noi nomineremo a tal effetto.
Terrà il detto Tribunale un altro esatto registro, che si chiamerà del Merito, nel quale verranno notate tutte le azioni di fedeltà, di valore, e di attaccamento allo Stato, che i Nobili delle differenti classi avranno fatte, ed ogni anno lo pubblicherà colle stampe, essendo Noi fermamente risoluti di non accordare onori, e prerogative, che aquelli tra i Nobili, i quali nell’indicato modo si distingueranno.
Formerà il detto Tribunale un sistema relativamente agli Stemmi, che ciascheduna classe dei Nobili può usare, secondo le ricevute regole, e lo proporrà a Noi, affinché possa, dopo che Noi lo avremo approvato, pubblicarlo, ed irremisibilmente farlo eseguire.
Creamo, e stabiliamo pel governo degli affari dell’Università di Napoli un Regio Senato composto da un Presidente, e otto Senatori, i quali eserciteranno nel corso d’un anno le stesse facoltà, che aveva l’abolito Tribunale di S. Lorenzo, e di essi faremo Noi l’elezione, scegliendoli tra i soggetti i più probi, e prendendo il Presidente, e due Senatori dai Nobili del Libro d’oro, due Senatori dai Nobili, che non sono del Libro d’oro, ma che sono degli altri registri, e domiciliati in Napoli, due Senatori del ceto dei Togati, e due altri Senatori dai ceto dei Negozianti; e siccome vogliamo, che il detto Senato abbia tutta l’autorità convenevole pel disbrigo delle materie di Annona, non solamente uguale, ma maggiore di quella, che aveva il Tribunale di S. Lorenzo, così aboliamo la carica di Prefetto dell’Annona, e l’appello alla Nostra Real Camera di S. Chiara; e vogliamo, che istallato che sarà il Senato, tutte le materie di Annona, che prima dal Tribunale di S. Lorenzo, dalla Corte del Regio Giustiziero, dal Prefetto, dell’Annona, e dalla Real Camera di S. Chiara si decidevano, sieno inappellabilmente decise dal Senato suddetto, col voto, e parere nelle materie di giustizia de’ due Senatori Togati, riserbandoci Noi in qualche caso straordinario di accordar la revisione nel detto Senato, con Ministri aggiunti.
L’Abito di cerimonia del Senato suddetto sarà ad instar di quello della Città di Palermo. Il Regio Senato in Corpo avrà, come aveva il Tribunale di S. Lorenzo, il trattamento di Eccellenza, e le altre prerogative, ed onori, che quello godeva, e sarà ammesso nelle pubbliche funzioni, e Reali Baciamani, colle istesse onorificenze.
Le funzioni di Regio Giustiziero si eserciteranno in giro per lo corso di un mese da tutti i Senatori, i quali proporranno nel Senato le materie più interessanti.
Le funzioni di Eletto del Popolo saranno esercitate da uno dei Senatori Negozianti, un mese per ciascheduno in giro, il quale proporrà tutte le materie di rilievo nel Senato, per decidersi in quello, ed invigilerà attentamente al buon ordine del Mercato, e de’ luoghi, e venditori a lui soggetti, come per lo passato, e procederà nelle forme solite, e consuete.
Ricreamo il Tribunale della Fortificazione, Acqua, e Mattonata della Città di Napoli, e vogliamo, che sia composto dal Sopraintendente, come per lo passato, da due Deputati presi dal Libro d’oro, da due Nobili presi dagli altri registri de’ domicilianti in Napoli, da un Negoziante, e da un Avvocato, i quali tutti verranno da Noi destinati, ed eserciteranno per un anno le istesse facoltà attribuite per lo passato al detto Tribunale della Fortificazione. Vogliamo, che il Tribunale della Generale Salute continui le sue interessanti funzioni, come per l’addietro, e gli diamo soltanto la seguente nuova forma. Sarà esso composto dal Soprantendente, che avrà le istesse antiche facoltà, e di dodici Deputati, cioè quattro presi tra i Nobili del Libro d’oro, due da quelli, che sono degli altri registri, tre dal ceto de’ Negozianti, e tre dal ceto degli Avvocati. Eserciteranno i medesimi, durante il Nostro beneplacito, e faranno tutto ciò, che prima dal detto Tribunale di Salute si faceva.
Conserviamo la carica di Portolano, come per lo passato, e lo eleggeremo Noi ogni anno, scegliendolo un anno dai Nobili del Libro d’oro, ed un altro anno dai Nobili degli altri registri
Conserviamo ben anche la Deputazione dell’Officio suddetto di Regio Portolano, e vogliamo che sia composta, a Nostra elezione, da sei Deputati, cioè due de’ Nobili del Libro d’oro, due de’ Nobili degli altri registri, e due presi indistintamente dal ceto de’ Negozianti, o Avvocati. Vogliamo che il Primario dei Tavolarj del Sacro Regio Consiglio sia da ora in avanti una persona della facoltà, e ci riserbiamo Noi di nominarlo dopo aver preso inecessarj informi dei talenti, e de’ servizj resi dai rispettivi individui della facoltà stessa.
Tutte le altre Deputazioni di Città restano abolite, e risguardo a quelle degli Arrendamenti così detti di Città, alle quali le Piazze nominavano, vogliamo, che il Nostro Luogotenente, e Capitan Generale del Regno di Napoli, e quella Giunta di Governo ci propongano un piano analogo per l’amministrazione de’ medesimi, in conformità dello spirito di questo stabilimento, e degli altri Arrendamenti. Le opere pie, ch’erano amministrate da talune Piazze continueranno ad essere governate da individui scelti da Noi tra le sole Famiglie, che avevano dritto a tali governi.
Le Famiglie, che avevano solo dritto di essere ammesse al Monistero di Dame di S. Gregorio Armeno, continueranno ad esser sole a godere di quella ammissione. Il Regio Senato di Napoli, e le Deputazioni, che in questo Nostro Editto abbiamo conservate, si uniranno nel Monistero di Monte Oliveto, che per atto di Nostra Sovrana Munificenza Noi gli concediamo a tale oggetto. Vogliamo che il Senato e Deputazioni sieno istallate al primo di ciascun anno, e che i soggetti, che per la prima volta debbono coprirli, ci vengano proposti previi li dovuti esami, e nella forma solita per le altre cariche, dal Nostro Luogotenente del Regno di Napoli, e dalla Giunta di Governo, comandando, che la Regia Deputazione, che attualmente è alla testa dell’Annona della Città di Napoli, continui ad esercitare infino allora le sue funzioni, in quello stesso plausibile modo, che ha finora fatto.
E finalmente Tommaso d’Avalos, Marchese, del Vasto, e di Pescara avendo abbandonato tutto per seguitarci in Sicilia, nel tempo della invasione del nemico, ed avendo con ciò rinnovato il glorioso esempio di fedeltà, che l’illustre suo Antenato Alfonso d’Avalos, Marchese del Vasto, dette al Re Ferdinando Secondo, Nostro Augusto Predecessore, abbiamo Noi risoluto di accordare a quella benemerita Famiglia un costante contrassegno della Sovrana riconoscenza, creando primo Titolo, e primo Barone del Regno di Napoli Tommaso d’Avalos attuale Marchese del Vasto, e di Pescara, e tutti i di lui Primogeniti maschi dal di lui corpo legittimamente discendenti in perpetuum; volendo ben anche, che la Nobiltà Napolitana abbia un monumento perenne della fedeltà usata da quella illustre Famiglia, e della ricompensa ottenutane.
Ed affinché quanto abbiamo prescritto in questo Nostro Reale Editto firmato di Nostra Real Mano, munito del Nostro Real Sigillo, e roborato della firma dell’infrascritto Ministro di Stato, pervenga a notizia di tutti, comandiamo che si stampi, e si pubblichi nelle consuete forme nei luoghi soliti della Capitale di Napoli, e delle Provincie del Regno. Palermo 25. Aprile 1800.
FERDINANDO.
Luogo + del Sigillo.
FRANCESCO SERATTI.
Vidit de Jorio Pro-Praeses Vice-Protonotarius.
Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis.
A dì otto Maggio 1800. Io sottoscritto Lettore de’ Regj Bandi dico di aver pubblicato il soprascritto Reale Editto, con li Trombetti Reali, nelli luoghi soliti, consueti di questa Fedelissima Città di Napoli.
Carlo Castellano.
NAPOLI -)(- NELLA STAMPERIA REALE -)(- MDCCC
fonte
http://www.samnium.org/saggistica/item/43-scioglimento-dei-sedili-di-napoli