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Gaetano Filangieri e La Scienza della Legislazione

Posted by on Gen 5, 2026

Gaetano Filangieri e La Scienza della Legislazione

Giuseppe Gangemi

“Scrivendo la scienza della legislazione, il mio [di Filangieri] fine altro non è che di facilitare ai sovrani di questo secolo l’intrapresa di una nuova legislazione” (I-II, 8). Ma siccome nessun governante  ammetterà mai Filangieri alla propria presenza per discutere i grandi interessi dello Stato, l’unica strada possibile è quella di dedicare un libro a ciascuna questione legislativa: la teoria della scienza legislativa; le leggi politiche ed economiche; le leggi criminali; l’educazione, i costumi e l’istruzione pubblica; la religione; la proprietà; la patria podestà e il buon ordine delle famiglie.

I diversi volumi della Scienza della Legislazione servono a far capire che “è un errore dell’ignoranza il credere che in mezzo alle rivoluzioni, che cambiano di continuo la natura degli affari e l’aspetto delle società, la scienza della legislazione non possa aver alcuni principj fissi, determinati ed immutabili” (I-II, 44).

Il primo volume tratta i principi generali della legislazione. Il secondo tratta della legislazione politica, quella che garantisce la vita e la sicurezza, ma soprattutto della legislazione economica che insegna a evitare gli errori dello sviluppo economico: la distribuzione equilibrata delle ricchezze dovute al fatto che un piccolo numero di proprietari coesista con un immenso numero di non proprietari (I-II, 166) e che molti grandi proprietari lascino sopravvivere pochi piccoli proprietari (I-II, 171); le ricchezze esorbitanti, ed inalienabili degli ecclesiastici (I-II, 177); i tributi eccessivi e i dazi insopportabili più i violenti modi di esigerli (I-II, 182); l’incapacità di contenere la spesa pubblica (I-II, 199); gli ostacoli allo sviluppo che provengono dal governo (I-II, 206) e quelli che provengono dalle leggi (I-II, 216).

Il terzo libro tratta dell’organizzazione feudale dello Stato e del suo problema più dipendente dalla superata organizzazione dei feudi: l’amministrazione della giustizia. Filangieri definisce anarchico lo stato feudale e chiarisce che questo non veniva percepito o sentito come un limite dato che le comunicazioni a largo raggio difettavano e ognuno dei feudi poteva bastare a se stesso. Con lo sviluppo della comunicazione e dei commerci il feudo diventa inadeguato e, lentamente, sempre più anarchico.

L’attività nella quale l’anarchia feudale va contrastata con più urgenza è nel ruolo che svolge nella gestione della legge criminale. L’incipit del terzo libro è diretto ed esplicito: “È prezioso diritto che aver dovrebbe ogni uomo nelle gravi accuse, di escludere que’ giudici, … che possono manifestamente essere sospetti di parzialità” (III, 6). Quest’ultima viene a mancare quando a giudicare sui delitti compiuti da un presunto reo è sempre la stessa persona la quale può incontrare imputati nei confronti dei quali ha pregiudizi o averne nei confronti di un dato tipo di reato. Per limitare al massimo queste situazioni, i Romani usavano estrarre a sorte il giudice da un numero ampio di eleggibili a giudice e spesso ne estraevano, in base alla legge, più di uno per far emettere giudizi collettivi.

Dopo la fine della Repubblica, gli imperatori romani cominciarono ad affidare ai prefetti questa potestà di giudicare. Era questa una pratica gravissima e una potenziale fonte di ingiustizie. La cosa si è aggravata nel periodo feudale quando al feudatario è stato riconosciuto come diritto naturale il giudicare gli abitatori dei suoi feudi o il nominare persone di sua fiducia a questo fine. Ogni giudice così scelto è entrato in conflitto di interesse e ha peccato di parzialità in presenza di un imputato contro la proprietà del feudo o la persona del feudatario, dei suoi famigliari o dei suoi sgherri.  

Il sistema anglosassone inventa il sistema delle giurie di pari del reo: “Uomini dell’istessa condizione del reo, … riconosciuti dall’accusato come imparziali, ed investiti di un momentaneo ministero” (III, 24). Essi arrivano a questa soluzione perché “istruiti dall’esempio di Roma libera [repubblicana] e di Roma schiava” [imperiale] (III, 24). Quelli che vengono detti giudici sono magistrati di grado inferiore cui compito è quello di accertare l’esistenza del reato e l’identità dell’accusato, ascoltare l’imputato, stabilire la cauzione e provvedere a che si presenti al giudizio, stabilire l’equità tra le parti nel corso del dibattimento e l’entità della pena dopo la condanna. Questa, per Filangieri, è una virtuosa ripartizione dell’autorità giudiziaria.

Anche se “una stupida indolenza dei popoli” (III, 36) spinge gli uomini ad abituarsi all’ingiustizia, anche a quella del giudice, rimane il fatto che “la natura non ci ha fatti per essere il trastullo di pochi uomini potenti, ci ha somministrati tutti i mezzi necessarj per esser liberi e felici” (III, 37). Analizzato il sistema dei liberi Romani e dei liberi Inglesi, vediamo se negli altri popoli se ne può ideare uno peggiore. Il sistema alternativo a quello Romano repubblicano e a quello Inglese esiste in molti paesi e Filangieri avverte che si concentrerà su quello della propria patria, anche ammettendo che il re che governa questa patria sia il più umano possibile. “L’amministrazione della giustizia è fra noi divisa tra i feudatarj e i magistrati. Un avanzo dell’ antico governo feudale lascia ancora ai baroni la criminale giurisdizione” (III, 40). Il feudatario sceglie il giudice per un anno in base al proprio gusto e al proprio arbitrio. “Egli può scegliere l’uomo più iniquo, e conferirgli un’autorità, della quale può colla maggior facilità abusare a suo talento” (III, 40). L’arbitrio del Barone fa sì che “questo magistrato, ch’è nel tempo istesso inquisitore, fiscale , e giudice; questo magistrato io dico non è altro che miserabile e vile mercenario del barone” (III, 40-41). Quest’uomo trarrebbe solo guai se giudicasse secondo virtù e avrebbe vantaggi giudicando secondo l’arbitrio del feudatario.

I feudatari sono di grande sostegno al monarca quando si tratta di fare del male; “non sono di alcun soccorso al monarca, quando si tratta di procurare l’utile della più gran parte” (III, 67). Il sovrano che voglia mantenersi, per i suoi sudditi, il più umano possibile, deve smantellare il sistema feudale. Giustizia ed equità lo richiedono. Filangieri conclude con una proposta di ristrutturazione della magistratura per argomentare a favore della quale cita abbondantemente dalle opere di Vico, soprattutto dal De Uno e dalla Scienza Nuova.

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