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I giuristi sono maestri delle distinzioni di Orazio Abbamonte

Posted by on Dic 30, 2020

I giuristi sono maestri delle distinzioni di Orazio Abbamonte

La Corte Costituzionale ha eletto il suo quarantaquattresimo Presidente nella persona del napoletano Giancarlo Coraggio. Magistrato e grand commis d’assoluto rilievo, rimarrà in carica per circa un anno, scadendo a quel punto il suo ufficio di giudice costituzionale. 

Il precedente l’ha ricoperto per una manciata di mesi, meno di tre per l’esattezza, forse appena il tempo di presiedere un’udienza da lui stesso fissata. Per il Presidente Coraggio sarà un po’ diverso, perché udienze ne presiederà, ma certo permarrà nell’ufficio un arco temporale tanto breve da non poter fornire un indirizzo significativo, alla vita ed alla giurisprudenza della Corte. Andiamo allora per un momento alla Costituzione della Repubblica italiana, o di quel che ne resta, della Repubblica intendo. Il 5° comma dell’art. 135 è così formulato: «La Corte elegge tra i suoi componenti […] il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice».

I Padri Costituenti – così definiti dalla retorica ufficiale, che però se ne prende continuamente gioco nella sostanza – avevano, questo sì, una vita resa lunga da esperienze politiche maturate durante (e talora dentro) la dittatura fascista. E conoscevano le debolezze umane, come le esigenze di stabilità delle istituzioni, che hanno bisogno di durevole direzione, affezione alla loro sorte da parte di ci vi siede, prospettiva nell’azione. E dunque avevano stabilito che il Presidente dovesse permanere nel suo Ufficio almeno per un triennio. Tant’è che, se ben vi avesse lavorato, avrebbe potuto anche esservi rieletto dai colleghi, fermo che poi dovesse lasciarlo, qualora fosse scaduto il novennio della durata nella carica di Giudice Costituzionale: anche questa, opportuna specificazione, conoscendo i Padri Costituenti uomini e cose… Non è rilievo da poco, che la stessa Costituzione abbia avuto cura di fissare la durata nella carica del Presidente essa stessa. La funzione presidenziale è assai importante in un organo collegiale giudicante supremo, come la Corte Costituzionale è: stabilendo l’agenda degli affari e designando i giudici chiamati a relazionarvi, si orienta la giurisprudenza.

E gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale – come anche quelli sulla soluzione dei conflitti tra i poteri dello Stato – si dà forma alla struttura della convivenza civile. Non è cosa dappoco, se è vero, com’è vero, che il più acuto e spregiudicato uomo politico che l’Italia abbia avuto in età repubblicana – Marco Pannella – la definì negli anni Ottanta del secolo scorso (se non vado errato) la “cupola del sistema”. È però invalso l’uso di violare con disinvoltura il dettato costituzionale, intendendolo non come prescrizione della durata nell’Ufficio di Presidente della Corte, bensì come prescrizione della sua durata massima. Un’interpretazione priva di qualsivoglia base giuridica o almeno linguistica, dato che la Costituzione stabilisce tassativamente che “rimane in carica per un triennio”: il che in italiano – ed è l’italiano che la costituzione adopera per esprimersi, ed è un italiano molto corretto – vuol dire che chi non assicura il triennio di permanenza nell’ufficio di Giudice Costituzionale e conseguentemente in quello di Presidente, non può essere eletto.

Ovviamente, i giuristi sono i maestri delle distinzioni: cosicché, là dove c’è scritto quel che tutti leggiamo, loro leggono “per un massimo di un triennio”. Piccole aggiunte, grandi differenze: perché quella carica che la Costituzione aveva ipotizzato per un soggetto scelto per il suo distinto profilo quale guida della Corte (il primo Presidente fu Enrico De Nicola, ma si dimise dopo solo un anno, violando anche lui la prescrizione senza ci fossero motivi di salute) è divenuta invece una carriera per anzianità: nel senso che si cerca d’accontentare un po’ tutti (nei limiti del possibile, perché sono 15 i giudici) per non deludere nessuno nella propria ambizione a presiedere.

Ovviamente, il danno per l’unità di direzione e per la possibilità della Corte d’indirizzare per davvero secondo un criterio la vita civile della Repubblica, si verifica tutt’intero. Ora, è chiaro che in questo disgraziato Paese, se nemmeno i suoi massimi esponenti istituzionali – e con la Corte Costituzionale siamo davvero ai vertici dello Stato – riescono a resistere alle lusinghe della notorietà e del fugace privilegio, in vantaggio dell’immagine – e dell’autorevolezza – delle istituzioni, difficilmente condotte dissimili potranno richiedersi discendendo per i gradi delle gerarchie. Perché, certamente cose (banali) come quelle che io sto notando non giungono direttamente alla base della società: ma vi discendono “per li rami”.

Perché un Direttore Generale di Ministero che vede questo andazzo nel massimo organo di garanzia dello Stato – lo è la Corte, non il Presidente della Repubblica, che fa parte della politica attiva assai più da vicino – si chiederà senza meno se a lui competa, nel quotidiano operare, d’osservare principi e regole differenti: di posporre cioè il proprio all’interesse dell’istituzione che rappresenta.

E se le conclusioni saranno quelle che tutti noi sospettiamo, difficilmente il suo sottoposto ragionerà diversamente, anche lui penserà a se stesso ed ai suoi cari; e giù di lì, senza farla lunga, la cosa perverrà fino alle basi dell’organizzazione sociale, alimentando comportamenti assai poco cooperativi ed abneganti. Cosicché – come sempre – finisce con l’aver ragione Leo Longanesi: che riteneva dovesse inscriversi nel bel mezzo della bandiera italiana il seguente motto: “ho famiglia”.

fonte

https://www.ilroma.net/opinione/i-giuristi-sono-maestri-delle-distinzioni

2 Comments

  1. Che autorevolezza puo’ avere uno Stato del genere!…poveri noi suoi “sudditi”…caterina ossi

  2. O’ pesce puzza sempe d’a capa!

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