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IL CONTRABBANDO NEL REGNO DI NAPOLI SECONDO LA DOTTRINA DEL XVII SECOLO di DI PAOLO MELCHIORRE (IX)

Posted by on Ago 12, 2021

IL CONTRABBANDO NEL REGNO DI NAPOLI SECONDO LA DOTTRINA DEL XVII SECOLO di DI PAOLO MELCHIORRE (IX)

8. Due casi pratici di estrazione illecita e di frode al fisco tratti da prammatiche regie.

Prammatica vietante l’esportazione dal regno di monete d’argento, pubblicata nel 1605.[1]

“”A Nostra notizia è pervenuto, che per molte persone s’estraheno per infra Regno monete d’argento in virgor di nostra licetia, e della Regia Camera della Summaria in pezzi di moneta grossi, come carlini, tari, patacche, reali di quatto, e mezzo, e di nove carlini, & perché la volontà, & intention nostra è stata & è che simili estrationi di monete infra Regnum si faccino di mezzi carlini; perciò volendo in ciò provedere ci è parso con voto, e parere del Regio Collateral Conseglio appresso di noi assistente far il presente Bando per alcune cause moventino la nostra mente omni tempore valituro, per il quale dicemo, ordinamo e comandamo, che da qua avanti restando in piedi li Bandi, & ordini fatti per nostri predecessori contra quelli che estraheno del Regno moneta senza nostra espressa licentia, nissuna persona di qualsivoglia stato, grado, o condition se sia debbia estrahere infra Regnum altra moneta, che di detti mezzi carlini, appresso con questa declaramo, che le dette licentie concesse, e da concedersi per l’estration delle monete predette per infra  Regno, così si debbiano intendere sotto pena alli contravenienti di perde tutta la moneta d’altra sorte, che di detti mezzi carlini, o applicarsi in beneficio del Regio Fisco, della qual moneta volemo che se ne dia la sesta parte all’accusatore, ordinando alla Regia Camera, Regente, e Giudici della gran Corte della Vicaria, & altri officiali del presente Regno, che debbiano tener particola pensiero per la osservanza del presente Bando, e di eseguire contro li trasgressori la detta pena.

 Datum Naepol. Die 7 Jul. 1605. El Conde de Benavente. Vidit de Ponte Regens. Vidit Constantius Regens. Vidit de Castellet R. Vidit Don. Ber. Regens Salazar Secret.»»

Prammatica sull’estratione e la vendita di olio edita nel 1650.[2]

“”Perché ci son molti particolari venditorie d’olio quali conducono olj a vendere ne’ Casali di questa Fedelissima Città di Napoli, con some, ed anche con otri sopra loro persone, e portano i responsabili, seu cartelle, come detti olj sono comprati nelle cisterne di questa Fedelissima Città di Napoli, e sotto dette cartelle, e responsabili commettono diverse frodi in danno dei Regj diritti spettanti al Patrimonio di grana quindici per ciascheduno stajo di olio, atteso, quando fosse vero, che detti olj se ne fossero pagati i Regj diritti per intero in virtù di detti responsali e cartelle, quelli vendono, e poi immediatamente in dette otre, ci pongono altro oli, del quale non se ne è pagato diritto niuno, e dicono essere l’istesso contenuto in dette cartelle, e responsali. Pertanto col presente Bando, “Si ordina, e comanda a tutti gli Oliandoli che non ardiscano condurre dalle cisterne di Napoli olio con some, e con otre sopra di loro persone a vendere ne’ Casali di questa Città di Napoli, sotto pena d’once cinquanta d’oro la prima volta, e perdita di loro animali, ed olj, e la seconda volta, che incorreranno sotto pena di cinque anni di galea; e gli affittatori di detti Regj diritti di detti Casali di Napoi si abbiano da obbligare di tenere provveduto ciascheduno di detti Casali, che tengono affittati, d’olio bastante acciocché in quelli non manchi per beneficio del Pubblico; ai quali Afittatori sia lecito comprare detti olj tanto in questa città di Napoli, o fuora di Napoli, dove loro sarà più comodo per l’effetto predetto; della quale pena si abbia da applicare la quarta parte a rivelante, e del rimanente la metà al Regio Fisco, e l’altra metà al Patrimonio di detti Regj diritti di grana quindici per stajo d’oglio”. Datum Neap. Die 11 Januarii 1650. Don Pedro Moscoso. Franciscus Antonius Cappuccius pro Act. Starace. Assumptus.””


[1] Da Domenico Alfano Vario, Pragmatica Edicta Decreta Interdicta Regiae Sanctiones Regni Neaplitani, Napoli 1772, Tomo 1°; prammatica XVI, p. 545.

[2] Da A. Vario, op. cit.,Tomo 1°, prammatica XLV pag. 574.

Tesi scritta a Napoli nel 1983 da Paolo Melchiorre e lavoro curato da Vincenzo Giannone

segue……

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