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IL CONTRABBANDO NEL REGNO DI NAPOLI SECONDO LA DOTTRINA DEL XVII SECOLO di DI PAOLO MELCHIORRE (V)

Posted by on Lug 20, 2021

IL CONTRABBANDO NEL REGNO DI NAPOLI SECONDO LA DOTTRINA DEL XVII SECOLO di DI PAOLO MELCHIORRE (V)

14. Vari casi particolari di delitto e di esclusione della pena

Erano compresi dalle prammatiche che vietavano l’esportazione di armi anche coloro che fabbricassero o vendessero queste a scopo di estrazione del regno.

Ugualmente andavano puniti coloro che fabbricassero polvere pirica, zolfo o salnitro per lo stesso fine, anche se con pene minori rispetto al delitto consumato.[1]

Affinché non fosse loro concessa una facile occasione per l’estrazione illecita, era fatto obbligo, a coloro che possedevano cavalli di razza nei territori vicini ai confini del regno, di consegnare al commissario dei contrabbandi una nota contenente il numero degli stessi cavalli con la descrizione dei loro segni, pelo e colore; in caso contrario questi venivano confiscati a beneficio del regio fisco.

Inoltre i regnicoli abitanti oltre i regi passi o le regie custodie, potevano detenere solo cavalli di razza occorrenti per il proprio uso.

Le estrazioni di vettovaglie considerate di fondamentale importanza per l’economia del regno, erano consentite solo dai luoghi espressamente indicati dalle ordinanze e prammatiche regie; i mercanti che avessero effettuato il carico in posti diversi, pur essendo muniti di regolare licenza di esportazione, andavano puniti con il sequestro delle vettovaglie e con le altre pene poste ad arbitrio della regia corte.

Così recitava una ordinanza emessa dalla Regia Camera nel 1668, indicante la località da dove erano consentite le esportazioni di grano ed orzo: “Li luochi permessi per l’estrattione di grani e orzi sono li sequenti.

Per la Calabria citra, Belvedere solamente.

Per la Calabria Ultra, Pizzo e Cotrone.

Per Bari, Barletta solamente.

Per Otranto, Taranto, Gallipoli, Brindisi, e Otranto.

Per la Provincia di Capitanata, Manfredonia solamente.

E tutte l’altre Provincie, e luochi del Regno sono prohibite per dette estrattioni, però suole alle volte dispensare S.E. che simil’ estrattioni si permettano da qualsivoglia luoco prohibito”.

Le varie prammatiche che vietano l’estrazione illecita della seta contenevano anche norme per la prevenzione di questo diffuso delitto, quali  l’obbligo di produrre la seta nei luoghi determinati dalla Regia Camera o dal commissario dei contrabbandi e sotto il suo controllo, il divieto di conservare la seta in magazzini privati od in altri luoghi vicini alla marina o alle regie dogane o di trasferire la stessa da un magazzino ad un altro senza licenza scritta del “Regio Credenziere”, l’obbligo di pesare le sete da spedire sulle bilancie regie alla presenza degli arrendatori e di caricarle subito dopo sulle imbarcazioni o sugli animali, l’obbligo di assolvere i regi diritti prima di compiere qualsiasi operazione di spedizione.

La pena prevista per i trasgressori era di tre anni di relegazione per i nobili e di remeggio per i plebei oltre il sequestro della stessa seta. Era inoltre fatto obbligo a tutti i vascelli recanti seta che avessero fatto sosta nei porti del regno, di comunicare al momento del loro arrivo il quantitativo del carico agli ufficiali della dogana, in modo da consentire un controllo prima di riprendere il mare.

Infine, poiché spesso il contrabbando di seta era perpetrato delle stesse feluche dell’arrendamento, che pur dovevano controllare che non fosse commessa la frode ai loro danni, una pramatica edita nel 1268 consentiva alle feluche regie di guardia nei mari del regno, di ispezionare quelle nel caso si fossero spinte in mare aperto e verificando il delitto, di procedere alla loro confisca.

Secondo un decreto emanato nel 1621 dal regio tribunale dei contrabbandi, che confermava un antico privilegio concesso dai re di Spagna, era fatto divieto ai commissari dei contrabbandi, ai capitani della “Regia Grascia” ed a ogni altro ufficiale regio di molestare gli abitanti i alcuni territori posti ai confini del regno che fossero stati sorpresi nell’atto di esportare animali o merci fuori del regno senza avere assolto i diritti di gabella, purché gli animali o le cose fossero state prodotte negli stessi territori. Le città e le province che godevano della sopradetta immunità regia erano le seguenti:[2] “Civitas Ducalis, et eius Comitatus. Civitella ad Trontum. Terra Laonissae, esiusque Comitatus. Terra Civitatis Reali, et eius Comitatus. Terra Burbonae. Terra Acumuli, et Comitatus. Cives autem Dicatarum Universitatum”.

Infine, un caso eccezionale di esclusione dalla pena era quello previsto da una prammatica edita nel 1622, vietante l’estrazione di monete d’oro e d’argento, secondo la quale colui che avesse denunciato e reso possibile la cattura dei contrabbandieri, oltre a ricevere una parte dell’intercetto, aveva facoltà, se non fosse stato anche complice poiché in questo caso era egli stesso a beneficiarne, di scegliere un delinquente da indultare, nei confronti del quale quindi era esclusa ogni applicazione della pena.


[1] Secondo una prammatica sull’estrazione illecita di salnitro, zolfo e olvere pirica, edita nel 1646, la pena prevista per i fabbricanti era di cinque anni di relegazione o di trireme, oltre il pagamento di duemila ducati.

[2] Così F. Mausonio inop. Cit. pag. 15.

15. Il contrabbando dei preti.

Le regie sanzioni che vietavano le estrazioni dal regno non comprendevano le persone degli ecclesiastici, né i beni della Chiesa. Infatti, un principe laico non aveva la potestà di obbligare i chierici né alcun altro ecclesiastico difettando di giurisdizione nei loro confronti: “Quia nulla potest comprehendere non subditum”.[1]

Ed il diritto comune giudicava iniqua e contro i buoni costumi una legge che avesse statuito contro la libertà della Chiesa ed il diritto di disporre delle proprie cose, e che avesse interdetto il libero commercio; purché l’esportazione non fosse stata compiuta a vantaggio dei nemici, poiché in questo caso essa era proibita anche dal diritto comune.

Secondo la maggior parte della dottrina, che si richiamava alla prassi quotidianamente osservata, erò, le pene contenute nelle regie prammatiche o nelle leggi municipali che vietavano le esportazioni fuori del regno d frumenti, seta, armi, cavalli di razza, oro ed argento in moneta o in massa ed ogni altra merce considerata di fondamentale importanza per l’economia del regno, andavano estese, se pur parzialmente, agli ecclesiastici colti in contrabbando.

Notava infatti il Calà che pur non potendosi irrogare nei confronti degli ecclesiastici le pene corporali, non essendo essi compresi negli statuti laici, ugualmente potevano essere applicate nei loro confronti le sanzioni civili, ricadendo queste sui beni e non sulle persone; per cui le merci intercettate andavano confiscate a beneficio del regio fisco, mentre i chierici, a qualunque ordine o dignità appartenessero potevano essere consegnati al giudice ecclesiastico per la punizione corporale.[2]

Quindi anche i chierici per non ricadere nel crimine di estrazione illecita di merci non consentite,[3] con conseguente sequestro delle stesse, dovevano essere muniti della espressa licena concessa dal viceré ed avere preventivamente assolto i regi diritti.

La ragione di questa consuetudine che legava i chierici alle norme degli statui laici era ricercata dalla dottrina nel pericolo che una eccessiva libertà di estrazione di beni quali frumento, vettovaglie, cavalli, monete, arami, concessa agli ecclesiastici o ad altri privilegiati, avrebbe privato una penuria degli stessi beni con grave danno per la sicurezza e la stabilità del regno, oltre che per il suo pubblico; mentre la loro abbondanza avrebbe apportato notevoli benefici alla comune utilità dei laici e dei chierici.

Così non avversavano la libertà ecclesiastica le regie sanzioni che proibivano le esportazioni, senza licenza, di frumento e delle altre vettovaglie, dette “Sanctiones honestissimae” perché dettate dal principe per provvedere all’ubertà dell’annona e quindi al sostentamento ed alla difesa del regno, e giovanti oltre ai laici anche agli ecclesiastici, i quali conseguentemente dovevano sopportarne, insieme con quelli, pure i relativi oneri.

Inoltre, l’immunità degli ecclesiastici o di atri avrebbe favorito notevolmente il perpetrarsi delle frodi in danno del fisco e la creazione di confusione nel regno, poiché ogni mercante avrebbe potuto facilmente estrare le proprie cose adoperando il nome di un immune o servendosi della sua complicità.

Infine, osservava ancora la più autorevole dottrina che la pubblicità data nel regno alle regie prammatiche e ad ogni ordine o bando che vietasse le estrazioni di beni dello stato, la quale consentiva che tutti, laici o chierici, ne venissero facilmente a conoscenza, e la semplicità della procedura prevista dal principe per la richiesta della licenza di esportazione e per il pagamento dei regi diritti, nonché l’imparzialità dello stesso principe nelle concessioni delle tratte, costituivano un ulteriore motivo che giustificava l’inclusione degli ecclesiastici nelle sanzioni civili.

Comunque il delitto di contrabbando sommesso dai preti era punibile solo nel caso in cui essi fossero stati colti in flagrante nell’atto di compiere il crimine, e non anche se esso fosse stato constatato successivamente in base alla denuncia di testimoni o ad altri indizi.

Per quanto riguardava poi le merci per la cui estratione doveva essere preventivamente assolta la gabella, anche gli ecclesiastici erano soggetti al pagamento di quella e dovevano prestare il relativo dazio nello stesso valore dei laici, quando essa fosse stata imposta sulle cose che appartenessero di diritto al principe, qual il sale, lo zolfo, i metalli, i prodotti della terra, anche se estratti per il proprio uso, o il ricavato di battute di caccia o di pesca effettuate nel territorio dello stato.

Notava infatti il Mausonio:[4] “…licet statuentibus rebus suis legem imponere”, ed osservava il Rocco[5] che in questo caso non poteva parlarsi propriamente di gabella, “…sed limitatio, aut taxatio pretijs rei Principis”.

Gli ecclesiastici poi erano tenuti in ogni caso a prestare la gabella sulle cose da esportare quando l’estratione fosse stata effettuata a scopo di negozazione e di lucro; in questa ipotesi dovevano essere muniti pure di licenza de Pontefice.

Analogicamente essi erano tenuti a prestare la gabella per l’introduzione di merci nel regno, quando anche la immissione fosse stata compiuta a scopo di lucro.

Inoltre, se catturati in flagrante nell’atto di esportare merci senza avere corrisposto la gabella nelle regie dogane, i preti potevano assolvere questa anche davanti al giudice.

Infine, per il Calà[6] andava estesa pure alle ipotesi più gravi di delitto di contrabbando, la norma generale che prevedeva che gli ecclesiastici che turbavano la quiete del regno o la giurisdizione potevano essere privati dei beni temporali ed espulsi dal regno.


[1] Così Florido in op. cit. pag. 24 e Francesco Rocco in op. cit. pag. 280.

[2] In op. cit. pag. 106 e segg.

[3] Perarltro assai frequente, secondo le testimonianze riportate dai vari autori.

[4] Op. cit. pag. 24.

[5] Op. cit. pag.282.

[6] Op. cit. pag. 6.

16. Esportazione di oggetti sacri ed immunità ecclesiastica.

Le merci o gli animali estratti da chierici senza licenza o soluzione dei regi diritti, potevano essere sequestrati dai regi custodi senza il timore di essere per quello scomunicati. Non potevano invece essere intercettati gli oggetti sacri consacrati e le cose meramente ecclesiastiche, di qualsiasi genere esse fossero, condotte oltre i confini del regno dagli ecclesiastici stessi o per loro conto da coloni, servitori o altri.

Come dimostrava anche una lettera pubblicata dal viceré Conte di Benevento e riportata dal Mausonio,[1] con la quale veniva ordinata a Don Pedro Bazan governatore delle provincie d’Abruz­zo, la restituzione di una mitra arcivescovile appartenente al cardinale Monopoli, confiscata presso i confini del regno da un commissario dei contrabbandi, e la carcerazione di quest’ultimo nel carcere di “M.C.V.” dove “vitalia lumina dimisit”:

“”Per parte del Cardinal Maffei me ha fido presentado el seguiente memorial. All’Illustrissimo & Eccellentissimo Signore, il Cardinal Maffei fa intendere a V. E. come il dì passati all’Archidiacono di Chieti fu levata una Mitra, che portava al Cardinal Monopoli di buona memoria in Roma da un Commissario de’ Contrabandi in Abruzzo nella terra di Paterno, la qual mitra era della Chiesa Cathedrale d C. di Chieti donde era Arcivescovo detto Cardinale Monopoli, & ora detto Cardinale Maffei, supplica V. E, a comandare se le restituisca che lo riceverà a gratia da V. E.

Visto el dicho memorial me ha paresido encargar este negosio a V.M.Y ordenalle come con esta le hago que Iuntamente con essa Reg. Audietia provea, que se vulea la dicha Mitra al dicho Cardenal luogo, finché en esto haia dilation, y que a que la quito se traygan preso para que se pueda procedercontra el al devido castigo que una tal mal obra mereze, y me olgare mucho de entender que con la buena diligentia de V. M. Iunto con la de essa Reg. Audentia se aya asi esequtato guardi N. S. la persona d. V.M. come yo desio.

Napoles 23 Ottobre 1607. A. lo que V. M. mandar El Conde Beneuenta. Registrada.””

Andavano invece compresi nel crimine di “Lesa Maest”, nonché scomunicati dal diritto canonico, coloro che, laici o chierici, avessero estratti gli oggetti sacri illecitamente e senza il permesso dell’autorità ecclesiastica.

Infine, erano soggetti a scomunica anche gli ufficiali regi e gli sbirri dell’arrendamento che avessero cercato di catturare con la forza i contrabbandieri rifugiatisi nelle Chiese che godevano del privilegio dell’’immunità, o che si fossero introdotti, sempre senza l’espresso consenso dell’autorità ecclesiastica, in quelle allo scopo di sequestrare merci provenienti o destinate al contrabbando.


[1] Op. cit. p. 25.

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