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IL CONTRABBANDO NEL REGNO DI NAPOLI SECONDO LA DOTTRINA DEL XVII SECOLO di DI PAOLO MELCHIORRE (VI)

Posted by on Lug 25, 2021

IL CONTRABBANDO NEL REGNO DI NAPOLI SECONDO LA DOTTRINA DEL XVII SECOLO di DI PAOLO MELCHIORRE (VI)

PARTE SECONDA

NOTIZIE E DOCUMENTI SU CASI PRATICI

DI CONTRABBANDO

1. Da una lettera pubblicata dal viceré duca d’alba il 30 dicembre 1622, contenente istruzioni per giovani beltrano de ozaeta, commissario generale dei contrabbandi[1]

“Magnifico Segretario Giovanni Beltrano de Ozaeta, Commissario Generale dei Contrabbandi e specialmente stimato dalla grazia Regia.

Siamo informati che dalle marine e da altri luoghi delle province d’Abruzzo si sono commessi giornalmente si commettono contrabbandi di estrazioni di grano ed altre vettovaglie, seta, vino, carne salata, cavalli, puledri, giumente, vacche, buoi, castrati ed altri animali, monete, armi e le altre mercanzie proibite ad estrarsi fuori del Regno senza licenza; e questo con favore ed aiuto di alcuni Baroni ed Ufficiali Regi, non solo in frode dei diritti spettanti alla Regia Corte, ma anche in disservizio di sua Maestà Cattolica.

Per cui volendo noi rimediare e provvedere perché da qui in avanti non si commettano più simili frodi e contrabbandi, si è parso commettere a voi questo negozio come persona d’autorità diligente ed integra.

Quindi vi ordiniamo che dobbiate personalmente conferire in quelle città, luoghi, confini e marine delle dette province d’Abruz­zo che a voi sembrerà necessario e procurerete che da qui in avanti non vi si commettano più simili contrabbandi.

Inoltre prenderete notizia di quelli già commessi e ritrovati alcuni colpevoli procurerete di averli nelle mani ed avutili procederete contro di essi secondo giustizia.

Quelli che non potrete avere li farete citare “ad informandum”, prefiggendogli un breve termine per comparire, dopodiché li reputerete contumaci e procederete secondo giustizia.

Se qualche delinquente per la contumacia o per le pene in cui fosse incorso volesse comporre in favore della Regia Corte, con la presente di diamo facoltà di poter trattare dette composizioni per la quantità di denaro che meglio vi sembrerà. Però non concluderete alcuna composizione senza dare prima avviso a noi di quello che offrono, della qualità dei delitti e dei delinquenti e se sono soliti commettere simili crimini. Ed ancora prenderete ogni altro provvedimento, che a voi sembrerà, per togliere ed evitare detti contrabbandi e perché questi delitti siano castigati secondo giustizia; dandoci di passo in passo avviso di quanto andrete eseguendo.

Con la presente ordiniamo e comandiamo anche a tutti i singoli Baroni, Titolati e non Titolati, Governatori ed Uditori Provinciali, ai Capitani, Assessori, Sindaci, Eletti alle Comunità ed a tutti gli uomini del Regno, che per l’esecuzione delle cose predette, vi debbano prestare e far prestare ogni aiuto e favore necessario ed opportuno che voi cercherete. E dovranno obbedire ai vostri ordini e mandati come se fossero i Nostri”.

2. Ordini emanati nell’anno 1623 dal commissario generale dei contrabbandi Giovanni Beltrano de Ozaeta nelle province d’Abruzzo e Capitananta.[2]

Poiché l’incarico a noi concesso consiste non solo nel provvedere al castigo dei delinquenti per i contrabbandi già commessi, ma anche nel fare in modo che per l’avvenire non siano più compiuti simili delitti in disservizio di sua Maestà e del pubblico beneficio, ci è parso emanare i seguenti ordini e bandi, che vogliamo siano inviolabilmente osservati, in virtù della nostra Giurisdizione e degli ampi poteri concessi da S. E. e dal Regio Consiglio Collaterale, sotto le infrascritte pene, le quali irremissibilmente saranno eseguite contro i trasgressori.

Ed ordiniamo che siano pubblicati nelle sottoscritte città, terre e luoghi, perché nessuno possa legare l’ignoranza.

Ordiniamo e comandiamo che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione estragga fuori dal regno alcun tipo di roba, come in particolare, grano, orzo, legumi, vino, olio, carne, aceto, zafferano ed ogni altra qualità di vettovaglia, seta, cavalli, puledri, muli, buoi, vacche, ed ogni altra cosa proibita all’estrazione, senza licenza scritta da S. E., dal Regio Consiglio Collaterale o dalla Regia Camera Summaria; sotto le pene contenute nelle prammatiche e nei bandi, ed altre ad arbitrio di S. E.

Ordiniamo e comandiamo che nessuna persona porti grano da una terra all’altra, né per la marina, senza la bolletta indicante il luogo dove è prodotto e quello dove è condotto, sotto pena della confisca di esso ed altre ad arbitrio di S.E. –

Ordiniamo e comandiamo, per togliere le frodi che sogliono essere commesse sotto colore di tratte commesse, che i padroni delle tratte non possano estrarre le cose in esse permesse se prima non le abbiano a noi realmente esibite; dimodoché saremo sicuri che non si commettano frodi e potremo prendere i provvedimenti necessari per il Regio Servizio, sotto pena della perdita delle vettovaglie e degli altri beni trasportati, ed altre imposizioni riservate all’arbitrio di S. E.

Comandiamo a tutti gli ufficiali dei porti delle marine ed ai loro sostituti di non permettere in alcun modo l’approdo all’interno dei porti ordinari caricatori a vascelli forestieri, e di dare subito avviso a noi. Capitando che per causa urgente sia concesso l’approdo fuori di questi proti, similmente deve essere data a noi notizia. Il medesimo ordine vale anche per i guardiani delle marine, sotto pena di privazione dell’ufficio ed altre riservate a S. E.

Poiché con la scusa di condurre vettovaglie ed altre merci alle pubbliche dogane, ai mercati o da una terra all’altra, si suole portare queste in luoghi nascosti della marina, dove vengono estratte a beneficio di compratori stranieri, ordiniamo che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione possa estrarre nessuna sorta di vettovaglie,  anche solo da una terra all’altra di queste province, senza bollettino indicante il luogo da dove vengono estratte, quello dove vengono condotte, nome, cognome e statura dell’estraente, quantità e qualità delle cose condotte e degli animali adibiti al trasporto; sotto le pene contenute nei bandi ed altre riservate all’arbitrio di S. E., anche se il delitto non fosse ancora consumato.

Ordiniamo che nessuna persona di qualsiasi stato e condizione possa tenere grano, orzo, legumi ed ogni altro genere di vettovaglie in fosse, fondaci, o magazzini di otto miglia dalla marina; coloro che avessero già simili dispositivi, debbono nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione di questo bando ricondurre le vettovaglie in luoghi abitati, sotto pena del sequestro di queste ed altre imposizioni riservate al nostro arbitrio.

Ordiniamo e comandiamo a tutti gli ufficiali dei porti ordinari ed ai guardiani deputati nei porti caricatori di dette marine, che non debbano fare caricare, né estrarre nessuna qualità di vettovaglie e robe anche se fossero presentate licenze e tratte per l’estrazione di queste, senza dare prima avviso a noi; dimodoché esibite a noi le tratte e le licenze, possiamo ordinare quello che ci parra necessario per il Regio Servizio, sotto pena di privazione dell’ufficio ed altre riservate a S. E.

Ordiniamo e comandiamo agli stessi ufficiali e guardiani che non debbano rifornire di vettovaglie i vascelli se prima non abbiano effettivamente constatato il loro bisogno: poiché il più delle volte vascelli caricano vettovaglie in sovrappiù di porto in porto, defraudando gli Ordini Regi ed in disservizio della Regia Corte; sotto pena di privazione dell’ufficio e di altre riservate a S. E.

Invece i padroni dei vascelli incorreranno nella pena della perdita della nave e delle vettovaglie, oltre ad altre imposizioni riservate a S. E.

Ordiniamo che nessuna persona possa, né debba condurre nessun genere di cose proibite o vettovaglie in luoghi e porti caricatori, ed in spiagge marittime di queste provincie, se prima non avrà pagato i regi diritti spettanti alla Regia Corte, nel caso avesse licenza di estrazione; sotto pena della perdita della roba ed altre riservate al nostro arbitrio.

Perché i contrabbandi e le estrazioni illecite vengano più facilmente a nostra notizia, e di questo Regio Tribunale, promettiamo all’accusatore di coloro che trasgrediscono gli ordini e le Regie prammatiche il giusto compenso che loro competerà per le catture che si faranno grazie alle loro accusa, oltre che si terranno segreti. Ordiniamo e comandiamo ai Magnifici Mastri Giurati, Sindaci ed Eletti della sottoscritte città, terre e luoghi di queste provincie, ed agli uomini di esse, di darci notizia di tutti i cavalli, puledri ed ogni altro tipo di animali che posseggono sia le dette comunità ce gli abitanti di esse, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione del presente bando; coloro che non forniranno le dette informazioni nel termine stabilito, incorreranno nella pena della perdita degli animali, ed in altre imposizioni ad arbitrio di S. E.


[1] Testo originale in: Florido Mausonio “Opusculum Criminale de Contrabandi”, Venetia 1654, pagg. 79 e 80.

[2] Testo originale in: F. Mausonio, op. cit. pagg.m80 e segg.


Tesi scritta a Napoli nel 1983 da Paolo Melchiorre e lavoro curato da Vincenzo Giannone

segue……

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