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IL PRINCIPE DI CAPUA, MONTECASSINO E SUJO

Posted by on Ago 3, 2026

IL PRINCIPE DI CAPUA, MONTECASSINO  E SUJO

Il principe di Capua Giordano conferma al monastero di Montecassino il castello di Suio che per la ribellione del conte Rainerio era caduto sotto l’erario pubblico

Arch. Cass. caps. dipl. XIV, n. 14.

 IN NOME DEL SIGNORE TOSTRO SALVATORE GESU’ CRISTO DIO ETERNO. GIORDANO. PRINCIPE DEI CAPUANI, ACCONSENTE BENEVOLMENTE ALL’ISTANZA DEL SUO DILETTO SUDDITO.a

Tutti i nostri sudditi presenti e futuri sappiano che noi, per intervento di Pandolfo figlio del fu Guala. e di Cedro nostro diletto suddito, nella nostra qualità di principe diamo. concediamo e confermiamo al monaste­ro di San Benedetto confessore di Cristo che si trova sulla rocca di Montecassino e che ora è retto da domino Desiderio venerabile abate, per la salvezza dell’anima nostra e di quelle di nostro padre il principe Riccardo di illustre memoria. e di nostra madre Freselinda, il castello detto di Suio che è dentro i confini del nostro ducato di Gaeta, e che fu concesso e confermato a noi e al no tro prefato genitore da domino Alessandro venerabile papa.1 E poiché Rainerio con altri suoi comparte­cipi e parenti che abitavano nel castello si macchiarono di una colpa tale, che tutti i loro beni passarono legalmente al nostro erario,b noi diamo e concediamo il citato nostro castello con tutte le sue pertinenze in possesso del prefato monastero,2 del predetto domino abate e di tutti i suoi successori, perché facciano di esso ciò che vorranno, allo stesso modo degli altri beni del predetto monastero. senza che alcuno vi opponga ostacoli o molestie. A futura memoria e anche come conferma in eterno della nostra concessione, abbiamo ordinato che fosse fatto quest’atto della nostra autorità, con cui ordiniamo e disponiamo assolutamente che si abbia per certo in eterno che da ora e per sempre il pref ato monastero, il predetto domino abate e i suoi successori abbiano e possiedano in eterno irrevocabilmente, sicuramente, liberamente e con diritto assoluto tale concessione, essendo esclusi ogni disaccordo e ogni molestia da parte di qualunque giudice, conte, castaldo, sculdascio, e di chiunque. Ché se qualsivoglia persona (umile) o potente, oserà opporsi all’autorità di questo nostro precetto o cercherà in qualunque modo di violarlo, sappia che verserà cinquanta libbre di oro purissimo, metà al nostro erario e metà al prefato monastero, al predetto abate domino Desiderio e ai suoi successori; soddisfatta poi tale ammenda, questo nostro atto di concessione conferma rimanga garantito, irrevocabile e stabile in perpetuo. Affinché poi questo nostro atto di concessione sia considerato più saldo, e osservato più diligentemente da tutti, l’abbiamo convalidato con la nostra mano e abbiamo ordinato che vi fosse impresso il nostro sigillo.

DI DOMINO GIORDANO PRINCIPE
ECCELLENTISSIMO.

PER ORDINE DELLA PRefata potestà serenissima, scritto per mano di Giovanni, giudice, nel ventunesimo anno del principato di domino GIORDANO GLORIOSO PRINCIPE, e nel sedicesimo anno del suo ducato di Gaeta.

Dato il 23 settembre dell’anno 1078 dall’incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo, seconda indizione.
Manca il sigillo, che era di cera.

a. Morto Riccardo il 5 aprile di quest’anno, Giordano rimase il solo principe di Capua.

b. Il conte Ugo, zio di Rainerio, aveva lasciato al monastero cassinese la quarta parte della contea di Suio, come risulta dai documenti 142 e 173: per questo motivo erano sorti dissensi fra il monastero e il conte Rainerio. Nel mese di maggio del 1070, come abbiamo visto, il conte deteneva ancora la parte predetta; se la carta (alla quale non senza qualche dubbio assegnammo 1′ anno 1063) fosse del 1073. dovremmo dire che Rainerio esercitava ancora il potere fino a quest’anno, sotto il dominio supremo dei principi capuani. Non possiamo indicare con assoluta precisione ranno in cui fu spogliato del potere comitale; è da credere tuttavia che ciò accadde poco prima della morte di Riccardo, forse nel periodo in cui prendevano forza le liti fra i principi capuani e il duca Roberto il Guiscardo. Ciò posto, il potere comitale di Rainerio andrebbe prorogato fino all’anno 1077 o 1078. Leggeremo più avanti che Giovanni figlio del conte Ugo non fu spogliato in alcun modo della sua parte, anzi che ne prese di nuovo il dominio, forse con l’intercessione dell’abate Desiderio.


l’altra metà verrà donata all’abate Desiderio nella prossima carta 253 del 1079 dal.figlio di Ugo, Giovanni, che ne era il detentore. Il passaggio di Suio dai suoi conti a Montecassino non dovette in ogni caso essere né facile né indolore se, al di sopra dei conti Ugo e Giovanni, ora è lo stesso principe Giordano a dover confermare a Desiderio l’intera contea, per giunta pervenutagli per delle colpe di cui s’era macchiato Rainerio ( con le quali ha forse a che fare il contenuto della carta 225) e dopo averne ricevuto la conferma dal papa in persona.

L’abate di Montecassino Desiderio, con il consenso dei suoi mona­ci, conferma i privilegi degli abjtanti del castello di Suio che il principe Giordano aveva ceduto al monastero cassinese.Mese di ottobre, seconda indizione, San Germano

Arch. Cass. caps. LXX, lettera G.

In nome del Signor nostro Gesù Cristo. Anno 1078 dall’incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo; ventunesimo anno del principato del principe domino Giordano, mese di ottobre, seconda indizione (1)
Io Desiderio, con l’aiuto di Dio abate del monastero di San Benedetto situato sulla rocca di Montecassino. col consenso dei monaci confratelli e avendo con me Giovanni di Oderisio. a\rvocato del suddetto nostro monastero, dichiaro e rendo noto che con questo mio atto legale concedo a voi, Senioretto figlio del fu Senioreno. Giovanni giudice, Maio figlio del fu Azzo, Giovanni di Alberto. Ruzzuto. Maio figlio del fu Giovanni Leone, che siete in rappresentanza \’Ostra e dei vostri eredi e a nome di tutti gli abitanti e residenti del castello di Suio e dei loro eredi, i quali vigileranno sulla fedeltà del monastero di San Benedetto e nostra e dei nostri successori, a voi concedo e confermo tutti i vostri beni raccolti e acquistati, che ora possedete e potrete successivamente acquisire: terre, vigne, case, beni mobili e immobili. affmché li teniate, ne abbiate il dominio e li facciate fruttare. Prima di tutto io, con i miei successori, non prenderò, né disporrò mai che venga preso, il terratico dalle vostre eredità, terre e vigne, mentre, delle terre, pianure e monti che detenete dall’erario pubblico, voi darete il terratico all’amministrazione del sud­detto nostro monastero così come siete soliti darlo da antico tempo. Del pari concedo a voi di fare le leggi e amministrare la giustizia. Non sarò io a proporre per voi un giudice garante della legge, come non ordinerò al disopra di voi un viceconte estraneo, ma solo della vostra terra e con il vostro parere. Non farò prendere le vostre figlie con la forza, non consentirò che ad alcun uomo sia data una moglie con la forza, né consentirò che per una qualsivoglia colpa le vostre figlie siano date o alienate in servitù. Chiunque degli uomini del citato castello di Suio vorrà servire con cavalli e armi, venga al servizio nostro e dei nostri successori. Se per il nostro servizio dei cavalli e delle armi dovesse aversi qualche danno, noi lo faremo risarcire. Io soprascritto Desiderio abate per grazia di Dio e i miei successori non consentiremo mai a dare al soprascrino castello di Suio alcun uomo, sottraendolo alla potestà del monastero di San Benedetto. Inoltre prometto a voi, soprascritti Senioretto, Giovanni giudice, Maio figlio del fu Azzo, Gosto e Giovanni Bove e Pietro, fratelli. Giovanni Bono, Giovanni figlio di Alberto, Benedetto figlio del fu Maio di Teano, il nipote di Leone Ruzzuto, Pietro Mazzabrone, Giovanni di Doda, Angelo di Giovanni di Alberto, Franco Mollica, e ai vostri eredi, che rimarrete e risiederete senza alcuna condizione o tributo. Per il resto, tutti gli altri uomini del citato castello facciano per noi tre servizi nel territorio diSuio: un giomo la semina, un altro giomolamietitura, un altro giorno la vendemmia. Concedo e confermo tutti questi privilegi a voi e ai vostri eredi senza alcun ostacolo da parte mia e dei miei successori da ora fino all’eternità. Per questo io soprascritto Desiderio abate per grazia di Dio, i miei successori e l’amministrazione del suddetto nostro mona­stero promettiamo solennemente che se non compiremo, o se in qualun­que momento cercheremo di violare, sminuire o rompere tutti i privilegi suddetti nei riguardi vostri e dei vostri eredi, io soprascritto Desiderio abate per grazia di Dio, i miei successori e l’amministrazione del suddetto nostro monastero, saremo tenuti a pagare a voi soprascritti buoni uomini e ai vostri eredi, trecento soldi bizanti. Soddisfatta poi tale ammenda, quest’atto di concessione rimanga irrevocabile in eterno. E io soprascritto Desiderio abate per grazia di Dio, con il consenso dei frati monaci e del nostro monastero, nonché avendo con me il suddetto avvocato e il giudice Germano, ho fatto tali atti così come mi parve adeguato.

Per ordine di domino Desiderio abate io notaio Giovanni ho scritto. Fatto in San Benedetto in località San Germano.

† Io soprascritto Desiderio abate.
† Frate Ambrogio vescovo e monaco.
† Io Oderisio levita e preposto.
† Io frate Bemo sacerdote e monaco.
† Io frate Mirando suddiacono e monaco.
† Io frate Raino levita e monaco.

(1) Questa carta, che è di grande importanza per la giurisdizione feudale, si colleg& alla precedente. Attraverso di essa l’abate Desiderio, a nome del suo monastero, dopo aver ottenuto il dominio dell’intero castello di Sui o, di cui in precedenza possedeva solo una parte, confermò tutti i privilegi dei quali gli abitanti godevano sotto i primi conti, e altri ne concesse. Vedere anche l’altra conferma dello stesso ti po concessa agli abitanti di Traetto nel giugno 1061, dopo la donazione di questa contea fatta dal conte Marino al monastero cassinese.

1.Nel CDC II questo documento occupa la posizione 253, essendo stato dagli editori cassinesi riferito al 1079, come la nota iniziale indica. Qui invece esso occupa la posizione 252 perché considerato del 1078, non sembrando che il documento medesimo offra un qualunque elemento che ne suggerisca la datazione al 1079. I dati a sostegno di tale posizione sono indicati di seguito.
1.1. Rispetto allo stile di datazione moderno, nel quale l’anno inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre, lo stile dell’incarnazione pone l’inizio dell’anno al momento in cui Cristo sarebbe stato concepito, cioè a nove mesi prima, quindi al 25 marzo, ma fu applicato secondo due computi diversi:
1.1.1. il computo detto “pisano”, che numera gli anni effettivamente dal 25 marzo del concepimento;
1.1.2. il computo detto “fiorentino”, che numera gli anni dal 25 marzo successivo rispetto al pisano.
1.2. Pertanto, per l’anno, poniamo, 1078, che secondo lo stile moderno inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre, lo stile dell’incarnazione con i suoi due computi numera in questo modo:
1.2.1. nel computo pisano l’anno 1078 inizia il 25 marzo 1077 e termina il 24 marzo 1078; il giorno dopo questo 24 marzo inizia il 1079;
1.2.2. nel computo fiorentino l’anno 1078 inizia il 25 marzo 1078 (quindi i tre mesi precedenti sono ancora del 1077) e termina il 24 marzo 1079.

Quanto esposto evidenzia che è solo nel periodo 1 ° gennaio-24 marzo che ali’ anno “fiorentino” bisogna aggiungere un’unità per avere lo stesso anno espresso secondo lo stile moderno, mentre nel mese di ottobre, anno moderno e anno “fiorentino” coincido­no perfettamente.

1.3. Dai dati esposti, la nota iniziale degli editori cassinesi non sembra avere senso. E in effetti i dati cronologici della carta precedente (n. 251) e di questa carta (n. 252 nel presente volume), sono praticamente uguali, se, come è facile verificare:
1.3.1. la n. 251 indica il mese di settembre, la seconda indizione, l’anno 1078, e il 21 ° anno di Giordano nel ducato di Gaeta;
1.3.2. la n. 252 indica il mese di ottobre, la seconda indizione, l’anno 1078, e il 21 ° anno di Giordano nel ducato di Gaeta.Ciò che, infine, mostra che l’anno dei due documenti è lo stesso (il 1078), è che entrambi indicano lo stesso anno di Giordano, il 21°. Se questo documento fosse dell’ottobre 1079, l’anno di Giordano riportato dal notaio sarebbe stato il 22°.

Riferimenti bibliografici

Nota 1: PRA, pp. 114-115.

Il conte di Suio Giovanni, figlio del fu conte Ugo, insieme con sua  moglie Sikelgrima offre al monastero di Montecassino, e per esso  all’abate Desiderio, la metà del castello di Suio a lui dovuta, con le sue pertinenze, nonché la sua parte del monastero di S. Erasmo in Formia.

Mese di maggio, seconda indizione, Suio.
Dai Reg. di Pietro Diacono, fol. 187, a tergo, n. 435.

† In nome del Signore Iddio nostro salvatore Gesù Cristo. Anno 1079 dall’incarnazione del Signore, mese di maggio, seconda indizione,1 castello di Suio.a
Offrire i propri beni a Dio e alle sante chiese in requie delle anime dei defunti e per la speranza della futura e beata resurrezione è raccomandato come cosa degna e a Lui molto gradita sia nel vecchio che nel nuovo

TESTO ORIGINALE IN LATINO

Iordanus Capuae Princeps, Monasterio Casinensiconfirmat Castrum Suji quod sub fisco ceciderat propter rebellionem Comitis Raynerii.

Ex Arch. Casin. Caps. Dipl. XIV. N. 14.

 † IN NOMINE DOMINI SALVATORIS NOSTRI IHESU CHRISTI. DEI ETERNI JORDANES CAPUANORUM        PRINCEPS PETITIONE DILECTI SUI CLEMENTER FAVET.a0

Igitur omnium fidelium nostrorum presentium ac futurorum noverit multitudo; qualiter nos per interventum paldulfi filii quondam gualae. et cedri nostri dilecti fidelis vice principis damus. concedimus. atque confirmamus in monasterio sancti benedicti confessoris christi quod situm est in monte castro casino. ubi nunc domnus desiderius venerabilis abbas preest pro salute animae nostrae et magnae recordationis genitoris nostri principis richardi. atque genitricis nostrae freselindae castellum quod nominatur suju quod est intra pertinentiam nostri ducatus cajetanorum. qui nobis atque nostro prefato genitori concessus atque confirmatus est a domno alexandro venerabili papa. et quia raynerius cum aliis suis consortibus et parentibus qui in ipso castello habitaverunt talem culpam fecerunt; unde legaliter omnes res eorum nostro fisco deductae sunt.b ldcirco prephatum nostrum castellum cum tota sua pertinentiam in prephato monasterio damus atque concedimus ad possessionem prephati monasterii. et predicti domni abbatis et ad cunctos suos successores ad faciendum exinde omnia que eis placuerint; quem ammodum de aliis rebus predicti monasterii faciunt. nemine eis aliquod contrarium vel molestiam ingerentem. Ob recordationem etiam et nostram eternaliter stabiliendam concessionem hos nostraefirmitatis apices fieri jussimus. Quibus omnino sanccimus (sic) et perpetua/iter habendum manndamus; ut amodo et semper ipsum prephatum monasterium et predictus domnus abbas et sui successores firmiter. secure. livere. et quiete habeant et possideant in perpetuum. Remota omni inquietudine vel molestatione cujuscumque judicis comitis. castaldeis. Sculdays. et omnium mortalium personae. Quod si quelibet hominum magnave persona contra hanc nostri precepti firmitatem agere presumpserit; aut ejus violator in quocumque fieri temptaverit sciat se compositurum auri purissimi libras quinquaginta medietatem nostrae carruirae et medietatem prephato monasterio. et predicto domno desiderio abbati. suisque successoribus. et soluta pena hujus nostrae concessionis et confirrruitionis pagina munitum.firmum. ac stabile maneat in perpetuum. Ut autem haec nostrae concessionis pagina firmius credatu’r diligentiusque ab omnibus observetur manu nostra propria corroboravimus. et nostri sigilli impressione fussimus insigniri.

DOMNI IORDANIS EXCELLENTISSIMI
PRINCIPIS

EX IUSSIONE PRefate serenissime potestatis scriptum per manus iohannis judicis in anno vicesimo primo principatus ipsius domni IORDANIS GLORIOSI PRNCIPIS.
Et sexto decimo anno ducatus ejus gaiete.
DATUM Nono kalendas octubris Anno ab incamatione domini nostri ihesu christi. Millesimo septuagesimo octabo per indictionem secunda.

De est sigillum, quod cereum fuit.

a. Mortuo Richardo die V. Aprilis hujus anni, Iordanus solus remansit Capuae Princeps.
b. Hugo Comes, Raynerii avunculus, quartam partem Comitatus Suji Monasterio Casinensi reliquerat, ut ex documentis 142, et 173: hac de causa dissensiones inter Monasterium et Raynerium Comitem exortae erant. Mense Majo 1070, ut vidimus, praedictam partem Comes adhuc detinebat; si cbarta (cui non sine aliquo dubio annum 1063 assignavimus) anni 1073 esset, nobis dicendum quod Raynerius usque ad hunc annum regimen adhuc exercebat sub Suprema Capuanorum Principum dominatione. Annum quo Comitatu spoliatus est adamussim designare non possumus; credendum tarnen haec paulo ante Richardi obitum accidisse, eo forsan tempore quo dissensiones inter Capuanos Principes et Robertum Guiscardum Ducem invalescebant. His positis, Comitatus Raynerii usque ad annum 1077 vel 1078 prorogandus esset. Legemus infra Iohannum Hugonis Comitis filium parte sua nullo modo spoliatum esse, ejus e contrario dominium rursus accepisse, intercedente forsitan Desiderio Abbate.

———–

1. E’ il papa Alessandro II, eletto il 1 ° ottobre 1061 e morto il 21 aprile 1073.
2. Il passaggio della contea di Suio al monastero di Montecassino inizia alquanto prima del tempo di questa carta: con la donazione fatta dal conte Ugo una prima volta nel 1023 all’abate Teobaldo, poi da lui confermata nel 1040 all’abateRicherio. Le carte che danno conto di tale donazione sono rispettivamente la n. 145 e la n. 176 del CDG 3 ( le nn. 142 e 173 del CDC richiamate dalla nota a.). In esse il conte Ugo concede non a quarta parte, come erroneamente indica la nota a., ma la metà della contea di Suio;

Desiderius Abbas Casinensis, cum consensu monachorum suorum confirmat privilegia incolarum Castri Suji, quae Monasterio Casinensi cesserai Iordanus Princeps.

Mense Octobri, indictione secunda, Sancti Germani.
Ex Arch. Casin. Caps. I.XX. Litt. G.

Charta ista juxta florentinum annum, qui Normannorurn aevo hisce in regionibus vigebat, signata, anno 1079 respondet.

 † In nomine Domini Nostri lesu Christi. Anno ab Jncarnatione ejusdem Domin,i Nostri Iesu Christi Millesimo septuagesimo octabo. Principatus vero Domini Jordani Principi Anno vicesimo primo, mense Octuber Indictione secunda.a  Nos Desiderius providentia Dei Abbas Monasterio Sancti Benedicti quod est situm in Monte Castri Casini. Clarefacio quod una cum consensu Fratrum Monachorum supradicti nostri Monasterii, et erga nobiscum habendoJì Iohannes Oderisii advocatorem supradicti nostri monasteri i. Patefacimus quoniam per hoc nostrum legale scriptum, concedimus vobis videlicet, Seniorectus filius quondam Seniorecti, et Iohannes ludex, et Majo filius quondam Azzoni, et Iohannes de Alberto, et Ruti, et Majo filius quondam Iohannis Leoni, pro parte et vice vestra et de vestris heredibus, et pro omnibus hominibus habitantibus, et Commanentibus de Castro Sujo, et de illorum heredibus, qui fidelitatem de Monasterio Sancti Benedicti observaberint, et nostra et de nostris successoribus, concedo vobis et confirmo omnia vestra parata et conquisita que modo habetis et in antea conquirere potueritis, terris, et vineis, et casis, de mobilibus et immobilibus, ad tenendum et dominandum et fruendum ipsos, in primis terraticum de vestre hereditatis, terris, et vineis, aliquando non tollo nec tollere precipio, nec ego nec meos successores. Et de terris que per publicum retinetis de planis quam et de montibus detis vobis terraticum a parte supradicti nostri Monasterii quomodo consueti estis dare per antiquitus tempore. Similiter concedo vobis legem et justitiam facere, et non pro po no vobis supra legem ludi ce vel vicecomes extraneum non ordinabo supra vobis sed tantum de vestra terra cum vestro consilio. Vestre filie per virtutem non facio comprehendere, neque nullius hominis per virtutem uxorem daere consentio neque per nullam culpam vestrefilie aliquando ad servitutem tradere consentio, nec alienare. Et qualibuscunque hominibus de jam dicto castro Sujo servire voluerint cum aequis et armis serviat nobis et nostris successoribus; Si qualiscumque minuitatem pro nostro servitio venerint de aequis et armis, nos inde restaurationem facimus. Iterum supradicto Castro de Sujo nec ego qui supra Desiderius Dei gratia Abbas nec meos successores, aliquando nullius hominis dari consentio, ad subtrahendum de potestate Monasterii Sancti Benedicti. lterum repromittimus vobis supradicto Seniorecti, et Iohannes Iudex, et Majo filius quondam Azzoni, et Gosto et Iohannes Bove et Petri germani, et Iohannes Bonu, et filii Iohanni Alberti, Benedictus filius quondam Majoni Tianisi, et nepoti Leonis Ruczuti, Petri Mazzabrone, et Iohannes de Doda, et Angelo de Iohannes de Alberto, et Franco Mollica, et vestris heredibus, ut maneatis et resideatis absque omni condicione vel datum. Cetero vero aliis omnibus hominibus de jam dicto Castro, faciant nobis tres servitio in territorio Sujo, uno die ad seminandum, et alia die ad metendum, et alia die adfaciendum vineae. Hec autem omnia supradicta concedimus et confirmamus vobis et vestris heredibus absque omni contrarie tate mea et de meis successoribus amodo et usque in sempiternum. Unde obligo me ego qui supra Desiderius Domini gratia Abbas et posteros meos et pars supradicti nostri monasterii vobis supradicti et vestris heredibus non compleverimus aut si quocumque tempore inde molestare quesierimus, et omnia supradicta vobis vestrisque heredibus dirumpere vel minuare quesierimus composituri subiaceamus ego qui supra Desiderius Dei gratia Abbas et posteros meos et pars supradicti nostri Monasterii aureos solidos bizanteos trecentos vobis supradicti bonis hominibus et vestris heredibus. Et post soluta pena hec cartula concessionis firma permaneat in perpetuum. Et taliter nos qui supra Desiderius Domini gratia Abbas una cum consensu Fratrum Monachorum nostrique Monasterii, quam et erga nobiscum abendo supradicto Adbocatore et mecum habendo Germano ludi ce q ualiter no bis cong ruum fui itafecimus. Ex iussione Domni Desiderii Abbati scripsi ego Iohannes Notarius. Actu Sancti Benedicti loco Sancto Germano.

† Ego qui supra Desiderius Abbas
† Frater Ambrosius Episcopus et Monachus
†t Ego Oderisius Levita atque Pp (Praepositus)
† Ego Frater Bemus Sacerdos et Monachus
†t Ego Prater Mirandus Subdiaconus et Monachus
† Ego Prater Raino Levita et Monachus.

  1. Haec charta, quae magni est momenti propterf eudalem jurisdictionem, praecedenti  nectitur. Per eam Desiderius Abbas, nomine Monasterii sui, totius Castri Suji dominationem adeptus, cujus partem tantum antea possidebat, omnia privilegia quibus incolae fruebantur sub prioribus Comitibus, confirmavit, aliaque concessit. Vide etiam aliam hujusmodi confirmationem Trajectensibus elargitam luni o 1061, post donationem istius Comitatus a Marino Comite e idem Monasterio Casinensi factam.

Iohannes Comes Suji, filius quondam Hugonis Comitis, una cum uxore sua Sikelgrima offert Monasterio Casinensi, et pro eo Desiderio Abbati, medietatem Castri Suji sibi debitam, cum pertinentiis ejus, necnon et partem suam Monasterii S. Herasmi in Formiis.

Mense Maio, indictione secunda, Suji.

Ex Reg. Petr. Diac. Fol. CLXXXVII. a t.°  N. 435.

† In nomine domini dei salvatoris nostri ihesu christi. ab incarnatione domini. Anni millesimo. septuagesimo nono. mense madio indictione secunda. Castro suio.a Quoniam quidem deo dignum et valde placabile tam in veteri quidem testamento quam et in novo offerre deo sanctisque bassilicis (sic) patrimonium iubetur pro requie animarum defunctorum. et pro spe future hac beate resurrectionis; Qua propter credibili fide

lavoro preparato e inviato da

Renzo Di Bello

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