Alta Terra di Lavoro

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“La barbarie mascherata da legalità”

Posted by on Nov 17, 2019

“La barbarie mascherata da legalità”

Vi proponiamo una recensione di Edoardo Vitale a questo libro, edito da Controcorrente Edizioni e scritto da Gaetano Marabello, al fine di una reale riflessione di quanto accaduto in quell’infausto decennio all’indomani della cosiddetta “unità”. Buona lettura.

Nei salotti del conformismo storiografico la legge 15 agosto 1863 n. 1409, detta Legge Pica, è argomento imbarazzante. Per trattarlo in modo serio occorre infatti lasciare gli ampi saloni dell’enfasi risorgimentalista, appesantiti da stucchi cadenti, per avvicinarsi, attraverso disagevoli corridoi, ai polverosi armadi in cui sono nascosti gli scheletri della conquista del Sud.

Questo, perché la vicenda pone questioni incresciose, troppo stridenti con l’inamidato unitarismo di facciata, che superare è arduo. Molto più semplice declamare versioni di comodo dietro le tende della retorica o saltare a pié pari gli interrogativi scabrosi deviando il discorso su quesiti che li dànno per già risolti.

Sotto il profilo strettamente giuridico, ad esempio, si è tentato di valutare l’efficacia della Legge Pica come strumento di difesa della legalità nell’ambito dell’ordinamento sabaudo, minimizzando le lampanti anomalie in base a una pura considerazione dei fini, per di più quasi sempre limitandosi a quelli pubblicamente dichiarati. Si tratta, evidentemente, di questioni di per sé mal poste, in quanto il loro esame presuppone che sia risolta un’altra questione, pregiudiziale: la legittimità o meno dell’imposizione dell’autorità sabauda sui territori del Regno delle Due Sicilie.

Gli storici seri e in buona fede hanno da tempo fatto luce sui ripetuti atti di forza con cui il Regno di Sardegna, prima avvalendosi di fatto dell’operato di bande di avventurieri che proclamava di disapprovare (pur avendolo istigato e agevolato, se non addirittura accuratamente pianificato), poi intervenendo direttamente con la propria forza armata, sotto il pretesto di ristabilire l’ordine e di adempiere a un inesistente desiderio dei popoli del Sud, ha occupato militarmente uno stato che non aveva compiuto alcun atto di ostilità nei suoi confronti.

Pertanto non c’è alcun dubbio circa il fatto che la presa del potere da parte di Vittorio Emanuele II sia di fatto conseguita a sfacciate e clamorose violazioni del diritto internazionale, come del resto sostanzialmente ammesso dal medesimo astuto artefice dell’operazione, Cavour, il quale in un intervallo di onestà dichiarò: «Il fine è stato santo e ciò giustifica i mezzi disonesti cui abbiamo dovuto ricorrere» (Arrigo Petacco, Il Regno del Nord, Mondadori, 2009, pag.167). La palese e brutale illiceità del rivolgimento fu poi immediatamente rilevata nella comunità internazionale, salva ovviamente la soddisfazione delle forze che intendevano giovarsene.

Ma la natura illecita del cambio di regime è resa palese non soltanto dalla sua violenta arbitrarietà. Depongono in tal senso anche le caratteristiche dell’operazione:

– le disonorevoli, disumane e vergognose modalità con cui vennero condotte le operazioni militari: basti pensare al sanguinoso e crudele bombardamento di Gaeta durante la firma della capitolazione, con tiro al bersaglio sui soccorritori, salutato da manifestazioni di esultanza da parte delle truppe sabaude, così rivelatesi per barbare soldataglie prive di qualsiasi sentimento di rispetto nei confronti di altri italiani; oppure alla vile strage di Bronte, dove fu massacrato senza processo e senza pietà anche un minorato mentale; per non parlare delle infami stragi perpetrate ai danni della popolazione civile, di cui gli esempi più noti sono quelli di Pontelandolfo e Casalduni;

– il vergognoso trattamento riservato, dopo la capitolazione, ai soldati che avevano onorevolmente combattuto in difesa del loro legittimo sovrano, rinchiusi in lontani campi di concentramento, sottoposti a disumane condizioni di prigionia, candidati alla deportazione in lontane terre straniere, costretti perfino, per sfuggire a una disumana detenzione, ad arruolarsi nelle file dell’esercito confederato durante la guerra di secessione americana;

– il vorace accaparramento dei beni dello stato da parte, prima, degli irregolari di Garibaldi, poi da parte delle autorità piemontesi, senza alcun riguardo agli interessi delle popolazioni locali;

– i patti stretti con la mafia, in Sicilia, e con la camorra, a Napoli, chiamate ad assumere ruoli istituzionali e para-istituzionali, come conferma l’ignobile decreto del dittatore Garibaldi con cui si assegnavano pensioni vitalizie a donne camorriste, addirittura indicate, come nel caso di Marianna De Crescenzo, col soprannome malavitoso (“La Sangiovannara”); una scelta vergognosa che si è ripercossa fino ad oggi sulla vita dell’intera Italia;

– l’appoggio fornito agli usurai e agli usurpatori di terre, nemici giurati delle sacrosante aspettative dei contadini, i quali vennero, così, due volte traditi dagli invasori: prima dalle false promesse del Nizzardo circa la distribuzione delle terre, poi dal patto scellerato concluso dai nuovi governanti con i ceti parassitari, che consentiva a questi ultimi di privare i lavoratori dei campi dei loro diritti sulle terre del Regno, riducendoli alla fame e, poi, a guerra civile finita, costringendoli all’emigrazione; pur di facilitare l’invasione delle Due Sicilie, si ratificò quella che gli stessi piemontesi riconoscevano essere un’odiosa e ingiustificabile violazione delle leggi, oltre che della giustizia sociale;

– il selvaggio sconvolgimento dell’assetto amministrativo dello Stato, realizzato demolendo con furia cieca istituzioni sviluppatesi nei secoli attraverso una gradualità spesso sapiente e amorevole, all’esclusivo scopo di realizzare le mire espansionistiche e di urgente risanamento finanziario del Regno di Sardegna;

– l’ottusa imposizione delle leggi sarde (per esempio quelle sul servizio militare obbligatorio) a popoli di civiltà completamente diversa e in territori aventi una conformazione del tutto disomogenea a quelle del Piemonte (basti pensare al disastroso e premeditato smantellamento, avviato da Garibaldi e qualche anno dopo completato dai Savoia, degli straordinari progetti di bonifica integrale della parte continentale del Regno varati da Ferdinando II: vedi decreto dell’11 maggio 1955);

– l’atteggiamento degli invasori fin da subito improntato al più completo disprezzo delle popolazioni locali, cui venne imposta l’altezzosa guida di governanti e amministratori venuti dal nord, in spudorata contraddizione con lo sbandierato ideale di fratellanza tra italiani.

Ma se l’avvento dei Savoia nel Sud d’Italia avvenne con modalità illegittime, portando all’estremo i metodi a dir poco spregiudicati e subdoli già sperimentati nella conquista degli antichi stati del centro-nord, la regolarizzazione del nuovo ordine, fenomeno consueto nello ius gentium, fu tutt’altro che rapida.

Nonostante il cosiddetto plebiscito del 21 ottobre 1860, frettolosamente indetto per dare una parvenza di legittimazione alla calata di Vittorio Emanuele con le sue truppe nel Regno del Sud, del tutto inidoneo a esprimere la volontà del popolo e smaccatamente invalido (per il carattere palese del voto, per il clima di intimidazione in cui si svolse, per l’estrema ristrettezza del novero dei votanti, per la mancata installazione delle urne in vaste parti del reame), fino al 14 febbraio 1861 il legittimo sovrano Francesco II ancora difendeva in armi un lembo del proprio Regno, la città di Gaeta. Solo il 20 marzo di quello stesso anno, con la capitolazione della fortezza di Civitella del Tronto, l’intero territorio delle Due Sicilie fu soggetto al potere di fatto dell’esercito invasore.

Tuttavia anche dopo questo evento i diritti di Francesco II sul trono di Napoli non erano affatto venuti meno. Anzi, attraverso il governo costituito durante il suo esilio romano, il Re del Regno delle Due Sicilie, riconosciuto dalla stragrande maggioranza degli stati, si adoperava per liberare dall’occupazione straniera le terre su cui gli spettava di regnare. Solo nella seconda metà del 1865, col riconoscimento dello stato spagnolo e, poi, degli stati tedeschi, seguiti, nel 1866, dall’impero asburgico, il nuovo Stato denominato Regno d’Italia acquisì una legittimazione, sia pure meramente formale, in quanto, almeno nel Sud, sicuramente non godeva del consenso dei popoli occupati. La propria reale volontà, infatti, il popolo delle Due Sicilie la manifestò mettendo a dura prova per molti anni un esercito invasore di almeno 120.000 uomini (cifre ufficiali), oltre a circa 80.000 guardie nazionali.

La situazione reale, quindi, denotava con indiscutibile evidenza che il nuovo potere non si era affatto consolidato. Nel 1861, poco dopo la morte di Cavour, così scriveva Massimo D’Azeglio al ministro Carlo Matteucci: «Caro amico, la questione di tenerci Napoli o di non tenercela mi pare dovrebbe dipendere più di tutto dai napoletani, a meno che non si voglia, per comodo di circostanze, ripudiare quei principi che abbiamo fin qui proclamati. Sinora siamo andati avanti dicendo che i Governi non eletti dai popoli erano illegittimi e da Napoli abbiamo cacciato il vecchio Sovrano per stabilirvi un governo legittimo col consenso universale. Ma ci vogliono, e pare che non bastino, sessanta battaglioni per tenerci quel Regno, mentre è notorio che, briganti o non briganti, i napoletani non ne vogliono sapere di noi. Tu mi dirai: e i plebisciti? e il suffragio? Io non so niente di suffragi, ma so che di qua dal Tronto non ci vogliono sessanta battaglioni, ma al di là sì. Dunque deve esserci stato qualche errore. D’altronde, gli altri italiani che, pur rimanendo italiani, non vogliono unirsi a noi, non abbiamo il diritto di prenderli ad archibugiate.»

Illiceità dell’invasione, evidente e intenso disfavore al cambio di regime della stragrande maggioranza della popolazione, rivolta popolare antipiemontese in quasi tutto il territorio del Regno con violenti combattimenti e acquisizione da parte degli insorti del controllo di vaste zone, persistenza delle pretese del legittimo sovrano riconosciute da una consistente porzione della comunità internazionale, sono fattori che impediscono nel modo più assoluto di qualificare lo scontro allora in corso secondo il punto di vista di una delle parti, appunto l’invasore. Anzi, fino alla cessazione delle ostilità, è assai più appropriato considerare alla stregua di atti di pirateria e smaccate illegalità quelle di chi con la violenza e l’inganno ha privato un popolo della propria indipendenza, ponendo fine a uno stato che vantava 700 anni di storia unitaria.

In ogni caso, mai e poi mai, nel confronto fra un ordinamento legittimo e quello che intende scalzarlo, ma è ben lungi dall’aver consolidato la sua autorità, è possibile attribuire al secondo il crisma della legalità, bollando dell’epiteto di fuorilegge chi si oppone al sovvertimento in nome della fedeltà al preesistente governo.

Quindi la famigerata Legge Pica, entrata in vigore il 15 agosto 1863 perché il governo di occupazione sabaudo, nonostante la sanguinosa e terroristica azione di contrasto condotta da esercito e guardie nazionali, non riusciva a venire a capo dell’insorgenza diretta a restaurare il legittimo sovrano, va considerata come lo strumento con cui l’invasore venuto dal nord cercava di soffocare la ribellione delle popolazioni che intendeva sottomettere con la forza, non certo un mezzo per ripristinare la legalità, in quanto, in quel frangente, l’unica entità a cui questo concetto poteva essere fondatamente abbinato era il governo di Francesco II re del Regno delle Due Sicilie.

Ora, accertato che questo strumento non era diretto a mantenere alcuna legalità, bensì a perpetuare l’illegalità di un’occupazione proditoria e piratesca, si può procedere alla valutazione della sua portata e del suo significato, cercando di comprendere se e in quale misura, dal punto di vista piemontese, fosse una scelta obbligata. Va detto che di fronte a una rivolta di proporzioni immani, quale fu quella del Mezzogiorno, un governo serio dovrebbe innanzitutto porsi il problema delle cause, per rendere più efficace la risposta repressiva e accompagnarla con la rimozione di almeno alcune di esse.

Il tentativo fu avviato con una qualche concretezza solo nel 1862, dalla Commissione parlamentare presieduta dal deputato lombardo Antonio Mosca, stando ai cui risultati l’insorgenza denominata Brigantaggio traeva origine dall’odio dei ceti subalterni nei confronti della borghesia parassitaria, soprattutto agraria, i cosiddetti galantuomini, che avevano favorito l’abbattimento della monarchia borbonica nella convinzione che il nuovo regime avrebbe consentito loro di conservare le terre usurpate ai contadini e di continuare nelle usurpazioni e nello strozzinaggio.

La spiegazione era indubbiamente unilaterale e incompleta, in quanto il brigantaggio rimase un movimento lealista, che rivendicava, al pari dei soldati di Gaeta, di Civitella del Tronto o di Messina, la propria legittimazione nella fedeltà al sovrano, come confermano con evidenza i proclami e gli appelli rivolti alla popolazione dai capi della guerriglia. E non avrebbe potuto essere altrimenti, perché per il popolo la corona rappresentava, unitamente alla religione dei padri, che con acuta sensibilità comprendeva essere anch’essa nel mirino dei novatori, il simbolo forte e visibile, al cospetto del mondo intero, della giustezza della causa per la quale era pronto a morire.

La relazione Mosca proclamava, comunque, un’importante verità: la rivolta antisabauda traeva alimento dalla fondata convinzione dei contadini che del cambio di regime stava approfittando il ceto a loro ferocemente avverso, fino ad allora tenuto a freno dai re Borbone, e che con la vittoria dei galantuomini si delineava per loro un destino di miseria.

Sarebbe stato, dunque, logico rassicurare gli strati meno abbienti della popolazione sulla volontà del governo di tutelare i loro diritti e di porre fine agli abusi, cosa che, strumentalmente, Garibaldi aveva provato a fare con il decreto-truffa del 2 giugno 1860. Tuttavia l’adozione di questo rimedio, come segnala Tommaso Pedio (Inchiesta Massari sul Brigantaggio) si scontrava contro un ostacolo insormontabile: «I deputati meridionali, moderati o democratici, fautori o oppositori del Governo, erano essi stessi usurpatori delle terre demaniali. Il Governo, quindi, non poteva mettersi contro la borghesia meridionale».

Del resto, già nell’ottobre 1860, il Governo Prodittatoriale Lucano, al cui vertice era Giacinto Albini, precisava che «sarebbe di necessità politica non disgustarsi la classe de’ proprietari, che sono pur la forza delle Nazioni, e che sono stati i sostegni veri e precipui del movimento che ha portato l’attuale ordine di cose» (in Tommaso Pedio, Brigantaggio meridionale).

Di fronte agli “scomodi” esiti dell’inchiesta Mosca, fu dunque naturale che il governo corresse ai ripari proibendo la pubblicazione della relazione conclusiva e disponendo la redazione di un nuovo rapporto, affidato alla commissione presieduta da Giuseppe Massari: questa volta si doveva affermare che le sofferenze dei ceti popolari non erano dovute all’egoismo e alle prepotenze dei galantuomini, ma al malgoverno borbonico e all’ignoranza, al fanatismo e alla superstizione religiosa che predominavano nelle campagne meridionali. E così avvenne. Fu l’atto di nascita ufficiale della grottesca interpretazione del Brigantaggio come fenomeno esclusivamente criminale, che venne appoggiata, propagandata e sostanzialmente imposta dal governo sabaudo.

La tesi, che ha avuto un’ignobile appendice pseudo-scientifica nelle teorie razziste del piemontese Cesare Lombroso, è ormai completamente screditata, anche perché è scorretto e del tutto antiscientifico applicare categorie criminologiche a fenomeni di massa, come le sollevazioni popolari. Essa risponde in pieno al punto di vista degli elementi parassitari e antipopolari, borghesi o nobili imborghesiti, che contro le leggi e la morale vessavano il popolo delle campagne e vedevano in ogni rivendicazione un attentato ai loro ripugnanti privilegi. Costituisce, dunque, un perfetto esempio di come molti storici e intellettuali non disdegnino di farsi servi del potere economico e politico.

Questa interpretazione fu dunque elaborata e propagandata in piena malafede. Se si fosse ammesso che dietro la scelta dei meridionali di ribellarsi all’occupazione piemontese vi erano giuste aspirazioni alla giustizia sociale, o addirittura motivazioni politiche, la sanguinosa risposta repressiva che si stava attuando, senza alcuna contestuale misura diretta a rimuovere le cause delle ingiustizie e, anzi, con l’esclusivo appoggio dei ceti responsabili degli intollerabili soprusi, sarebbe apparsa al mondo come un crimine esecrando, rivelatore di una volontà di conquista e sottomissione e idoneo a smentire lo sbandierato intento di accogliere i fratelli delle Due Sicilie, a pieno titolo, in un’unica comunità statuale.

In ogni caso, la menzogna servì da paravento e diversivo per un’operazione legislativa attuata, come l’annessione del Sud, con spregiudicatezza e sfrontata rapidità, ai primi di agosto del 1863.

 In quei giorni si trascinava in modo inconcludente l’esame del progetto di legge contro il Brigantaggio elaborato da Giuseppe Massari, che pur nell’impostazione apertamente repressiva rivelava alcuni scrupoli garantisti, avversati in parlamento da chi si preoccupava unicamente dell’efficacia del colpo da assestare all’insurrezione indipendentista. Fu allora che ai parlamentari, i quali avvertivano l’esigenza di chiudere i lavori della sessione estiva, Giuseppe Pica, un deputato eletto nel collegio de L’Aquila e paradossalmente protagonista, come deputato al parlamento costituzionale del 1848, di una battaglia contro la prassi processuale delle delazioni private, chiese la formale sospensione dell’esame del progetto Massari e la discussione immediata di una sua proposta di legge, estratta dallo schema elaborato dalla commissione Massari. La richiesta, sostenuta dai deputati della Destra, trovò l’appoggio anche di una parte della Sinistra, che però lo subordinò allo stanziamento di 20 milioni di lire per opere pubbliche da realizzare nel Mezzogiorno. L’assenso inizialmente fu dato, e servì ad approvare con procedura d’urgenza il progetto Pica. Successivamente fu ritirato, ma il fin troppo facile stratagemma aveva intanto raggiunto lo scopo (v. Pasquale Troncone, La legislazione penale dell’emergenza in Italia).

La legge non interveniva in una situazione di vuoto legislativo. Il codice penale sardo del 1859, all’art. 162, già regolava come ipotesi tipica di reato politico la banda armata militarmente organizzata con proprie gerarchie interne e costituente un pericolo per la sicurezza dello Stato, senza, però, punirla con la morte.

Tuttavia l’applicazione della disciplina vigente era incompatibile con l’immagine che si voleva dare della repressione come di una operazione di ripristino dell’ordine pubblico contro un – sia pure estesissimo – fenomeno delinquenziale. Inoltre le pene erano ritenute inadeguate a generare nelle popolazioni delle zone “infette” quel terrore che avrebbe dovuto fare terra bruciata intorno ai “briganti”. Si configurò, così, un nuovo tipo di reato, caratterizzato dalla qualità soggettiva del responsabile, appunto il brigante, da punire con la pena capitale.

Commenta giustamente Pasquale Troncone: «Il legislatore, alterando la fonte di legittimazione giuridica, dovette, in primo luogo, affermare che il fenomeno era di tipica delinquenza comune con quei tratti caratteristici che furono avallati dagli studi lombrosiani di antropologia criminale. Mistificando, peraltro, il fenomeno politico si pose il problema di non lasciare la soluzione giuridica imbrigliata dal complesso delle garanzie ordinamentali».

E, in effetti, il legislatore dell’agosto 1863 non esitò a partorire una mostruosità giuridica che derogava profondamente alla legge fondamentale dello Stato, lo Statuto Albertino, e, oltretutto, limitatamente a una parte del territorio su cui gli occupanti sabaudi intendevano consolidare il loro dominio, ossia la maggior parte delle provincie del Regno delle Due Sicilie. Vittorio Emanuele – dopo aver sottolineato il carattere annessionistico e di conquista della sua invasione con il mantenimento, per il proprio appellativo regio e per la legislatura del parlamento di Torino, della numerazione relativa al Regno di Sardegna (rispettivamente II e VIII), anziché quella (in entrambi i casi I) appropriata al neocostituito Regno d’Italia (diversamente da quanto aveva fatto, ad esempio, il primo Ferdinando di Borbone che, in luogo dei numerali IV e III, aveva adottato il numerale I nell’assumere la corona del Regno delle Due Sicilie succeduto, dopo il Congresso di Vienna, ai Regni di Napoli e di Sicilia) – ha ufficialmente sancito, con la Legge Pica, la clamorosa disparità di trattamento fra sudditi del Centro-Nord, per i quali valevano le garanzie statutarie, e sudditi del Mezzogiorno, per i quali tali garanzie erano carta straccia.

Una discriminazione che, in verità, era stata già ampiamente annunciata dai protagonisti sia garibaldini, sia sabaudi, fin dai primi passi della precipitosa invasione delle Due Sicilie. Ricordiamo solo, a campione, le seguenti perle.

Nino Bixio (lui che a Bronte diede l’ordine di “ammazzare” un malato di mente scampato al plotone di esecuzione) sui contadini siciliani: «Selvaggi da distruggere … bisognerebbe mandarli in Africa a farsi civili»; Ippolito Nievo (lui che fu strappato alla vita quando stava per rivelare al mondo le sconce ruberie dell’amministrazione garibaldina in Sicilia) sui meridionali: «Capaci solo di rubare»; Luigi Carlo Farini, luogotenente per le provincie napoletane di Vittorio Emanuele II (collaboratore alla perpetrazione del plebiscito-truffa, spregiatore, aguzzino e persecutore dei soldati napoletani, feroce repressore): «… che paesi son mai questi, il Molise e la Terra di Lavoro! Che barbarie! Altro che Italia! Questa è Africa: i beduini a riscontro di questi caffoni, sono fior di virtù civile»; Enrico Cialdini (il bombardatore a prudenziale distanza degli stremati difensori di Gaeta, colui che ordinò gli eccidi di Pontelandolfo e Casalduni chiedendo che non ne rimanesse pietra su pietra) su Napoli: «Questa è Africa! Altro che Italia! I beduini, a riscontro di questi cafoni, sono latte e miele». Una vera ossessione per il Continente nero, non c’è che dire; che, come ognuno può notare, a tutt’oggi continua ad accompagnarsi al sentimento antimeridionale, divenuto, se possibile, ancor più virulento.

Questi atteggiamenti di ignoranza, alterigia, presunzione e disprezzo sono la più sicura garanzia dell’esito tragico dell’annessione e la più palese smentita delle sbandierate finalità di un’operazione militare diretta, sulla carta, a liberare gli italiani del Sud da una asserita tirannide per renderli cittadini a pieno titolo del nuovo Stato unitario, e che, dunque, si sarebbe dovuto presumere necessariamente ispirata a sentimenti di fratellanza.

Appare quindi del tutto in linea con tale disposizione d’animo il trattamento “differenziato” dei meridionali che venne ufficializzato con la legislazione penale di emergenza inaugurata nel 1863.

Essa rappresentava, peraltro, la ratifica delle brutalità che da molto tempo stavano già avvenendo nei territori occupati dalle truppe sabaude. Arresti arbitrari, fucilazioni sommarie senza alcuna formalità. Tribunali militari, formati all’istante con l’inserimento di ufficiali, decidevano in quattro e quattr’otto, sostanzialmente senza processo, la fucilazione dei sospetti. Né va dimenticato che il massacro di Bronte risale al 1860 e che quelli di Pontelandolfo e Casalduni avvennero nel 1861, mentre lo stato d’assedio nelle provincie meridionali fu proclamato nell’estate del 1862.

Emblematico della rabbiosa brutalità e dell’invasato furore con cui l’esercito dei “liberatori” volle ridurre al silenzio le riottose popolazioni del Sud è il delirante ordine del giorno rivolto dal generale Ferdinando Augusto Pinelli, il 3 febbraio 1861, alle truppe savoiarde impegnate a fronteggiare gli insorgenti: «Ufficiali e soldati! Voi molto operaste, ma nulla è fatto quando qualche cosa rimane a fare. Un branco di quella progenie di ladroni ancor s’annida fra i monti; correte a snidarlo e siate inesorabili come il destino. Contro nemici tali la pietà è delitto.… Noi li annienteremo, schiacceremo il sacerdotal vampiro, che colle sozze labbra succhia da secoli il sangue della Madre nostra; purificheremo col ferro e col fuoco le regioni infestate dall’immonda sua bava, e da quelle ceneri sorgerà più rigogliosa la libertà».

Nella seduta parlamentare del 29 aprile 1862, quindi più di un anno prima della Legge Pica, il deputato Giuseppe Ferrari affermava: «Non potete negare che intere famiglie vengono arrestate senza il minimo pretesto; che vi sono, in quelle province, degli uomini assolti dai giudici e che sono ancora in carcere. Si è introdotta una nuova legge in base alla quale ogni uomo preso con le armi in pugno viene fucilato. Questa si chiama guerra barbarica, guerra senza quartiere. Se la vostra coscienza non vi dice che state sguazzando nel sangue, non so più come esprimermi» (Patrick Keyes O’Clery, La rivoluzione italiana. Come fu fatta l’Unità della nazione).

Questo è lo squallido scenario di violenza e arbitrio cui la Legge Pica intendeva conferire una parvenza di legittimazione. Ma per fare ciò gli esaltatori delle Costituzioni, i garantisti pronti a stracciarsi le vesti di fronte a ogni timido tentativo di autodifesa degli stati di antico regime, gli esagitati difensori della libertà di pensiero e di espressione non esitarono a calpestare lo stesso Statuto albertino.

Il primo pilastro della Carta ad essere abbattuto fu il principio di uguaglianza, sancito dall’art. 24 («Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi»).

Poi il principio del giudice naturale, espresso dall’art. 71 («Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie»). Inutile aggiungere quale spazio potesse trovare il diritto di difesa dell’imputato, affidato a un ufficiale dell’esercito d’occupazione.

La feroce disciplina penale introdotta dalla Legge Pica poteva, inoltre, essere estesa ad altre province con un semplice decreto reale, privando, quindi, il parlamento della potestà legislativa in una materia così scottante, in violazione dell’art. 3 («Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati»).

Oltretutto, la genericità della previsione normativa metteva ancor più l’imputato alla mercé dell’accusa. Ciò era particolarmente grave ed evidente con riferimento al concorso nel reato da parte di terzi estranei all’associazione, dato che, secondo l’art. 2 della Legge, «ai ricettatori e somministratori di viveri, notizie ed aiuti di ogni maniera, sarà applicata la pena dei lavori forzati a vita», laddove l’espressione “aiuti di ogni maniera” lascia del tutto indeterminata la fattispecie criminosa, consentendo di comprendervi finanche la mera propaganda o il semplice sostegno verbale.

Attraverso note e circolari ministeriali, poi, il potere esecutivo si arrogava il compito di risolvere i dubbi interpretativi, incidendo arbitrariamente sulla libertà delle persone.

Un colpo di maglio particolarmente odioso ad ogni elementare principio di civiltà giuridica è, poi, assestato dalla disciplina del domicilio coatto, pesante misura che viene irrogata sulla base del semplice inserimento in una lista di sospetti, compilata da Commissioni provinciali: «Il Governo avrà inoltre facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno un domicilio coatto agli oziosi, a’ vagabondi, alle persone sospette, secondo la designazione del Codice penale, non che ai camorristi, e sospetti manutengoli, dietro parere di Giunta composta del Prefetto, del Presidente del Tribunale, del Procuratore del Re, e di due Consiglieri Provinciali». Mediante questa norma infame, giustamente denunciata con accenti di vibrante indignazione da Inorch Scorangef, si sottomette la giustizia all’interesse privato, consentendo alle denunce anche anonime, ispirate da ogni sorta di motivazione, di portare alla privazione della libertà del sospettato; i cui beni, oltretutto, dopo la sottoposizione a domicilio coatto, rimanevano in balia di nemici personali, approfittatori, ladri e sciacalli di ogni risma, a cominciare dai galantuomini che la facevano da padrone nei comuni e che furiosamente premevano affinché i loro antagonisti sociali, ossia i contadini, fossero privati dei loro diritti e resi inoffensivi, magari attraverso l’eliminazione fisica.

Né va trascurato che il Regolamento della Legge Pica prevedeva la possibilità di assoldare squadre di uomini a piedi o a cavallo offertesi volontariamente per la repressione del brigantaggio. Facile immaginare come i possidenti e gli usurai più esposti alla pubblica indignazione siano stati spinti a costituire formazioni di mercenari al fine di tutelare la loro impunità e di eliminare chi si opponeva alla loro prepotenza e ai loro soprusi. È evidente come tale situazione abbia inasprito fino all’inverosimile gli odi nelle campagne, rappresentando la concreta dimostrazione di come il potere degli invasori fosse a disposizione dei ceti parassitari per consentire loro di regolare i conti in sospeso con chi voleva solo vivere onestamente del proprio lavoro. Se a ciò si aggiunge il fenomeno, pure incentivato dalle autorità piemontesi, dei cacciatori di taglie, il quadro è abbastanza completo e ha colori che non è esagerato definire infernali.

Il governo sabaudo, quindi, continuò a macchiarsi, anche servendosi della vergognosa normativa in esame, di un altro incancellabile crimine: con piena consapevolezza lasciò il popolo meridionale, dopo avergli fatto ingannevolmente balenare prospettive di giustizia sociale (invero con scarso successo, essendo i ceti meno abbienti messi ben in guardia dall’immediato insediamento negli scranni del nuovo potere dei loro nemici di sempre), in balia dell’avidità, della ferocia e delle vendette personali di usurai e avidi possidenti, adusi all’imbroglio e a ogni sorta di vessazione ai danni dei più umili, che non potevano più contare sull’assidua difesa dei sovrani borbonici, i quali si erano posti come garanti, sia pure con alterni risultati, delle loro legittime aspettative, così procurandosi l’odio mortale dei galantuomini.

È una forma strisciante e particolarmente odiosa di privatizzazione della giustizia, che ha lasciato le sue nauseabonde tracce fino ai giorni nostri.

Con la Legge 7 febbraio 1864 n. 1661, detta Legge Peruzzi, che sostanzialmente dispone la proroga della legislazione d’emergenza, spinta, per effetto di successivi decreti, fino al 31 dicembre 1865, si è poi realizzata, secondo quello che diventerà un malcostume italiano, una stabilizzazione del regime provvisorio particolarmente grave, in quanto ha determinato l’ufficializzazione di un doppio livello di legalità, dimostrando che la Costituzione veniva ritenuta valida solo in periodi di pace sociale. Un fallimento, che smentiva con solare evidenza la tesi secondo cui l’unificazione era avvenuta col consenso delle popolazioni delle Due Sicilie. Ma ormai il sopruso durava da troppi anni, perché la comunità internazionale si decidesse a trarne le conseguenze.

L’obbrobrio giuridico sommariamente delineato, contro cui lo scritto di Inorch Scorangef rappresenta un grido di sacrosanta ribellione, e la descritta soppressione nell’azione dello Stato di ogni moralità provocarono conseguenze tanto più dirompenti, in un Regno, come quello delle Due Sicilie, caratterizzato da una tradizione di alta civiltà giuridica e da una giustizia permeata – per gli standard di quei tempi – di umanità, che, grazie anche alla clemenza dei sovrani, di rado vedeva irrogare la pena di morte. Nulla a che vedere con il Regno di Sardegna, dove le esecuzioni capitali erano una macabra consuetudine. Come sottolinea Roberto Martucci (L’invenzione dell’Italia unita), a Napoli e Palermo era di casa la grande criminalistica europea, subito tradotta e da lì diffusa negli altri stati italiani, e sull’edizione napoletana del Repertorio universale di Giurisprudenza, pubblicata nel 1824, si sarebbero formate intere generazioni di giuristi italiani.

In un periodo di profondi rivolgimenti istituzionali e normativi, di fronte a bandi deliranti e alla successione nel tempo di leggi penali via via più severe, i magistrati napoletani tendevano, in ossequio a principi giuridici universalmente consolidati nel mondo civile e facendo onore alla loro professione, a negare la retroattività della norma penale, salvo che più favorevole al reo, ma ciò li rendeva invisi ai militari, che li segnalavano come simpatizzanti o addirittura manutengoli del brigantaggio. La conseguenza furono numerose e spietate destituzioni. La sfiducia nella magistratura ordinaria, per la sua indipendenza e onestà di giudizio, fu tra le cause della legislazione d’emergenza.

 Ancora una volta, si deve registrare un impiego spregiudicato della violenza e del sopruso, con assoluto disinteresse per la vita dei “fratelli” meridionali e, anzi, completo disprezzo per la loro umanità e per la loro cultura. Tornano alla mente le sconsolate considerazioni espresse da Giuseppe Garibaldi ad Adelaide Cairoli: «Non rifarei oggi la via dell’Italia Meridionale, temendo di esservi preso a sassate da popoli che mi tengono complice della spregevole genìa che disgraziatamente regge l’Italia e che seminò l’odio e lo squallore là dove noi avevamo gettato le fondamenta di un avvenire italiano». Lacrime di coccodrillo da parte di colui che aveva appiccato l’incendio non esitando ad avvalersi (oltre che del prepotente alleato britannico) dell’aiuto della parte peggiore della società meridionale, mafiosi, camorristi, strozzini e affamatori della povera gente, e che ne era così condizionato da abolire, con un infame decreto emesso domenica 16 settembre 1860, ad appena nove giorni dal suo ingresso a Napoli, l’Amministrazione centrale delle bonificazioni, che con coraggio e saggezza Ferdinando II aveva concepito come il fulcro del grande sviluppo dell’agricoltura del Sud, nel quadro di un avveniristico progetto di risanamento delle terre incolte la cui realizzazione avrebbe potuto condurre alla creazione di un amplissimo ceto di liberi agricoltori proprietari di appezzamenti bonificati, infliggendo un duro colpo allo strapotere dei possidenti e dei latifondisti.

Ma Garibaldi non fu l’unico a rammaricarsi di quanto accaduto. Persino fra i deputati meridionali, collaborazionisti reclutati nel ceto dei galantuomini, si dovettero registrare parecchi sussulti di pentimento, più o meno apprezzabili, il più noto dei quali fu quello del deputato di Casoria Francesco Proto Carafa, Duca di Maddaloni, che giunse a lasciare il seggio per raggiungere Francesco II nel suo esilio romano.

Il fatto che ancora oggi vi siano sedicenti studiosi i quali insistono nell’avvalorare le menzogne della natura criminale dell’insurrezione antipiemontese e dell’attendibilità del plebiscito, fornendo un’aura di legittimazione alla maniera brutale con cui fu realizzata l’unificazione italiana, può sorprendere solo chi non veda come le classi dirigenti meridionali, per appartenenza di ceto o per servilismo, siano tuttora funzionali allo stesso blocco di interessi che nel 1860-61 prevalse ai danni del popolo e che naturalmente continua a generare una sottocultura tesa a perpetuare il più possibile la mistificazione.

Sono quelli che parafrasando Gianpaolo Pansa si possono definire i gendarmi della verità negata, per i quali le veline di Ricasoli sono sempre in vigore. Accantonando il sentimento di giustizia, se mai lo hanno posseduto, sorvolano sulla sconvolgente evidenza del trattamento iniquo, brutale e sanguinario cui furono sottoposti dagli invasori i popoli delle Due Sicilie, su quella violenta coazione, che impresse all’apparato statale un carattere ostile, burocratico e poliziesco con l’inevitabile conseguenza della profonda sfiducia del popolo, soprattutto di quello meridionale, nelle garanzie legali e nelle istituzioni, rivelatesi stabilmente al servizio di ceti parassitari e antipopolari.

Un meccanismo perverso, che per realizzare e consolidare la sottomissione del Sud non esitò a servirsi della pulizia etnica, cominciata con il sistema di sterminio e terrore instaurato nelle campagne e continuata, dopo la fine della lotta armata, con la tragedia dell’emigrazione.

Nel Mezzogiorno, contemporaneamente, si strinse e si stabilizzò il patto meschino e scellerato tra il potere centralista e le classi politiche locali, in forza del quale queste ultime accettavano di “non disturbare il manovratore”, e anzi, come i loro precursori Liborio Romano e Giuseppe Pica, di favorire il sacco e la colonizzazione del Mezzogiorno, rinunciando ai progetti di sviluppo, alla tutela dell’ambiente e dei diritti fondamentali, in cambio di elemosine da elargire alle proprie clientele e di consenso alla gestione congiunta del territorio fra politica e malavita.

Un regime di emergenza che non accenna a finire, prorogato tacitamente dall’acquiescenza degli indifferenti e degli ignavi, equivalente alla complicità. Un’acquiescenza cui può contribuire a mettere fine anche lo studio onesto della più odiosa fra le leggi con le quali si volle spegnere la libertà del Sud.

Edoardo Vitale – direttore rivista “L’Alfiere

fonte https://www.positanonews.it/2015/04/la-barbarie-mascherata-da-legalita/156120/

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