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La famiglia nel Codice Napoleone……..sottaciuto

Posted by on Nov 5, 2020

La famiglia nel Codice Napoleone……..sottaciuto

Per la tradizione illuminista e per il pensiero politico della Rivoluzione francese alla base della società vi era l’individuo, essere razionalmente completo, titolare delle libertà naturali e unico fondamento del patto sociale.

Il codice civile pose invece a fondamento della società la famiglia, recuperando la visione che era stata propria del pensiero politico assolutista (la famiglia come una monarchia assoluta paterna). Esso però non abbandonò del tutto il punto di vista razionalista e suppose che la moglie e i figli soffrano di una sorta di minore capacità razionale, definitiva per le donne, provvisoria per i figli maschi.

Art. 148 – Il figlio che non è giunto all’età di venticinque anni compiti, la figlia che non ha compito gli anni ventuno, non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre; in caso che siano discordi, il consenso del padre è sufficiente […].

Art. 151 – I figli di famiglia giunti alla maggiore età, determinata dall’articolo 148, sono tenuti prima di contrarre matrimonio a chiedere con un atto rispettoso e formale il consiglio del padre e della madre loro […].

Art. 152 – Dopo la maggiore età determinata dall’articolo 148 fino all’età dei trent’anni compiti per i maschi, e degli anni venticinque compiti per le femmine, l’atto rispettoso prescritto dall’articolo precedente, se non sarà susseguito dal consenso per il matrimonio, dovrà rinnovarsi altre due volte di mese in mese, e scaduto un mese dopo il terzo atto, si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.

[Il padre o chi è titolare dei suoi diritti legali può far dichiarare la nullità di un matrimonio contratto senza il suo consenso. L’art. 183 ammette però l’approvazione tacita e stabilisce che in ogni caso, trascorso un anno senza reclami, non è più ammessa l’azione di nullità].

Art. 214 – La moglie è obbligata ad abitare col marito, e a seguitarlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza […].

Art. 215 – La moglie non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del marito, quand’anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione o fosse separata di beni […].

Art. 217 – La donna, ancorché non sia in comunione e sia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquistare, a titolo gratuito od oneroso, senza che il marito concorra nell’atto, o presti il consenso in iscritto.

[I successivi articoli stabiliscono che alla moglie è consentito comunque rivolgersi al giudice, che può sostituirsi al marito, dopo averlo sentito. Il giudice interviene anche quando il marito, per un qualsiasi motivo, è impossibilitato a dare le prescritte autorizzazioni].

Art. 229 – Potrà il marito domandare il divorzio per causa d’adulterio della moglie.

Art. 230 – Potrà la moglie domandare il divorzio per causa d’adulterio del marito, allorché egli avrà tenuto la sua concubina nella casa comune.

[Su richiesta di uno dei coniugi il divorzio è concesso in caso di eccessi, sevizie, ingiurie gravi e nel caso di condanna a pena infamante dell’altro coniuge. È inoltre ammesso il divorzio consensuale.

Questo è però escluso se il marito ha meno di venticinque anni e la moglie meno di ventuno; se non sono trascorsi due anni dalla contrazione del matrimonio; se sono passati più di venti anni di matrimonio e la moglie ha più di quarantacinque anni].

Art. 375 – Il padre avendo gravi motivi di malcontento per la condotta di un figlio, avrà i seguenti mezzi di correzione.

Art. 376 – Se il figlio non sarà ancora giunto al principio dell’anno sedicesimo di sua età, il padre potrà farlo tenere in arresto per un tempo non maggiore di un mese, e a tale effetto il Presidente del tribunale del circondario dovrà ad istanza del padre rilasciare il decreto d’arresto.

Art. 377 – Dall’incominciamento dell’anno sedicesimo sino alla maggiore età, o alla emancipazione, il padre potrà soltanto domandare la detenzione del figlio per sei mesi al più [in questo caso è il magistrato a decidere].

Art. 378 – Nell’uno e nell’altro caso, non avrà luogo veruna scrittura, o formalità giudiziale: il solo ordine d’arresto sarà ridotto in scritto, senza esprimere i motivi.

Codice di Napoleone il Grande, traduzione ufficiale, G. Piatti, Firenze 1809, pp. 36-37, 42, 47-51, 79.

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