LIBERTÀ – EGUAGLIANZA ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DF.L DIRETTORIO ESECUTlVO
Del 5 glaciale e del 2 nevoso anno 7.
Estratto della Deliberazione del 5 Glaciale.
Art. I. Allorchè le armate della Repubblica saranno fuori del territorio Francese, saranno seguite sempre da un Commissario Civile, da un Controllore delle Riscossioni e delle spese, e da un Cassiere incaricato del ricupero e della custodia de’ fondi, e de’ generi presi agli inimici.
Art. II. Il Commissario Civile risederà sempre al quartiere generale, e le sue funzioni consisteranno principalmente nell’ assicurare le spese dell’Armata, nell’invigilare sull’ impiego de’ fondi , che le saranno assegnati, nel porre riparo a quelli abusi che potessero commettersi, e nel prescrivere le misure necessarie, affinchè tutto ciò che è divenuto acquisto della Repubblica, sia ricuperato, e diretto alla sua destinazione.
Art. III. Il Controllore delle Riscossioni , e delle spese sarà informato dal pagatore dell’Armata, ogni volta che gli piacerà ricercarlo, dello stato di situazione delle Casse. Egli farà eseguire tutte le misure prescritte dal Commissario Civile per procurare il ricupero di qualsivoglia acquisto della Repubblica e del suo versamento nella cassa del Ricevitor Cassiere. Egli terrà un esatto registro di tutti gli ordini di pagamenti rilasciati su tali fondi e dell’esecuzione , che sarà stata data a’ medesimi.
Art. IV. Il Ricevitor Cassiere sarà incaricato di ricevere e di custodire tull’ i generi presi nel paese nemico, qualunque sia la loro derivazione, e di soddisfare gli ordini di pag-amenti che saranno tratti sopra di lui per l’impiego di detti generi.
Art. V. I Generali io Capo e tutt’ j Comandanti della forza Armala, che metteranno delle Contribuzioni ne’ paesi nemici o conquistati, ne daraono immediatamente avviso al Commissario Civile, che potrà far loro in iscritto le sue osservazioni, delle quali essii gli accuseranno il ricevimento.
Art. VI. Il Commi11ario Civile prescriverà da sè solo il metodo da tenerti per I’ esazione delle contribuzioni ordinarie ne’ paesi nemici, o conquistati; e non potrà fare alcuna innovazione rispetto alle contribuzioni militari o straordinarie, ed al pagamento delle somme stipulate nelle Capitolazioni ; inviglierà bensì per l’incasso delle medesime.
Art. X. A misura che il Commissario Civile conoscerà trovarsi alla disposizione del Ricevitor Cassiere de’ fondi superiori a’ bisogni straordinari e imprevisti dell’Armata, egli li farà versare in quella somma che giudicherà conveniente per aiutare il servizio ordinario, nella Cassa del Pagatore dell’Armata, che ne farà uso nelle solite forme.
Art. X V. I Commissari Civili saranno incaricati di fare eseguire in favore della Repubblica la Mano messa sopra tutte le Casse , depositi e magazzini di qualsivoglia natura, presi nel paese nemico: il Ricevitor Cassiere se ne incaricherà, mediante un processo verbale formato in contraddittorio con gli antecedenti Cassieri o custodi, se ve ne sono, ed un Commissario di Guerra almeno; in seguito egli ne disporrà nello Cormo solite di Contabilità o io favore de’ fornitori delle Armate, o rimettendoli a’ Commissari di guerra, ed in tutto nel modo che sarà stabilito dal Commissario Civile, e prescritto dal Controllore delle Riscossioni o delle spese.
Art. XIX. Gli onori militari accordali a’ Generali di divisione saranno resi al Commissario Civile.
Estratto della Deliberazione del 2 nevoso.
Art. V. Se i bisogni dell’Armata, o il bene del servizio portano il Commissario Civile a
pensare_ che convenga stabilire, o aumentare, o modificare le contribuzioni ordinarie o.
straordinarie , o a rare uso dello requisizioni ; egli ne istruirà il Generale in cavo, e nel caso
di assenza o troppa lontananza , i Generali di divisione comandanti nella contrada , che né
accuseranno il ricevimento e parteciperanno la determinazione che essi prenderanno,
Art. VI. Il diritto di stabilire delle contribuzioni straordinarie , o delle requisizioni non
potrà essere esercitato che da’ soli Generali in capo, ed in caso di assenza da’ Generali di divisione.
Art. VII. I Commissari Civili potranno ordinare la vendita de’ mobili e degl’ immobili
acquistati dalla Repubblica per dritto di conquista ; essi stabiliranno il modo della loro
alienazione.
Art. VIII. Il Ricevitor Cassiere prenderà possesso di tutti gli oggetti acquistali dalla Repubblica consistenti in qualsivoglia cosa , sia in valore metallico , sia in effetti mobili , approisionamenti e muniioni , le quali potrà nell’istante rimettere a’ Commissari di guerra, che se ne incaricheranno formandone uno stato succinto, di modo che nel conto del Ricevitor Cassiere si trovino riportati i prodotti delle vittorie.
Il Direttorio esecutivo della Repubblica Francese ha nominato sotto il di 8 glaciale, il
Cittadino Faipoult Commissario Civile presso l’Armata di Roma, ed il Cittadino Méchin Controllore delle riticossioni e delle spese, ed il di 3 nevoso il Cittadino Chanleloup Ricevitor Cassiere dell’Armata. Queste tre nominazioni sono state annunziate all’Armata Francese per ordine del Capo dello Stato Maggior Generale sotto la data del 20 nevoso.
In conseguenza delle disposizioni del Direttorio esecutivo della Repubblica Francese qui sopra riportate. e delle funzioni esclusivamente da ess attribuite a’ Commissari Civili, ai Controllori delle Riscossioni e delle spese ed ai Ricevitori Cassieri presso le Armate della Repubblica, il Commissario Civile presso l’Armata di Roma, informato che alcuni particolari si sono presentati nelle proprietà del soppresso Governo napolitano, alle pubbliche Casse, alle Dogane, al Porto, e nelle case di alcuni Cittadini , senza una legale missione, per apporre de’ sigilli, operare de’ sequestri, trasportare degli effetti e de’ generi, delibera ciò che segue:
Art. l. Si proibisce espressamente a qualunque persona di qualsivoglia Nazione, e qualunque sia l’Autorità che gli abbia concesso delle facoltà:
1.° Di presentarsi nelle case, stabilimenti, o domini situati in Napoli o in altri luoghi del territorio napolitano, che apparttennero al passato re di Napoli, all’ oggetto di mettervi dde’ sigilli odi levarne, per qualsivoglia imaginabile destinazione, la minima porzione di mobilio , .di oggetti di arti, o di effetti preziosi, come altresì di esercitarvi alcun atto di amministrazione , o di esigervi da’ fìttuari alcuna parto de’ loro canoni.
2.° Nelle pubbliche Casse, o presso i Ricevitori di qualunque specie di diritto, o imposizione diretta o indiretta, all’oggetto di sequestrare i loro Registri, e di portar via il danaro delle Casse e delle Riscossioni.
3.° Nelle case degli individui, che hanno seguito il re nella sua fuga , per mettere il sequestro sul mobilio, che in esse si contiene.
4.° Nelle altre case particolari e presso i banchieri o negozianti sul pretesto di ricercare degli oggetti, e de’ generi , che potessero appartenere agl’lnglesi, Portoghesi, Russi, Ottomani ed in generale a’ sudditi delle Potenze in guerra con la Repubblica Francese.
Art. II. Sono per altro eccettuati dalle disposizioni del precedente articolo quelle persone, che agiranno in virtù di facoltà ottenute dal Governo napolitano, e delle quali sarà stata ratta la debita partecipazione al Commissario Civile.
Art. III. I soli Agenti della Commissione Civile del Direttorio esecutivo della Repubblica Francese, muniti delle istruzioni del Controllore delle riscossioni e delle spese, approvate dal Commissario Civile , e dagli Agenti del Governo Napolitano, notificati al Commissario Civile , come si è detto nel precedente articolo, hanno la missione legale per poter procedere a tutte le azioni indicate oell’ art. I.
Art. IV. Qualunque Custode di case, Amministratore di beni, o Direttore di stabilimenti appartenente al passalo Governo Napolitano , qualunque Tesoriere, o Esattore d’imposizioni, qualunque particolare incaricato della Custodia delle case degl’ individui napolitani, che hanno seguito il re, qualunque debitore dei sudditi delle Potenze in guerra con la Repubblica Francese , dovrà ricusare di obbedire rispetto agli oggetti, de quali si tratta, a qualsivoglia ordine, Cuori che a quelli della commissione Civile o del Governo napolitano.
Art, V. Qualsivoglia persona che ha, o che avrà sottratto o levato qualunque oggetto dai luoghi descritti nello art. I, e che non ne farà la restituzione nel termine di tre giorni a’ custodi, o direttori del luogo, donde i detti oggetti sono stati sottratti, sarà arrestato e punito con tutto il rigore delle Leggi come detentore del danaro e delle proprietà pubbliche.
Art. VI. Qualunque vendita di effetti provenienti dal mobile delle case, o stabilimenti specificati nell’art. I, come altresì qualunque vendita ratta dopo il 20 nevoso di generi provenienti dalle prese fatte sopra i nemici della Repubblica Francese nella estensione del territorio napolitano, è dichiarata illegale e nulla per ogni lato. Conseguentemente egli è espressamente ingiunto a qualsivoglia particolare, che avesse comprato di tali effettii o generi, di farne la dichiarazione al Commissario Civile dell’Armata Francese dimorante in Napoli nella casa di Niccolò di Sangro presso la piazza di San Domenico , e di farne la restituzione sollo lo pene comminate nell’art. precedente.
Art. VII. Qualunque Comune, sulla quale sia stata imposta qualche retribuzione militare dal Generale in capo, o da’ Generali e Comandanti dell’ Armata Francese, viene avvertita che in esecuzione dell’art. IV. della deliberazione del Direttorio esecutivo della Repubblica Francese, in data.del 5 glaciale, non può legalmente pagare questa contribuzione che nelle mani del Ricevitore Cassiere della stessa Armata, dimorante a Napoli nella casa Corigliano nella pinza di San Domenico.
Fatto in Napoli, li 15 piovoso anno 7.° della Repubblica Francese una è indivisibile.
Il Commissario Civile presso l’Armata di Roma FAIPOULT.
Pel Commissario Civile il Capo di Corrispondenza PAOLO CAUYEUX[1]
Decreto di Faipoult col quale la Repubblica francese riceve per contante dalla Tesoreria napolitana le ricevute della compagnia Meuricoffre e Piatti, in soddisfazione de’ due terzi della contribuzione de’ due milioni e mezzo, LIBERTÀ — EGUAGLIANZA
REPUBBLICA FRANCESE
Dal Quartier Generale di Napoli, il di 20 ventoso anno 7.° della Repubblica francese una ed indivisibile.
FAIPAULT Commissario Civile del Direttorio esecutivo della Repubblica francese presso l’armata di Napoli.
Convinto della impossibilità in cui ritrovasi il Governo napolitano, di riscuotere in numerario effettivo la contribuzione straordinaria dal medesimo imposta sulla Città di Napoli, per pagare una parte di quella, che deve alla Repubblica francese.
Considerando d’essere ugualmente vantaggioso agl’ interessi delle due Nazioni, che la Repubblica francese faciliti il Governo napolitano ad esigere la detta contribuzione.
Che sia conveniente di ricevere in oggetti che sono in commercio, quello che diversamente non potrebbe sperarsi di percepire, attesa la rarità del numerario.
Che per mezzo di un’associazione di negozianti riuscirà almeno di poter valersi de’ suddetti oggetti o con vendite, o con depositi, col peso d’anticipazione in cambiali per le migliori piazze d’Italia, decreta ciò che segue:
I. La Repubblica francese riceverà per contante dalla Tesoreria napolitana tutte le ricevute della Compagnia Meuricoffre e Piatti, che provengano da oggetti venduti alla detta Compagnia, per soddisfazione de’ due terzi della contribuzione straordinaria de’ due milioni e mezzo di ducati.
In conseguenza la Repubblica francese diverrà la vera proprietaria di questi oggetti, e la compagnia Meuricoffre e Piatti gliene sarà responsabile.
II. Il beneficio del tre per cento da destinarsi alla Compagnia Meuricoffre e Piatti, su di tutte le ricevute che dalla medesima si daranno, non sarà a carico della Repubblica francese; di modo che essa introiterà sempre la somma netta di due milioni e mezzo di ducati.
III. Le disposizioni del presente decreto dovranno esser autorizzate dal Governo provvisorio della Repubblica napolitana ed approvate dal Generale in capo.
Sottoscritto, Faipoult.
Per copia conforme
Il Commis. civile presso l’armata di Nap. FAIPOULT.
Veduto ed approvato
Il Generale in capo dell’armata di Napoli
MACDONALD.[2]
LIBERTÀ — EGUAGLIANZA
Napoli, li 11 germile anno 7.° della Repubblica francese una ed indivisibile.
MACDONALD GENERALE IN CAPO DELL’ARMATA DI NAPOLI.
In vista del messaggio del Direttorio esecutivo della Repubblica francese, in data de’22
dello scorso ventoso, e la legge dello stesso giorno, che porta la dichiarazione di guerra
all’Imperatore, ed al gran Duca di Toscana, ordina ciò che segue:
Art. 1. Saranno sequestrati in nome della Repubblica francese tutte le proprietà di qualunque natura siano, le quali sul territorio romano e napolitano appartengono all’Imperatore, a’ suoi sudditi ed a qualunque negoziante che commercia sotto la di lui protezione.
Art. II. Saranno parimenti sequestrate tutte le proprietà appartenenti sopra i detti territori al Gran Duca di Toscana.
Art. III. Qualunque cittadino romano e napolitano, e qualunque forestiere stabilito nella Repubblica romana e napolitana, è obbligato, immediatamente, dopo la pubblicazione del presente decreto, di far la rivela de’ bastimenti, delle mercanzie, de’ beni mobili e stabili che possono tenere, o amministrare per conto degli individui di sopra indicati; come ancora la dichiarazione delle somme delle quali siano lor debitori per qualsivoglia titolo, sotto pena di esser riguardato come detentore delle proprietà della Repubblica francese, ed inquisito come tale.
Art. IV. Tutti i bastimenti, mercanzie, crediti, mobili e stabili sono in mano della Repubblica francese.
Art. V. Il Commissario civile è invitato a prender le misure necessarie tanto per ricevere la rivela enunciata nell’articolo 3, quanto per eseguire il possesso della Repubblica.
Firmato, MACDONALD.
Per copia conforme Il Commiss. Civ. del Direttorio esecutivo presso l’armata di Napoli
FAIPOULT.[3]
[1] Segue elenco dei nomi e delle abitazioni degli Agenti della Commissione Civile con l’indicazione delle loro differenti incombenze. (In CARLO COLLETTA, Proclami e sanzioni della Repubblica napoletana, pubblicati per ordine del governo provvisorio ed ora ristampati sull’edizione officiale. Dalla stamperia dell’IRIDE, Napoli 1863, pp. 24-26)
[2] CARLO COLLETTA, Proclami e sanzioni della Repubblica napoletana, pubblicati per ordine del governo provvisorio ed ora ristampati sull’edizione officiale. Dalla stamperia dell’IRIDE, Napoli 1863, pp. 86-87
[3] Ivi, p. 103.


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