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MEMORIE PER LA STORIA DE’ NOSTRI TEMPI (X)

Posted by on Apr 9, 2022

MEMORIE PER LA STORIA DE’ NOSTRI TEMPI (X)

I TRIONFI DELLA LEGISLAZIONE PONTIFICIA

(Pubblicato li 25 e 26 ottobre 1860).

I.

Una delle pi� gravi e frequenti accuse che la rivoluzione soleva fare agli Stati del Papa si era quella di non avere Codici, e d’essere governati da tristissime leggi; di che la parola d’ordine di ogni sommossa era: Codice Napoleone. Gli insorti di Rimini nel 1845 domandavano il Codice Napoleone Luigi Bonaparte nella famosa lettera ad Edgardo Nev volea imporre al Papa il Codice Napoleone; il conte di Cavour e il marchese Villamarina strepitavano nel 1856 davanti il Congresso di Parigi per l’introduzione negli Stati Romani del Codice Napoleone, e finalmente l’eccelso Dittatore Farini, per festeggiare il Bonaparte nel 1859, decret� che il Codice Napoleone sarebbe applicato alle Romagne.

Ma quando si venne a studiare davvero la legislazione Pontificia, che prima non si conosceva n� punto, n� fiore: quando si stabilirono confronti tra le sue disposizioni, e le disposizioni di altri Codici; quando si vollero governare le Romagne in guisa ch’esse non si avessero a dolere del governo, n� fossero tentate a sospirare l’antico, oh, allora s’and� ben a rilento nell’abolire la legislazione Pontificia, ed anzi si confessarono apertamente i suoi benefizi, donde agli occhi degli imparziali il Papa apparve vincitore di tutti i suoi calunniatori.

I trionfi della legislazione Pontificia consistono nei bellissimi encomii che n� fece uno dei primi avvocati della Francia, il sig. Sauzet, dopo di averla attentamente studiata; —Consistono nelle severissime critiche che si scrissero dallo stesso signor Sauzet del Codice Napoleone che volea contrapporsi alle leggi del Papa, e nella riconosciuta necessit� della revisione di questo Codice medesimo; — Consistono negli appunti gravissimi che i membri della Camera sedicente rivoluzionaria fecero al Codice Piemontese riformato dai liberali;—Consistono nella natura stessa delle accuse che si poterono lanciare contro la legislazione Pontificia quando giunse il momento di non criticarla con semplici generalit�, ma scendendo ai particolari; — Consistono finalmente nelle difese che della legislazione e procedura vigente negli stati del Papa furono costretti a prendere i suoi medesimi nemici.

Confortiamo di prove tutti questi punti, incominciando a favellare del bellissimo lavoro del sig. Paolo Sauzet (1). Il quale osserva che �dietro al Codice Napoleone a Roma, come dietro al suffragio universale in Italia si nascondono le aspirazioni e gli stratagemmi del genio rivoluzionario�. E per dimostrarlo entra a confrontare il Codice Napoleone e la legislazione Pontificia: �L’uno, dice, fu lo studio di tutta la mia vita; l’altra fu l’occupazione costante del mio lungo soggiorno in Italia�.

E dapprima qual � la legislazione Pontificia? Il diritto che regge Roma oggid� � semplicemente il diritto Romano. S�, il diritto Romano, come vive nelle immortali raccolte che ne formarono la grandezza, e quale bast� per governare da tanti secoli tutte le societ� europee. Il commercio negli Stati Romani � governato da un Codice speciale conforme sottosopra al francese ed a quelli degli altri popoli. Imperocch� le leggi commerciali dappertutto si rassomigliano, e destinate a proteggere gli scambi e le transazioni tra popolo e popolo, appartengono pi� di tutte le altre agli immutabili principii del diritto delle genti.

L’istruttoria criminale e il diritto penale vennero regolati con Codici da Papa Gregorio XVI, Codici che in questi ultimi anni furono perfezionati con una nuova revisione maturamente elaborata sia nel Consiglio di Stato, sia nel Consiglio dei ministri, revisione che stava per ricevere la sanzione sovrana quando soppragginnse la rivolta, questa grande nemica del bene del popoli, e delle vere e desiderabili riforme.

Esisteva adunque negli Stati Pontificii una legislazione regolare fondata su basi piantate dall’equit�, e che furono rispettate da tutti i secoli. S’era ben lungi a Roma, osserva il sig. Sauzet, da quella confusione legislativa, con cui la Gran Bretagna ammucchia gli Statuti di tutti i suoi tempi, promulgando sempre, e non abrogando giammai; conservando insieme le carte dei Plantageneti, i decreti d’Elisabetta e le ordinanze della regina Vittoria.

Sorse la rivoluzione e grid�: Il Codice Napoleone a Roma!—Va bene. Ma qual � questo Codice che si vuole imporre al Papa? � quello del primo Impero promulgato nel 1804, oppure quello che regge presentemente la Francia? Imperocch� tra l’uno e l’altro corre un’enorme differenza, essendo stato il primo energicamente riformato, anzi radicalmente trasformato con grande soddisfazione dei savii e sincerissimi applausi dei popoli.

Luigi Bonaparte quando scriveva se Edgardo Ney per imporre al Papa colle baionette il Codice Napoleone, quando l’eccelso Farini nel 1859 decretava che questo Codice sarebbe stato applicato alle Romagne, non potevano intendere del vero Codice Napoleone. Esso non esiste pi� in Francia, e la Francia noi saprebbe pi� tollerare. Come mai vorrebbe impiantarsi negli Stati Pontificii la morte civile, la confisca, il divorzio?

Dunque intendevano parlare del nuovo Codice radicalmente riformato, che vige presentemente in Francia. Ma quel Luigi Bonaparte, che volea regalarlo ai Romani fin dal 1849, lo riformava continuamente, e non pass� una sessione del Corpo legislativo senza che gli proponesse qualche riforma sostanziale. Ne riconobbe perci� le gravi imperfezioni. E come mai Pio IX poteva accettarle ed applicarle ai suoi popoli?

Nel Codice Napoleone, come in tutte le legislazioni, vi sono due parti distintissime: la fondamentale e permanente, l’accidentale e mobile. La prima non � che la riproduzione del diritto delle genti, di quella legge di natura insita non scripta. Il titolo delle obbligazioni, quelli che trattano dell’usufrutto, della prescrizione, delle servit� e di tutti i contratti, e tutti quegli altri titoli che si riferiscono alla parte immutabile delle leggi, sapete dove li ha tolti il Codice Napoleone? Li ha tolti di pianta dal diritto Romano.

Ma � forse questa parte del Codice Napoleone che volea impiantarsi negli Stati Papali? Essa v’� da secoli secoli. Napoleone come tutta l’Europa l’hanno presa in Roma. E gli italianissimi pretendevano di recare all’Italia questo bell’onore che pigliasse dallo straniero ci� che era suo? Ma Pio IX conobbe un po’ meglio e sostenne la dignit� e la gloria d’Italia. Non volle accondiscendere che si f�ngesse trasportato dalla Francia in Roma ci� che da Roma era stato trasferito alla Francia. Uno dei grandi benefizi resi dai Papi all’Italia ed all’Europa si � la conservazione dei principii del diritto Romano, fecondati tuttavia dalle decisioni della Rota, la cui autorit� fe’ per lungo tempo legge in Europa, e clic viene ancora riconosciuta oggid� come un inseparabile commentario del medesimo diritto Romano.

(1) Rome devant l’Europe, deuxi�me �dition, Paris, 1860. La seconda parte di questo libro � intitolata: Il Codice Napoleone e le Leggi Romane. Tale trattazione si stende da pagina 153 a pag. 278. Ne raccomandiamo la lettura a tutti i nostri avvocati, e principalmente all’avvocato Cassini�.

Questi principii non sussistono in Roma sotto la forma di Codice. Ma che importa? Che vantaggio deriva dall’essere raccolti in libro e divisi in tanti articoli? � cosa di pura torma, e i giureconsulti disputano tuttavia sui vantaggi della codificazione. Comunque sia, Pio IX sarebbe assai condiscendente se non si volesse da lui che la riunione in un Codice dei grandi principii legislativi che governarono da tanto tempo i suoi popoli.

Oltre la parte immutabile e permanente esiste nel Codice Napoleone, come in tutti gli altri Codici, uns parte accidentale e propria del popolo a cui venne applicato. E questa non potea trasferirsi negli Stati Papali per molte ragioni. Dapprima il Codice Napoleone si risente dei tempi che lo produssero, ed � una transizione tra l’antico diritto monarchico e il nuovo diritta rivoluzionario. Di poi v’ha una grande diversit� tra il carattere e le abitudini del popolo francese e del popolo romano, e ci� che � buono pel primo pu� riuscire fatale al secondo. Finalmente nella legislazione Pontificia v’ha una parte cos� buona, e tanto egregia, che la Francia dovrebbe toglierla da Roma, non Roma dalla Francia, come prova il sig. Sauzet, e diremo un’altra volta.

II.

Non sappiamo che alle leggi civili o penali che regolavano e regolano gli Stati Pontificii si muovesse mai verun serio appunto, uscendo dalle generalit�, e ci tendone le disposizioni. Invece ci� Tu fatto riguardo alla procedura Pontificia nella nostra Camera dei deputati, tornata del 18 d’ottobre 1860. Nella quale il ministro di grazia e giustizia, avvocato Cassinis, perorando affinch� fosse in. tradotto in Romagna il Codice di procedura civile vigente in Piemonte, erasi visto costretto a dire quali fossero i difetti della procedura Pontificia, che si volea abrogare. G il ministero a forza di cercare e ricercare non seppe addurne che tre.

1 Difetto. �La legge non d� iniziativa ai giudici (1), ma lascia tutto in arbitrio dei litiganti. Quindi, la lite pu� rimanere stazionaria per molto tempo. Questo primo difetto non � che un gran rispetto al diritto ed alla libert� individuale, diritto e libert� che il Codice. Sardo misconosce, perch� cammina con pregiudizio gravissimo delle parti e con sacrifizi gravissimi delle guarentigie costituzionali�, come dichiar� il deputato Bernardi.

E poniamo pure che dalla piena libert� che lascia alle parti il Codice Pontificio potesse derivarne qualche sconcio, qual � la pi� santa disposizione di legge di cui non si possa abusare? State a sentire che cosa diceva il deputato Bernardi del Codice di procedura sardo che voleasi regalare agli stati del Papa. �Volete un’idea pi� precisa di questo Codice? Ebbene figuratevi, per esempio, un povero operaio che voglia chiedere il fatto suo ad un ingiusto padrone, che chieda il frutto dei suoi sudori per sostentare la sua famiglia; lo far� citare: se il padrone interviene nel giudicio, in pochi giorni sar� condannato, potendo la sentenza dichiararsi esecutoria nonostante appello; ma se rendesi contumace, allora ha un mese di tempo per far opposizione alla sentenza! (Movimento). Ed in questo mese il povero operaio deve consumare altra parte del fatto suo per vivere. Ora io domando se questo esempio semplicissimo non dimostri quanti inconvenienti rechi questa procedura, la quale toglie ogni mezzo pi� facile in tali giudizi.

E il deputato continuava enumerando altri inconvenienti gravissimi conchiudendo: �Sono innumerevoli gli inconvenienti di questo Codice�. E il Codice fu fatto dai liberaloni, fu fatto da coloro che denigravano continuamente la legislazione Pontificia!

2� Difetto. Il secondo difetto che il ministro Cassinis seppe trovare nella procedura Pontificia � il sistema degli opinamenti. Sentitelo come egli ne parli: e V’ha un’altra cosa ancora che, debbo dirlo, mi fa molta meraviglia in codesta procedura, ed & il sistema degli opinamenti. Il tribunale si raduna, le parti si presentano, gli avvocati disputano la causa, il tribunale decide. Quando questi ba deciso, si comunica alle parti la sentenza; esse l’esaminano: all’una naturalmente piace la decisione, all’altra no; allora si � compreso il sentimento, l’opinione del giudice perch� si ha la sentenza: ebbene si disputa nuovamente, le parti tornano, gli avvocati ricompaiono dinanzi ai giudici, disputano l’uno sostenendo l’opinamento e l’altro combattendolo; il tribunale finalmente pronunzia di bel nuovo�.

Anche questo pare piuttosto un merito che un difetto della procedura Pontificia, e molti e molti litiganti piemontesi avrebbero desiderato cotesto sistema.

Il deputato Sineo, avvocato liberalissimo, ne pigli� le difese nei seguenti termini: �Il guardasigilli aveva citalo, come uno degl’incovenienti nelle provincie bolognesi, l’opinamento. Io veramente credo che, considerato in s�, quell’opinamento non � ami che l’applicazione di principii mollo savii, che io desidererei poterei introdurre in modo pratico anche nelle altre provincie. L’opinamento non � che un omaggio reso alla giustizia, all’imparzialit� dei giudici. I giudici stessi, dopo aver formulata la loro sentenza, la sottopongono al sindacato delle parti, e dal nuovo contrasto che nasce nella libera discussione di questo primo opinamento, sorge la verit�.

3� Difetto. Finalmente un terzo ed orribile difetto scoperto dal ministro Cassinis nella procedura Pontificia � questo, che v’hanno due turni di giudici, e sta alle parti di indicare quale sia la classe, che essi intendono scegliere, e dalla quale intendono essere giudicati�. Che ve ne sembra? Noi ne appelliamo a tutti i litiganti: dicano essi se non desidererebbero di poter scegliere i loro giudici? Dicano se non era provido e abbastanza liberale quel governo, che lasciava in loro arbitrio eleggere da chi intendono essere giudicati? Dicano se era savio e giusto strepitare tanto contro il gorerno clericale e intraprendere la rivoluzione delle Romagne e l’invasione delle Marche per correggere questa tirannia di nuovo genere!

I deputati dell’Emilia, crema di rivoluzionari e nimicissimi del Papa, tuttavia presero le difese della legislazione Pontificia in confronto della subalpina.

(1) Tutte le citazioni delle parole dei Deputati sono tolte dalla relazione officiale della tornata dei 18 di ottobre 1860, N� 166, 167, da pag. 645 a pag. 649.

Il sig. Zanolini parl� cos�: �lo vi dir�, o signori, che nell’ultimo intervallo delle Sessioni parlamentari mi recai in Bologna, mia citt� natale, e procurai, per quanto era in me, di consultare l’opinione del paese, n� solo i giurisperiti ed i magistrati, ma consultai precipuamente gli uomini d’affari e nomini d’ogni condizione su questo particolare. Non vi dir� gi� che in questo fosse uniforme l’opinione di tutti. E quando mai, nelle gravi quistioni, le opinioni riescono uniformi? Ma il maggior numero ricusava segnatamente il Codice di procedura civile e l’ordinamento giudiziario……

�Venni in Torino, interrogai uomini autorevoli, uomini riputatissimi, giurisperiti e non giurisperiti, ed intesi da tutti fare altrettante censure quante quelle che il nostro ministro Guardasigilli faceva al Codice di procedura delle Romagne. Io non entrer�, signori, in questa materia della bont� rispettiva dei Codici di procedura civile; altri dei miei compagni nella Commissione vi dimostreranno che non � poi cori pessimo il Codice o Regolamento di procedura civile delle Romagne�.

Il deputato Borsari soggiunse: �N� poi � vero che nelle Romagne 11 fondo della legislazione sia cos� cattivo come si pretende. Vi regge il diritto Romano, che � la fonte da cui hanno attinto tutte le legislazioni del mondo. Noi applichiamo il puro testo Romano con alcune modificazioni del diritto canonico, che vi ba portato non lievi miglioramenti�.

Il deputato Regnoli fece l’elogio del sistema ipotecario vigente nelle Romagne, molto migliore del sistema introdotto in Piemonte dal Codice Albertino: �Questa, disse egli, � una delle parti migliori della nostra legislazione; cos� tra le altre cose vige in essa l’obbligo della trascrizione rimpetto ai terzi, base di un buon sistema ipotecario�.

Sul quale argomento delle ipoteche si distende assai il signor Sauzet, e mostra quanti difetti avesse ii codice Napoleone, come la legge del 23 di marzo 1855 ne riparasse una parte, ma altri ancora ne reatino che invocano pronto rimedio; laddove �questo sistema � tutto ordinato nella legge in vigore a Roma. Le donne ed i minori hanno un’ipoteca legale. La legge esige assolutamente l’iscrizione per la validit� dell’ipoteca, ma essa non ne incarica soltanto i mariti ed i tutori: ne impone l’obbligazione a’  pubblici officiali, che riuniscono la perfetta conoscenza dei fatti colla risponsabilit� efficace delle condizioni. Cos� tutto � guarentito: la pubblicit�, la protezione degl’incapaci, la sicurezza delle transazioni, l’inviolabilit� del credito, e sopratutto la santit� della fede pubblica (1)�.

Il disegno d’introdurre negli Stati del Papa la legislazione Piemontese, sapete come venne definito dal deputato Fioruzzi? Uditelo dalla bocca medesima dell’oratore: e 11 vostro sistema mi rende immagine di quest’altro (permettetemi il paragone), che ad un tale, il quale alloggiasse abbastanza bene, ma potesse poi avere un alloggio migliore, ne proponeste intanto uno meno buono, e lo assoggettaste a tutte le spese e i danni del disloggiare, promettendogli domani un’abitazione pili comoda e pi� bella. Ma chi � che accetter� questo partito? Egli vi direbbe: lasciatemi tranquillo in casa mia. E cos� diciamo noi, o signori, poich� i rimedi che vi avete proposti, anzich� far migliore la nostra condizione, per fermo la peggiorano�.

Noi potremmo andare innanzi in ‘queste citazioni: ma quanto ne abbiamo detto fin qui basta per mettere in chiaro qoesta grande vittoria conseguita dai Papa su suoi nemici e calunniatori riguardo alla legislazione Pontificia. Imperocch�, chiamata ad un esame un po’ serio, s’ebbe a riconoscere dagli stessi avversari molto migliore di quella che vigeva in Piemonte per opera degli italianissimi; e mentre nella Camera dei Deputati furono dette assurde le disposizioni dei Codici Piemontesi (2), nella Camera medesima da non sospetti oratori si dovettero celebrare le disposizioni de’  Codici Pontificii.

Tuttavia nella tornata notturna del 18 di ottobre la Camera dei Deputati decise che nelle Romagne sarebbe stato introdotto il Codice civile vigente in Piemonte ed anche il Codice di procedura �ad eccezione delle leggi relative al sistema ipotecario, pel quale rimarranno per ora in osservanza le leggi col� vigenti�.

Ora volete sapere quale accoglienza fosse fatta nelle Romagne a questa decisione parlamentare? Vel dir� la seguente corrispondenza di Bologna, 21 ottobre 1800, ohe leggevasi nel Diritto del 24 di ottobre, N� 295:

� Fece impressione penosa il voto della Camera elettiva, che estende a queste provincie il Codice Albertino quale si trova. Il generale rimescolamento dei pubblici e privati interessi sar� l’effetto di questa intempestiva deliberazione. Gli avvocati e giudici pi� rispettabili sono dell’avviso, che il ministro di grazia e giustizia non dar� effetto a questo voto, o trover� un temperamento di lui degno por sottrarci a questa calamit�. Non potete immaginarvi il malumore, che seminerebbe l’esecuzione precipitata ed inopportuna del Codice Albertino, poich� necessariamente una quantit� enorme d’interessi ne rimane scompigliata. La maggioranza del Parlamento ba espresso tale voto senza perfetta cognizione di causa. Si dice che quasi tutti i deputati dell’Emilia siano stati contro la risoluzione, e quelli che si additano per essersi pronunciati in favore del Codice Albertino per queste provincie non possono averlo fatto che per ignoranza ed iscienza�.

(1) Rome devant l’Europe par M. Paul Sauzet. Seconda edizione, pag. 235.

(2) Il deputato Cavalieri, nella tornata del 16 di maggio 1860, fece la critica del Codice penale Piemontese raffazzonato nel 1859 dai liberali, e trov� che postergava i postulati della ragione e della giustizia universale — che conteneva assurdi unici in Europa — apriva l’adito a condanne d’innocenti ripugnava a tutti gli insegnamenti di tutte le scienze — era contrario a tutti i principii di legislazione e di ragion civile — contrario ad ogni principio di scienza morale (Atti Uff. della Camera, N� 25, 26, pag. 94, 95).

POTENZA DI NAPOLEONE III A VITERBO!

(Pubblicato il 14 ottobre 1860).

Spesse volte S. M. 1. Napoleone III si � lagnato per mezzo del Moniteur di Parigi, ed anche egli stesso ne’ suoi discorsi d’aver voluto impedire la rivoluzione italiana, ma d’essere stato impotente ad opporvisi; laonde egli vincitore dapprima rest� poi vinto in Italia.

Cos� questo caro Imperatore fu impotente ad effettuare la Ristorazione nei Ducati promessa a Villafranca; fu impotente ad ottenere che le Romagne tornassero sotto la paterna dominazione del Papa, in cui avea riconosciuto diritti incontestabili; fu impotente ad impedire la spedizione di Garibaldi in Sicilia, impotente ad impedire l’invasione delle Marche e dell’Umbria; impotentissimo poi ad impedire l’occupazione di Napoli per parte delle nostre truppe.

Eppure in mezzo a tanta impotenza eccovi comparire un punto luminoso, in cui splende di bellissima luce la potenza del Bonaparte. Ci� avviene a Viterbo negli Stati Pontificii, dove la rivoluzione piombata dal di fuori aveva fatto man bassa sull’autorit� del Papa, sottratto il suo stemma dal palazzo delegatizione innalzato invece lo stemma sabaudo. Erasi esautorato l’antico Gonfaloniere, nominandosi in vece sua una Giunta municipale, la quale veniva riconosciuta dal governo piemontese, rappresentato in Viterbo dal duca Sforza commissario del Re.

Le cose andavano a Viterbo come in Ancona, in Macerata, in Spoleto, quando Napoleone III volle che Viterbo restasse al Papa, e la sua volont� fu potentissima nel fine, nei mezzi e nella esecuzione. In meno che noi noi scriviamo i rivoluzionari sfrattarono da quella citt�, che ritorn� tosto sotto il dominio del Papa. � questo un fatto importantissimo, di cui la storia dee prendere nota, perch� spiega altri fatti della stessa specie.

Ora badate come s’� regolato Napoleone III per non essere impotente a riconquistare Viterbo. Ha spedito ordine al generale Govon di mandare a Viterbo due battaglioni del 25� di linea e una sezione di due pezzi d’artiglieria; e gli uomini e i cannoni non erano ancora arrivati, che gi� lo stemma papale stava a suo posto.

Abbiamo detto test� che il Gonfaloniere non esisteva pi� a Viterbo, ma invece il governo piemontese per mezzo del Commissario del Re v’avea creato una sua Giunta municipale presieduta da certo Alessandro di Agostino Poli dori. Il generale Govon non tenne verun conto n� della Giunta, n� del Commissario del Re, ma scrisse al Gonfaloniere di Viterbo la seguente lettera:

Quartier generale di Roma, il 7 ottobre 1860.

Signor Gonfaloniere,

Ho l’onore di prevenirla che una colonna di truppe francesi, composta di due battaglioni del 25 di linea, di una sezione di due pezzi d’artiglieria e di 20 uomini di cavalleria, formante insieme un effettivo di 60 ufficiali, 4260 uomini e 70 cavalli, partiti da Roma il 9 ottobre mattina, ed alla destinazione di Viterbo, giunger� il giorno 11.

La prego di prendere le necessarie misure per assicurare l’alloggio degli ufficiali, degli uomini e de’  cavalli che fan parte di questo distaccamento.

Riceva, signor Gonfaloniere, l’assicurazione della mia distinta considerazione.

Il Generale Comandante in capo le truppe francesi d’occupazione

in Italia, Aiutante di campo dell’Imperatore

G. Goton.

Il signor Alessandro di Agostino Polidori, presidente della Commissione municipale, consider� come scritta a lui stesso la lettera indirizzata al Gonfaloniere di Viterbo, e l’8 di ottobre rispose al conte di Govon: �Noi abbiamo acclamato il governo di Vittorio Emanuele II, Re amico ed alleato della Francia: S. M. ci ha mandato un Commissario per governarci, ed abbiamo conservato l’ordine il pi� perfetto…. Se ad onta di ci� gli ordini che voi avete, signor Generale, sono tali che non ammettono cangiamento, voi qui non troverete la minima resistenza�

E questa risposta del Pollidori venne approvata dal duca Sforza, Commissario del Re in Viterbo, e Sforza e Polidori s’andarono con Dio, facendo riverenza al conte di Govon ed ai Francesi che entravano. Ecco la dichiarazione dello Sforza:

Viterbo, 8 ottobre 1860.

Il signor Polidori, vicepresidente della Commissione municipale provvisoria di questa citt�, nel mettersi in comunicazione col generale Govon e nei termini adottati rispondendo alla comunicazione del medesimo, si � messo di concerto con me, ed abbiamo d’accordo adottato quelle misure che in critiche circostanze ispiravano la prudenza, e il desiderio di conservar l’ordine senza turbare con precoci timori gli animi della popolazione. Tende questa dichiarazione a far s� che nessuno possa tacciarlo di arbitrio preso, avendo operato di pieno concerto coll’autorit� governativa.

Il Commissario del Re

Duca Sfobza.

Dopo avere adunque compianto l’impotenza di Napoleone III, ammirate questa volta, o lettori, la potenza sua dimostrata in Viterbo, dove il nuovo Giove franco-italiano annuit et totum nutu tremefecit Olympum.

PS. Sulla rivoluzione di Viterbo e sul modo che venne compiuta, riceviamo da quella citt� una relazione che non ci crediamo liberi di pubblicare. Il nostro corrispondente dice: e lo sapeva che la rivoluzione esprime il sentimento d’una societ� trasnaturata, ma che fosse cos� brutta non credeva. Vedeva il profilo del suo carattere; tutt’essa qual era per esperienza non sapeva. La vidi e ne fui preso d’orrore. Era la mattina del 20 settembre, che ella si affacciava dalle vette di Montefiascone per poi discendere a turbare le pacifiche pianure Viterbesi�. E qui il corrispondente entra a descrivere la rivoluzione e i rivoluzionari con vivissimi colori, citando nomi, fatti, circostanze, che la storia dir� a suo tempo; ma un giornale torinese dee per ora tacere.

fonte

https://nazionali.org/ne/stampa2s/02_1864_vol_01C_margotti_memorie_storia_nostri_tempi_dodici_2013.html#flotta

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