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Movimento legislativo su i nostri banchi dalla loro prima istituzione sino al 1806

Posted by on Apr 6, 2023

Movimento legislativo su i nostri banchi dalla loro prima istituzione sino al 1806

I banchi tra di noi non sono più antichi del XV secolo. Quelli che volevano aprir banco, per sicurezza di coloro che vi depositavano il danaro, dovevano dare mallevarla di 40 mila ducali. Si esercitavano prodigalmente da’ toscani e più da’ genovesi. «Nell’archivio della Camera della sommaria, dice il Galanti, esistono gli avanzi de’ libri dei banchieri, che consistono in giornale, cassa e libro maggiore. Cominciano dal 1511 e finiscono al 1604.»


Siccome erano frequenti i fallimenti, a richiesta della città di Napoli nel 1553 fu accresciuta la malleveria a 100 mila ducati. Pramm. 2 de nummulariis. Si tenevano in Napoli questi banchi nella strada, che oggi si chiama di S. Biagio de’ librai: passarono poi vicino al sedile di porto, dove tuttavia la contrada ritiene il nome di Banchi nuovi.
La scrupolosa fedeltà, con la quale si amministravano i monti di pietà, ed i frequenti fallimenti de banchieri, fece pensare di affidarsi a’ primi i pubblici e privati depositi. Si trovò maggior sicurezza ne’ banchi di questi luoghi pii; ed i banchi de negozianti tratto tratto furono abbandonati.»
L’ospedale degli incurabili teneva banco, che poi fu quello del popolo, e si separò di amministrazione nel 1589. Nel 1575 furono eretti i banchi del Monte della Pietà e delle Nunziata, nel 1591 quello dello Spirito Santo, nel 1596 quello di S. Eligio, nel 1597 quello de’ S. Giacomo e Vittoria, nel 1600 quello dei poveri. Nel 1640 i governatori dell’arrendamento delle ferino eressero il banco del Salvatore. I banchi de’ particolari finirono nel 1604. Il Toppi, che ce ne ha conservalo I elenco dico eh ascendevano a quaranta.

§. 93.
Differenza de’ nostri baschi da quelli de paesi esteri.
Questi nostri banchi non sono come quelli di Amsterdam, di Amburgo, di Londra, dove sono compagnie di negozianti, o si amministrano per conto dello Stato.
I nostri banchi erano di una natura interamente diversa, furono aperti da persone private, con la semplice approvazione del governo. Vigilavano alla lor economia alcuni privati cittadini, sotto nome di governatori, che venivano eletti dal Re e servivano gratuitamente.
Ricevevano il danaro di chiunque volea depositarlo, ch’era sempre pronto ad essere pagato, a disposizione del creditore, o tutto o in porzioni, con quelle condizioni o patti che gli erano più a grado.
«Questo stabilimento è tutto nostro particolare, dice il Galanti. I banchi di Napoli hanno gran danaro depositato; quelli di Olanda non hanno altra ricchezza che la fede e la fiducia.

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Si fa in Napoli la maggior parte de’ pagamenti per polizze di banco, onde sono di freno alle liti. 1 contratti, fatti per mezzo di queste polizze, hanno una fede maggiore di tutti gli altri contralti: anzi alcuni contratti, come sono quelli con lettera di cambio, non hanno la pronta esecuzione, se non quando sono accompagnati da pagamento fatto per banco. Ma con una singolar contraddizione, le polizie di banco hanno tutta l’efficacia quando si tratto di eccezione, e quando si tratta di azione vanno soggette a termine ordinario, come le scrittore private.
Malgrado questo difetto della nostra costituzione, la fiducia dee banchi è tale che non vi è negoziante o casa facoltosa di Napoli, che non eserciti in gran parte il suo commercio d’introito o di esito per mezzo di uno de’ banchi, onde tutti hanno gran concorso, e contengono tante ricchezze che si reputano immense. Si ba maggior fiducia De’ banchi che nelle proprie case; e perciò chi cerca di mettere il suo danaro io sicura custodia nel banco, echi in commercio per mezzo de’ biglietti, detti fede di eredito. Dalla fede di eredito nascono le polizze di banco, perché della somma contenuta o aggiunta alla prima, si fanno i pagamenti particolari in polizze notate so la fede. Questi biglietti hanno tutto il valore della moneta effettiva, ed un credilo illimitato. Cosicché tali biglietti moltiplicano i segni rappresentanti delle ricchezze, e rendono più facile e più spedita la circolazione. Questi banchi sono stati sempre rispettati dal governo, ne’ maggiori bisogni della monarchia Spagnuola, e dal popolo nei suoi tumulti.
L’opera de banchi è tutta gratuita, tal che sembrano essere gli archivi e le computisterie di tutte le case de particolari.

§. 94.
Dell’economia de’ nostri banchi.
Per l’ordine della scrittura e per la speditezza degli affari, i nostri banchi erano ammirabili: La loro economia consisteva in cinque officine, cioè cassa delle monete, ruota, revisione, archivio, segreteria, razionalia.
La cassa delle monete dava il principale moto al banco. Ogni banco aveva il tesoro, dove si conservava il principale deposito. Oltre di questo vi era la cassa giornaliera, che si consegnava al cassiere maggiore. Questa cassa riceveva ed esitava tutto il danaro dei particolari, e per agevolare il commercio vi erano due tre o quattro casse piccole co’ loro sotto cassieri, de quali rispondeva il cassiere maggiore, il quale li eleggeva; ma fra il numero degli officiali del banco. Quando queste casse teneano oltre a ducati 800 mila, il di più si rinchiudea nel tesoro. Il cassiere maggiore doveva dare malleveria di 8 mila ducati; ma i governatori da tempo io tempo ed all’improvviso faceano le contate di cassa, fa ogni banco vi erano delli uffiziali regi, incaricati

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a riveder le monete, con l’obbligo di tagliarle se falso o scarse di peso.
La cassa de’ pegni era un ramo della cassa maggiore. I banchi prestavano sopra oro, argento e gioie, coll’interesse del 6 per 400, su le gioie davano il terzo della stima, esclusa la manifattura. Si soleano tenere i pegni per due anni; ma quando si pagava l’interesse, questo termine veniva prolungato.
La Ruota era composta di motti uffiziali, de’ quali eran capi il Libro maggiore ed il Pandettario. Da’ libri d’introito e di esito della cassa si formava il Libro maggiore, rinnovato in ogni sei mesi. Si chiamava Randella la nota di tutti i creditori del banco il Pandettario era il giudice che riconosceva i pagamenti che si domandavano. Il Libro maggiore su la fede di credilo o su la polizza scriveva buona, ed il Pandettario pagale.
La Revisione avea per oggetto di riveder la scrittura di sei mesi, l’archivio di conservarla. Il revisore esaminava il conio del Libro maggiore e ne correggeva gli errori. Tenea la scrittura degli ultimi anni, secondo l’uso de’ diversi banchi, dove di tre anni e mezzo, dove di sei anni e dove di dieci. L’archivio conservava la scrittura dal giorno della fondazione del banco. In ogni fine di anno il revisore era tenuto consegnare all’archivario la scrittura di un intero anno, il più antico della sua revisione.
La Segreteria era l’officina del governo del banco. Quivi era la banca dell’udienza, alla quale sedevano i governatori: quivi faceansi le sessioni e le conclusioni: si ricevevano gli ordini del Re, e si facevano tutte le cose attinenti al regolamento del banco. Il segretario conservava tutti questi registri ed emanava gli ordini. La razionala conteneva la scrittura del patrimonio del banco. Il suo capo, dello impropriamente Razionale, era ancora il fiscale del banco, perché invigilava sopra tutte le altre officine specialmente su le casse delle monete, e rendeva consapevole il governo di ogni accidente.
Della ragione de nostri banchi ha scritto un esatto trattato il Rocco, de banchi di Napoli e della loro ragione; ed il Galanti nella sua descrizione storica e politica del regno. Son essi che ci servon di guida in questa istorica esposizione. I sette banchi aveano uniformità di economia, e tale corrispondenza Ira loro, che non altrimenti esser doveano considerali che come un solo banco, diviso io sette officine generali. Ciò non ostante furono proibiti i riscontri nel 1635 o nel 1728, colle nostre prammatiche.
Riscontro era la fede di credito o la polizza notata fede che si girava dal depositante, e come moneta si presentava in qualunque banco e da chiunque. Chiamavasi riscontro, dal cambio che ogni banco alla fine della settimana faceva di simili fedi e polizze con tutti gli altri banchi: questo atto dicevasi riscontrare le polizze, e nel riscontrare che un banco faceva con l’altro, il banco debitore era tenuto saldare io contante.

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I riscontri erano dunque le polizze o le fedi di credito, che per agevolare la negoziazione si pagavano dalla cassa, senza passarsi per ruota, o del proprio banco o di altri banchi. Ma nel passare per ruota dopo essersi pagate, poteano trovarsi soggette a vincoli, a condizioni, a sequestri, a falsità. I riscontri furono adunque proibiti dalle nostre leggi, perché da essi aveano avuto origine talvolta i mancamenti de cassieri. Ma perché si preferì il comodo del commercio al pericolo de’ banchi, tali leggi non furono giammai osservate. «Tuttavolta, riflette il Galanti, questi inconvenienti sono a rischio del cassiere maggiore, onde, i riscontri non si ricevono che dalle mani di persone che hanno credito del banco, e con la soscrizione loro. Ma una fuga, un fallimento o altro sinistro non ripara il pericolo. Il signor Rocco propone un metodo da adoperarsi nei riscontri; ma io crederei, che il bene del commercio esigesse, che tutt’i biglietti di banco che non racchiudono vincoli o condizione alcuna, corressero come moneta, senza aver bisogno di alcuna soscrizione.
Queste riflessioni ci sembrano assai ben feudale; ma per mandarle ad effetto una lunga abitudine si opponeva de’ nostri costumi e l’infelicità de’ tempi a’ quali andavano incontro. Dell’opera dei banchi abbiam detto abbastanza in lesi generali. Ci limitiam perciò ad esporre lo stato de’ nostri banchi nell’epoca immediatamente prossima alla grande scossa che preparò la loro ruina.
E qui troviamo convenientissima cosa il trascrivere una ben saggia riflessione del Say a proposito delle storiche nozioni che non dobbiamo trascurar giammai relativamente ai banchi, ancorché caduti. «Simili stabilimenti, ei dice, sono stati instituiti in Venezia, Genova, Amsterdam, ed Amburgo. La guerra devastatrice, che  ha rovesciato tant’imperi, li ha involti nella stessa rovina. Ciò non pertanto sarà utile far conoscere la natura di tali istituzioni e ohe potrebbero risorgere; il loro esame servirà anche a rischiarare la storia de’ paesi dove sono state stabilite; e non dovevasi d’altronde tralasciare di far cenno di un mezzo che gli nomini hanno inventato per supplire agli usi della moneta.»
§. 95.
Novità introdotte nel sistema de’ nostri banchi dal 1805 al 1815.
Un decreto del 4 germinale anno II approvò la costituzione del banco di Francia con privilegio esclusivo di far circolare i viglietti di banco. L’art. 31 di quel decreto prescrive non poterci ergere verun’altra banca ne’ dipartimenti francesi senza 1 autorizzazione del governo, il quale accordandone loro il privilegio limitar dovesse la somma de’ viglietti da emettersi, in modo però che i biglietti non dovessero materialmente venir fabbricati se una in Parigi.
Un altro decreto del 22 aprile 1808 determina definitivamente gli statuti del banco di Francia.

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Un altro decreto infine dato da Baionna il 18 maggio 1808 approva il progetto di organizzazione de’ banchi di sconto del banco di Francia. Durante l’occupazione militare tutto fra noi modellar si dovea su quel tipo.
Do primo decreto del 29 febbraio 1816  per conservare il credito de’ banchi della città di Napoli e farli rispettare come proprietà particolari esistenti sotto la guarentia dell’interesse generale e della fede pubblica, conferma tutte le disposizioni con tenute negli editti del Re dell’anno precedente riguardo alla estinzione de’ viglietti di banco ed il trasporto de’ beni ceduti in pagamento de’ banchi medesimi; si confermò la deputazione a quest’oggetto creata e si prescrisse che, come per lo passato, continuassero ad aver corso i viglietti di banco detti fedi di credito e polizze, e che fossero ricevuti in tutte le casse dello Stato in pagamento delle contribuzioni come numerario effettivo. Ma dopo quattro mesi cominciarono le riforme.
Dna legge del dì undici giugno dello stesso anno, mentre manifestava a la necessità di dare ai banchi della città di Napoli quel «grado di confidenza che è indispensabile per la pubblica prosperità e per la sicurezza degl’interessi privati», divise dall’amministrazione di tutti gli altri banchi quella del banco di s. Giacomo che fu addetto esclusivamente al servizio della corte, e addisse pel mantenimento di questo banco di corte tutte le rendite patrimoniali del banco dì s. Giacomo. tutti gli altri banchi rimasti così al solo servizio de’ privali, furon ridotti ad un solo, diviso però in quattro casse diverse che avessero per centro comune un’amministrazione medesima e sola, conformemente ad un piano che si disse fallo dalla deputazione degli apodissari, presentalo al Ministro delle finanze, il quale di concerto con la deputazione sud della proceder dovea alla liquidazione degl’interessi esistenti tra il banco di corte e quello de’ privati, da farsi fra due mesi, sino alla quale la riscontrala, o sia il bilancio settimanale tra il banco di corte e quello de’ privali dovesse sol continuarsi. Si diede una nuova forma alle polizze e fedi di credito del banco di corte, tanto pe’ pagamenti in argento che in rame; e cessò dalla pubblicazione di questa legge in poi ogni obbligazione solidale tra il banco di corte e quello de’ privati, non dovendo corrispondere ciascuno di essi se uon de propri impegni particolarmente contratti. La deputazione degli apodissari fu conservata fino a nuovo ordine. Ma il decreto del 24 settembre, creando una commissione di tre consiglieri di stato per procedere alla liquidazione del debito così del banco di corte come di quello dei privati, lasciò all’arbitrio di questa il poter adoperare all’oggetto quelli fra la deputazione degli apodissari che stimasse di prescegliere, o altri di sua fiducia.
Con la legge del 14 settembre 1807, il banco di corte venne incaricalo del pagamento degl’interessi del debito iscritto nel gran libro, e della estinzione progressiva di un tal debito.

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Per questo effetto vi si stabilirono due casse distinte, come abbiam già vedute, l’una col titolo di Cassa delle rendite, e l’altra con quello di Cassa di ammortizzazione. I governatori del banco dovean dirigerne solo l’operazione a norma delle leggi e de’ decreti: il ministro delle finanze aver ne dovea soltanto la sorveglianza e l’ispezione.
Riguardo al banco de privati, con decreto del 26 novembre 1807 gli si assegnò un conto in censi e rendite producenti ducati 12,000 annui per completare la somma necessaria al mantenimento ed al servigio del medesimo; si ordinò che le pensioni de’ giubilati e delle vedove fosser pagate dal tesoro pubblico; e che «il ministero e delle finanze rendesse conto delle misure da lui prese dietro gli e ordini ricevuti, per assicurare la circolazione pelle polizze e guarentirne il pagamento.»
Ecco già una pubblica manifestazione del discredito nel quale le carte bancali eran Ira noi cadute, e della difficoltà insormontabile per quel governo di ricondurle alla primitiva floridezza. Questo nuovo banco privato, raffazzonalo da miseri avanzi di un gran naufragio fu soppresso nel seguente anno con decreto del 20 maggio. «Esso non area rappresentato se non infelicemente gli amichi banchi», disse il ministro delle finanze in un suo rapporto pubblicato in quell’epoca.
Con tal decreto tutt’i creditori de’ banchi furon dichiarati creditori dello stato, c il banco di corte venne incaricato di aprire I suoi conti correnti anche co’ particolari, tanto pe’ pagamenti che ricevevano dal tesoro pubblico, quanto pe’ depositi che ne’ banchi si eseguivano.
Tali disposizioni però non ebber lunga durata; e con le leggi del 7 e del 22 dicembre dello stesso anno, fu ai banchi data una novella organizzazione.
In conseguenza di esso il banco di corte restò esclusivamente addetto al tesoro pubblico, e fu chiusa in esso la cassa de’ privati. E un nuovo banco si eresse col titolo di banco nazionale delle due Sicilie.
Una tale istituzione subì anch’essa dopo men di un anno il fato delle organizzazioni di quell’epoca. Ma prescindendo dal difetto, come che essenzialissimo, di non adagiarsi ai nostri lunghi ed inveterati costumi, e di non offrire veruna guarentia in tanta vertigine d’innovazioni, merita di esser conosciuta, ed un talento non ordinario dimostra in pubblica economia con condizioni per altro ipotetiche e non ancora per noi tuttavia applicabili. Ne son queste le basi.
Il capitale del banco era di un milione di ducali diviso in 4,000 azioni, ciascuna di ducali 250. Un tal capitale venir poteva successivamente aumentato per la creazione di nuove azioni.
La società del banco fu considerata commerciale; e conseguentemente da regolarsi secondo le leggi di eccezioni pel commercio.

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L’intero corpo degli azionari veniva perciò a rimaner risponsabile per gl’impegni del banco, e ciascuno di essi sino alla concorrenza della sua azione.
Le azioni venivano rappresentale da una inscrizione nominativa su di un registro tenuto a duplicato, e del quale rilasciavasi all’azionario un estratto.
Le azioni trasferir si poteano con semplice dichiarazione del proprietario trascritta sopra i registri del banco e certificata da uno degli agenti di cambio più accreditali. Queste azioni, come mobili, eran commerciabili e non soggette ad ipoteca: eran sottoposte però all’azione de’ creditori sino a che si trovavano presso del debitore.
Erano attribuzioni del banco:
1. Aprir conti nella stessa guisa degli antichi banchi, in modo che anche le sue carte avesser fede in giudizio come per lo pas salo. — Ma si accordò al nuovo banco l’esazione di un piccolo diri Ho su le fedi di credito o polizze, ad indennizzazione delle spese di servizio, mentre l’opera de’ nostri antichi banchi era, come abbiam veduto, gratuita. Una tale innovazione simpatizzar non poteva con le nostre inveterate abitudini.
2. Ricevere in deposito tutte le somme che gli venisser confidate da’ pubblici stabilimenti e da’ privati; e pagar per essi le po lizze traile su la cassa sino alla concorrenza de fondi depositali.
3. Far delle anticipazioni sopra materie di oro e di argento, sopra monete estere, derrate, mercanzie. L’inleresse in tali impieghi veniva amichevolmente regolato fra i privati depositari e la commessione del banco.
4. Far prestiti sopra i pegni con interessi all’olio per 100.
5. Ricevere a titolo d’impiego tutte le somme che vi fosser confidate per pagarsi in epoche convenute, ed a titolo di consegna qualunque sorta di materie, derrate ed effetti reali.
6. Scontare tutti gli effetti di commercio, le obbligazioni verso la (esoreria, le lettere di cambio ed i biglietti all’ordine.
7. Emettere de’ viglietti pagabili a vista, calcolando però una tale emissione in modo che col numerario effettivo riserbalo nel suo tesoro pagar sempre potesse i suoi viglietti a banco aperto alla scadenza delle carte esistenti nel suo portafoglio.
8. Rilasciar finalmente de’ mandali sopra diversi luoghi del regno co’ quali mantener potesse corrispondenza.
9. L’amministrazione del banco era affidata a sette governatori e tre censori sollo la vigilanza di un reggente nominato dal go verno.
Questo nuovo banco, con un poco di costanza e di lealtà nel l’amministrazione avrebbe forse potuto col tempo prosperare. Ma il banco di corte ne sentì gelosia; ed eccoci di bel nuovo ad ulteriori organizzazioni.
Una nuova legge del 20 novembre 1809 riunisce il banco di corte col banco nazionale delle due Sicilie in un solo col titolo

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di Banco delle due Sicilie al quale viene del pari affidalo e il servizio del governo e quello dei particolari.
Il capitale dell’abolito banco nazionale di 1,000,000 di ducati diviso in 4,000 azioni fu somministrato dal governo; e venne anebe poi aumentalo da) prodotto delle azioni che ti realizzarono a tutto luglio 1810. — Abbiam già veduto come di queste 4,000 azioni, 3.900 dapprima e per la totalità appartenesse alla cassa di ammortizzazione.
Furon garantite le polizze emesse dal banco di corte fino al 31 dicembre del 1800; e venne ordinato che le medesime circolassero per conto del nuovo banco.
Per la estinzione di quelle polizze e per l’assegnata dotazione furono incorporati al nuovo banco alcuni altri beni ed altri cespiti ch’erano sotto la sua amministrazione vigilata dal ministro delle finanze.
Bastarono a carico del governo tutti gli altri creditori del banco di corte, per esser soddisfatti co’ prodotti arretrati dalle rendite del medesimo banco.
I guadagni eran divisi in ogni sei mesi: quelli spellanti alla cassa di ammortizzazione rimaner dovevaoo esclusivamente destinati alla estinzione del debito pubblico.
Il banco delle due Sicilie faceva egualmente il servizio del tesoro pubblico, della tesoreria della casa reale, della «asse delle rendile e di quella di ammortizzazione, dell’ordine delle due Sicilie, e di tutte le amministrazioni che risedevano io Napoli.
Seguitò questo banco, secondo l’antico sistema, a ricevere tutte le somme clic i particolari vi versavano. La cassa però che tali operazioni eseguiva era separata da quella che faceva tutto il resto del servizio per conto del governo.
I depositi de’ particolari eran fiduciari come anticamente con carie di cognizioni di credito trasferibili all’infinito per mezzo di una girata e pagabili a vista con la quietanza dell’ultimo possessore.
Le fedi di credilo facean fede in giudizio e prova autentica di pagamenti pe’ quali erano stati impiegate; non però per istabilire pagamenti anteriori che mai avesser potuto essere enunciali nelle girate, eccello il caso che tali pagamenti con fossero stati effettivamente falli per mezzo di altre fedi o polizze. Come del pari le fedi di credilo con potevano più servir di prova per quelle con dizioni le quali esigendo il consenso delle due parti, non potessero per loro natura venir altrimenti confermale se non in vigore dì contratti sintagmatici.
Oltre ai servigi sopra indicali il banco delle due Sicilie venne autorizzato a ricevere per mezzo di semplici carte di ricognizione tutt’i depositi volontari de’ fondi che i particolari avesser voluto depositarvi, ed a bonificarne l’interesse. Tai fondi cosi depositati venivan restituiti ai proprietari unitamente agl’interessi che loro eran dovuti dieci giorni dopo fattane la dimanda.

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— I fondi volontariamente versati o depositati nel banco esser non poteano sequestrati.
Poteva inoltre il banco far de prestiti sopra pegni o effetti di commercio sottoscritti da Ire negozia oli o banchieri di sperimentala solvibilità, ma per una dilazione non maggiore di sei mesi.
L’amministrazione del banco delle due Sicilie era affidata a dodici governatori, de quali almeno sei esser doveano scelti fra i negozianti più conosciuti.
Un’ultima innovarne subì finalmente il banco col decreto del dì 11 febbraio 1814. L’amministrazione delle proprietà assegnategli in dotazione, i cui fondi e le cui rendite guarentir doveano i suoi impegni e l’estensione delle sue operazioni, venne con quel decreto trasferita alla cassa di ammortizzazione, come abbiamo di sopra accennalo.
§. 96.
Riordinamento de’ nostri banchi a loro attuale organizzazione.
Il decreto del 12 dicembre 1816 ristabilì finalmente il nostro banco so quelle basi di solidità e di fiducia che ne’ dieci anni non avea potuto riacquistare; ed il crollato edilizio fu ricostruito secondo l’antico, disegno che d’ordine del Re venne già formato da una deputazione di creditori apodissari e approvato fin dal 1805, ma che poi per le vicende della sopravvenuta guerra non si poté mettere in esecuzione. s £ conseguentemente a rimuovere le molle e gravissime novità avvenute di soppressione e ristabilimento di questa antica ed utilissima instituzione nazionale durante l’occupazione militare, senza mai vedersi risorgere il credito pubblico, cui essa è principalmente addetta» tutte le leggi s decreti emanali in quel periodo riguardanti i banchi furono aboliti, e specialmente la leggo del 6 dicembre 1808, ed i decreti del 20 novembre 1809, 18 no cembro 1810 ed 11 febbraio 1813 (1).
In conseguenza dunque del detto real decreto del 12 dicembre 1816. l’oggetto principale del banco delle due Sicilie è quello di ricevere e ritenere in deposito le diverse specie di nostre monete secondo il loro valore e corso legale, rilasciandone a’ depositanti le rispettive carte di eredito conosciute e generalmente denominate fede di eredito, e polizze notate fedi.

(1) Questo riordinamento ebbe il più felice successo. Nel 1824 si vide con soddisfazione risorto il credito pubblico verso questa antica ed utilissima instituzione. Si osservò nel tempo stesso che l’affollamento del negoziato ora tale nel banco di corte che per quanta fosse l’attività ed il numero degl’impiegati, deve sempre sperimentarsi un ritardo nel servizio a nelle operazioni di quel banco. Per la qual cosa il bisogno surse di una nuova cassa la quale fossa una cassa ausiliaria e soccorsale del banco di corte, e con decreto del 23 agosto 1824 ne venne determinato il servizio.

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Queste carte di credito munite di tutte le formalità prescritte da’ particolari regolamenti amministrativi superiormente approvati e rivestite della soscrizione degl’intestatari e de’ giratari di esse, sono trasferibili colla semplice di loro tradizione, senza che faccia d’uopo operarsene la legittima traslazione di dominio; e d’intimarsene preventivamente al banco alcun atto di trasporlo o altro atto equivalente. E per queste modo facile e pronto di trasferì mento di dominio, e per la esattezza e celerità colle quali vengono soddisfatte, essendo in tutti i giorni, e quasi in tutte le ore estinte a vista, esse hanno non estesa ed illimitata circolazione nel commercio di tolto il regno, e sono ammesse senza alcuno difficoltà come contanti effettivi, anche dalle casse di conto regio, e da quelle delle altre pubbliche amministrazioni.
In caso di dispersione, e non essendosi esse ancor presentate al banco, può il vero proprietario reclamarne il valore sotto altane formalità, e dietro valida cauzione a’ termini de’ regolamenti in vigore.
I pagamenti che si praticano con questo mezzo dal banco fanno piena pruova della numerazione del denaro; e le dichiarazioni, le convenzioni, i patti e le condizioni qualsivogliano appesti nelle gire di siffatte carie di credilo servono ugualmente di pruova, e producono quell’effetto che la natura e qualità dell’atto seco porto, ancorché non sieno corredate della formalità del registro, bastando per accertarne la data quella segnala dal banco.
Per questo fine le succennate carie di credito vengono, dopo che sono state estinte, conservate con ogni ordine e diligenza negli archivi del banco di unita alle altre sue scritture; ed è lecito a chiunque di farsene rilasciare delle copie legali, le quali sono ammesse in giudizio, e vi fanno fede.
In oltre lo stesse banco per giovare al commercio, ed a farlo vie meglio progredire, sconta degli effetti di commercio di firma di tre probi e solvibili negozianti, di scadenza però non più lunga di tre mesi: e per lo stesso periodo di tre mesi riceve io pegno gli effetti pubblici per tre quarti del loro valore corrente in piazza secondo il corso fissato in borsa; e sconta de’ valori ad una firma contro depositi di gioie a’ termini del real decreto de’ 12 di febbraio 1832. Per accorrere a’ bisogni ed al sollievo degl’individui di ogni classe dà per soli sei mesi del denaro sopra oggetti preziosi e di pannine, di seterie, e di metalli, che ritenendo presso, di se a titolo di pegno, ne garantiscono alla scadenza la restituzione.
Attualmente il banco è diviso in tre distinte casse. La prima detta cassa di corte è stabilita nell’edifìcio delle reali finanze in S. Giacomo; l’altra detta seconda cassa di corte, soccorsale della prima, risiede nel locale una volta del banco del Spirito Santo; e la terza denominata cassa de’ privati esiste in quello del già Banco della Pietà.

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Le carte però di credito dell’una sono indistintamente ammesse nelle altre, salvo a forno io fine di ciascun giorno il rispettivo conteggio e riscontro.
Alle prima cassa di corte è annessa l’operazione dello sconto degli effetti commerciali, e della perorazione degli effetti pubblici: all’altra nello spirito santo, soccorsale della prima, trovasi riunita l’opera della pegnorazione di oggetti preziosi; e nella terza de’ privati ha luogo la pegnorazione di oggetti preziosi, e di oggetti di pannine, telerie, seterie, ferro, rame ec. ec.
Vi è un archivio generale stabilito nel locale dello antico banco de Poveri, ove si conservano le polizze ed i libri del negoziato di lotti gli antichi banchi fin dati epoca di loro fondazione, e del banco attuale.
Le anzidette delle tre casse compongono il banco, il quale ha una reggenza che ne dirige l’andamento ed il servizio, e si compone da un reggente, e da due presidenti con tra segretario generale ed un razionale in capo.
Il remote è sempre rivestito di altra carica superiore; ed ora oltre di quella di presidente del consiglio delle prede marittime, riunisce anche l’altra di direttor generale delle monete.
Vi sono anche io ciascuna delle casse due governatori: nello cassa soccorsale dello spirito santo il più anziano tra essi ha il titolo di vicepresidente, e ne esercita le funzioni.

§. 97.
Del reggente e del presidente.
Il reggente tiene la sorveglianza ed ispezione generale su tutte le tre casse e sull’archivio generale de’ banchi, e presiede al consiglio di reggenza. Egli personalmente visita ciascuno de’ suddetti locali secondo che stima opportuno, e che le circostanze lo esigono. Conferisce direttamente col ministro delle finanze, col quale ha esclusivamente la corrispondenza, come l’ha del pari co’ tribunali, co’ capì di altre amministrazioni, e con tutte le altre autorità cori politiche che militari residenti in Napoli e nel regno. E nelle sole sue attribuzioni l’intervento nella stipula decontratti, la conoscenza degli affari contenziosi, sentendo il parere del governatore avvocato; la disposizione di tutti i pagamenti; In firma delle polisse tanto d introito i quanto di esito, comprese anche quelle del risultamento de’ pegni venduti, la liberanze, delle somme delle polizze e cartelle di pegni disperse, per le anali dispone prima gli alti amministrativi per le debite cauzioni. 11 medesimo ha esclusivamente la sopravveglianza delle officine del segretariato generale e della razionala centrale; ordina la esecuzione delle leggi e de’ reali decreti e rescritti, e delle ministeriali ed altri officii che gli sono diretti; dispone le particolari ordinanze, i regolamenti, e quanto altro crede opportuno pel bene del servizio dell’amministrazione e del pubblico;

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esamina il conto che in ogni giorno gli vien rimesso relativamente allo stato di ciascuna cassa, e del danaro che vi esiste; come ancora gli altri stati che gli vengono rimessi relativamente alle diverse opere delle pegnorazioni e dello sconto; presiede alle sessioni d’incanto per gli amiti de’ beni dei banco, e per le diverse forniture degli oggetti inservienti al medesimo; discute di unita a’ due presidenti, e col parere del governatore avvocato, le cauzioni da darsi dagl’impiegati del banco; io fine dirige l’andamento di quanto può concernere le operazioni tutte non meno delle officine del banco e delle sue casse, che di quelle dell’amministrazione centrale.
La sua ordinaria residenza è nell’edificio delle reali finanze di S. Giacomo, ove tiene le sue sedute co’ presidenti delle casse, coi quali conferisce.
I due presidenti delle casse di corte e de’ privati sono i membri del consiglio di reggenza, e preseggono giornalmente alle suddette due casse rispettivamente loro affidale. Come membri del consiglio di reggenza riuniti col reggente che presiede al detto consiglio, propongono e risolvono a pluralità di voli tutto ciò che concerne l’andamento del servizio del banco, o l’amministrazione delle rendile patrimoniali. Ad uno di essi, è affidato il dettaglio dell’affitto de’ fondi urbani. I medesimi si occupano de’ passaggi e promozioni degli impiegati e delle di loro cauzioni; formano in ogni anno lo stato discusso delle spese occorrenti per lo servizio della reggenza e delle casse del banco, e discutono tutto ciò che credono opportuno per lo miglioramento del servizio. Come presidenti poi nelle casse prendono la principale cura dello andamento del servizio giornaliero; esaminano i conti cotidiani delle casse, del negoziato e de’ pegni; discutono co’ governatori da essi dipendenti quanto concerne l’andamento del servizio, anche riguardo il personale degl’individui, e danno tutte quelle disposizioni e ordini che si convengono sul momento per la speditezza e per lo esalto andamento del servizio giornaliero. Nel caso in cui si debba prendere qualche risoluzione per qualunque momentanea circostanza, e che meriti esame, sia per premio, sia per pena, sia per miglioramento, per riforma o per modifica del sistema attuale, la debbono proporre al consiglio di reggenza.
Il presidente della prima cassa di corte ha l’ispezione anche della cassa soccorsale dello Spirito Santo:, il presidente della cassa dei privali ba quella dello archivio generale nello antico locale del banco de’ poveri.


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§. 98.
Segretariato generale.
Il segretario generale è obbligato d’intervenire a tutte le seduto della reggenza; forma il processo serbale delle risoluzioni che si prendono a maggioranza di voti, e oe cifra l’atto; assiste il reggente per lo disbrigo degli affari e per la firma delle carte giornaliere; redige i rapporti da farsi al re, o a suoi ministri segretari di stato, e le lettere di ufficio e di corrispondenza con tutte le altre amministrazioni, e regi tribunali; comunica le risoluzioni della reggenza e le ordinanze del reggente alla contabilità centrale ed alle casse per la esecuzione; tiene esatto registro di tolti gli impiegati, e delle cauzioni che debbono dare; e particolarmente incaricato di conservare i rami delle fedi di credito, e d’invigilare per mezzo di un suo aiutante alla stampa delle medesime.

§. 99.
Razionalia centrale.
Il razionale in capo col carico dell’agenzia contabile interviene nel consiglio di reggenza, dirige non con labilità centrale regolato con iscrittura a doppia partita in separati rami, uno cioè che riguarda i fondi che costituiscono la proprietà del banco; un altro ohe concerne il fruttalo della proprietà, i profitti del banco ed i pesi e le spese; e finalmente un terzo relativo al conto generale degli apodissari, secondo gli stati di situazione delle casse che riceve dai rispettivi razionali delle medesime. Nelle verifiche delle casse che si fanno dalla reggenza, dee il razionale intervenirvi ed esaminare le reste di debito de’ rispettivi cassieri. Egli forma ogni anno il conto dell’amministrazione per passarsi alla gran corte de conti; sottoscrive tutte le polizze sì di esito, che d’introito in accerto della loro regolarità; ed è obbligato di liquidare le note de’ fornitori, ed i conti de’ ricevitori o amministratori» e proporli in reggenza.

§. 100.
Governatori.
I due governatori destinati a ciascuna cassa vi assistono ogni giorno per turno e sotto la dipendenza del rispettivo presidente, curandone la interna polizia. Essi io vigilano sull’andamento di tutte le officine, e sullo adempimento de doveri di ogni impiegato; sentono i reclami de particolari, e risolvono all’istante le quistioni che lor si presentano; ordinano la verifica della esistenza del danaro per le polizze, e quella delle cartello de’ pegni disperse, e in esecuzione di tutto ciò che possa condurre al disbrigo ed alla esattezza del pubblico servizio:

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si uniscono col presidente io sessione una volta io ogni settimana onde conferire insieme sulle irregolarità che possono ravvisare, e sul miglioramento di cui fosse suscettivo il servizio, risolvendone il conveniente: nel caso d’importante novità, ne fanno all’istante proposta per l’organo del presidente in reggenza. (1)

§. 101.
Relazioni del banco delle due Sicilie col tesorier generale.
È vietato al tesoriere generale d’introitare alcuna somma io numerario effettivo. I versamenti che si eseguono nella tesoreria generale dai diversi contabili, laddove consistessero io polizze di banco, vengono’ accreditate sotto la madre fede del tesoriere generale, girandole queste al cassiere incaricato del banco per farne introito, senza che il tesoriere generale ne possa altrimenti disporre, sotto la responsabilità del banco stesso.
Le polizze essere non possono introitate al banco sotto la madrefede del tesoriere generale, se non vengono accompagnate da un notamento distinto per rami, cioè o. di corte, o di privati% per materie, sottoscritto dal tesoriere generale e vidimate dal controloro generale; bene inteso che sopra di ognuna di queste polizze dovrà apporsi il bollo della tesoreria indicante la gira al cassiere del banco, per accreditarne l’importo nella madrefede dello tesoreria medesima.
Gli esili del tesoriere generale ne’ versamenti che dovrà fare per banco al pagator generale si eseguono per mezzo di polizze vistate e controllale dal controloro generale con la seguente formolo. Banco, pagate al pagator generale D… per introitarsi nella madrefede della pagatoria generale. Il banco rimane responsabile che delle indicate polizze niun altro uso si faccia se non d’introitarsi sotto la madrefede.   
Per altri esili del tesoriere generale è. autorizzato il. banco di far notare su la madrefede Tesoreria generale le sole polizze che da lui vengono rilasciale col visto del controloro generale, e sottoscrizione del ministro delle finanze con la seguente decretazione: si noti al banco per ducati. Il ministro delle finanze.

(1) Per l’ordine della scrittura e per la speditezza degli affari i nostri banchi erano ammirabili, come abbiamo sopra veduto. La loro economia consisteva in cinque officine, cioè Cassa delle monete, Ruota, Revisione, Archivio, Segreteria, Razionalia. Queste istituzioni si sono ristabilite ed oggi il loro andamento è del tutto regolare.

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§ 102.
Relazioni del banco delio due Sicilie col pagator generale.
I pagamenti in Napoli son sempre eseguiti o con polizze di banco, o con valori rappresentanti numerario, sopra i fondi che si passano dal tesoriere generale. Le polizze che si versano dal suddetto tesoriere generale son vistale dal controloro generale «come ancora gli elenchi che accompagnano i valori rappresentanti il numerario.
Le polizze da rilasciarsi sul banco sono notale in due madrefedi, una in argento, e l’altra in rame, che portano l’intestazione Pagatoria generale. Queste polizie esser deggiono antecedentemente verificale da un impiegalo della controloria generale, il quale appone la sua firma in piede di ciascuna polizza. Nelle sopraddette madrefedi esser non possono accreditale altre polizze fuori di quelle che si versano dal tesoriere generale, le quali dal pagator generale vengono girale a’ cassieri incaricati dal banco per accreditarle nelle rispettive madrefedi, senza poterle invertire ia altro uso, sotto la più stretta responsabili là del banco.

§. 103.
Relazione del banco delle due Sicilie con tutte le casse regie.
Ma l’opera del banco non è limitata alla sola capitale. Fu già voto de’ nostri scrittori di pubblica economia che gli antichi banchi avessero delle piccole caste nelle città provinciali più popolose e commercianti, onde l’attività e l’industria venisser così in tutta l’estensione del regno viemaggiormente animate. Ed ecco il loro voto più che soddisfatto. Possiam dire che tanti abbiam banchi nelle provincie per quanti sono i luoghi ove casse regie si trovano stabilite. Le quali non solo ricever deggiooo per qualunque pagamento fiscale le fedi di credilo e le polizze del banco delle due Sicilie, ma cambiarle altresì in moneta effettiva. Questa prescrizione legislativa nascente dal real decreto de 5 dicembre 1816 è d’importanza e noi la trascriviamo per tenore.
» 1. A contare dal giorno della pubblicazione del presente decreto tutte le casse regie in qualunque provincia del regno (non esclusi i botteghini di lotto reale, ricevitorie del demanio, delle due direzioni de’ beni riserbali alla nostra disposizione e de’ beni donati e reintegrati allo stato) saranno obbligate non solamente di ricevere in pagamento di contribuzioni dirette ed indirette, o di qualunque altro credito fiscale le fedi di credito e le polizze del detto banco; ma benanche di cambiarle in moneta effettiva di argento o rame,.secondo le qualità della polizza, a richiesta de possessori, senza che vi si possano rifiutare.

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» 2. Le fedi di credito o polizze, per essere ricevute o cambiate da sopraddetti ricevitori, dovranno avere o l’ultima gira di firma conosciuta al ricevitore, o che 1 persona esibitrice gli sia conosciuta e sottoscritta in piedi.
» 3. A misura che i detti ricevitori o cassieri riceveranno io pagamento, e cambieranno le dette polizze e fedi, noteranno in piedi: Ricevuta nella ricevitoria di… addi… del mese di… anno… ed in uno squarcio noteranno la data della fede o quella della polizza notatafede, il nome dell’intestatario, quello dell’ultimo giratario, e quello dell’esibitore notalo al piede; e quindi le verseranno come contante.
s 4. Questa nostra disposizione non riguarda che le sole Destre ricevitorie: non inducendo nel commercio de particolari, nelle provincie del nostro regno alcuna obbligazione ai ricevere polizze o fedi di credito per contanti.
» 5. Confermiamo le disposizioni date dal nostro ministro delle finanze, che in tutte le casse della nostra città di Napoli non si possano ricevere pagamenti, che per polizze di banco, sotto peno della immediata destituzione de funzionari in eneo di contravvenzione».

§. 104.
Della cassa di sconto.
La cassa di sconto fu aperta il dì 20 luglio 1818 sotto la immediata direzione e disposizione del reggente dei banco, come opera aggiunta alla cassa di corte in S. Giacomo.
Si stabilì allora che l’interesse dello sconto non fosse giammai maggiore del 5 per 100, o sia del mezzo per 100 al mese calcolato per giorni, da potersi però diminuire dal reggente del banco per centesimi, secondo le circostanze con autorizzazione però del ministro delle finanze.
Una lai diminuzione si fa nota alla borsa per inserirsi co’ listini de cambi.
Per facilitare un tal negoziato e dargli tutta quella estensione che è necessaria pel commercio, la real tesoreria fornì un anticipazione di un milione di ducati al banco, e propriamente alla cassa di corte, riscuotendo io luogo d’interesse, in ogni trimestre una quota de’ lucri.
Questa quota di lucri restò arbitrata fissamente alla ragione del 9 per 100. il dippiù del prodotto, dedotta la suddetta prestazione e le sole spese amministrative l’esser dee costantemente io ogni fine di trimestre invertito io compra d’inscrizioni sul gran libro, e mano mano che se ne sarà fatto l’acquisto, trasferito alla general tesoreria io estinzione del fondo improntato, con moderarsene per conseguenza la trimestrale prestazione, finché estinta l’anticipazione, il fondo della cassa non sia più soggetto a prestazione alcuna.

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Si aprì per tale oggetto una madre fede nella cassa di corte, a disposizione del reggente del banco, co’ fondi che per della anticipazione le venivano somministrati dalla real tesoreria.
Le condizioni dello sconto sono le seguenti:
Le cambiali da scontarsi dorranno essere trae! li zie con tre fir? me, pagabili in Napoli ed accettate da trattarii, o biglietti ad ordine di commercio con la stessa qualità di tre firme.
Non potranno avere scadenze più lunghe di tre mesi.
Saranno parimente suscettibili di sconto le cambiali del governo sulle ricevitorie generali di Capoa, Salerno, ed Avellino all’ordine de’ privali, dopo che a loro cura saranno state accettate.
Saranno parimente ammessi allo sconto i boni della cassa di servizio; e finalmente potranno essere suscettibili di sconto le rendite del gran libro, quando non rimangono a scorrere che soli tre mesi per la maturazione, o sia, non potrà farsi lo sconto che per lo primo semestre di maturazione al primo di luglio, che dal primo di aprile in poi; e per lo secondo semestre di maturazione Bel primo di gennaio, che dal primo di ottobre in poi.

§. 105.
Interesse dello sconto.
L’interesse delle sconto è stabilito a con oltre la ragione sopra detta del mezzo per 100 al mese; ma potrà esser minore.
Pe’ valori de’ quali domanderà lo sconto la tesoreria generale, e le altre amministrazioni finanziere, l’interesse sarà del 3 per cento.
Per le cambiali sulle ricevitorie di Capoa, Salerno ed Avellino ohe si sconteranno da’ possessori, sarà calcolalo lo sconto per cinque giorni di più della scadenza, e sarà fatta una ritenuta per compenso del trasporto del numerario alla cassa del banco di quindici centesimi, o sia grana quindici per ogni cento ducati; e per le rendite sul gran libro, sensi distinzione di numeri, sarà calcolato per sconto per dieci giorni di più, io conseguenza dei modi de’ pagamenti dei semestri, che per la moltiplicità de’ numeri si eseguono ordinariamente nei corso di venti giorni.

§. 106.
Formalità dello sconto.
Il segretario di stato ministro delle finanze nominerà una commessione di quattro negozianti per lo meno, i quali saranno incaricati di esaminare le cambiali ed altri valori da. scontarsi, trovandoli in regola commerciale buoni ed ammissibili, ne daranno il loro parere io iscritto io piedi dello stato, e sia borderò ceno è dello pio sotto restando, non solamente sul loro onore,

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ma moralmente risponsabili della regolarità e della bontà degli effetti ammessi allo sconto. Ciascuno di essi riceverà per tale incarico una gratificazione di ducati seicento, pagabili o per sedutelo nelle ricorrenze di Pasqua e Natale, o in altro modo che dal detto ministro di accordo con la commessione, sarà determinalo.
Un agente de cambi da destinarsi dal reggente. del banco, e da approvarsi dal ministro delle finanze, nel lunedì di ciascuna settimana, riceverà i valori che vorranno scontarsi e ne formerà uno stato, o sia borderò, nel quale designerà il nome dell’accettante, quello della persona che domanda lo sconto, la somma da scontarsi, il giorno della scadenza, l’ammontare dell’interesse, calcolandolo dal prossimo venerdì al giorno seguente alla scadenza inclusivo: e per le cambiali sulle ricevitorie di Salerno, Avellino e Capoa, coll’addizione di altri cinque giorni, e la ritenuta per compenso di trasporto dei quindici centesimi, e per la rendita del gran libro con l’addizione de’ dieci giorni. Rimarrà l’agente risponsabile della, verità della firma dell’accettante e del girante alla cassa.
L’agente sarà benanche nel dovere di consegnare per la sera dello stesso giorno siffatto stato con le corrispondenti cambiali al primo in nomina tra i negozianti componenti la commissione stabilita come sopra, il quale la riunirà la mattina seguente o nel locale di S. Giacomo, o in altro luogo che crederà opportuno, onde scrutinarne i valori, dichiarando quelli che troveranno buoni ed ammissibili e restituendoli nella giornata seguente coll’enunciato stato all’agente, non sarà vietato a’ possessori degli effetti da scontare di procurarsi direttamente dalla commessione de negozianti, senza l’intelligenza dell’agente, l’approvazione rimanendo sempre obbligati, dopo l’approvazione della commessione di passare i detti effetti allo sconto per lo mezzo dell’agente anzidetto, onde non nasca alcun dubbio su la verità delle firme.
Tutte le cambiali che si troveranno approvate da’ negozianti deputati nei modo soppraindicato, saranno, prima della sera del mercoledì, passale dall’agente de cambi alla razionalia della reggenza, con uno stato simile a quello sopra prescritto; ed il contabile trovandolo esatto per quanto riguarda la calcolazione, farà sottoscrivere dal reggente, e notare le corrispondenti polizze per la somma scontala, dedottone l’interesse, e per le cambiali delle ricevitorie di Salerno, Capoa ed Avellino, e per le rendile del gran libro la sopradetta ritenuta; quali polizze consegnerà all’agente la mattina del venerdì lenendo un esalto registro di tutti i nomi di coloro a’ quali si sono scontati i valori sopraccennati, e delle somme accredenzate; qual registro sarà ostensibile alla commessione de negozianti, sempre che lo richiederanno.
Le cambiali, delle quali la tesoreria generale o altre amministrazioni finanziere domanderanno lo sconto saranno rimesse direttamente

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 con la lettera del tesoriere generale, o de’ rispettivi direttori al reggente del banco, con in piedi, il se ne permette lo sconto firmato dal ministro delle finanze, con borderò calcolato dallo stesso agente, e ne sarà fatto lo sconto senza passare all’esame della commessione.
Le polizze saranno rimesse alle tesoreria generale ed alle rispettive amministrazioni per mezzo dello stesso agente de’ cambi.
§. 107.
Della esazione de’ valori scontati.
Verrà nominato dal reggente stesso un esattore delle cambiali e de’ sopraddetti effetti commerciali.. All’esattore del giorno precedente alla rispettiva scadenza saranno gli effetti consegnali dal razionale della reggenza contro suo ricevo, ed egli dovrà solfò la sua responsabilità, alla scadenza esigerne il pagamento dall’accettante ed io caso di rifiuto farà ira le ore 24 susseguenti alla scadenza, purché non sia festa di doppio precedo, adempiere al protesto per mancanza di pagamento, ai termini degli articoli 161, 162, 173 e 174 del primo libro del codice di commercio provvisoriamente in vigore (cioè 160, 161, 172 e 173 delle leggi di eccezione.)
Nel giorno seguente a quello del protesto, l’esattore consegnerà al contabile della reggenza le cambiali protestare unitamente all’atto di protesto, e questi prenderà immediatamente gli ordini del reggente per astringersi chi di dritto, a’ termini della legge in vigore.
Per le cambiali scontate per conto delle amministrazioni finanziere, 1 esattore fatto eseguire nel modo anzidetto l’atto dì protesto per mancanza di pagamento, le presenterà alle amministrazioni in cui sonosi scontale, e ne esigerà prontamente il pagamento.
Tanto i negozianti componenti la commessione, quanto l’agente de’ cambi addetto allo sconto, nel caso di fallimento dell’accettante, saranno nel dovere di rendere avvertito immediatamente il reggente onde possa lo stesso far eseguire il protesto ed istituire la sua azione ai termini dell’art. 163 del dello primo libro del citalo codice (162 ll. ecc. comm. ).
Le somme che introiterà l’esattore saranno passate con polizze al contabile, il quale verificando l’esattezza, le farà introitare nella madre fede sopra indicata, e discaricherà l’esattore delle corrispondenti cambiali al medesimo consegnate, come pure gli saranno discaricate quelle che avrà riconsegnate al contabile stesso protestate.
§. 108.
Da’ diritti dell’esattore e dell’agente de cambi.
Il premio dell’esattore in coi ogni spesa è compresa, è fissato dal ministro delle finanze provvisoriamente a carlini quattro per ogni mille ducati di esazione.

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L’agente de cambi desinalo con può esigere alleo diritto so i valori che si scontano sotto qualsivoglia titolo, oltre quello di grana $0 per ogni ducali 1000, che verrà pagato da colui, il quale abbia scontato i valori.
La cassa di sconto pagherà al mezzano per ogni ducati 1000 di effetti scontali grana venti, senza che possa pretendere altro, non ostante qualunque uso di commercio e stabilimento in contrario.
Per le cambiali, ed altri effetti che saranno scontali per conto della tesoreria generale, gli saranno dalla medesima pagate grana venti per ogni mille ducati, e dalla cassa grana cinque.
§. 109.
Ordine di tenitura ed ulteriori disposizioni sullo sconto delle cambiali.
In fine di ogni settimana, il reggente del banco rimetteranno stato, o sia bilancio sommario della cassa al ministero di finanze in doppia spedizione. Delle quali una è conservata nel ministero, e l’altra rimessa al tesoriere generale per conservarla, e per farsi quelle osservazioni che crederà conducenti per la sicurezza del. capitale somministrato dalla tesoreria.
Le istruzioni per lo sconto delle cambiali approvale in dato del 22 di febbraio 1817, furono rivocate per tutto ciò ché con vera di corrispondente alle nuove prescrizioni.
Pel miglior servizio del pubblico il ministro delle finanze diede a 13 settembre 1822 la seguente ordinanza, modificando una prima da lui emessa a’ 24 agosto 1818.
Art. 1. L’interesse dello sconto per gli effetti commerciali sarà, a contare dal dì 45 del mese corrente, al quattro per cento per anno, e da pagarsi in ragion di giorni.
Art. 2. L interesse per la pegnorazione nella cassa di sconto degli estratti d’iscrizioni e dei certificali delle due amministrazioni sarà ribassato, a contare parimenti dal dì 15 del mese corrente, al 5 per 100 all’anno, ed a rata di giorni.
Art. 3. L’agente de’ cambi non potrà esigere a contare ancora dal dì 45 del dello, mete, altro dritto su de valori che si scontano sotto qualsivoglia titolo, che grana cinquanta a migliaio, sino alta concorrenza di mille ducati; ossia il mezzo per mille. Ove però i valori oltrepassino i ducali mille, per la somma eccedente, non potrà esigere che sole gratin tre per ogni cento ducati; e questo dritto sarà pagato da colui al quale si sono scontati i valori.
La cassa di sconto poi pagherà all’agente anzidetto per ogni ducati mille di effetti scontati, grana venti; e. per le somme oltre i ducati mille, grana dodici a migliaio proporzionatamente.
Per le cambiali, ed altri effetti, che saranno scontati per conto della tesoreria generale saranno pagate dalle stesse grana venti proporzionata mente per gli effetti che non oltrepassano i ducati mille,

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e per gli effetti che oltrepassano queste somma, anche proporzionatamente grana dodici a migliaio.
La cassa poi pei primi bonificherà il dritto di grana cinque a migliaio, e per le somme eccedenti grana tre a migliaio.
Art. 4. Per la pegnorazione degli estratti d iscrizione, de’ certificati delle due amministrazioni 1 agente esigerà pe primi, che eccedono i ducati mille grana 40 a migliaio. E pe’ secondi, per la pegnorazione non eccedente ducali mille, grana trenta a migliaia: e per le somme eccedenti i ducati mille, grana 25 a migliaio.
Art. 5. Le sopraccitate istruzioni del 23 giugno, l’ordinanza ministeriale del 24 agosto 1818 rimangono nel loro pieno rigore per quante non si oppongono alle presente ordinanza.
§. 110.
Cassa di depositi e consegna.
Nell’antico sistema de nostri banchi le casso di depositi e consegne erano quelle che ricevono i depositi giudiziari.
Durante l’occupazione militare si seguitò lo stesso sistema.
Al presente la nostra cassa di depositi e consegne sì giudiziario che amministrative forma una delle amministrazioni secondarie che dipendono dalla cassa di ammortizzazione per coadiuvare l’estinzione del debito pubblico.
§. 111.
Dalla cassa di servizio.
Un mezzo in Francia per assicurare allo stato in percezione ed i versamenti delle contribuzioni è la casa di servizio. La tesoreria, facendo i suoi conti co’ suoi debitori, i ricevitori generali, loro accorda un premio per le somme che riceve a tempo; ed all’opposto le ritiene per le somme che ritardano di versare nelle epoche stabilite, prendendo opportuni espedienti ond’essere soddisfatta.
Queste operazioni si eseguono direttamente dalla tesoreria, ma In nostra cassa di servizio è beo diversa dalla francese.
Ogni esito della tesoreria venir dee immediatamente regolarizzato; ma per quegli esiti che sono argenti e che intanto regolarizzar non si possono con quella speditezza che l’impero della circostanza esige, dalla cassa di servizio vengono suppliti. È perciò questa cassa per sua istituzione succursale alla tesoreria, e prende i fondi dalla madrefede di quella esistente nel banco delle due Sicilie.
Fa eziandio questa cassa l’uffizio di banca pel debito fluttuante, e per altre operazioni commerciali con l’estero.
La cassa di servizio dipendo immediatamente dal ministro delle finanze;

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e gli ordini di pagamento ed i valori ch’essa emette soli dal medesimo esclusivamente firmati.
I boni della cassa di servizio sono noa parte del debito fluttuante, pagabili al latore, ed a scadenza fissa; e son messi fuori dalla tesoreria per sovvenire a qualche bisogno o al rimborso di qualche debito.
Questi boni sono oggetto di commercio. L’interesse vien regolato dal maggiore o minor credito; e come parte del debito fluttuante ne seguono tutte le fasi. (1)
§. 112.
Ultime riflessioni su i banchi.
Le diverse funzioni che da banchi si esercitano han seguito la condizione stessa di tutte le opere umane. Da principio tutte indistintamente e cumulativamente da uno stesso banco si esercitavano; col tratto successivo di mano in mano si andarono ad isolarsi. Ma in tutto questo progresso di variazione e limitazione di Opere, quel Che’ v’ha d’indispensabile e di comune si è sempre una malleveria di fiducia che presentar deggiono onde di profittare de’ benefizi che offrono sorger possa la concorrenza. I banchi privali e pubblici, sol nel mettere a profitto i valori per confidati prosperar possono: e ed aumentare nella pubblica opinione tutti i motivi di confidenza esser vogliono rivolti tutti i pensieri degli institutori de’ banchi, di che poi, quasi direi per solo meccanismo dal primo moto concepito, se i seguenti esecutori continuano a non perder giammai di miro assicurano le prosperità Ma guai se di un sol punto ne divengono: la confidenza allora con è più.
Abbiam mostrata la nostro ripugnanza nell’ammettere banchi di mero proposito, specialmente quando l’opera sia meramente gratuita, come è comune opinione che it fossero stati i nostri antichi banchi. Tutte le spese della custodia, tolte le spese di amministrazione, come mai sotto una lai condizione avrebber potuto sopportare i banchi senza venir di mano in mano, malgrado la più scrupolosa e minuta economia di amministrazione, a depauperarsi? E le spese di amministrazione dei nostri banchi assorbivano beo al di là le loro rendile patrimoniali.

(1) La cassa di servizio che fa creata nel 1817 nel seno detta tesoreria generale, ebbe le sue istruzioni organiche nel 1810. Il direttore di essa era ed é sempre il pagatore generale; come il controloro ne era, ed è il tesoriere generate. Il sistema delle due scritture consiste principalmente in questi libri: giornale di cassa; libro maggiore dei conti aperti; registro de boni a matrice che la cassa rilascia in pagamento a scadenza; libro delle scadenze di tali boni; libro delle tratte e rimesse per le cambiali tratte sulla cassa che si debbono dalla stessa accettare. I pagamenti si fanno con potine firmate dal ministro. Il direttore ha un contabile, un aiutante, ed uu esattore. Il contro- loro ha pure un aiutante. Il contabile e l’esattore sono di piena scelta del direttore. Gli aiutanti, anche a scelta del direttore e del controloro, sono Impiegati della tesoreria.

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Dalle quali spese se tutto ciò che riguardava l’opera de’ pegni, de’ mutui ec. defalcar si volesse, rimane tuttavia una spesa ingente, e diremo ancora al vantaggio che il pubblico ritrar ne potea sproporzionata. Ma l’oggetto medesimo che nella elezione de’ nostri banchi si ebbe, di por rimedio cioè alla insaziabile avidità degli usurai, già dimostra che alla sola opera de’ depositi i nostri banchi esser non potevano limitati.
E la giurisprudenza era già venula in soccorso da remotissimi tempi a moderare quel rigor di diritto che del deposito fatto area da principio numero atto di beneficenza. Oltre a che tutte le spese di custodia andar doveano per diritto di equità a carico del deponente; avea già stabilito Papiniano che deposito propriamente detto si avea soltanto allorché l’identicità materiale si era in di’ ritto di pretendere e non già una quantità equivalente della cosa depositata.
I banchi detti di deposito non davan perciò altro che il diritto di ritirare dal banco io qualunque tempo i valori de’ quali si aveva credito: i quali non potendo, esser tutti ripetibili nel tempo medesimo, dava agio ed opportunità al banco di trar vantaggio delle somme probabilmente non ripetibili. E che ciò fin da principii del passato secolo non sempre con molla prudenza si facesse, il fatto il dimostra del banco della Nunziata.
Non pare adunque ben decisa quella linea di confine che segnar si vorrebbe tra i banchi di circolazione e quelli di deposito. Appena vi ha banco aperto, esser vi dee necessaria circolazione di valori: ed affinché una tale instituzione prosperar possa, di un doppio fondo di guarentigia: di necessità assoluta che si abbia fondo di guarentigia fisica, fondo di guarentigia morale.
Il fondo di guarentigia fisica, quello cioè che unicamente può meritare un tal nome, sarebbe pei bacchi di mero deposito l’esistenza reale e materiale di tutta la quantità di moneta che i biglietti di banco rappresentano, come desiderava il Beccheria. Ma che un tal fondo nella sua integrità solo esister possa nel desiderio de soverchiamente circospetti par che non possa mettersi in problema. Del resto nulla di più ineconomico immaginar si potrebbe quanto l’inoperosità di con enorme massa ristagnante di un pro dolio che per la sola e dalla sola mobilità di uso prende valore.
Pertanto, che dir dovremo di quegli economisti compassatori Che con formole generali, regole inflessibili prescriver vorrebbero ad ogni sorta di banco, dalle condizioni delle località e modalità dei tempi prescindendo e la matematica con la moral certezza infantilmente scambiando?
La sola prudenza definir può la quantità conveniente per provvedere a’ bisogni del pronto cambio de’ viglietti di banco in moneta effettiva al momento delle richieste; e la sola prudenza può fare che tali richieste le più possibilmente incomode si rendano.

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Ed ecco come il fondo fisico di guarentigia anche dal fondo morale nella tua maggior parte dipende. Tanto è vero che ogni qualvolta di opere umane è ragionamento, da considerazioni di moralità non può giammai prescindersi.
Il fondo morale di guarentigia si compone poi da quella indispensabile fiducia, la quale sola induce a persuasione che gl’impegni contratti sien per essere mandati ad effetto. Quindi biglietto di banco e biglietto di confidenza confonder si deggiono io una sola ed identica idea.
Principali elementi di un tal fondo sono la polenta fisica di potersi soddisfare agl’impegni contratti; una forza preponderante che induca necessità di adempirsi superando qualunque altro riguardo che insorger potesse a frastornarne l’adempimento. E per forza preponderante tutto quel complesso di motivi intender ti vuole di che i giureconsulti compongono 1 idea di obbligazione.
La possibilità di soddisfare non è guarentita dalla sola abbondanza de’ beni fondi di cui si possa disporre. Non si adempie all’impegno contratto con sole carte rappresentative il trasferimento eventuale delle proprietà fondiarie, come gli archilettatori del sistema degli assegnati immaginarono. Quei beni non erano prontamente riducibili in moneta. Chi di questa avea di bisogno e con di possessioni fondiarie cercar dovea de’ compratori ed esporsi a tutte le eventualità di questo genere di alienazioni per loro natura incapaci di gran latitudine ne’ vantaggi della concorrenza. I valori fondiari tanto più scapitar deggiono quanto più in piccole fra azioni si sminuzzano: e de’ latifondi minimo sempre esser dee il novero degli acquirenti. Ad ogni modo, l’eminente, l’unica, la migliore condizione che i metalli preziosi eleva a prodotto preferito da tolto il genere umano per tutti i climi e per tutta le età, questo pronto mediatore d’ogni contratto e soccorritore di ogni urgente bisognò era disparso; e per riottenerlo, tanto più le carte che diceansi rappresentarlo diminuir doveano di valore; per quanto più della scarsezza della cosa rappresentata la stessa carta rappresentatrice facea solenne testimonianza.. Per la qual cosa tulio il gran fondo morale che l’opera de’ banchi guarentir dee, della sola prudenza di amministrazione «i vuol ripetere: di quella prudenza la quale della rapida circolazione mentre promuove con tutt’i mezzi agevolezze, quelle risorte non trascura che in momento di crisi, in una eventualità possibile di affluenza di richieste per realizzare le carte di banco, trova modo di trarre dagli scrigni dell’avarizia, o far sorgere ancora per novelle creazioni altri valori rappresentativi ed equipollenti di qualunque maniera di valore, de’ quali era urgente il bisogno e nella pubblica opinione immensamente giganteggiente. Ed ecco come tutt’insieme con la necessità delle pubbliche condizioni in prossime epoche di riscossione ravvicinale, ed il bisogno di moltiplicare le casse di cambio delle carte bancali,

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e la necessità de’ rapidi trasferimenti e della perenne circolazione de’ litoti del pubblico credilo; il loro valore per circostanze di eventualità possibili declinate, dalla grande opera delle compre stesse per le ammortizzazioni rianimate: le organizzazioni non effimere delle casse di sconto e delle casse di servizio, delle quali da’ piccoli intelletti non si san porre a calcolo i vantaggi senza fine nelle loro indispensabili operazioni suppletorie alla prosperità e fruttificazione del credito pubblico, o per soverchia timidezza se ne vanno i possibili abusi immaginosameote esagerando.
E qui ci troviamo per insensibili transizione al grande argomento delle monete trasportati. Ma rammentiamoci, che tutte le industriose suddivisioni che l’obbietto forma del presente trattato, sol per soccorso della memoria considerar si vogliono instituite, e per allongarvi in modo reperibile i moltiplici fatti da’ quali prescindere non possiamo onde esibir la materia, per quando le nostre forze il comportano, io tutta la sua lucidezza disviluppata.

AMMINISTRAZIONE
F I N A N Z I E R A
DEL
REGNO DELLE DUE SICILIE
ESPOSTA SECONDO I PRINCIPI FONDAMENTALI DI PUBBLICA
ECONOMIA E SECONDO LE LEGGI, I DECRETI
ED I REGOLAMENTI IN VIGORE
OPERA COMPILATA
UFFICIALE DI CARICO NEL REAL MINISTERO DI STATO DELLE FINANZE
VOLUME UNICO

NAPOLI
PRESSO GIOVANNI PELLIZZONE
Strada nuora dei Fossi a Foria num. 6.

1856

fonte

https://www.eleaml.org/sud/banchi/banchi_1856_amministrazione_finanziera_regno_Due_Sicilie_Francesco_Dias_2012.html#Crocco

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