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Nel 1839 Ferdinando II di Borbone di Napoli aveva sanzionato e vietato la Tratta dei neri – in America fu abolita dopo la guerra civile del 1865

Posted by on Mar 4, 2021

Nel 1839 Ferdinando II di Borbone di Napoli aveva sanzionato e vietato la Tratta dei neri – in America fu abolita dopo la guerra civile del 1865

Il 14 ottobre 1839 a Capodimonte, Ferdinando II, sovrano del Regno delle Due Sicilie, emanò l’Editto (europeo diremmo oggi) inerente la prevenzione e repressione dei reati relativi al traffico della schiavitù, cui fu dato il nome di – Tratta de’ Negri –  

Questa ricerca io la feci nel 2014 e la pubblicai in un mio vecchio sito (wix), ma sinceramente la notizia che avevo appena letto nei documenti non mi meravigliò …, in quanto studiando i Borbone, è inevitabile per me immaginare una democrazia di alto livello in quella monarchia. Quindi dopo qualche mese la pubblicai, e successivamente dopo due o tre anni pubblicai anche l’altra (bella) scoperta del “reddito di cittadinanza” (che fu subito captata e divenne legge contemporanea). 

I Borbone furono fra i primi in Europa a editare un documento sull’abolizione della tratta della schiavitù. E’ un raro documento che testimonia la coerenza spirituale della monarchia borbonica, che abolì la schiavitù già trenta anni prima di quell’evoluzione che avverrà poi in America in seguito alla guerra civile del 1865. In questo editto borbonico vi è contenuto l’elenco delle pene per i trafficanti e per le navi che si prestavano a tale traffico, facendo anche riferimento a convenzioni stipulate con la Francia e la Gran Bretagna, che sancivano collaborazione nella repressione della tratta. Difatti,  il 14 febbraio 1838, era stipulata la Convenzione con Inghilterra, Francia e il Regno delle Due Sicilie, in base alla quale gli alleati erano obbligati a combattere la tratta degli schiavi con le armi e con denaro pubblico.

Sicchè nel 1839 Ferdinando II promulgò la «Legge per prevenire e reprimere i reati relativi al traffico conosciuto sotto il nome di Tratta de’ negri» per contrastare quello che lui definiva un «traffico abbominevole». L’editto era costituito da 15 articoli con l’elenco delle pene che variavano in base a determinate situazioni in cui la tratta era bloccata. Ad esempio se la nave impiegata per la tratta era stata bloccata prima o dopo della partenza da un porto, o se fosse già in mare aperto con il suo carico di schiavi, o che ancora non fosse giunta a destinazione.

Erano previsti anche sconti di pena per i membri dell’equipaggio che avessero collaborato con l’esercito e le guardie borboniche, ossia se questi avessero avvisato le autorità borboniche almeno 15 giorni prima della partenza della nave; ma non era previsto nessuno sconto di pena per l’armatore, il capitano, gli ufficiali, il proprietario della nave, l’assicuratore e per chi aveva fornito il capitale per la navigazione. Particolare non da sottolineare è che per bloccare questa tratta degli schiavi, la lungimiranza del re Borbone lo portò a formulare anche delle care sanzioni per chiunque avesse  fabbricato, venduto e acquistato gli arnesi da impiegare per la tratta degli esseri umani. Erano poi previste ulteriori pene più gravi per chiunque avesse picchiato, stuprato, sodomizzato o ucciso uno schiavo.

In questo Editto infine compariva la “Gran Corte criminale”, che doveva provvedere alla liberazione di quegli schiavi, ai quali veniva consegnata gratuitamente «copia legale della decisione di libertà».  

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