PROGETTO DI LEGGE DEL MINISTRO GUARDASIGILLI RAFFAELE CONFORTI CONTRO IL CLERO (Presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 24 di luglio 1862)
Pubblichiamo i sei articoli del disegno di legge, che il guardasigilli Raffaele Conforti ha presentalo alla Camera dei Deputati e commenta bellamente la formola libera Chiesa in libero Stato!
Articolo primo. Non saranno ammessi e riconosciuti nel regno, né potranno produrre effetto civile e nemmanco avere esterna esecuzione i decreti degli Ordinarii e delle loro Curie portanti sospensioni o destituzioni da uffici o da funzioni ecclesiastiche, se non sieno slati emessi in iscritto e non contengano la esposizione delle ragioni e dei l’alti che vi diedero argomento. Il modo di procedere detto: ex informata conscientia, od altro di simil natura, non è ammesso nel regno.
Articolo secondo. Dovendo i decreti, di cui sopra è parola, essere motivali da fatti deducibili innanzi ai tribunali, gli Ordinarii comunicheranno in iscritto al tribunale competente i falli, che han dato motivo al loro decreto, affinché il Magistrato secolare pronunci sui medesimi; dopo di che l’Ordinario potrà procedere all’applicazione della pena ecclesiastica, che dalle leggi del regno è riconosciuta di sua competenza.
Se il fatto sarà così grave da richiedere l’immediata applicazione della pena ecclesiastica, gli Ordinarii potranno ciò fare, col voto del Capitolo della cattedrale, in seguilo di che comunicheranno al tribunale competente i motivi del decreto col voto del capitolo in iscritto.
Articolo terzo. La pena pronunciata dall’Ordinario contro un beneficiato porterà la sola privazione dell’ufficio.
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Per produrre le privazione o sospensione del godimento delle temperatità del beneficio, sarà mestieri d’un provvedimento governativo, che l’Ordinario dovrà provocare per mezzo del ministero di grazia e giustizia e dei culti.
Articolo quarto. L’inosservanza dei precedenti articoli, costituendo un conflitto fra l’autorità civile e l’ecclesiastica, sarà deferita al Consiglio di Stato a sensi dell’Art. 19 della legge 30 ottobre 1859.
Articolo quinto. Tutti gli Ordinarii del regno dovranno presentare al ministero di grazia e giustizia e dei culti le pastorali, istruzioni, circolari e in genere tutte le loro scritture destinate ad essere pubblicate nelle loro diocesi o in parte delle medesime. Essi non potranno pubblicarle colla stampa o in qualsivoglia altro modo, se prima non sieno state approvate dal ministro guardasigilli.
Articolo sesto. Qualunque contravvenzione alla disposizione precedente sarà deferita al tribunale del circondario e punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sci mesi o con multa estensibile a lire cinquecento.
e sarebbe questo il progetto di libera Chiesa in libero Stato!?..una Chiesa che debba avere l’Imprimatur di quello che propugna dalla Stato?…pretesa assurda da nemici! ignoranti e dispotici… caterina ossi