Proteggere gli alberi (1842)

Sapevi che nel 1842 le “piantagioni lungo le strade” furono poste sotto la particolare cura e protezione del Governo. Così precisava, in effetti, il primo articolo di un regolamento approvato nel gennaio di quell’anno con decreto di Ferdinando II. La normativa, che riguardava la piantagione e conservazione degli alberi lungo le strade provinciali e comunali, prevedeva che a concorrere allo scopo fossero chiamati: – gli appaltatori delle piantagioni, i quali potevano anche assumere e armare dei custodi; – le autorità civili, in particolare gli agenti municipali e la gendermeria, che potevano arrestare i rei colti in flagranza; – i proprietari o coloni di fondi limitrofi alle strade oggetto di piantagioni. E vietava nei pressi delle piantagioni di stabilire passaggi di strade e il pascolo del bestiame di qualsiasi tipo. Chi procurava danni agli alberi, direttamente o con vetture o con propri animali, doveva essere punito con tre giorni di reclusione e con un’ammenda pecuniaria.
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