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Il quarto lemma carlista: Re (1)

Posted by on Mar 26, 2025

Il quarto lemma carlista: Re (1)

La “Barbajada” è una bibita inventata dal mio bisarcavolo Domenico Barbaja, mischiando cioccolato, caffè e latte, per stimolare, irrobustire e addolcire. La presente rubrica intende rivolgersi al lettore stimolandolo con il caffè delle considerazioni, irrobustendolo con il cacao delle dimostrazioni e, possibilmente, addolcire il tutto, rasserenandolo con lo zucchero dell’ironia o la panna della leggerezza.

L’ultimo termine del quadrilemma carlista è «Re». Può sembrare strano che per definire gli elementi essenziali di una teoria politica di tipo monarchico il riferimento al Re sia stato posto in fondo. Invece è normale, essendo il Carlismo una dottrina anti-assolutista che subordina la figura del Monarca a Dio, alla Patria e ai Fueros (al Diritto), obbligandolo a rispettarli. Inizialmente, agli albori del Carlismo, il motto consisteva in un semplice trilemma (Dio, Patria e Re): in seguito si è voluto inserire il termine Fueros per sottolineare il rispetto dovuto anche da parte del Monarca nei confronti del diritto naturale.

Per Re si intende Re legittimo e Re tradizionale, due termini impliciti nel quadrilemma: darsi un Re, per essere riconosciuto come tale,  deve essere nel contempo sia legittimo che tradizionale. Ma prima di vedere cosa si intende esattamente per l’uno e per l’altro concetto, partiamo da una considerazione linguistica.

Re, Monarca o Sovrano?

Noi utilizziamo normalmente i termini Re, Monarca e Sovrano come se fossero sinonimi. In realtà si tratta di un errore abbastanza grave. È comprensibile che, scrivendo, si sia portati semplicemente ad alternare i vocaboli e, quindi, a utilizzare di tanto in tanto gli altri due termini per non ripetere sempre la parola Re, ma si tratta di concetti molto diversi tra loro. Cerchiamo di vedere che cosa significano in maniera più approfondita.

Monarca viene dal greco monos (uno) e arché (governante): quindi, governo di uno solo. Non tutti i Monarchi però – sia nel mondo attuale che nel mondo passato – sono Re. Potremmo semplificare dicendo che tutti i Re sono Monarchi, ma non tutti i Monarchi sono Re. Il Monarca è il capo di un determinato Stato: se lo Stato è un Regno, il Monarca è un Re; se però lo Stato è un Principato, sarà un Principe, come a Monaco; se è un Granducato, il Monarca sarà un Granduca, come in Toscana, etc. Insomma, il Monarca non è necessariamente un Re. Abbiamo quindi vari Monarchi che non hanno il titolo di Re: come il Duca di Modena, il Doge della Repubblica di San Marco o il Papa, che è sicuramente un Monarca (nessuno lo dubita, nemmeno adesso), ma al quale non spetta il titolo di Re, bensì di Papa o di Pontefice Massimo.

Tra l’altro, ci possono essere anche alcuni Re o Principi che non sono esattamente: è il caso del coprincipe di Andorra. Infatti, il Principato di Andorra ha non uno, ma due Principi: uno è il Re di Francia (adesso il presidente della Repubblica francese) e l’altro è il vescovo d’Urgel. Curiosamente, nessuno dei due risiede nel Principato, stando uno ad Urgel e l’altro a Parigi. A tal proposito, verrebbe anche da chiedersi se si può usare correttamente il termine Monarca nella attuali Monarchie costituzionali, in cui il Re «regna ma non governa», poiché il governo è in mano al capo del governo, al parlamento, etc. e quindi non esprime un potere monocratico.

Ad ogni modo, non c’è identità assoluta tra Re e Monarca.

Veniamo quindi al termine Sovrano. Sentendo questa semplice parola – Sovrano – effettivamente la maggior parte di noi è portata a raffigurare nella propria mente un Re con la testa coronata, lo scettro ed il mantello di ermellino. Se poi ode la locuzione Sovrano assoluto, all’immagine precedente si aggiunge una lunga parrucca e sostanzialmente visualizziamo Luigi XIV, il Re che affermava: «Lo Stato sono io».

Una parentesi. Va detto che una certa corrente giusnaturalista, alla quale il Carlismo appartiene, ritiene che sovrano e assoluto siano (in questo caso, sì) sinonimi. Sovrano (dal latino superanus, superiore) significa “che sta al di sopra”. Assoluto (dal latino absolutus) significa “sciolto”. Ma sciolto da cosa? E al di sopra di cosa? In ambedue i casi, della legge. Perché? Perché il soggetto sovrano da un lato (più precisamente, verso l’alto) non riconosce la legge naturale mentre dall’altro (cioè, verso il basso) si pone al di sopra della legge positiva, poiché egli stesso la crea e, quindi, la può modificare.

Insomma, non riconosce alcuna limitazione giuridica né al di sopra (Dio), né al di sotto (i diritto acquisiti, i Fueros): ecco perché la locuzione sovrano assoluto è sostanzialmente una tautologia, che ripete due volte lo stesso concetto. Ed ecco perché, dal canto proprio, il Carlismo tiene a sottolineare che il Re è subordinato a questi elementi.

Va peraltro precisato che Luigi XIV non era esattamente un sovrano assoluto perché, nonostante tentasse di accentrare il potere le proprie mani, comunque era tenuto a rispettare la legge preesistente (e naturalmente la legge naturale). Per di più, essendo un Re formalmente cattolico (addirittura definito Re Cristianissimo) era tenuto a conformarsi non soltanto a quella naturale, ma anche a quella divina. Quindi, pur avendo egli iniziato un forte movimento accentratore, non giunse mai (né vi giunsero i suoi successori) ad essere un sovrano assoluto – anche se, ripeto, usando tale espressione si pensa immediatamente a lui.

E allora, se addirittura Luigi XIV non lo era, forse i sovrani assoluti non esistono? Tutt’altro! Esistono ed esistono soprattutto adesso. Anzi, esistono precisamente e soprattutto a partire dalla rivoluzione francese, a differenza di quello che si crede e che gli storici “istituzionali” cercano di far credere.

La rivoluzione francese, infatti, non solo non ferma assolutamente il processo di centralizzazione dello Stato, ma anzi lo accelera enormemente, impulsando allo stesso tempo quello di assolutizzazione. Il grande cambiamento che impone, infatti, è quello di modificare il soggetto della sovranità e renderlo perfettamente assoluto: non più il Re (che ai suoi tempi abbiamo visto non essere assoluto), bensì l’Assemblea Nazionale Costituente (che si pone come soggetto assoluto, cioè legiferante), che poi diventerà il Comitato di Salute Pubblica, che quindi sarà sostituito dal Direttorio per evolversi successivamente in Consolato (prima triumvirale, poi unico) fino a che il Console unico Napoleone Bonaparte si creerà imperatore.

Con il processo innescato dalla rivoluzione francese, assistiamo dunque alla creazione dello Stato assoluto. E il soggetto assoluto, successivamente alla caduta di Napoleone, non sarà più il solo Monarca, bensì la struttura più complessa del vertice dello Stato, la cui “mente” è il legislatore, che sostanzialmente, ai nostri tempi, in quasi tutte le nazioni costituzionali europee è rappresentato dal Parlamento.

Può sembrare strano, ma il Parlamento (quello moderno, a differenza di quello tradizionale) è un vero e proprio sovrano assoluto: perché, essendo uno Stato laico, ovviamente non riconosce alcuna religione e quindi alcun diritto divino, ma non riconosce neppure il diritto naturale, essendosi imposta, dal punto di vista giusfilosofico, come giuspositivista. Inoltre si riserva il diritto di cambiare la legge in qualsiasi momento, senza essere tenuto a mantenere quella esistente.

Facciamo un esempio per comprendere la portata del passaggio dal giusnaturalismo al giuspositivismo.

L’omicidio è considerato sempre inaccettabile, sia avvenga nei confronti di un giovane sano, oppure di un adulto con un grave malattia, di un essere indifeso all’interno dell’utero della propria madre o di una persona anziana con difficoltà cognitive. L’omicidio è sempre un omicidio e deve essere rifiutato. Per il diritto naturale.

Il diritto positivo, invece, soprattutto se siamo in una società democratica dove non si riconosce nessun valore se non il volere (o il capriccio) della maggioranza in un determinato momento, può ritenere perfettamente accettabile l’omicidio, naturalmente modificando il termine e definendolo aborto oppure eutanasia. Anzi, addirittura in Francia l’aborto è stato inserito come “diritto inalienabile” all’interno della loro Costituzione. Questo è possibile perché, se si ragiona in termini di diritto positivo non c’è motivo per cui il capriccio momentaneo della maggioranza non possa diventare legge valida e obbligatoria per tutti.

Quindi questo è vero il concetto di sovrano assoluto: non un re con la corona, il mantello e lo scettro; bensì un soggetto che può, come il Parlamento francese – o italiano, inglese, europeo, etc. – imporre una legge disinteressandosi completamente sia della legge naturale, a maggior ragione di quella legge divina, ed anche della legge precedente, perché può modificarla in qualsiasi momento.

Ricordiamo che nel mondo tradizionale (fino alla rivoluzione francese ed al Codice napoleonico) la legge nasceva dal basso attraverso la consuetudine e una volta codificata non poteva essere modificata se non si introduceva una ulteriore consuetudine di lunga data. Invece, con l’attuale sistema assoluto, la legge può essere modificata in qualsiasi momento.

Per cui non ci si deve stupire (ci si può scandalizzare, si può soffrire, ma non ci si deve stupire) se si decide che i bambini nell’utero della madre possono essere uccisi senza nessuna giustificazione da parte della madre stessa (e senza peraltro che il padre possa intervenire).

Per coerenza, però, non ci si deve nemmeno scandalizzare se in una determinata situazione la maggioranza – naturalmente sempre rispettando le regole dello Stato di quel momento, ci mancherebbe altro! – si crea una legge per cui, ad esempio, gli Ebrei debbano essere tolti dagli impieghi statali e in particolare dalle università, che le loro abitazioni e i loro beni possano essere sequestrati e che, per la sicurezza dello Stato, gli stessi Ebrei possano essere internati in campi di concentramento per stabilire in seguito che fare di loro: si tratta in ogni caso di regole che provengono dalla cultura giuspositivista ed assolutista, per cui allo Stato, purché operi attraverso i suoi organi legislativi rispettando gi adempimenti formali previsti, è permessa qualsiasi cosa.

Ecco: questo è il sovrano nel senso stretto della parola. Non il Re del passato, ma lo Stato, il Parlamento del presente.

Invece. il Re a cui fa riferimento il lemma carlista è il Re tradizionale. E legittimo.

Ma lo vedremo la prossima volta.

Analizzerò adesso prima il termine tradizionale e poi quello legittimo.

Gianandrea de Antonellis

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