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Reprimere la tratta dei negri (1839)

Posted by on Ott 21, 2022

Reprimere la tratta dei negri (1839)

Sapevi che Ferdinando II volle contrastare la “tratta de’ negri”, giudicandola un traffico abbominevole. Così, in effetti, fece nell’autunno del 1839, allorché promulgò la Legge per prevenire e reprimere i reati relativi al traffico conosciuto sotto il nome di Tratta de’ negri.

Composta di 15 articoli, la Legge prevedeva pene diverse a seconda che il bastimento utilizzato per la tratta fosse bloccato prima della partenza o preso dopo, in mare, senza aver però compiuto il traffico. Potevano beneficiare di sconti di pena sostanziale i membri dell’equipaggio che avvisavano per tempo la pubblica sicurezza, ma tali benefici non valevano mai per l’armatore, per il capitano, per gli ufficiali, per il proprietario, l’assicuratore e il prestatore di capitali. Incorreva nelle sanzioni anche chi fabbricava, vendeva o acquistava i ferri da utilizzarsi nella tratta. La pena era più grave, poi, se qualcuno dei negri compresi nel traffico fosse stato fatto oggetto di maltrattamenti o di omicidio. La Gran Corte criminale, cui era preposto il giudizio in merito, aveva anche il compito di provvedere alla liberazione degli schiavi di colore, ai quali era data, gratuitamente, copia legale della decisione di libertà. La legge prevedeva, infine, che i proventi della vendita dei bastimenti e dei beni confiscati servissero alla piena attuazione dei trattati stipulati con la Francia e con la Gran Bretagna proprio per arginare l’abominevole traffico.

Naturalizzare gli stranieri (1817)

Sapevi che il primo sovrano del Regno delle Due Sicilie regolamentò i casi e i modi per naturalizzare gli stranieri. Così stabilì, in effetti, alla fine del 1817. Con una legge che ammetteva al suddetto beneficio coloro i quali, durante un anno di domicilio, avessero: reso importanti servigi allo Stato; apportato talenti, invenzioni e industrie utili allo Stato; acquistato beni immobili, pagando la tassa (fondiaria) di almeno cento ducati l’anno. Ne potevano usufruire anche gli stranieri che, provando di avere onesti mezzi di sussistenza, avessero risieduto nel Regno per dieci anni consecutivi, oltre a coloro che, avendo sposato una regnicola, vi avessero risieduto consecutivamente per cinque anni. In ogni caso occorreva avere la maggiore età. Ferdinando I prescrisse anche che, una volta ottenuto il decreto di ammissione, il naturalizzato si doveva recare dall’intendente della provincia di dimora per prestare il giuramento di fedeltà.

fonte

http://decretiamo.blogspot.com/2010/02/naturalizzare-gli-stranieri-1817.html

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