STORIA DE’ NOSTRI TEMPI DAL CONGRESSO DI PARIGI NEL 1856 AI GIORNI NOSTRI DI GIACOMO MARGOTTI VOL. VI

LO STATUTO E I PLEBISCITI
Parlandosi sovente nelle presenti Memorie dello Statuto di Carlo Alberto e dei Plebisciti, ci sembra conveniente di pubblicare questi documenti.
STATUTO DEL REGNO 4 MARZO 1848 CARLO ALBERTO
per grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME ECC. ECC.
Con lealtà di Re e con affetto di padre noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi col nostro proclama dell’8 dell’ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come, prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del nostro cuore, fosse ferma nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della nazione.
Considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale, come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d’indissolubile affetto che stringono all’Itala nostra Corona un popolo, che tante prove ci ha dato di fede, d’obbedienza e d’amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo nella fiducia che Iddio benedirà le pure nostre intenzioni, e che la nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell’antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.
Perciò di nostra certa scienza, regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia quanto segue:
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Art. 1. La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi (1)
(1) Regie lettere patenti del 17 febbraio 1848.
CARLO ALBERTO, Eco. , Ecc.
Prendendo in considerazione la fedeltà ed i buoni sentimenti delle popolazioni Valdosi, i reali nostri predecessori hanno gradatamente, e con successivi provvedimenti, abrogate in parte o moderate le leggi che anticamente ristringevano le loro capacità civili. E noi stessi seguendone te traccie abbiamo concedute a quei nostri sudditi sempre più ampie facilitazioni, accordando frequenti e targhe dispense dall’osservanza dette leggi medesime. Ora poi che, cessati i mutivi da cui quello restrizioni erano state suggerite, può compiersi il sistema a loro favore progressivamente già adottato, ci siamo di buon grado risoluti a farli partecipi di tutti i vantaggi conciliabili colle massime generali della nostra legislazione.
Epperciò per le presenti di nostra certa scienza, regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
I Valdesi sono ammessi a godere di tutù i diritti civili e politici dei nostri sudditi, a frequentare lo scuole dentro e fuori detto università ed a conseguire i gradi accademici.
Nulla è però innovato quanto all’esercizio del loro culto ed alle scuole da essi dirette.
Deroghiamo ad ogni legge contraria alto presenti, che mandiamo ai nostri Senati, alla Camera dei conti, al Contratto generale di registrare, ed a chiunque spetti di osservare e farle osservare, volendo che siano inserite nella raccolta degli atti del Governo, e che alle copie stampato alta tipografia Reale si presti fede come all’originale; che tale o nostra mente.
Date in Torino addi diciassette del mese di febbraio l’anno del Signore mille ottocento quarantotto e del regno nostro il decimo ottavo.
CARLO ALBERTO.
V° AVET.
V° DI REVEL. V° DI COLLEGNO.
SORELLI.
Regio Decreto, -in data 29 marzo 1848. CARLO ALBERTO, Ecc. ecc.
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell’interno abbiamo ordinato ed ordiniamo:
Gli Israeliti regnicoli godranno dalla data del presente di tutti i diritti civili e della facoltà di conseguire i gradi accademici, nulla innovato quanto all’esercizio del loro culto, ed alto scuole da essi dirette.
Deroghiamo atto leggi contrarie al presente.
Il nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell’interno o incaricato dell’esecuzione
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Art. 2. Lo Stato o retto da un Governo monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la legge salica.
Art. 3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal re e da due Camere: il Senato e quella dei deputati.
Art. 4. La persona del Re è sacra ed inviolabile.
Art. 5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio, ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. 1 trattali che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l’assenso delle Camere.
Art. 6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessari! per l’esecuzione delle leggi, senza sospenderne l’osservanza, o dispensarne.
Art. 7. Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.
Art. 8. Il Re può far grazia e commutare le pene.
Art. 9. Il Re convoca iti ogni anno le due Camere; può prorogarne le Sessioni, e disciogliere quella dei deputali: ma in quest’ultimo caso ne convoca un’altra nel termine di quattro mesi.
Art. 10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d’imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentala prima alla Camera dei deputati.
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del presente, che sarà registrato al Controllo generale, pubblicato ed inserito nella raccolta degli atti del nostro Governo. Dato dal quartiere generale in Vogherà addì 29 di marzo 1848.
CARLO ALBERTO. V° SCLOPIS. V” DI RKVEL. V° GAZELLI PEL CONTROLLORE GENERALE.
FRANZINI.
Il ministro segretario di Stato per gli affari interni. Vincenzo Ricci.
Legge in data 19 giugno 18Ì8.
EUGENIO Principe Di Savoia-cabignano
Luogotenente generale di S. M. nei rcgii Stati in assenza della M. S. Volendo togliere ogni dubbio sulla capacità civile e politica dei cittadini che non professano la religione cattolica;
II Sonato o la Camera dei deputati hanno adottalo:
Noi in virtù dell’autorità delegataci abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Art. 11. Il Re è maggiore all’età di diciott’anni compiti.
Art. 12. Durante la minorità del Re, il principe, suo più prossimo parente nell’ordine della successione al trono, sarà reggente del regno, se ha compiuti gli anni ventuno.
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Art. 13. Se, per la minorità-dei principe chiamato alla reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la reggenza fino alla maggiorità del Re.
Art. 14. In mancanza di parenti maschi, la reggenza apparterrà alla regina madre.
Art. 15. Se manca anche la madre, le Camere convocate fra dieci giorni dai ministri, nomineranno il reggente.
Art. 16. Le disposizioni precedenti relative alla reggenza sono applicabili al caso in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare.
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Articolo unico. La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all’ammissibilità alle cariche civili e militArt.
I ministri segretari di Stato sono incaricali nella parte che li riguarda dell’esecuzione della presente legge, che sarà pubblicata ed insedia nella raccolta degli alti del Governo.
EUGENIO DI SAVOIA
V° SCLOPIS.
V° DI REVEL.
V° DI COLLEGNO.
VINCENZO RICCI.
DECRETO.
IL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA
Considerando che la differenza, esistenti) in Lombardia, in forza delle leggi del cessato Governo, tra i cittadini in ragiono del culto religioso che professano, è contraria a quella perfetta uguaglianza di diritto che ai osserva nello altre parti dei regii Stati, e non è compatibile coi principii della civiltà odierna;
Inseguimento dulie determinazioni a questo riguardo prese dal Consiglio dei ministri di S. M.
Ha decretato e decreta:
Art. 1. Nelle provincie lombarde tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, qualunque sia il culto religioso che professano, come già si osserva nelle antiche provincie del Regno: essi godono ugualmente di tutti i diritti civili o politici.
Art. 2. Ogni contraria disposizione cosi del Codice civile e di procedura, come delle altre leggi e provvedimenti sì civili che politici, o abrogata.
Art. 3. Nulla è innovato in quanto concerne lo disposizioni che regolano l’esercizio del culto si degli acattolici che degli israeliti.
Dato a Milano, dal palazzo di Governo, il 4 luglio 1859.
VIGLIANI.
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Però, se l’erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il reggente.
Art. 17. La regina madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuta l’età di sette anni: da questo punto la tutela passa al reggente.
Art. 18. I diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiarla, o concernenti all’esecuzione delle provvisioni d’ogni natura provenienti dall’estero, saranno esercitati dal Re.
Art. 19. La dotazione della Corona è conservata durante il regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.
Il Re continuerà ad avere l’uso dei reali palazzi, ville, giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona di cui sarà fatto inventario a diligenza di un ministro risponsabile.
Per l’avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni regno dalla p^ima Legislatura, dopo l’avvenimento del Re al trono.
Art. 20. Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito durante il suo regno.
Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.
Art. 21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all’appannaggio dei principi della famiglia e del sangue reale nelle condizioni predette; alle doti delle principesse, ed al dovario delle regine.
Art. 22. Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.
Art. 23. Il reggente prima d’entrare in funzioni presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.
Dei diritti e dei doveri dei cittadini.
Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.
Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.
Art. 25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.
Art. 26. La libertà individuale è guarentita.
Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch’essa prescrive.
Art. 27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza d’una legge, e nelle forme che essa prescrive.
Art. 28. La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.
Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il. preventivo permesso del vescovo.
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Art. 29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.
Tuttavia, quando l’interesse pubblico legalmente accertatolo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.
Art. 30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è elato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.
Art. 31. Il debito pubblico è guarentito.
Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.
Art. 32. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz’armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica.
Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.
Del Senato.
Art. 33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età di quarant’anui compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:
1° Gli arcivescovi e vescovi dello Stato;
2° Il presidente della Camera dei deputati;
3° I deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
4° I ministri di Stato;
5° I ministri segretari di Stato:
6° Gli ambasciatori;
7° Gli inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni;
8° I primi presidenti e presidenti del Magistrato di cassazione e della Camera dei conti;
9° I primi presidenti dei Magistrati d’appello;
10. L’avvocato generale presso il Magistrato di cassazione ed il procuratore generale, dopo cinque anni di funzioni;
11. I presidenti di classe dei Magistrati d’appello, dopo tre anni di funzioni;
12. I consiglieri del Magistrato di cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni; 9
13. Gli avvocati generali o fiscali generali presso i Magistrati d’appello, , dopo cinque anni di funzioni;
14. Gli uffiziali generali di terra e di mare.
Tuttavia i maggiori generali e i contr’ammiragli dovranno avere d, a cinque. unii quel grado in attività;
15. 1 consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
16. I membri dei Consigli di divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
17. Gli intendenti generali, dopo sette anni di esercizio;
18. I membri della Regia Accademia delle scienze dopo sette anni di no
19. I membri ordinarii del Consiglio superiore d’istruzione pubblica dopo sette anni di esercizio;
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20. Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la patria; 2{. Le persone che da tre anni pagano tremila lire di imposizione diretta
in ragione dei loro beni o della loro industria.
Art. 34. I principi della famiglia reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il presidente. Entrano in Senato a ventun anno, ed hanno voto a venticinque.
Art. 35. Il presidente e i vice-presidenti del Senato sono nominati dal Re.
Il Senato nomina nel proprio seno i suoi segretari.
Art. 36. Il Senato è costituito in alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei deputati.
In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.
Art. 37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.
Art. 38. Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonii e le morti dei membri della famiglia reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne’ suoi archivi.
Della Camera dei Deputati.
Art. 39. La Camera elettiva è composta di deputati scelti dai collegi elettorali conformemente alla legge.
Art. 40. Nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l’età di trent’anni, non gode i diritti civili e polilici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.
Art. 41. I deputati rappresentano la nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.
Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.
Art. 42. I deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.
Art. 43. Il presidente, i vice-presidenti e i segretarii della Camera dei deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d’ogni Sessione per tutta la sua durata.
Art. 44. Se un deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il collegio che l’aveva eletto sarà tosto convocato per farne una nuova elezione.
Art. 45. Nessun deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto nel tempo della Sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della Camera.
Art. 46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un deputato durante la Sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.
Art. 47. La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri del Re, e di tradurli dinanzi all’alta Corte di giustizia.
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Disposizioni comuni alle due Camere.
Art. 48. Le Sessioni del Senato e della Camera dei deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.
Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della Sessione dell’altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.
Art. 49. 1 senatori e i deputati prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.
Art. 50. Le funzioni di senatore e di deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.
Art. 51. 1 senatori e i deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.
Art. 52. Le sedute delle Camere sono pubbliche.
Ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.
Art. 53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.
Art. 54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità dei voli.
Art. 55. Ogni proposta di legge debb’essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all’altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.
Le discussioni si faranno articolo per articolo.
Art. 56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa Sessione.
Art. 57. Ognuno che sia maggiore d’età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Limita, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo, mandarsi al ministro competente, o depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi.
Art. 58. Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.
Le autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.
Art. S9. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri, fuori dei proprii membri, dei ministri e dei commissari del Governo.
Art. 60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei proprii membri.
Art. 61. Così il Senato, come la Camera dei deputati, determina, per mezzo d’un suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.
Art. 62. La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere.
È però facoltativo di servirsi della francese ai membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.
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Art. 63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, por divisione e per isquittinio segreto. Quest’ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.
Art. 64. Nessuno può essere ad un tempo senatore e deputato.
Dei Ministri.
Art. 65. Il Re nomina e revoca i suoi ministri.
Art. 66. 1 ministri non hanno voto deliberativo nell’una o nell’altra Camera se non quando ne sono membri.
Essi vi hanno sempre l’ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.
Art. 67. I ministri sono risponsabili.
Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma d’un ministro.
Dell’ordine giudiziario.
Art. 68. La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai giudici ch’egli istituisce.
Art. 69. I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.
Art. 70. 1 magistrati, tribunali e giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all’organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.
Art. 71. Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.
Non potranno perciò essere creati tribunali o Commissioni straordinarie.
Art. 72. Le udienze dei tribunali in materia civile e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.
Art. 73. L’interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.
Disposizioni generali.
Art. 74. Le istituzioni comunali e provinciali e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolate dalla legge.
Art. 75. La leva militare è regolata dalla legge.
Art. 76. È istituita una milizia comunale sovra basi fissate dalla legge.
Art. 77. Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra è la sola nazionale (1).
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(1) Col seguente proclama e regii decreti pubblicati prima dell’attuazione dello Statuto venne stabilita la bandiera tricolore italiana collo scudo di Savoia.
Popoli della Lombardia e della Venezia!
I destini dell’Italia si maturano: sorti più felici arridono agl’intrepidi difensori di conculcati diritti.
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Art. 78. Gli ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria istituzione.
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«Per amore di stirpe, per intelligenza di tempi, per comunanza di voti noi ci associammo primi a quell’unanime ammirazione che vi tributa l’Italia.
«Popoli della Lombardia e della Venezia! Le nostre armi che già si concentravano sulla vostra frontiera quando voi anticipaste la liberazione della gloriosa Milano, vengono ora a porgervi nelle ulteriori prove quell’aiuto che il fratello aspetta dal fratello, dall’amico l’amico.
«Seconderemo i vostri giusti desiderii fidando nell’aiuto di quel Dio che è visibilmente con noi, di quel Dio che ha dato all’Italia Pio IX, di quel Dio che con si meravigliosi impulsi pose l’Italia in grado di fare da sé.
«E per viemmeglio dimostrare con segni esteriori il sentimento dell’unione italiana vogliamo che le nostre truppe entrando sul territorio della Lombardia e della Venezia portino lo scudo di Savoia sovrapposto alla bandiera tricolore italiana.
«Torino, 23 marzo 1848.
CARLO ALBERTO
CARLO ALBERTO, Ecc. , Ecc.
Volendo che la stessa bandiera che qual simbolo dell’unione italiana sventola sulle schiere da noi guidale a liberare il sacro suolo dell’Italia sia inalberala sulle nostre navi da guerra e su quelle della marineria mercantile;
«Sentito il parere del nostro Consiglio dei ministri;
«Abbiamo ordinalo ed ordiniamo:
«Le nostre navi da guerra e le navi della nostra marineria mercantile inalbereranno, qual bandiera nazionale, la bandiera tricolore italiana (verde, bianco e rosso) collo scudo di Savoia al centro. Lo scudo sarà sormontalo da una corona per le navi da guerra.
«II presidente del nostro Consiglio dei ministri, incaricato del portafoglio della guerra e marina, è incaricato dell’esecuzione del presento.
«Dal nostro quartier generale a Volta IMI aprile 4848.
CARLO ALBERTO.
FRANZIMI.
Il presidente del Consiglio dei ministri
incaricato del portafoglio della guerra t marina
CESARE BALBO.
EUGENIO, Ecc. , Ecc.
«In virtù dell’autorità a noi delegata;
«Sulla proposizione del ministro segretario di Stato per gli affari interni, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
«Le insegne delle milizie comunali si comporranno di tre liste uguali e verticali in verde, bianco e rosso, e porteranno al centro lo scudo di Savoia con orlo azzurro.
«Lo dimensioni delle insegne saranno di metri 1 60 per l’altezza, e di metri 1 50 per la larghezza.
«II ministro segretario di Stato por gli affari dell’Interno è incaricalo della esecuzione del presente decreto.
Torino, il 28 aprile 1848.
EUGENIO DI SAVOIA
Vincenzo Ricci.»
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Il Re può creare altri ordini, e prescriverne gli statuti.
Art. 79. I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.
Art. 80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera senza l’autorizzazione del Re.
Art. 81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.
Disposizioni transitorie.
Art. 82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d’urgenza con sovrane disposizioni, secondo i modi e le Torme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei magistrati che sono fin d’ora abolite.
Art. 83. Per l’esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale e sul riordinamanto del Consiglio di Stato.
Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.
Art. 84. I ministri sono incaricali e risponsabili dell’esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.
Dato a Torino, addì quattro del mese di marzo l’anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno nostro il decimo ottavo.
CARLO ALBERTO.
Il ministro e primo segretario di Stato per gli affari dell’interno.
BORELLI.
Il primo segretario di Stato per gli affari ecclesiastici di grazia e giustizia dirigente la gran cancelleria
AVET.
Il primo segretario di Stato per gli affari di finanze
DI REVEL.
Il primo segretario di Stato dei lavori pubblici, dell’agricoltura e del commercio.
DES AMBROIS.
Il primo segretario di Staio per gli affari esteri
E. DI S. MARZANO.
Il primo segretario di Stato per gli affari di guerra e marina
BROGLIA.
Il primo segretario di Stato per la pubblica istruzione
C. ALFIERI.
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