GIORNATA DELLA MEMORIA
GIORNATA DELLA MEMORIA
II giorno 12 maggio di ogni anno verrà commemorata la “GIORNATA DELLA MEMORIA DEL REGNO DELLE DUE
SICILIE”, “LA GIORNATA DELLA MEMORIA DEL REGNO DI NAPOLI” e “LA GIORNATA DELLA MEMORIA DEL
REGNO DI SICILIA” per ricordare tutte le persone morte, compresi gli emigranti che sono andati via dopo il 1860
per difendere la propria nazione, la propria terra, la propria identità, la propria tradizione, la propria religione
cattolica apostolica romana, i propri re. Il giorno 12 maggio ricorda il 12 maggio 1799, ricorrenza di Pentecoste,
in cui furono ammazzati 537 persone nella chiesa di San Lorenzo, ad Isola del Liri, dall’esercito giacobinofrancese.
La giornata sarà regolamentata dai seguenti punti:
1) sede ordinaria della giornata sarà la chiesa di San Lorenzo, in Isola del Liri. In alternativa l’abbazia di
Casamari, dove sono stati uccisi dai giacobini sei monaci cistercensi di santa vita e dove sarà celebrata la Messa
secondo i riti di Santa Romana Chiesa. Sarà possibile, altresì, far celebrare una messa, sempre secondo i riti di
Santa Romana Chiesa, in qualsiasi posto del mondo, allo stesso giorno, ossia il 12 maggio. Verrà data
indicazione dell’orario per cercare di iniziare il rito alla stessa ora tenendo conto del fuso orario. Si invita,
inoltre, a tenere accesa una candela per tutto il giorno fuori casa;
2) Nella stessa giornata non sarà possibile effettuare convegni, ricevimenti, presentazioni di libri ed eventi affini
ma sarà soltanto possibile celebrare funzioni religiose secondo i riti di Santa Romana Chiesa. Si tratta, infatti, di
una giornata di raccoglimento, di riflessione e di preghiera;
3) non potrà essere evidenziato nessun numerale nella comunicazione e nella divulgazione della giornata (ad
es. 1^ o 2^ ecc) poiché non è un evento ma una giornata commemorativa. Sarà possibile indicare soltanto
l’anno;
4) Non sarà possibile far patrocinare la “Giornata della Memoria” da nessun ente giuridico e privato, sociale,
associativo, consociativo, da aziende private e affini. L’unica entità che può patrocinare la giornata sarà, se lo
riterrà opportuno, è la Real Casa Borbonica;
5) la comunicazione e la divulgazione non potrà accogliere stemmi, simboli, loghi ed affini che possano
ricondurre ad associazione o enti di cui al punto 4. L’unico simbolo accettato potrà essere quello ufficiale della
Real Casa Borbonica e lo stemma della provincia legalmente riconosciuta da parte del Regno, con sovrano
Francesco II di Borbone, a tutto il 30 aprile 1860;
6) Non potranno essere accettati contributi dai soggetti citati nei punti 4 e 5 ma potranno essere accettate
offerte da persone fisiche per lo svolgimento del rito religioso, nel pieno anonimato, secondo la tradizione
cattolica e del messaggio evangelico di nostro Signore Gesù Cristo;
7) L’Associazione Identitaria “Alta Terra di Lavoro” si farà carico di conservare e di proteggere, fino alla sua
esistenza in vita, la seguente giornata affinché tutto si svolga nello spirito identitario e religioso della giornata
commemorativa.