Costituzione Ferdinandea e Statuto Albertino a Confronto
Riportiamo di seguito un confronto tra la Costituzione Ferdinandea e lo Statuto Albertino.
Costituzione Ferdinandea: | Statuto Albertino: |
Regno delle Due Sicilie Costituzione 10 febbraio 1848 FERDINANDO II Per la grazia di Dio RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE Ec. Ec. Ec Visto l’atto Sovrano del 29 gennaio 1848 col quale aderendo al voto unanime dei Nostri amatissimi Popoli abbiamo di nostra piena, libera e spontanea volontà promesso di stabilire in questo Reame una Costituzione corrispondente alla civiltà de’ tempi, additandone in pochi e rapidi cenni le basi fondamentali, e riserbandoci di sanzionarla espressa e coordinata ne’ suoi principii sul progetto che ce ne presenterebbe fra dieci giorni l’attuale nostro Ministero di Stato: Volendo mandar subito ad effetto questa ferma deliberazione del Nostro Animo: Nel nome temuto dell’Onnipotente Santissimo Iddio Uno e Trino, cui solo è dato di leggere nel profondo de’ cuori, e che noi altamente invochiamo a Giudice della purità, delle Nostre intenzioni, e della franca lealtà, onde siamo deliberati di entrare in queste novelle vie di ordine politico: Udito con maturo esame il Nostro Consiglio di Stato; Abbiamo risoluto di proclamare, e proclamiamo irrevocabile da Noi sanzionata la seguente Costituzione. | Lo Statuto Albertino (Regno di Sardegna e Regno d’Italia) [4 marzo 1848] CARLO ALBERTO per la grazia di Dio RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME Ecc. Ecc. Ecc. Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell’ 8 dell’ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione. Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d’indissolubile affetto che stringono all’Italia Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d’obbedienza e d’amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedire le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell’antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue: |
Art.1 Disposizioni Generali | Art.1 Disposizioni Generali |
Il reame delle Due Sicilie verrà d’oggi innanzi retto da temperata monarchia ereditaria costituzionale sotto forme rappresentative. | La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. |
Art.2 Disposizioni Generali | Art.2 Disposizioni Generali |
La circoscrizioneterritoriale del reame rimane qual trovasi attualmente stabilita; e non potrà in seguito apportarvisi alcun cangiamento se non in forza di una legge. | Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica. |
Art. 3 – Disposizioni Generali | Art. 3 – Disposizioni Generali |
L’unica religione dello Stato sarà sempre la cristiana cattolica apostolica romana, senza che possa mai essere permesso l’esercizio di alcun’altra religione. | Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati. |
Art. 4 – Disposizioni Generali | Art. 4 – Disposizioni Generali |
Il potere legislativo risiede complessivamente nel re, ed in un parlamento nazionale, composto di due camere, l’una di pari, l’altra di deputati. | La persona del Re è sacra ed inviolabile. |
Art. 5 – Disposizioni Generali | Art. 5 – Disposizioni Generali |
Il potere esecutivo appartiene esclusivamente al re. | Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l’assenso delle Camere. |
Art. 6 – Disposizioni Generali | Art. 6 – Disposizioni Generali |
L’iniziativa per la proposizione delle leggi si appartiene indistintamente al re, ed a ciascuna delle due camere legislative. | Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessarii per l’esecuzione delle leggi, senza sospenderne l’osservanza, o dispensarne. |
Art. 7 – Disposizioni Generali | Art. 7 – Disposizioni Generali |
La interpretazione delle leggi in via di regola generale si appartiene unicamente al potere legislativo. | Il Re solo sanziona le leggi e le promulga. |
Art. 8 – Disposizioni Generali | Art. 8 – Disposizioni Generali |
La costituzione garantisce la piena indipendenza dell’ordine giudiziario per l’applicazione delle leggi ai casi occorrenti. | Il Re può far grazia e commutare le pene. |
Art. 9 – Disposizioni Generali | Art. 9 – Disposizioni Generali |
Apposite leggi oltre alla libera elezione da parte de’ rispettivi abitanti per le diverse cariche comunali, assicureranno ai comuni ed alle provincie, per la loro amministrazione interna, la più larga libertà compatibile con la conservazione de’ loro patrimonii. | Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest’ultimo caso ne convoca un’altra nel termine di quattro mesi. |
Art. 10 – Disposizioni Generali | Art. 10 – Disposizioni Generali |
Non possono ammettersi truppe straniere al servizio dello stato, se non in forza di una legge. Le convenzioni esistenti saranno però sempre rispettate. Né senza una esplicita legge può permettersi a truppe straniere di occupare o di attraversare il territorio del reame, salvo il solo passaggio delle truppe pontificie da quegli stati a Benevento e Pontecorvo, secondo i modi stabiliti dalla consuetudine. | La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d’imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati. |
Art. 11 – Disposizioni Generali | Art. 11 – Disposizioni Generali |
I militari di ogni arma non possono esser privati dei loro gradi, onori e pensioni, se non ne’ soli modi prescritti dalle leggi e regolamenti. | Il Re è maggiore all’età di diciotto anni compiti. |
Art. 12 – Disposizioni Generali | Art. 12 – Disposizioni Generali |
In tutto il reame vi sarà, una guardia nazionale, la cui formazione organica sarà determinata da una legge. In questa legge non potrà mai derogarsi al principio, che nella guardia nazionale i diversi gradi, sino a quello di capitano, verranno conferiti per elezione da coloro stessi che la compongono. | Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente, nell’ordine della successione al trono sarà Reggente del Regno, se ha compiti gli anni vent’uno. |
Art. 13 – Disposizioni Generali | Art. 13 – Disposizioni Generali |
Il debito pubblico è riconosciuto e garentito. | Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re. |
Art. 14 – Disposizioni Generali | Art. 14 – Disposizioni Generali |
Niuna specie d’imposizione può essere stabilita, se non in forza di una legge, non escluse le imposizioni comunali. | In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre. |
Art. 15 – Disposizioni Generali | Art. 15 – Disposizioni Generali |
Non possono accordarsi franchigie in materia d’imposizioni, se non in forza di una legge. | Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente. |
Art. 16 – Disposizioni Generali | Art. 16 – Disposizioni Generali |
Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle camere legislative. Le imposizioni indirette possono avere la durata di più anni. | Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l’Erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente. |
Art. 17 – Disposizioni Generali | Art. 17 – Disposizioni Generali |
Le camere legislative votano ogni anno lo stato discusso, e acclarano i conti che vi si riferiscono. | La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuta l’età di sette anni; da questo punto la tutela passa al Reggente. |
Art. 18 – Disposizioni Generali | Art. 18 – Disposizioni Generali |
La gran corte de’ conti rimane collegio costituito, salvo alle camere legislative il poterne modificare in forza di una legge le ordinarie attribuzioni. | I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all’esecuzione delle Provvisioni d’ogni natura provenienti dall’estero, saranno esercitati dal Re. |
Art. 19 – Disposizioni Generali | Art. 19 – Disposizioni Generali |
Le proprietà dello stato non possono altrimenti alienarsi che in forza di una legge. | La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni. Il Re continuerà ad avere l’uso dei reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile. Per l’avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l’avvenimento del Re al Trono. |
Art. 20 – Disposizioni Generali | Art. 20 – Disposizioni Generali |
Il diritto di petizione si appartiene indistintamente a tutti. Ma le petizioni alle camere legislative, non possono farsi che in iscritto, senza che ad alcuno sia permesso di presentarne in persona. | Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno. Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regola delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà. |
Art. 21 – Disposizioni Generali | Art. 21 – Disposizioni Generali |
La qualità di cittadino si acquista e si perde in conformità delle leggi. Gli stranieri non possono esservi naturalizzati che in forza di una legge. | Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo del Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all’appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale delle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine. |
Art. 22 – Disposizioni Generali | Art. 22 – Disposizioni Generali |
I cittadini sono tutti eguali in faccia alla legge, qualunque ne sia lo stato e la condizione. | Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto. |
Art. 23 – Disposizioni Generali | Art. 23 – Disposizioni Generali |
La capacita di esser chiamato a cariche pubbliche si appartiene indistintamente a tutti i cittadini senza altro titolo che quello del loro merito personale. | Il Reggente prima d’entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato. |
Art. 24 – Disposizioni Generali | Art. 24 – Diritti e Doveri dei cittadini |
La libertà individuale è garantita. Niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato in conformità delle leggi dell’autorità competente, eccetto il caso di flagranza, o quasi flagranza. In caso di arresto per misura di prevenzione l’imputato dovrà consegnarsi all’autorità competente fra lo spazio improrogabile delle ventiquattro ore, e manifestarsi al medesimo i motivi del suo arresto. | Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi. |
Art. 25 – Disposizioni Generali | Art. 25 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Niuno può essere tradotto suo malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello che la legge determina: né altre pene possono essere applicate ai colpevoli se non quelle stabilite dalle leggi. | Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato. |
Art. 26 – Disposizioni Generali | Art. 26 – Diritti e Doveri dei cittadini |
La proprietà de’ cittadini è inviolabile. Il pieno esercizio non può essere ristretto se non da una legge per ragione di pubblico interesse. Niuno può essere astretto a cederla, se non per cagione di utilità pubblica riconosciuta, e previa sempre la indennità corrispondente a norma delle leggi. | La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch’essa prescrive. |
Art. 27 – Disposizioni Generali | Art. 27 – Diritti e Doveri dei cittadini |
La proprietà, letteraria è del pari garentita ed inviolabile. | Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch’essa prescrive. |
Art. 28 – Disposizioni Generali | Art. 28 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Il domicilio de’ cittadini è inviolabile, salvo il caso in cui la stessa legge autorizzi le visite domiciliari, le quali non possono allora praticarsi che ne’ modi prescritti dalla legge medesima. | La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo. |
Art. 29 – Disposizioni Generali | Art. 29 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Il segreto delle lettere è inviolabile. La responsabilità degli agenti della posta, per la violazione del segreto delle lettere, sarà determinata da una legge. | Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l’interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi. |
Art. 30 – Disposizioni Generali | Art. 30 – Diritti e Doveri dei cittadini |
La stampa sarà libera, e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che può offendere la religione, la morale, l’ordine pubblico, il re, la famiglia, i sovrani esteri e le loro famiglie, non che l’onore e l’interesse de’ particolari. Sulle stesse norme, a garentire preventivamente la moralità dei pubblici spettacoli, verrà emanata una legge apposita; e fino a che questa non sarà sanzionata, si osserveranno su tale obbietto i regolamenti in vigore. La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere che riguardano materie di religione trattate ex professo. | Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re. |
Art. 31 – Disposizioni Generali | Art. 31 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Il passato rimane coperto d’un velo impenetrabile, ogni condanna sinora profferita per politiche imputazioni è cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti successi sinora viene vietato. | Il debito pubblico è garantito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile. |
Art. 32 – Capo I – Delle Camere Legislative | Art. 32 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Le camere legislative non possono essere convocate che in pari tempo, e chiudono in pari tempo le loro sessioni, salvo unicamente alla camera de’ pari il potersi riunire, quando bisogna, come alta corte di giustizia ne’ casi preveduti dalla costituzione. | E’ riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz’armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia. DEL SENATO |
Art. 33 – Capo I – Delle Camere Legislative | Art. 33 – Diritti e Doveri dei cittadini |
In ciascuna delle due camere, non può aprirsi la discussione, se non quando il numero de’ suoi componenti si trovi raccolto a pluralità, assoluta. | Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età, di quarant’anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti: 1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato; 2° Il Presidente della Camera dei Deputati; 3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio; 4° I Ministri di Stato; 5° I Ministri Segretarii di Stato; 6° Gli Ambasciatori; 7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni; 8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti; 9° I Primi Presidenti dei Magistrati d’appello; 10° L’Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni; 11° I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni; 12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni; 13° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d’appello, dopo cinque anni di funzioni; 14° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr’Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività; 15° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni; 16° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza; 17° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio; 18° I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina; 19° I Membri ordinarii del Consiglio superiore d’Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio; 20° Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria; 21° Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d’imposizione diretta in ragione de’ loro beni, o della loro industria. |
Art. 34 – Capo I – Delle Camere Legislative | Art. 34 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Le discussioni delle camere legislative sono pubbliche eccetto il caso in cui ciascuna di esse, sulla proposizione del presidente, reclamata e sostenuta da dieci de’ suoi componenti, risolva di adunarsi in comitato segreto. | I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent’un anno, ed hanno voto a venticinque. |
Art. 35 – Capo I – Delle Camere Legislative | Art. 35 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Nelle camere legislative, i partiti si adottano a pluralità di voti. La votazione sarà pubblica. | Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii. |
Art. 36 – Capo I – Delle Camere Legislative | Art. 36 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Chi fa parte di una delle camere legislative non può entrare a far parte dell’altra. | Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi il Senato non è capo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità. |
Art. 37 – Capo I – Delle Camere Legislative | Art. 37 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Si appartiene a ciascuna delle due camere il verificare i poteri di coloro che la compongono, e decidere delle controversie che possono insorgere sull’oggetto. | Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri. |
Art. 38 – Capo I – Delle Camere Legislative | Art. 38 – Diritti e Doveri dei cittadini |
I ministri segretarii di stato possono presentare indistintamente i progetti di legge di cui sono incaricati, tanto all’una quanto all’altra delle due camere legislative. Ma i progetti di legge, che intendono a stabilire contribuzioni di ogni specie o che si riferiscono alla formazione degli stati discussi, debbono prima essere necessariamente presentati alla camera de’ deputati. | Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne’ suoi archivi. DELLA CAMERA DEI DEPUTATI |
Art. 38 – Capo I – Delle Camere Legislative | Art. 38 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Un progetto di legge discusso e votato in una camera non può essere inviato alla sanzione del re se non dopo essere stato discusso e votato uniformemente nell’altra. | La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge. |
Art. 39 – Capo I – Delle Camere Legislative | Art. 39 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Un progetto di legge discusso e votato in una camera non può essere inviato alla sanzione del re se non dopo essere stato discusso e votato uniformemente nell’altra. | La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge. |
Art. 40 – Capo I – Delle Camere Legislative | Art. 40 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Ove tra le due camere vi sia dissidenza intorno al contenuto di un progetto di legge qualunque, la discussione di questo non potrà riprodursi presso alcuna delle due camere nella sessione di quel medesimo anno. | Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l’età di trent’anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge. |
Art. 41 – Capo I – Delle Camere Legislative | Art. 41 – Diritti e Doveri dei cittadini |
I componenti delle due camere legislative sono inviolabili per le opinioni, ed i voti da essi profferiti nell’esercizio delle loro alte funzioni. Non possono essere arrestati per debiti durante il periodo della sessione legislativa ed in tutto il corso del mese che la precede o che la siegue. Nei giudizi penali che s’intentassero contro di essi, non possono essere arrestati senza l’autorizzazione della camera a cui appartengono; salvo il caso di flagrante o quasi flagrante reato. | I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandatoimperativo può loro darsi dagli Elettori. |
Art. 42 – Capo I – Delle Camere Legislative | Art. 42 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Ciascuna delle due camere legislative formerà, il suo regolamento, in cui verrà determinato il modo e l’ordine delle sue discussioni e delle sue votazioni, il numero e gli incarichi delle commessioni ordinarie in cui deve distribuirsi e tutto ciò che concerne la economia del suo servizio interno. | I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine. |
Art. 43 – Capo II – Delle Camere de’ Pari | Art. 43 – Diritti e Doveri dei cittadini |
I pari sono eletti a vita dal re, il quale nomina ha i pari medesimi il presidente ed il vice-presidente della camera, per quel tempo che giudica opportuno. | Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d’ogni sessione per tutta la sua durata. |
Art. 44 – Capo II – Delle Camere de’ Pari | Art. 44 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Il numero de’ pari è illimitato. | Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l’aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione. |
Art. 45 – Capo II – Delle Camere de’ Pari | Art. 45 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Per esser pari si richiede aver la qualità di cittadino e l’età compiuta di trent’anni. | Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera. |
Art. 46 – Capo II – Delle Camere de’ Pari | Art. 46 – Diritti e Doveri dei cittadini |
I principi del sangue sono pari di diritto, e prendono posto immediatamente appresso il presidente. Essi possono entrare nella camera all’età di anni venticinque, ma non dare voto che all’età compiuta di trent’anni. | Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima. |
Art. 47 – Capo II – Delle Camere de’ Pari | Art. 47 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Sono eleggibili alla dignità di pari : 1. Tutti coloro che hanno una rendita imponibile di ducati tremila, posseduta da otto anni; 2. I ministri segretarii di stato, e i consiglieri di stato; 3. Gli ambasciatori che abbiano esercitato per tre anni, e i ministri plenipotenziarii, che abbiano esercitato per sei anni le loro diplomatiche funzioni; 4. Gli arcivescovi e vescovi non più del numero di dieci; 5. I tenenti generali, i vice-ammiragli, i marescialli di campo ed i retro-ammiragli; 6. Coloro che per cinque anni abbiano esercitato la carica di presidente nella camera dei deputati; 7. Il presidente ed il procuratore generale della corte suprema di giustizia, ed il presidente ed il procuratore generale della gran corte de’ conti; 8. I vice-presidenti ed avvocati generali della suprema corte di giustizia, e della gran corte de’ conti, che abbiano esercitate queste cariche per tre anni; 9. I presidenti e procuratori generali delle gran corti civili, che abbiano esercitato quelle cariche per quattro anni; 10. Il presidente generale della società borbonica; 11. I presidenti delle tre accademie, di cui si compone la società borbonica, che abbiano esercitate per quattro anni quelle cariche. | La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all’Alta Corte di Giustizia. DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE |
Art. 48 – Capo II – Delle Camere de’ Pari | Art. 48 – Diritti e Doveri dei cittadini |
La camera de’ pari si costituisce in alta corte di giustizia per conoscere dei reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello stato, di cui possano essere imputati i componenti di ambedue le camere legislative. | Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell’altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli. |
Art. 49 – Capo III – Delle Camere de’ Deputati | Art. 49 – Diritti e Doveri dei cittadini |
La camera de’ deputati si compone di tutti coloro i quali eletti alla pluralità de’ suffragi ne ricevono il legittimo mandato dagli elettori corrispondenti. | I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria. |
Art. 50 – Capo III – Delle Camere de’ Deputati | Art. 50 – Diritti e Doveri dei cittadini |
I deputati rappresentano la nazione in complesso e non le provincie ove furono eletti. | Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad acuna retribuzione od indennità. |
Art. 51 – Capo III – Delle Camere de’ Deputati | Art. 51 – Diritti e Doveri dei cittadini |
La durata della camera dei deputati è di anni cinque: in conseguenza il mandato di cui si parla nell’articolo precedente spira col decorso di questo solo periodo di tempo. | I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere. |
Art. 52 – Capo III – Delle Camere de’ Deputati | Art. 52 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Coloro pe’ quali cessa il suddetto mandato dopo i cinque anni, possono essere immediatamente rieletti alla convocazione delle camere successive. | Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto. |
Art. 53 – Capo III – Delle Camere de’ Deputati | Art. 53 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Il numero dei deputati corrisponderà sempre alla forza dell’intera popolazione pel computo della quale si adopererà l’ultimo censimento che precede l’elezione. | Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente. |
Art. 54 – Capo III – Delle Camere de’ Deputati | Art. 54 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Per ogni complesso di 40.000 anime vi sarà un deputato alla camera. Il modo di assicurare, per quanto sia possibile la rappresentanza, dove nelle circoscrizioni all’obbietto siano eccesso o difetto di popolazione, sarà determinato nella legge elettorale. | Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità de’ voti. |
Art. 55 – Capo III – Delle Camere de’ Deputati | Art. 55 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Per essere tanto elettore guanto eleggibile si richiede aver la qualità di cittadino, e la età compiuta di 25 anni; e non trovarsi né in stato di fallimento, né sottoposto ad alcun giudizio criminale. | Ogni proposta di legge debb’essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all’altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re. Le discussioni si faranno articolo per articolo. |
Art. 56 – Capo III – Delle Camere de’ Deputati | Art. 56 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Sono elettori : 1. Tutti coloro i quali posseggono una rendita imponibile, di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale. 2. I membri ordinarii delle tre reali accademie di cui si compone la società borbonica, ed i membri ordinarii delle altre reali accademie. 3. I cattedratici titolari nella regia università degli studi, e nei pubblici licei autorizzati dalle leggi. 4. I professori laureati della regia università degli studi, nei diversi rami delle scienze, delle lettere e delle belle arti. 5. I decurioni, i sindaci e gli agguinti delle comuni che trovansi nello effettivo esercizio delle loro funzioni. 6. I pubblici funzionari giubilati con pensione di ritiro di annui ducati 120; ed i militari di ogni arma, dal grado di uffiziale in sopra i quali godono anch’essi una pensione di ritiro. | Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione. |
Art. 57 – Capo III – Delle Camere de’ Deputati | Art. 57 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Sono eleggibili : 1. Tutti coloro i quali posseggono una rendita imponibile di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale. 2. I membri ordinari delle tre reali accademie di cui si compone la società, borbonica, i cattedratici titolari nella regia università degli studi, e i membri ordinarii delle altre reali accademie. | Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi. |
Art. 58 – Capo III – Delle Camere de’ Deputati | Art. 58 – Diritti e Doveri dei cittadini |
I pubblici funzionari, purché siano inamovibili, gli ecclesiastici secolari, purché non appartengano a congregazioni organizzate sotto forme regolari e monastiche, ed i militari possono essere così elettori come eleggibili, quando in essi concorrano le condizioni espresse ne’ tre articoli precedenti. | Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere. Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo. |
Art. 59 – Capo III – Delle Camere de’ Deputati | Art. 59 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Gl’intendenti, i segretari generali d’intendenza ed i sottintendenti in esercizio delle loro funzioni non possono essere né mai elettori, né mai eleggibili. | Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo. |
Art. 60 – Capo III – Delle Camere de’ Deputati | Art. 60 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Coloro fra i deputati eletti, che accettano dal potere esecutivo sia un novello impiego, sia una promozione da un impiego di cui erano già rivestiti, non possono più far parte della camera, se non dopo essersi sottoposti al cimento della rielezione. | Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità, dei titoli di ammessione dei proprii membri. |
Art. 61 – Capo III – Delle Camere de’ Deputati | Art. 61 – Diritti e Doveri dei cittadini |
La camera dei deputati sceglie da sé ogni anno fra i suoi componenti medesimi, ed a suffragi segreti il presidente, il vicepresidente ed i segretari. | Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina per mezzo d’un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni. |
Art. 62 – Capo III – Delle Camere de’ Deputati | Art. 62 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Per la prima convocazione delle camere legislative sarà pubblicata una legge elettorale provvisoria la quale non diverrà definitiva se non dopo essere stata esaminata e discussa dalle camere medesime nel primo periodo della loro legislatura. | La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere. E’ però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi. |
Art. 63 – Capo IV – Del Re | Art. 63 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Il re è il capo supremo dello stato: la sua persona è sacra e inviolabile, e non soggetta ad alcuna specie di risponsabilità. Egli comanda le forze di terra e di mare, e ne dispone: nomina a tutti gli impieghi di amministrazione pubblica, e conferisce titoli, decorazioni ed onorificienze di ogni specie. Fa grazia a’ condannati, rimettendo o commutando le pene. Provvede a sostenere la integrità del reame: dichiara la guerra o conchiude la pace. Negozia i trattati di alleanza e di commercio e ne chiede l’adesione alle camere legislative prima di ratificarli. Esercita la legazia apostolica e tutti i diritti del real patronato della corona. | Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione; e per iscrutinio segreto. Quest’ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale. |
Art. 64 – Capo IV – Del Re | Art. 64 – Diritti e Doveri dei cittadini |
Il re convoca ogni anno in sessione ordinaria le camere legislative: ne’ casi di urgenza le convoca in sessione straordinaria: ed a lui è dato di prorogarle e di chiuderle. Egli può anche sciogliere la camera dei deputati, ma convocandone un’altra per nuove elezioni fra lo spazio improrogabile di 3 mesi. | Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato. |
Art. 65 – Capo IV – Del Re | Art. 65 – Dei Ministri |
Al re si appartiene la sanzione delle leggi votate dalle due camere. Una legge a cui la sanzione reale sia negata non può richiamarsi ad esame nella sessione di quel medesimo anno. | Il Re nomina e revoca i suoi Ministri. |
Art. 66 – Capo IV – Del Re | Art. 66 – Dei Ministri |
Il re fa coniare la moneta, ponendovi la sua effigie. Pubblica i necessari decreti e regolamenti per la esecuzione delle leggi, senza poter mai né sospendere, né dispensare alcuno dall’osservarla. | I Ministri non hanno voto deliberativo nell’uno o nell’altra Camera se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre l’ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano. |
Art. 67 – Capo IV – Del Re | Art. 67 – Dei Ministri |
Il re può sciogliere talune parti della guardia nazionale, dando però al tempo stesso le necessarie disposizioni per ricomporle e riordinarle fra lo spazio improrogabile di un anno. | I Ministri sono risponsabili. Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro. |
Art. 68 – Capo IV – Del Re | Art. 68 – Dell’Ordine Giudiziario |
La lista civile è determinata da una legge per la durata di ciascun regno. | La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch’Egli istituisce. |
Art. 69 – Capo IV – Del Re | Art. 69 – Dell’Ordine Giudiziario |
Alla morte del re, se l’erede della corona è di età maggiore saranno da lui convocate le camere legislative fra lo spazio di un mese, per giurare alla di loro presenza di mantenere sempre integra ed inviolata la costituzione della monarchia. Se l’erede della corona è di età minore, e non trovi preventivamente provveduto dal re in quanto alla reggenza ed alla tutela, allora le camere legislative saranno convocate fra dieci giorni dai ministri, sotto la loro speciale responsabilità per provvedervi. Ed in questo caso faranno parte della reggenza la madre e tutrice e due o più principi della famiglia reale. Lo stesso verrà praticato, laddove il re sventuratamente si trovi nella impossibilità di regnare per cagioni fisiche. | I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio. |
Art. 70 – Capo IV – Del Re | Art. 70 – Dell’Ordine Giudiziario |
L’atto solenne per l’ordine di successione alla corona dell’augusto Re Carlo III del 6 di ottobre 1759 confermato dall’augusto re Ferdinando I nell’articolo 5 della legge degli 8 di dicembre 1816, gli atti sovrani del 7 di aprile 1829, del 12 di marzo 1836, e tutti gli atti relativi alla real famiglia rimangono in pieno vigore. | I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all’organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge. |
Art. 71 – Capo V – De’ Ministri | Art. 71 – Dell’Ordine Giudiziario |
I ministri sono risponsabili. | Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie. |
Art. 72 – Capo V – De’ Ministri | Art. 72 – Dell’Ordine Giudiziario |
Gli atti di ogni genere sottoscritti dal Re non hanno vigore se non contrassegnati da un ministro segretario di stato, il quale perciò solo se ne rende risponsabile. | Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle eggi. |
Art. 73 – Capo V – De’ Ministri | Art. 73 – Dell’Ordine Giudiziario |
I ministri hanno libero ingresso nelle camere legislative, e vi debbono essere intesi quando lo domandano; non però vi hanno voto, senon allora che ne fanno parte come pari o come deputati. Le camere possono chiedere la presenza de’ ministri nelle discussioni. | L’interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo. DISPOSIZIONI GENERALI |
Art. 74 – Capo V – De’ Ministri | Art. 74 – Dell’Ordine Giudiziario |
La sola camera de’ deputati ha il diritto di mettere in istato di accusa i ministri per gli atti, di cui questi sono responsabili. La camera de’ pari ha esclusivamente la giurisdizione di giudicarli. | Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge. |
Art. 75 – Capo V – De’ Ministri | Art. 75 – Dell’Ordine Giudiziario |
Una legge apposita determinerà partitamente i casi, nei quali si verifica la responsabilità dei ministri, i modi con cui deve procedere il giudizio contro di essi, e le pene da infliggersi loro, laddove risultino colpevoli. | La Leva militare è regolata dalla legge. |
Art. 76 – Capo V – De’ Ministri | Art. 76 – Dell’Ordine Giudiziario |
Il re non può far grazia ai ministri condannati, se non sulla esplicita domanda di una delle due camere legislative. | E’ istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge. |
Art. 77 – Capo VI – Del Consiglio di Stato | Art. 77 – Dell’Ordine Giudiziario |
Vi sarà un consiglio di stato da non eccedere il numero di ventiquattro individui che siano cittadini col pieno esercizio dei loro diritti. Gli stranieri ne verranno esclusi, benché abbiano decreto di cittadinanza. | Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra è la sola nazionale. |
Art. 78 – Capo VI – Del Consiglio di Stato | Art. 78 – Dell’Ordine Giudiziario |
Il consiglio di stato e presieduto dal ministro segretario di stato di grazia e giustizia. | Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria istituzione. Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti. |
Art. 79 – Capo VI – Del Consiglio di Stato | Art. 79 – Dell’Ordine Giudiziario |
Il Re nomina i consiglieri di stato. | I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi. |
Art. 80 – Capo VI – Del Consiglio di Stato | Art. 80 – Dell’Ordine Giudiziario |
Il consiglio di stato e istituito per dare il suo ragionato avviso su tutti gli affari dei quali potrà essergli delegato l’esame in nome del Re da’ ministri segretari di stato. Una legge sarà emanata per determinarne le attribuzioni: e fino a che questa non sarà pubblicata, rimarrà in vigore pel consiglio di stato quanto trovasi stabilito nelle leggi in vigore per la consulta generale del regno, salvo quel che in esse potrà esservi di contrario alla presente costituzione. | Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l’autorizzazione del Re. |
Art. 81 – Capo VII – Dell’ Ordine Giudiziario | Art. 81 – Dell’Ordine Giudiziario |
La giustizia emana dal Re, ed in nome del Re vien retribuita da tribunali a ciò delegati. | Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata. |
Art. 82 – Capo VII – Dell’ Ordine Giudiziario | Art. 82 – Disposizioni Transitorie |
Niuna giurisdizione contenziosa può essere stabilita, se non in forza di una legge. | Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d’urgenza con Sovrane disposizioni secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d’ora abolite. |
Art. 83 – Capo VII – Dell’ Ordine Giudiziario | Art. 83 – Disposizioni Transitorie |
Non potranno mai crearsi de’ tribunali straordinarii, sotto qualunque denominazione. Con ciò non s’intende derogare allo statuto penale militare, e regolamenti in vigore tanto per l’esercito di terra come per l’armata di mare. | Per l’esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato. Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi. |
Art. 84 – Capo VII – Dell’ Ordine Giudiziario | Art. 84 – Disposizioni Transitorie |
Le udienze de’ tribunali sono pubbliche. Quando un tribunale crede che la pubblicità possa offendere i buoni costumi, deve dichiararlo in apposita sentenza: e questa debbe essere profferita, alla unanimità in materia di reati politici e di abusi di stampa. | I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie. |
Art. 85 – Capo VII – Dell’ Ordine Giudiziario | Firme |
Nell’ordine giudiziario i magistrati saranno inamovibili; non cominceranno però ad esserlo se non dopo che vi sieno stati instituiti con nuova nomina sotto l’impero della costituzione, e che già, si trovino di avere esercitato per tre anni continui le funzioni di magistrato. | Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l’anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo. CARLO ALBERTO Il Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari dell’Interno BORELLI Il primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria AVET Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze DI REVEL Il Primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, dell’Agricoltura, e del Commercio DES AMBROIS Il Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri E. DI SAN MARZANO Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina BROGLIA Il Primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione C. ALFIERI |
Art. 86 – Capo VII – Dell’ Ordine Giudiziario | |
Gli agenti del pubblico ministero presso le corti e i tribunali sono essenzialmente amovibili. | |
Art. 87 – Capo VIII – Disposizioni Transitorie | |
Talune parti di questa costituzione potranno essere modificate pe’ nostri dominii di là del Faro, secondo i bisogni e le condizioni particolari di quelle popolazioni. | |
Art. 88 – Capo VIII – Disposizioni Transitorie | |
Lo stato discusso del 1847 resterà, in vigore per tutto l’anno 1848, e con esso rimarranno provvisoriamente in vigore le antiche facoltà del governo, per provvedere con espedienti straordinari ai complicati ed urgentissimi bisogni dello stato. | |
Art. 89 – Capo VIII – Clausola Derogatoria | |
Tutte le leggi, decreti, rescritti in vigore rimangono abrogati in quella parte che sono in opposizione alla presente costituzione. Vogliamo e comandiamo che la presente costituzione politica della monarchia da noi liberamente sottoscritta, riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, contrassegnata da tutti i nostri ministri segretari di stato, registrata e depositata nell’archivio del ministero e segreteria di stato della presidenza del consiglio de’ ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutti i nostri reali dominii per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prendere particolare registro ed assicurarne il pienissimo adempimento. Il nostro ministro segretario di stato degli affari esteri presidente del nostro consiglio de’ ministri è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pronta pubblicazione. | |
Firme | |
Roma, il dì 10 di febbraio 1848 Firmato, Ferdinando Il Ministro Segretario di Stato degli Affari esteri Presidente del Consiglio de’ Ministri firmato, DUCA DI SERRACAPRIOLA Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia incaricato del portafoglio del Ministero degli Affari ecclesiastici firmato, BARONE CESIDIO BONANNI Il Ministro Segretario di Stato delle finanze firmato, PRINCIPE DENTICE Il Ministro Segretario di Stato de’ lavori pubblici firmato, PRINCIPE DI TORELLA Il Ministro Segretario di Stato di agricoltura e commercio firmato, COMMENDATORE GAETANO SCOVAZZO Il Ministro Segretario di Stato all’interno firmato, CAV. FRANCESCO PAOLO BOZZELLI Il Ministro Segretario di Stato della guerra e marina firmato, GIUSEPPE GARZIA Pubblicate in Napoli nel di’ 11 Febbraio 1848 |
Commento: Fu quella del Regno delle Due Sicilie la prima Costituzione Italiana di Antonio Nicoletta.
di Antonio Nicoletta e Domenico Iannantuoni