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Costituzione Ferdinandea e Statuto Albertino a Confronto

Posted by on Ott 11, 2021

Costituzione Ferdinandea e Statuto Albertino a Confronto

Riportiamo di seguito un confronto tra la Costituzione Ferdinandea e lo Statuto Albertino.

Costituzione Ferdinandea:Statuto Albertino:
Regno delle Due Sicilie
Costituzione 10 febbraio 1848 FERDINANDO II Per la grazia di Dio
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE Ec. Ec. Ec Visto l’atto Sovrano del
29 gennaio 1848 col quale aderendo al voto unanime dei Nostri
amatissimi Popoli abbiamo di nostra piena, libera e spontanea
volontà promesso di stabilire in questo Reame una Costituzione
corrispondente alla civiltà de’ tempi, additandone in pochi e
rapidi cenni le basi fondamentali, e riserbandoci di sanzionarla
espressa e coordinata ne’ suoi principii sul progetto che ce ne
presenterebbe fra dieci giorni l’attuale nostro Ministero di
Stato: Volendo mandar subito ad effetto questa ferma deliberazione
del Nostro Animo: Nel nome temuto dell’Onnipotente Santissimo
Iddio Uno e Trino, cui solo è dato di leggere nel profondo de’
cuori, e che noi altamente invochiamo a Giudice della purità,
delle Nostre intenzioni, e della franca lealtà, onde siamo
deliberati di entrare in queste novelle vie di ordine politico:
Udito con maturo esame il Nostro Consiglio di Stato; Abbiamo
risoluto di proclamare, e proclamiamo irrevocabile da Noi
sanzionata la seguente Costituzione.
Lo Statuto Albertino (Regno di
Sardegna e Regno d’Italia) [4 marzo 1848] CARLO ALBERTO per la
grazia di Dio RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME Ecc. Ecc.
Ecc. Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a
compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi
col Nostro proclama dell’ 8 dell’ultimo scorso febbraio, con cui
abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che
circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse
colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente
consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra
intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi,
agli interessi ed alla dignità della Nazione. Considerando Noi le
larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente
Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare
coi vincoli d’indissolubile affetto che stringono all’Italia
Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede,
d’obbedienza e d’amore, abbiamo determinato di sancirlo e
promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedire le pure Nostre
intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà
sempre più degna dell’antica fama, e saprà meritarsi un glorioso
avvenire. Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto
il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in
forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile
della Monarchia, quanto segue:
Art.1 Disposizioni GeneraliArt.1 Disposizioni Generali
Il reame delle Due Sicilie verrà d’oggi innanzi retto da temperata monarchia ereditaria costituzionale sotto forme rappresentative.La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
Art.2 Disposizioni GeneraliArt.2 Disposizioni Generali
La circoscrizioneterritoriale del reame rimane qual trovasi attualmente stabilita; e non potrà in seguito apportarvisi alcun cangiamento se non in forza di una legge.Lo Stato è retto da un Governo
Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la
legge salica.
Art. 3 – Disposizioni GeneraliArt. 3 – Disposizioni Generali
L’unica religione dello Stato sarà
sempre la cristiana cattolica apostolica romana, senza che possa
mai essere permesso l’esercizio di alcun’altra religione.
Il potere legislativo sarà
collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e
quella dei Deputati.
Art. 4 – Disposizioni GeneraliArt. 4 – Disposizioni Generali
Il potere legislativo risiede
complessivamente nel re, ed in un parlamento nazionale, composto
di due camere, l’una di pari, l’altra di deputati.
La persona del Re è sacra ed
inviolabile.
Art. 5 – Disposizioni GeneraliArt. 5 – Disposizioni Generali
Il potere esecutivo appartiene
esclusivamente al re.
Al Re solo appartiene il potere
esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le
forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di
pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle
Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il
permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che
importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio
dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l’assenso
delle Camere.
Art. 6 – Disposizioni GeneraliArt. 6 – Disposizioni Generali
L’iniziativa per la proposizione
delle leggi si appartiene indistintamente al re, ed a ciascuna
delle due camere legislative.
Il Re nomina a tutte le cariche dello
Stato; e fa i decreti e regolamenti necessarii per l’esecuzione
delle leggi, senza sospenderne l’osservanza, o dispensarne.
Art. 7 – Disposizioni GeneraliArt. 7 – Disposizioni Generali
La interpretazione delle leggi in via
di regola generale si appartiene unicamente al potere legislativo.
Il Re solo sanziona le leggi e le
promulga.
Art. 8 – Disposizioni GeneraliArt. 8 – Disposizioni Generali
La costituzione garantisce la piena
indipendenza dell’ordine giudiziario per l’applicazione delle
leggi ai casi occorrenti.
Il Re può far grazia e commutare le
pene.
Art. 9 – Disposizioni GeneraliArt. 9 – Disposizioni Generali
Apposite leggi oltre alla libera
elezione da parte de’ rispettivi abitanti per le diverse cariche
comunali, assicureranno ai comuni ed alle provincie, per la loro
amministrazione interna, la più larga libertà compatibile con la
conservazione de’ loro patrimonii.
Il Re convoca in ogni anno le due
Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei
Deputati; ma in quest’ultimo caso ne convoca un’altra nel termine
di quattro mesi.
Art. 10 – Disposizioni GeneraliArt. 10 – Disposizioni Generali
Non possono ammettersi truppe
straniere al servizio dello stato, se non in forza di una legge.
Le convenzioni esistenti saranno però sempre rispettate. Né
senza una esplicita legge può permettersi a truppe straniere di
occupare o di attraversare il territorio del reame, salvo il solo
passaggio delle truppe pontificie da quegli stati a Benevento e
Pontecorvo, secondo i modi stabiliti dalla consuetudine.
La proposizione delle leggi
apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge
d’imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei
conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei
Deputati.
Art. 11 – Disposizioni GeneraliArt. 11 – Disposizioni Generali
I militari di ogni arma non possono
esser privati dei loro gradi, onori e pensioni, se non ne’ soli
modi prescritti dalle leggi e regolamenti.
Il Re è maggiore all’età di
diciotto anni compiti.
Art. 12 – Disposizioni GeneraliArt. 12 – Disposizioni Generali
In tutto il reame vi sarà, una
guardia nazionale, la cui formazione organica sarà determinata da
una legge. In questa legge non potrà mai derogarsi al principio,
che nella guardia nazionale i diversi gradi, sino a quello di
capitano, verranno conferiti per elezione da coloro stessi che la
compongono.
Durante la minorità del Re, il
Principe suo più prossimo parente, nell’ordine della successione
al trono sarà Reggente del Regno, se ha compiti gli anni
vent’uno.
Art. 13 – Disposizioni GeneraliArt. 13 – Disposizioni Generali
Il debito pubblico è riconosciuto e
garentito.
Se, per la minorità del Principe
chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più
lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà
la Reggenza fino alla maggiorità del Re.
Art. 14 – Disposizioni GeneraliArt. 14 – Disposizioni Generali
Niuna specie d’imposizione può
essere stabilita, se non in forza di una legge, non escluse le
imposizioni comunali.
In mancanza di parenti maschi, la
Reggenza apparterrà alla Regina Madre.
Art. 15 – Disposizioni GeneraliArt. 15 – Disposizioni Generali
Non possono accordarsi franchigie in
materia d’imposizioni, se non in forza di una legge.
Se manca anche la Madre, le Camere,
convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.
Art. 16 – Disposizioni GeneraliArt. 16 – Disposizioni Generali
Le imposizioni dirette si votano
annualmente dalle camere legislative. Le imposizioni indirette
possono avere la durata di più anni.
Le disposizioni precedenti relative
alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si
trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l’Erede
presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal
caso di pieno diritto il Reggente.
Art. 17 – Disposizioni GeneraliArt. 17 – Disposizioni Generali
Le camere legislative votano ogni
anno lo stato discusso, e acclarano i conti che vi si riferiscono.
La Regina Madre è tutrice del Re
finché egli abbia compiuta l’età di sette anni; da questo punto
la tutela passa al Reggente.
Art. 18 – Disposizioni GeneraliArt. 18 – Disposizioni Generali
La gran corte de’ conti rimane
collegio costituito, salvo alle camere legislative il poterne
modificare in forza di una legge le ordinarie attribuzioni.
I diritti spettanti alla podestà
civile in materia beneficiaria, o concernenti all’esecuzione delle
Provvisioni d’ogni natura provenienti dall’estero, saranno
esercitati dal Re.
Art. 19 – Disposizioni GeneraliArt. 19 – Disposizioni Generali
Le proprietà dello stato non
possono altrimenti alienarsi che in forza di una legge.
La dotazione della Corona è
conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media
degli ultimi dieci anni. Il Re continuerà ad avere l’uso dei
reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti
indistintamente i beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà
fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile. Per
l’avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di
ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l’avvenimento del Re al
Trono.
Art. 20 – Disposizioni GeneraliArt. 20 – Disposizioni Generali
Il diritto di petizione si
appartiene indistintamente a tutti. Ma le petizioni alle camere
legislative, non possono farsi che in iscritto, senza che ad
alcuno sia permesso di presentarne in persona.
Oltre i beni, che il Re attualmente
possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora
quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o
gratuito, durante il suo Regno. Il Re può disporre del suo
patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento,
senza essere tenuto alle regola delle leggi civili, che limitano
la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è
soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.
Art. 21 – Disposizioni GeneraliArt. 21 – Disposizioni Generali
La qualità di cittadino si acquista
e si perde in conformità delle leggi. Gli stranieri non possono
esservi naturalizzati che in forza di una legge.
Sarà provveduto per legge ad un
assegnamento annuo del Principe ereditario giunto alla maggiorità,
od anche prima in occasione di matrimonio; all’appannaggio dei
Principi della Famiglia e del Sangue Reale delle condizioni
predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.
Art. 22 – Disposizioni GeneraliArt. 22 – Disposizioni Generali
I cittadini sono tutti eguali in
faccia alla legge, qualunque ne sia lo stato e la condizione.
Il Re, salendo al trono, presta in
presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente
il presente Statuto.
Art. 23 – Disposizioni GeneraliArt. 23 – Disposizioni Generali
La capacita di esser chiamato a
cariche pubbliche si appartiene indistintamente a tutti i
cittadini senza altro titolo che quello del loro merito personale.
Il Reggente prima d’entrare in
funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di
osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.
Art. 24 – Disposizioni GeneraliArt. 24 – Diritti e Doveri dei
cittadini
La libertà individuale è
garantita. Niuno può essere arrestato se non in forza di un atto
emanato in conformità delle leggi dell’autorità competente,
eccetto il caso di flagranza, o quasi flagranza. In caso di
arresto per misura di prevenzione l’imputato dovrà consegnarsi
all’autorità competente fra lo spazio improrogabile delle
ventiquattro ore, e manifestarsi al medesimo i motivi del suo
arresto.
Tutti i regnicoli, qualunque sia il
loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono
egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle
cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle
Leggi.
Art. 25 – Disposizioni GeneraliArt. 25 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Niuno può essere tradotto suo
malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello che la legge
determina: né altre pene possono essere applicate ai colpevoli se
non quelle stabilite dalle leggi.
Essi contribuiscono indistintamente,
nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.
Art. 26 – Disposizioni GeneraliArt. 26 – Diritti e Doveri dei
cittadini
La proprietà de’ cittadini è
inviolabile. Il pieno esercizio non può essere ristretto se non
da una legge per ragione di pubblico interesse. Niuno può essere
astretto a cederla, se non per cagione di utilità pubblica
riconosciuta, e previa sempre la indennità corrispondente a norma
delle leggi.
La libertà individuale è guarentita.
Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei
casi previsti dalla legge, e nelle forme ch’essa prescrive.
Art. 27 – Disposizioni GeneraliArt. 27 – Diritti e Doveri dei
cittadini
La proprietà, letteraria è del pari
garentita ed inviolabile.
Il domicilio è inviolabile. Niuna
visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e
nelle forme ch’essa prescrive.
Art. 28 – Disposizioni GeneraliArt. 28 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Il domicilio de’ cittadini è
inviolabile, salvo il caso in cui la stessa legge autorizzi le
visite domiciliari, le quali non possono allora praticarsi che ne’
modi prescritti dalla legge medesima.
La Stampa sarà libera, ma una legge
ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri
liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il
preventivo permesso del Vescovo.
Art. 29 – Disposizioni GeneraliArt. 29 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Il segreto delle lettere è
inviolabile. La responsabilità degli agenti della posta, per la
violazione del segreto delle lettere, sarà determinata da una
legge.
Tutte le proprietà, senza alcuna
eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l’interesse pubblico
legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in
tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente
alle leggi.
Art. 30 – Disposizioni GeneraliArt. 30 – Diritti e Doveri dei
cittadini
La stampa sarà libera, e solo
soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò
che può offendere la religione, la morale, l’ordine pubblico, il
re, la famiglia, i sovrani esteri e le loro famiglie, non che
l’onore e l’interesse de’ particolari. Sulle stesse norme, a
garentire preventivamente la moralità dei pubblici spettacoli,
verrà emanata una legge apposita; e fino a che questa non sarà
sanzionata, si osserveranno su tale obbietto i regolamenti in
vigore. La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere
che riguardano materie di religione trattate ex professo.
Nessun tributo può essere imposto o
riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal
Re.
Art. 31 – Disposizioni GeneraliArt. 31 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Il passato rimane coperto d’un velo
impenetrabile, ogni condanna sinora profferita per politiche
imputazioni è cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti
successi sinora viene vietato.
Il debito pubblico è garantito. Ogni
impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.
Art. 32 – Capo I – Delle Camere
Legislative
Art. 32 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Le camere legislative non possono
essere convocate che in pari tempo, e chiudono in pari tempo le
loro sessioni, salvo unicamente alla camera de’ pari il potersi
riunire, quando bisogna, come alta corte di giustizia ne’ casi
preveduti dalla costituzione.
E’ riconosciuto il diritto di
adunarsi pacificamente e senz’armi, uniformandosi alle leggi che
possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica.
Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi
pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente
soggetti alle leggi di polizia. DEL SENATO
Art. 33 – Capo I – Delle Camere
Legislative
Art. 33 – Diritti e Doveri dei
cittadini
In ciascuna delle due camere, non può
aprirsi la discussione, se non quando il numero de’ suoi
componenti si trovi raccolto a pluralità, assoluta.
Il Senato è composto di membri
nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età, di
quarant’anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti: 1° Gli
Arcivescovi e Vescovi dello Stato; 2° Il Presidente della Camera
dei Deputati; 3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di
esercizio; 4° I Ministri di Stato; 5° I Ministri Segretarii di
Stato; 6° Gli Ambasciatori; 7° Gli Inviati straordinarii, dopo
tre anni di tali funzioni; 8° I Primi Presidenti e Presidenti del
Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti; 9° I Primi
Presidenti dei Magistrati d’appello; 10° L’Avvocato Generale
presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale,
dopo cinque anni di funzioni; 11° I Presidenti di Classe dei
Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni; 12° I
Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti,
dopo cinque anni di funzioni; 13° Gli Avvocati Generali o Fiscali
Generali presso i Magistrati d’appello, dopo cinque anni di
funzioni; 14° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare. Tuttavia
i Maggiori Generali e i Contr’Ammiragli dovranno avere da cinque
anni quel grado in attività; 15° I Consiglieri di Stato, dopo
cinque anni di funzioni; 16° I Membri dei Consigli di Divisione,
dopo tre elezioni alla loro presidenza; 17° Gli Intendenti
Generali, dopo sette anni di esercizio; 18° I membri della Regia
Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina; 19° I Membri
ordinarii del Consiglio superiore d’Istruzione pubblica, dopo
sette anni di esercizio; 20° Coloro che con servizi o meriti
eminenti avranno illustrata la Patria; 21° Le persone, che da tre
anni pagano tremila lire d’imposizione diretta in ragione de’ loro
beni, o della loro industria.
Art. 34 – Capo I – Delle Camere
Legislative
Art. 34 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Le discussioni delle camere
legislative sono pubbliche eccetto il caso in cui ciascuna di
esse, sulla proposizione del presidente, reclamata e sostenuta da
dieci de’ suoi componenti, risolva di adunarsi in comitato
segreto.
I Principi della Famiglia Reale fanno
di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo
il Presidente. Entrano in Senato a vent’un anno, ed hanno voto a
venticinque.
Art. 35 – Capo I – Delle Camere
Legislative
Art. 35 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Nelle camere legislative, i partiti
si adottano a pluralità di voti. La votazione sarà pubblica.
Il Presidente e i Vice-Presidenti del
Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i
suoi Segretarii.
Art. 36 – Capo I – Delle Camere
Legislative
Art. 36 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Chi fa parte di una delle camere
legislative non può entrare a far parte dell’altra.
Il Senato è costituito in Alta Corte
di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto
tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per
giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi
casi il Senato non è capo politico. Esso non può occuparsi se
non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di
nullità.
Art. 37 – Capo I – Delle Camere LegislativeArt. 37 – Diritti e Doveri dei cittadini
Si appartiene a ciascuna delle due
camere il verificare i poteri di coloro che la compongono, e
decidere delle controversie che possono insorgere sull’oggetto.
Fuori del caso di flagrante delitto,
niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine
del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati
imputati ai suoi membri.
Art. 38 – Capo I – Delle Camere LegislativeArt. 38 – Diritti e Doveri dei cittadini
I ministri segretarii di stato
possono presentare indistintamente i progetti di legge di cui sono
incaricati, tanto all’una quanto all’altra delle due camere
legislative. Ma i progetti di legge, che intendono a stabilire
contribuzioni di ogni specie o che si riferiscono alla formazione
degli stati discussi, debbono prima essere necessariamente
presentati alla camera de’ deputati.
Gli atti, coi quali si accertano
legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della
Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il
deposito ne’ suoi archivi. DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 38 – Capo I – Delle Camere
Legislative
Art. 38 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Un progetto di legge discusso e
votato in una camera non può essere inviato alla sanzione del re
se non dopo essere stato discusso e votato uniformemente
nell’altra.
La Camera elettiva è composta di
Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge.
Art. 39 – Capo I – Delle Camere
Legislative
Art. 39 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Un progetto di legge discusso e
votato in una camera non può essere inviato alla sanzione del re
se non dopo essere stato discusso e votato uniformemente
nell’altra.
La Camera elettiva è composta di
Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge.
Art. 40 – Capo I – Delle Camere
Legislative
Art. 40 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Ove tra le due camere vi sia
dissidenza intorno al contenuto di un progetto di legge qualunque,
la discussione di questo non potrà riprodursi presso alcuna delle
due camere nella sessione di quel medesimo anno.
Nessun Deputato può essere ammesso
alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l’età di
trent’anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce
in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.
Art. 41 – Capo I – Delle Camere
Legislative
Art. 41 – Diritti e Doveri dei
cittadini
I componenti delle due camere
legislative sono inviolabili per le opinioni, ed i voti da essi
profferiti nell’esercizio delle loro alte funzioni. Non possono
essere arrestati per debiti durante il periodo della sessione
legislativa ed in tutto il corso del mese che la precede o che la
siegue. Nei giudizi penali che s’intentassero contro di essi, non
possono essere arrestati senza l’autorizzazione della camera a cui
appartengono; salvo il caso di flagrante o quasi flagrante reato.
I Deputati rappresentano la Nazione
in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun
mandatoimperativo può loro darsi dagli Elettori.
Art. 42 – Capo I – Delle Camere
Legislative
Art. 42 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Ciascuna delle due camere legislative
formerà, il suo regolamento, in cui verrà determinato il modo e
l’ordine delle sue discussioni e delle sue votazioni, il numero e
gli incarichi delle commessioni ordinarie in cui deve distribuirsi
e tutto ciò che concerne la economia del suo servizio interno.
I Deputati sono eletti per cinque
anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di
questo termine.
Art. 43 – Capo II – Delle Camere
de’
Pari
Art. 43 – Diritti e Doveri dei
cittadini
I pari sono eletti a vita dal re, il
quale nomina ha i pari medesimi il presidente ed il
vice-presidente della camera, per quel tempo che giudica
opportuno.
Il Presidente, i Vice-Presidenti e i
Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati
nel proprio seno al principio d’ogni sessione per tutta la sua
durata.
Art. 44 – Capo II – Delle Camere
de’
Pari
Art. 44 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Il numero de’ pari è illimitato.Se un Deputato cessa, per qualunque
motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l’aveva eletto sarà
tosto convocato per fare una nuova elezione.
Art. 45 – Capo II – Delle Camere
de’
Pari
Art. 45 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Per esser pari si richiede aver la
qualità di cittadino e l’età compiuta di trent’anni.
Nessun Deputato può essere
arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della
sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il
previo consenso della Camera.
Art. 46 – Capo II – Delle Camere
de’
Pari
Art. 46 – Diritti e Doveri dei
cittadini
I principi del sangue sono pari di
diritto, e prendono posto immediatamente appresso il presidente.
Essi possono entrare nella camera all’età di anni venticinque, ma
non dare voto che all’età compiuta di trent’anni.
Non può eseguirsi alcun mandato di
cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della
Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti
alla medesima.
Art. 47 – Capo II – Delle Camere
de’
Pari
Art. 47 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Sono eleggibili alla dignità di pari
: 1. Tutti coloro che hanno una rendita imponibile di ducati
tremila, posseduta da otto anni; 2. I ministri segretarii di
stato, e i consiglieri di stato; 3. Gli ambasciatori che abbiano
esercitato per tre anni, e i ministri plenipotenziarii, che
abbiano esercitato per sei anni le loro diplomatiche funzioni; 4.
Gli arcivescovi e vescovi non più del numero di dieci; 5. I
tenenti generali, i vice-ammiragli, i marescialli di campo ed i
retro-ammiragli; 6. Coloro che per cinque anni abbiano esercitato
la carica di presidente nella camera dei deputati; 7. Il
presidente ed il procuratore generale della corte suprema di
giustizia, ed il presidente ed il procuratore generale della gran
corte de’ conti; 8. I vice-presidenti ed avvocati generali della
suprema corte di giustizia, e della gran corte de’ conti, che
abbiano esercitate queste cariche per tre anni; 9. I presidenti e
procuratori generali delle gran corti civili, che abbiano
esercitato quelle cariche per quattro anni; 10. Il presidente
generale della società borbonica; 11. I presidenti delle tre
accademie, di cui si compone la società borbonica, che abbiano
esercitate per quattro anni quelle cariche.
La Camera dei Deputati ha il diritto
di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all’Alta
Corte di Giustizia. DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE
Art. 48 – Capo II – Delle Camere
de’
Pari
Art. 48 – Diritti e Doveri dei
cittadini
La camera de’ pari si costituisce in
alta corte di giustizia per conoscere dei reati di alto tradimento
e di attentato alla sicurezza dello stato, di cui possano essere
imputati i componenti di ambedue le camere legislative.
Le sessioni del Senato e della Camera
dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni
riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell’altra
è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.
Art. 49 – Capo III – Delle Camere
de’ Deputati
Art. 49 – Diritti e Doveri dei
cittadini
La camera de’ deputati si compone di
tutti coloro i quali eletti alla pluralità de’ suffragi ne
ricevono il legittimo mandato dagli elettori corrispondenti.
I Senatori ed i Deputati prima di
essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni prestano il
giuramento di essere fedeli al Re di osservare lealmente lo
Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni
col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.
Art. 50 – Capo III – Delle Camere
de’ Deputati
Art. 50 – Diritti e Doveri dei
cittadini
I deputati rappresentano la nazione
in complesso e non le provincie ove furono eletti.
Le funzioni di Senatore e di Deputato
non danno luogo ad acuna retribuzione od indennità.
Art. 51 – Capo III – Delle Camere
de’ Deputati
Art. 51 – Diritti e Doveri dei
cittadini
La durata della camera dei deputati
è di anni cinque: in conseguenza il mandato di cui si parla
nell’articolo precedente spira col decorso di questo solo periodo
di tempo.
I Senatori ed i Deputati non sono
sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti
dati nelle Camere.
Art. 52 – Capo III – Delle Camere
de’ Deputati
Art. 52 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Coloro pe’ quali cessa il suddetto
mandato dopo i cinque anni, possono essere immediatamente rieletti
alla convocazione delle camere successive.
Le sedute delle Camere sono
pubbliche. Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la
domanda, esse possono deliberare in segreto.
Art. 53 – Capo III – Delle Camere
de’ Deputati
Art. 53 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Il numero dei deputati corrisponderà
sempre alla forza dell’intera popolazione pel computo della quale
si adopererà l’ultimo censimento che precede l’elezione.
Le sedute e le deliberazioni delle
Camere non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta dei
loro membri non è presente.
Art. 54 – Capo III – Delle Camere
de’ Deputati
Art. 54 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Per ogni complesso di 40.000 anime vi
sarà un deputato alla camera. Il modo di assicurare, per quanto
sia possibile la rappresentanza, dove nelle circoscrizioni
all’obbietto siano eccesso o difetto di popolazione, sarà
determinato nella legge elettorale.
Le deliberazioni non possono essere
prese se non alla maggiorità de’ voti.
Art. 55 – Capo III – Delle Camere
de’ Deputati
Art. 55 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Per essere tanto elettore guanto
eleggibile si richiede aver la qualità di cittadino, e la età
compiuta di 25 anni; e non trovarsi né in stato di fallimento, né
sottoposto ad alcun giudizio criminale.
Ogni proposta di legge debb’essere
dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera
nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una
Camera, la proposta sarà trasmessa all’altra per la discussione
ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re. Le
discussioni si faranno articolo per articolo.
Art. 56 – Capo III – Delle Camere
de’ Deputati
Art. 56 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Sono elettori : 1. Tutti coloro i
quali posseggono una rendita imponibile, di cui sarà determinata
la quantità dalla legge elettorale. 2. I membri ordinarii delle
tre reali accademie di cui si compone la società borbonica, ed i
membri ordinarii delle altre reali accademie. 3. I cattedratici
titolari nella regia università degli studi, e nei pubblici licei
autorizzati dalle leggi. 4. I professori laureati della regia
università degli studi, nei diversi rami delle scienze, delle
lettere e delle belle arti. 5. I decurioni, i sindaci e gli
agguinti delle comuni che trovansi nello effettivo esercizio delle
loro funzioni. 6. I pubblici funzionari giubilati con pensione di
ritiro di annui ducati 120; ed i militari di ogni arma, dal grado
di uffiziale in sopra i quali godono anch’essi una pensione di
ritiro.
Se un progetto di legge è stato
rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più
riprodotto nella stessa sessione.
Art. 57 – Capo III – Delle Camere
de’ Deputati
Art. 57 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Sono eleggibili : 1. Tutti coloro i
quali posseggono una rendita imponibile di cui sarà determinata
la quantità dalla legge elettorale. 2. I membri ordinari delle
tre reali accademie di cui si compone la società, borbonica, i
cattedratici titolari nella regia università degli studi, e i
membri ordinarii delle altre reali accademie.
Ognuno che sia maggiore di età ha il
diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle
esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima,
deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso
affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli
uffizii per gli opportuni riguardi.
Art. 58 – Capo III – Delle Camere
de’ Deputati
Art. 58 – Diritti e Doveri dei
cittadini
I pubblici funzionari, purché siano
inamovibili, gli ecclesiastici secolari, purché non appartengano
a congregazioni organizzate sotto forme regolari e monastiche, ed
i militari possono essere così elettori come eleggibili, quando
in essi concorrano le condizioni espresse ne’ tre articoli
precedenti.
Nissuna petizione può essere
presentata personalmente alle Camere. Le Autorità costituite
hanno solo il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.
Art. 59 – Capo III – Delle Camere
de’ Deputati
Art. 59 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Gl’intendenti, i segretari generali
d’intendenza ed i sottintendenti in esercizio delle loro funzioni
non possono essere né mai elettori, né mai eleggibili.
Le Camere non possono ricevere alcuna
deputazione, né sentire altri, fuori dei proprii membri, dei
Ministri, e dei Commissarii del Governo.
Art. 60 – Capo III – Delle Camere
de’ Deputati
Art. 60 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Coloro fra i deputati eletti, che
accettano dal potere esecutivo sia un novello impiego, sia una
promozione da un impiego di cui erano già rivestiti, non possono
più far parte della camera, se non dopo essersi sottoposti al
cimento della rielezione.
Ognuna delle Camere è sola
competente per giudicare della validità, dei titoli di ammessione
dei proprii membri.
Art. 61 – Capo III – Delle Camere
de’ Deputati
Art. 61 – Diritti e Doveri dei
cittadini
La camera dei deputati sceglie da sé
ogni anno fra i suoi componenti medesimi, ed a suffragi segreti il
presidente, il vicepresidente ed i segretari.
Così il Senato, come la Camera dei
Deputati, determina per mezzo d’un suo Regolamento interno, il
modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.
Art. 62 – Capo III – Delle Camere
de’ Deputati
Art. 62 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Per la prima convocazione delle
camere legislative sarà pubblicata una legge elettorale
provvisoria la quale non diverrà definitiva se non dopo essere
stata esaminata e discussa dalle camere medesime nel primo periodo
della loro legislatura.
La lingua italiana è la lingua
officiale delle Camere. E’ però facoltativo di servirsi della
francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in
uso, od in risposta ai medesimi.
Art. 63 – Capo IV – Del ReArt. 63 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Il re è il capo supremo dello stato:
la sua persona è sacra e inviolabile, e non soggetta ad alcuna
specie di risponsabilità. Egli comanda le forze di terra e di
mare, e ne dispone: nomina a tutti gli impieghi di amministrazione
pubblica, e conferisce titoli, decorazioni ed onorificienze di
ogni specie. Fa grazia a’ condannati, rimettendo o commutando le
pene. Provvede a sostenere la integrità del reame: dichiara la
guerra o conchiude la pace. Negozia i trattati di alleanza e di
commercio e ne chiede l’adesione alle camere legislative prima di
ratificarli. Esercita la legazia apostolica e tutti i diritti del
real patronato della corona.
Le votazioni si fanno per alzata e
seduta, per divisione; e per iscrutinio segreto. Quest’ultimo
mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una
legge, e per ciò che concerne al personale.
Art. 64 – Capo IV – Del ReArt. 64 – Diritti e Doveri dei
cittadini
Il re convoca ogni anno in sessione
ordinaria le camere legislative: ne’ casi di urgenza le convoca in
sessione straordinaria: ed a lui è dato di prorogarle e di
chiuderle. Egli può anche sciogliere la camera dei deputati, ma
convocandone un’altra per nuove elezioni fra lo spazio
improrogabile di 3 mesi.
Nessuno può essere ad un tempo
Senatore e Deputato.
Art. 65 – Capo IV – Del ReArt. 65 – Dei
Ministri
Al re si appartiene la sanzione delle
leggi votate dalle due camere. Una legge a cui la sanzione reale
sia negata non può richiamarsi ad esame nella sessione di quel
medesimo anno.
Il Re nomina e revoca i suoi
Ministri.
Art. 66 – Capo IV – Del ReArt. 66 – Dei
Ministri
Il re fa coniare la moneta, ponendovi
la sua effigie. Pubblica i necessari decreti e regolamenti per la
esecuzione delle leggi, senza poter mai né sospendere, né
dispensare alcuno dall’osservarla.
I Ministri non hanno voto
deliberativo nell’uno o nell’altra Camera se non quando ne sono
membri. Essi vi hanno sempre l’ingresso, e debbono essere sentiti
sempre che lo richieggano.
Art. 67 – Capo IV – Del ReArt. 67 – Dei
Ministri
Il re può sciogliere talune parti
della guardia nazionale, dando però al tempo stesso le necessarie
disposizioni per ricomporle e riordinarle fra lo spazio
improrogabile di un anno.
I Ministri sono risponsabili. Le
Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti
della firma di un Ministro.
Art. 68 – Capo IV – Del ReArt. 68 – Dell’Ordine Giudiziario
La lista civile è determinata da una
legge per la durata di ciascun regno.
La Giustizia emana dal Re, ed è
amministrata in suo Nome dai Giudici ch’Egli istituisce.
Art. 69 – Capo IV – Del ReArt. 69 – Dell’Ordine
Giudiziario
Alla morte del re, se l’erede della
corona è di età maggiore saranno da lui convocate le camere
legislative fra lo spazio di un mese, per giurare alla di loro
presenza di mantenere sempre integra ed inviolata la costituzione
della monarchia. Se l’erede della corona è di età minore, e non
trovi preventivamente provveduto dal re in quanto alla reggenza ed
alla tutela, allora le camere legislative saranno convocate fra
dieci giorni dai ministri, sotto la loro speciale responsabilità
per provvedervi. Ed in questo caso faranno parte della reggenza la
madre e tutrice e due o più principi della famiglia reale. Lo
stesso verrà praticato, laddove il re sventuratamente si trovi
nella impossibilità di regnare per cagioni fisiche.
I Giudici nominati dal Re, ad
eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni
di esercizio.
Art. 70 – Capo IV – Del ReArt. 70 – Dell’Ordine
Giudiziario
L’atto solenne per l’ordine di
successione alla corona dell’augusto Re Carlo III del 6 di ottobre
1759 confermato dall’augusto re Ferdinando I nell’articolo 5 della
legge degli 8 di dicembre 1816, gli atti sovrani del 7 di aprile
1829, del 12 di marzo 1836, e tutti gli atti relativi alla real
famiglia rimangono in pieno vigore.
I Magistrati, Tribunali, e Giudici
attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare
all’organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.
Art. 71 – Capo V – De’ MinistriArt. 71 – Dell’Ordine
Giudiziario
I ministri sono risponsabili.Niuno può essere distolto dai suoi
Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o
Commissioni straordinarie.
Art. 72 – Capo V – De’ MinistriArt. 72 – Dell’Ordine
Giudiziario
Gli atti di ogni genere sottoscritti
dal Re non hanno vigore se non contrassegnati da un ministro
segretario di stato, il quale perciò solo se ne rende
risponsabile.
Le udienze dei Tribunali in materia
civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici
conformemente alle eggi.
Art. 73 – Capo V – De’ MinistriArt. 73 – Dell’Ordine
Giudiziario
I ministri hanno libero ingresso
nelle camere legislative, e vi debbono essere intesi quando lo
domandano; non però vi hanno voto, senon allora che ne fanno
parte come pari o come deputati. Le camere possono chiedere la
presenza de’ ministri nelle discussioni.
L’interpretazione delle leggi, in
modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere
legislativo. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 74 – Capo V – De’ MinistriArt. 74 – Dell’Ordine
Giudiziario
La sola camera de’ deputati ha il
diritto di mettere in istato di accusa i ministri per gli atti, di
cui questi sono responsabili. La camera de’ pari ha esclusivamente
la giurisdizione di giudicarli.
Le istituzioni comunali e
provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono
regolati dalla legge.
Art. 75 – Capo V – De’ MinistriArt. 75 – Dell’Ordine
Giudiziario
Una legge apposita determinerà
partitamente i casi, nei quali si verifica la responsabilità dei
ministri, i modi con cui deve procedere il giudizio contro di
essi, e le pene da infliggersi loro, laddove risultino colpevoli.
La Leva militare è regolata dalla
legge.
Art. 76 – Capo V – De’ MinistriArt. 76 – Dell’Ordine
Giudiziario
Il re non può far grazia ai ministri
condannati, se non sulla esplicita domanda di una delle due camere
legislative.
E’ istituita una Milizia Comunale
sovra basi fissate dalla legge.
Art. 77 – Capo VI – Del Consiglio
di Stato
Art. 77 – Dell’Ordine
Giudiziario
Vi sarà un consiglio di stato da non
eccedere il numero di ventiquattro individui che siano cittadini
col pieno esercizio dei loro diritti. Gli stranieri ne verranno
esclusi, benché abbiano decreto di cittadinanza.
Lo Stato conserva la sua bandiera: e
la coccarda azzurra è la sola nazionale.
Art. 78 – Capo VI – Del Consiglio
di Stato
Art. 78 – Dell’Ordine
Giudiziario
Il consiglio di stato e presieduto
dal ministro segretario di stato di grazia e giustizia.
Gli Ordini Cavallereschi ora
esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono
essere impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso dalla
propria istituzione. Il Re può creare altri Ordini, e
prescriverne gli statuti.
Art. 79 – Capo VI – Del Consiglio
di Stato
Art. 79 – Dell’Ordine
Giudiziario
Il Re nomina i consiglieri di stato.I titoli di nobiltà sono mantenuti a
coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.
Art. 80 – Capo VI – Del Consiglio
di Stato
Art. 80 – Dell’Ordine
Giudiziario
Il consiglio di stato e istituito per
dare il suo ragionato avviso su tutti gli affari dei quali potrà
essergli delegato l’esame in nome del Re da’ ministri segretari di
stato. Una legge sarà emanata per determinarne le attribuzioni: e
fino a che questa non sarà pubblicata, rimarrà in vigore pel
consiglio di stato quanto trovasi stabilito nelle leggi in vigore
per la consulta generale del regno, salvo quel che in esse potrà
esservi di contrario alla presente costituzione.
Niuno può ricevere decorazioni,
titoli, o pensioni da una potenza estera senza l’autorizzazione
del Re.
Art. 81
– Capo VII – Dell’ Ordine Giudiziario
Art. 81 – Dell’Ordine
Giudiziario
La giustizia emana dal Re, ed in nome
del Re vien retribuita da tribunali a ciò delegati.
Ogni legge contraria al presente
Statuto è abrogata.
Art. 82 – Capo VII – Dell’ Ordine
Giudiziario
Art. 82 – Disposizioni Transitorie
Niuna giurisdizione contenziosa può
essere stabilita, se non in forza di una legge.
Il presente Statuto avrà il pieno
suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la
quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto
sarà provveduto al pubblico servizio d’urgenza con Sovrane
disposizioni secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse
tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono
fin d’ora abolite.
Art. 83 – Capo VII – Dell’ Ordine
Giudiziario
Art. 83 – Disposizioni Transitorie
Non potranno mai crearsi de’
tribunali straordinarii, sotto qualunque denominazione. Con ciò
non s’intende derogare allo statuto penale militare, e regolamenti
in vigore tanto per l’esercito di terra come per l’armata di mare.
Per l’esecuzione del presente Statuto
il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni,
sulla Milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di
Stato. Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno
in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.
Art. 84 – Capo VII – Dell’ Ordine
Giudiziario
Art. 84 – Disposizioni Transitorie
Le udienze de’ tribunali sono
pubbliche. Quando un tribunale crede che la pubblicità possa
offendere i buoni costumi, deve dichiararlo in apposita sentenza:
e questa debbe essere profferita, alla unanimità in materia di
reati politici e di abusi di stampa.
I Ministri sono incaricati e
responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle
presenti disposizioni transitorie.
Art. 85 – Capo VII – Dell’ Ordine
Giudiziario
Firme
Nell’ordine giudiziario i magistrati
saranno inamovibili; non cominceranno però ad esserlo se non dopo
che vi sieno stati instituiti con nuova nomina sotto l’impero
della costituzione, e che già, si trovino di avere esercitato per
tre anni continui le funzioni di magistrato.
Dato in Torino addì quattro del mese
di marzo l’anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del
Regno Nostro il decimo ottavo. CARLO ALBERTO Il Ministro e Primo
Segretario di Stato per gli affari dell’Interno BORELLI Il primo
Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e di
Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria AVET Il Primo
Segretario di Stato per gli affari di Finanze DI REVEL Il Primo
Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, dell’Agricoltura, e del
Commercio DES AMBROIS Il Primo Segretario di Stato per gli Affari
Esteri E. DI SAN MARZANO Il Primo Segretario di Stato per gli
affari di Guerra e Marina BROGLIA Il Primo Segretario di Stato per
la Pubblica Istruzione C. ALFIERI
Art. 86 – Capo VII – Dell’ Ordine
Giudiziario
 
Gli agenti del pubblico ministero
presso le corti e i tribunali sono essenzialmente amovibili.
 
Art. 87 – Capo VIII – Disposizioni
Transitorie
 
Talune parti di questa costituzione
potranno essere modificate pe’ nostri dominii di là del Faro,
secondo i bisogni e le condizioni particolari di quelle
popolazioni.
 
Art. 88 – Capo VIII – Disposizioni
Transitorie
 
Lo stato discusso del 1847 resterà,
in vigore per tutto l’anno 1848, e con esso rimarranno
provvisoriamente in vigore le antiche facoltà del governo, per
provvedere con espedienti straordinari ai complicati ed
urgentissimi bisogni dello stato.
 
Art. 89 – Capo VIII – Clausola
Derogatoria
 
Tutte le leggi, decreti, rescritti in
vigore rimangono abrogati in quella parte che sono in opposizione
alla presente costituzione. Vogliamo e comandiamo che la presente
costituzione politica della monarchia da noi liberamente
sottoscritta, riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato
di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo,
contrassegnata da tutti i nostri ministri segretari di stato,
registrata e depositata nell’archivio del ministero e segreteria
di stato della presidenza del consiglio de’ ministri, si pubblichi
con le ordinarie solennità per tutti i nostri reali dominii per
mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prendere
particolare registro ed assicurarne il pienissimo adempimento. Il
nostro ministro segretario di stato degli affari esteri presidente
del nostro consiglio de’ ministri è particolarmente incaricato di
vegliare alla sua pronta pubblicazione.
 
Firme 
Roma, il dì 10 di febbraio 1848
Firmato, Ferdinando Il Ministro Segretario di Stato degli Affari
esteri Presidente del Consiglio de’ Ministri firmato, DUCA DI
SERRACAPRIOLA Il Ministro Segretario di Stato di grazia e
giustizia incaricato del portafoglio del Ministero degli Affari
ecclesiastici firmato, BARONE CESIDIO BONANNI Il Ministro
Segretario di Stato delle finanze firmato, PRINCIPE DENTICE Il
Ministro Segretario di Stato de’ lavori pubblici firmato, PRINCIPE
DI TORELLA Il Ministro Segretario di Stato di agricoltura e
commercio firmato, COMMENDATORE GAETANO SCOVAZZO Il Ministro
Segretario di Stato all’interno firmato, CAV. FRANCESCO PAOLO
BOZZELLI Il Ministro Segretario di Stato della guerra e marina
firmato, GIUSEPPE GARZIA Pubblicate in Napoli nel di’ 11 Febbraio
1848
 

Commento: Fu quella del Regno delle Due Sicilie la prima Costituzione Italiana di Antonio Nicoletta.

di Antonio Nicoletta e Domenico Iannantuoni

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