Alta Terra di Lavoro

già Terra Laboris,già Liburia, già Leboria olim Campania Felix

LEGGE PICA di FRANCESCO ANTONIO CEFALI’

Posted by on Apr 25, 2020

LEGGE PICA di FRANCESCO ANTONIO CEFALI’

Il 31 agosto 1860 Garibaldi, a Rogliano (CS), emanò un decreto di poche righe:

  • E’ abolita la tassa sul macinato per tutte le granaglie eccettuato il frumento, pel quale è conservata la tassa esistente nei diversi comuni;
  • Il prezzo del sale alla data di quest’oggi è ridotto da grani 8 a grani 4 per ciaschedun rotolo

E ancora:

  • Gli abitanti poveri di Cosenza e Casali esercitino gratuitamente gli usi di pascolo e semina nelle terre demaniali della Sila.

In Sicilia, invece, il 2 giugno precedente aveva stabilito che tutti i combattenti per la libertà avrebbero ricevuto in compenso delle quote di terra del demanio pubblico. I contadini meridionali, che avevano accolto l’arrivo di Garibaldi sventolando le bandiere tricolore e che avevano sperato in un cambiamento delle loro condizioni di vita, rimasero però delusi. Infatti, Donato Morelli, posto da Garibaldi come governatore della Calabria Citra, con i due decreti del 5 e dell’8 settembre 1860 annullò l’efficacia dei precedenti.

Le condizioni economiche del popolo meridionale peggiorarono con la formazione dell’Unità d’Italia: aumentarono le tasse e i prezzi dei beni di prima necessità, si aggravò la questione demaniale per l’opportunismo dei ricchi proprietari terrieri e il non dialogo con la nuova classe dirigente. I liberali filo sabaudi, invece, furono premiati con elargizioni gratuite di vaste terre prima demaniali; i nuovi proprietari, appartenenti principalmente alla borghesia rurale, diventarono più avari e più tiranni dei vecchi padroni. Così gran parte del popolo del Regno delle Due Sicilie si ribellò con durezza contro gli invasori piemontesi; le insurrezioni si propagarono a macchia d’olio in tutto il Sud.

Fu una vera e propria guerra che durò più di dieci anni, durante i quali le truppe piemontesi compirono orrori e distruzioni mai visti in precedenza. In Calabria, Basilicata, Puglie e Abruzzo iniziarono le rivolte innalzando le bandiere del Regno delle Due Sicilie.

Nel mese di aprile del 1861 si costituirono le prime organizzazioni di partigiani, chiamati poi ingiustamente “briganti” dai piemontesi, che liberarono diversi paesi. La reazione piemontese fu tempestiva: interi paesi furono distrutti o bruciati; chi si opponeva all’occupazione dei Savoia veniva subito fucilato senza processo.

Lo Stato italiano, rispose al “brigantaggio” con nuove e sanguinarie truppe, al comando del generale Cialdini, che nel 1863 diventarono quasi la metà dell’intero esercito italiano.

Il 15 agosto dello stesso anno fu emanata la legge marziale e incostituzionale (perché applicata solo in una parte della nazione), la famigerata “legge Pica”, ovvero la “legge per uccidere i meridionali senza processo”, che prevedeva fucilazioni, incendi e saccheggi, non solo contro i “briganti” ma anche contro tutti i presunti fiancheggiatori.

   1 Dal mio libro: “Fratelli? No! Feroci conquistatori”

LEGGE PICA

(15 agosto 1863)

Legge n.° 1409 colla quale sono date disposizioni dirette alla repressione del brigantaggio

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

DECRETO DEL REGNO D’ITALIA SUL BRIGANTAGGIO

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Fino al 31 dicembre corrente anno nelle Provincie infestate dal brigantaggio, e che tali saranno dichiarate con Decreto Reale, i componenti comitiva o banda armata composta almeno di tre persone, la quale vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti, ed i loro complici, saranno giudicati dai Tribunali Militari, di cui nel libro II, parte II del Codice Penale Militare, e con la procedura determinata dal capo III del detto libro.

Art. 2. I colpevoli del reato di brigantaggio, i quali armata mano oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti colla fucilazione, o co’ lavori forzati a vita concorrendovi circostanze attenuanti. A coloro che non oppongono resistenza, non che ai ricettatori e somministratori di viveri, notizie ed ajuti di ogni maniera, sarà applicata la pena de’ lavori forzati a vita, e concorrendovi circostanze attenuanti il maximum de’ lavori forzati a tempo.

Art. 3. Sarà accordata a coloro che si sono già costituiti o si costituiranno volontariamente nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge la diminuzione da uno a tre gradi di pena. Tale pubblicazione dovrà essere fatta per bando in ogni Comune.

Art. 4. Il Governo avrà pure facoltà, dopo il termine stabilito nell’articolo precedente, di abilitare alla volontaria presentazione col beneficio della diminuzione di un grado di pena.

Art. 5. Il Governo avrà inoltre facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno un domicilio coatto agli oziosi, a’ vagabondi, alle persone sospette, secondo la designazione del Codice penale, non che

ai camorristi, e sospetti manutengoli, dietro parere di Giunta composta del Prefetto, del Presidente del Tribunale, del Procuratore del Re, e di due Consiglieri Provinciali.

Art. 6. Gl’individui, di cui nel precedente articolo, trovandosi fuori del domicilio loro assegnato, andranno soggetti alla pena stabilita dall’alinea 2 dell’articolo 29 del Codice Penale, che sarà applicata dal competente Tribunale Circondariale.

Art. 7. Il Governo del Re avrà facoltà di istituire compagnie o frazioni di compagnie di Volontari a piedi od a cavallo, decretarne i regolamenti, l’uniforme e l’armamento, nominarne gli ufficiali e bassi ufficiali ed ordinarne lo scioglimento. I Volontarii avranno dallo Stato la diaria stabilita per i Militi mobilizzati, il Governo però potrà accordare un soprassoldo, il quale sarà a carico dello Stato.

Art. 8. Quanto alle pensioni per cagione di ferite o mutilazioni ricevute in servizio per la repressione del brigantaggio, ai Volontari ed alle Guardie Nazionali saranno applicate le disposizioni degli art. 3, 22, 28, 29, 30 e 32 della Legge sulle pensioni militari del 27 giugno 1850. Il Ministero della Guerra con apposito regolamento stabilirà le norme per accertare i fatti che danno luogo alle pensioni.

Art. 9. In aumento del Capitolo 95 del bilancio approvato pel 1863, è aperto al Ministero dell’Interno il credito di un milione di lire per sopperire alle spese di repressione del brigantaggio.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle Leggi e de’ Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino addì 15 Agosto 1863.

Vittorio Emanuele

U. Peruzzi

Vittorio Emanuele II

Per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione Re D’Italia

Vista la legge in data del 15 corrente mese, n° 1409; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La dichiarazione di che all’art. 1° della Legge suddetta è fatta per      le Provincie di Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore II, Basilicata, Benevento, Calabria Citeriore, Calabria Ulteriore II, Capitanata, Molise, Principato Citeriore, Principato Ulteriore e Terra di Lavoro.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 20 agosto 1863.

Vittorio Emanuele

U. Peruzzi

Al N.° 1433 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia si trova il decreto:

Vittorio Emanuele II

Per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione Re D’Italia

Veduto l’art. 7 della Legge 15 agosto 1863, n. 1409; Sulla proposizione del Ministro dell’Interno:

Abbiamo determinato e determiniamo

Articolo unico.

Per l’esecuzione  dell’art.  7  della  Legge  15  agosto  1863,  n.  1409  è approvato l’annesso Regolamento vidimato d’ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’Interno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 30 agosto 1863.

Vittorio Emanuele

U. Peruzzi

Regolamento Legge Pica

Parte Prima

Designazione e invio al luogo del domicilio coatto.

Art. 1 Gli oziosi, vagabondi, le persone sospette, i camorristi  e sospetti manutengoli colpiti a termini dell’art. 5 della Legge

15 agosto 1863, dal provvedimento del domicilio coatto, saranno inviati nei luoghi designati dal Ministero dell’Interno.

Art. 2 Il parere della Giunta che a termini del suddetto articolo di Legge dichiara applicabile ad un individuo la misura del domicilio coatto sarà trasmesso al Ministero dell’Interno. Staranno a corredo di questo parere documenti constatanti: Il nome, il cognome, l’età, la patria, la condizione di famiglia, la professione dell’individuo ed i mezzi di sussistenza che egli abbia, o che rimangano alla sua famiglia:

La classe alla quale è annoverato secondo le designazioni fatte dal succitato art. 5 della Legge, vale a dire se riconosciuto come ozioso, o vagabondo, o persona sospetta o camorrista, o sospetto manutengolo; Gli estratti di condanne criminali o correzionali, alle quali già sia stato sottoposto.

Art. 3 Il  Ministero  dell’Interno  a  seconda  delle  risultanze  di  questi documenti determina il luogo in cui l’individuo deve soggiacere al domicilio coatto.

Art. 4 La sua traduzione al luogo fissatogli per domicilio, in conformità dell’art. 3, sarà dal Prefetto della provincia, in conseguenza degli ordini ricevuti dal Ministero dell’Interno, affidata alla forza pubblica.

Art. 5   Il Prefetto curerà che il trasporto al luogo designato abbia    per quanto è possibile effetto simultaneamente per parecchi individui. Provvederà però sempre che il trasporto segua in mo do sicuro e tale da evitare qualunque tentativo o pericolo di evasione.

Art. 6. Alla forza pubblica che riceve in consegna il detenuto sarà in un con esso rimesso un estratto dei documenti di cui all’art. 2 del presente Regolamento.

Art. 7 La forza pubblica incaricata dell’accompagnamento di un individuo o di più individui al luogo di domicilio coatto, deve presentarli all’Autorità locale incaricata dal Governo di riceverli e consegnare alla medesima i documenti accennati nell’articolo precedente.

Art. 8 L’Autorità suaccennata lascia ricevuta alla forza pubblica sia dell’individuo che dei documenti che lo riguardano.

Art. 9 Questa ricevuta sarà dalla forza consegnata al Per effetto dal quale emanò l’ordine della traduzione.

Art. 10 Ciascun ufficio di prefettura terrà apposito registro nel quale dovrà risultare:

Del nome, cognome, patria, professione, età, con dizione di famiglia d’ogni individuo contro il quale fu determinato il domicilio coatto;

La data della decisione della Giunta che pronunciò il parere col nome dei costituenti la Giunta stessa;

Il genere d’imputazione fatta, secondo la classificazione apparente dall’art. 5 della legge 15 agosto 1863;

La data della determinazione ministeriale, ed il luogo dal Ministero fissato per la dimora coatta;

La data della consegna per la traduzione;

La data della ricevuta dell’individuo e dei documenti rilasciati dall’Autorità in conformità dell’art. 8 di questo Regolamento.

Art. 11 Un estratto di questo registro a cura dell’ufficio di prefettura sarà, entro il periodo di giorni dieci dal giorno in cui avrà ritirato la ricevuta d i cui al numero 6 dell’articolo precedente, trasmesso al Ministero dell’Interno.

Parte Seconda – Polizia e disciplina.

Art. 12 L’individuo cui è assegnato il domicilio coatto rimane libero sotto l’osservanza delle seguenti discipline.

Art. 13 La sorveglianza degli individui cui è assegnato il domicilio coatto, sarà affidata agli Ufficiali di P. S. che saranno di ciò incaricati.

Il Governo provvederà a che il Delegato od altro Ufficiale a ciò prescelto abbia a sua disposizione una sufficiente forza pubblica.

Art. 14  Allora che l’individuo che deve sottostare al domicilio coatto è dalla forza pubblica presentato all’Autorità di cui all’articolo precedente, la medesima, colla scorta dei documenti che l’accompagnano, fa le volute annotazioni nell’apposito registro per guisa che ne emergano tutte le risultanze di cui all’articolo 10.

Lo munisce quindi di un estratto del presente Regolamento dal quale risultino gli obblighi a cui rimane sottoposto e le sanzioni nelle quali incorre contravvenendovi.

Lo diffida della sorveglianza alla quale è sottoposto, lo ammonisce a procacciarsi utile e stabile occupazione e gli aggiunge di dichiarare fra dieci giorni l’occupazione alla quale intende darsi e la località scelta a sua abitazione.

Art. 15 Se l’individuo non è in grado di trovare per sè immediatamente un alloggio, l’Ufficiale di P. S. farà che sia ricoverato nelle caserme od in altro luogo adatto.

Art. 16. Questa disposizione potrà in modo permanente esse re applicata ai confinati che giustifichino il loro stato di assoluta indigenza.

Art. 17 I confinati, dopo l’ammessione alla vita libera nel luogo loro assegnato, non potranno assentarsi da quello, nè oltrepassare i limiti che saranno fissati nel luogo medesimo dall’Ufficiale di P. S. d’accordo col Comandante la piazza o la guarnigione militare ivi stanziata.

Art. 18. I confinati non possono del pari esercitare il mestiere del barcaiolo, né valersi di barche per qualsiasi ragione.

Art. 19 I confinati dovranno far constare della loro presenza quante volte lo richiegga l’Ufficiale di P. S. e nel modo che sarà dallo stesso prescritto.

Art. 20 E vietato ai confinati di vagare dopo un’ora di notte. Coloro che dovessero star fuori di casa oltre quell’ora per ragioni    di negozio, di traffico, di lavoro o di occupazione dovranno riportarne l’autorizzazione scritta dall’Ufficiale di P. S .

Art. 21 L’Ufficiale di P. S. di concerto col Sindaco locale prenderà le particolari misure necessarie a garantire l’ordine e la pubblica sicurezza senza danneggiare la libertà degli altri abitanti del luogo. Egli concerterà del pari col Sindaco e col Comandante della piazza o guarnigione le consegne da farsi per iscritto alla forza armata per impedire le evasioni dei confinati, senza danneggiare ugualmente la libertà degli altri abitanti del luogo.

Art. 22 Se l’individuo soggetto al domicilio coatto è capo di famiglia gli individui della famiglia che ne dipendono, ossia il coniuge ed i figli, saranno autorizzati a recarsi presso di lui, qualora giustifichino avere i mezzi pel viaggio e per la propria sussistenza, e qualora non vi ostino ragioni di polizia.

Art. 23 Saranno titoli a speciali riguardi verso i soggetti a domicilio coatto l’attività al lavoro, la frequenza, alle scuole che fossero istituite nel luogo e la condotta regolare.

Art. 24  Le prescrizioni degli articoli 112 e 113 della Legge di P.S.   13 novembre 1859 sono applicabili agli individui soggetti al domicilio coatto.

Art. 25 Le trasgressioni a queste prescrizioni saranno punite a tenore della stessa legge.

Art. 26 La decorrenza del domicilio coatto comincia dal dì in cui l’individuo fu consegnato dalla forza pubblica all’autorità competente.

Art. 27 Se l’individuo sia chiamato a comparire dinanzi a qualunque Giudice o Tribunale fuori del luogo del domicilio coatto, vi sarà tradotto dalla pubblica forza e depositato nelle pubbliche carceri.

Cessata la causa per cui fu chiamato sarà restituito nello stesso modo al luogo del domicilio coatto.

Art. 28 Il tempo passato in carcere per qualsiasi titolo non è computato in quello del domicilio cotto.

Art. 29 Saranno rassegnate al Ministero dell’Interno le domande di confinati per cambiamento di domicilio quando giustifichino di aver altrove assicurata stabile occupazione e presentino idonea garanzia di persona proba.

Art. 30 Allorché l’individuo avrà compiuto il termine del domicilio coatto, sarà alla prima occasione inviato con foglio di via obbligatorio e con indennità di viaggio, se ne abbisogni, al luogo nel quale avrà dichiarato voler fissare la sua residenza.

Art. 31 In caso di morte di un individuo durante il di lui domicilio coatto si eseguiranno le leggi vigenti sullo stato civile, e se ne darà contemporaneo avviso al Ministero dell’Interno.

Art. 32   Allo scadere d’ogni trimestre sarà trasmessa dall’Ufficiale   di P.S. al Ministero dell’Interno lo stato di presenza con indicazione della condotta mantenuta da ciascun confinato, e delle punizioni disciplinari alle quali fu sottoposto.

Il Delegato rende pure ogni trimestre al Ministero dell’Interno un conto generale, morale, economico, statistico per tutti i rami di servizio a lui affidati col presente Regolamento, e nel modo che gli sarà indicato dal Ministero medesimo.

Parte Terza – Disposizioni economiche

Art. 33 Se l’individuo  soggetto  al  coatto  domicilio  non  si  trovi  per causa a lui non imputabile in grado di procacciarsi la sussistenza, il Governo potrà accordargli un giornaliero sussidio od in natura od in danaro a seconda dei casi, dentro i limiti determinati dai regolamenti delle case di pena.

Art. 34 A cura del Governo saranno anche apprestati gli oggetti indispensabili di casermaggio, nei casi in cui, secondo gli articoli 15 e 16, e accordato al confinato l’alloggio.

Art. 35  La distribuzione dei sussidi e la conservazione degli oggetti  di casermaggio somministrati dal Governo sono affidate all’Ufficiale di P.S. il quale vi provvederà secondo le norme che gli saranno tracciate dal Ministero dell’Interno.

Torino, addì 25 agosto 1863.

Visto d’ordine di S. M. -Il Ministro dell’Interno

U. PERUZZI

Francesco Antonio Cefalì

1 Comment

  1. Interessante la premessa di questo articolo che ci presenta un Garibaldi che distribuisce a larghe mani a chi lo acclama soldi che ovviamente non sono suoi…con cio’ finalmente mi spiego perche’ nei lontani manifesti o effigi di cui c’e’ ancora in giro nel nord almeno qualche traccia rossa sui muri come emblema del partito comunista nostrano… Interessante comunque la subentrata legge Pica in cui incapparono poi tutti quelli che fino alla famigerata discesa garibaldesca potevano vivere secondo le normali leggi del mercato fino allora vigenti… Instauro’ un regime di polizia che sconvolse ovviamente la vita di tutti… e questo a mio avviso fu l’inizio del disastro dell’economia e del diritto… caterina ossi

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