Alta Terra di Lavoro

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BANCA DEL MEZZOGIORNO INDENNIZZO BANCO DI NAPOLI

Posted by on Gen 10, 2019

BANCA DEL MEZZOGIORNO INDENNIZZO BANCO DI NAPOLI

“Nel Mezzogiorno manca oggi una Banca che promuova lo sviluppo del territorio e, come se non bastasse, i crediti oggi recuperati dal vecchio Banc…o di Napoli non vengono reinvestiti al Sud, ma sono impiegati per salvare le banche del Centro-Nord.

L’intervento sul Banco di Napoli e la Fondazione, Salvataggio e indennizzo
L’accesso al credito bancario è un fondamentale fattore per lo sviluppo di un territorio, tanto più se lo stesso sconta per ragioni storiche, economiche e sociali sedimentate nel tempo, un ritardo nel proprio sviluppo (v. lo studio di Daniele e Malanima 2011).

A Napoli e nel Mezzogiorno vi era, come noto, un antichissimo Istituto bancario (sulla cui storia v. De Marco 2001), che operava di fatto come quella tanto anelata “Banca del Mezzogiorno” (su cui v. Marotta 2009), raccogliendo con una rete capillare di sportelli, presenti in tutt’Italia, ma soprattutto in Campania e nel Sud, risparmi che erano alla base di erogazioni di crediti alle famiglie e imprese operanti nel territorio. Un risparmio raccolto e investito al Sud in una Banca profondamente radicata in un territorio, che ne esprimeva i vertici e ne raccoglieva i principali interventi.

Non è questa la sede per ripercorrere, in modo analitico, le ragioni che segnarono il destino del Banco di Napoli, anche se invero, da subito, vi fu chi vide i pericoli di una logica sostanzialmente espropriativa della principale banca del Sud.

Gustavo Minervini, da Presidente della Fondazione Banco di Napoli, detentrice del pacchetto di controllo del Banco stesso, si batté affinché fosse tutelata la Fondazione e gli altri azionisti e determinato il valore di avviamento. Come noto, invece, nel 1996, si procedette ad azzerare il capitale sociale, e a ricapitalizzare il Banco, senza riconoscere alcun corrispettivo relativo al diritto di opzione dei vecchi soci tra cui la Fondazione Banco di Napoli.

Un azzeramento del capitale sociale e una ricapitalizzazione senza diritto di opzione per i vecchi soci possono essere letti come una sostanziale “spoliazione” anche dell’eventuale valore economico residuale delle vecchie azioni, valore del tutto annullato per effetto dell’operazione, senza alcun riconoscimento neanche del valore dell’avviamento. Il Tesoro, in teoria, avrebbe dovuto quantificare – operazione certo di complicata realizzazione – il valore dei diritti di opzione versandone l’ammontare ai soci che ne venivano privati per legge. E che un qualche valore di tale diritto vi fosse già all’epoca è un dato di fatto, se si considera che i soci avrebbero potuto monetizzare immediatamente tale valore, proprio vendendo il loro diritto di opzione.

A ciò si aggiunga che il Banco di Napoli fu ceduto alla Banca Nazionale del Lavoro per un prezzo irrisorio che ha successivamente generato un esorbitante plusvalore nella successiva vendita del Banco di Napoli a San Paolo IMI. In definitiva, la Fondazione è stata obbligata ex lege a cedere “un capitale di sua proprietà per 61 miliardi di lire che… si è moltiplicato prodigiosamente per sessanta volte dopo essere divenuto di proprietà di BNL” (Capelli, 31 s.). Si può dunque sostenere che, in definitiva, il salvataggio e la successiva privatizzazione della banca Nazionale del Lavoro avvennero con il valore reale del Banco di Napoli realizzandosi, di fatto, una “forma occulta di aiuto di Stato alla BNL” (Rispoli Farina, 7)

Il “credito difficile” del Banco e la Società per la gestione di attività (SGA)
Di fronte al “credito difficile” del Banco (Giannola 2002), considerato lo stesso incerto nella sua consistenza ed eventuale ammontare, fu previsto nel decreto legge n. 497/1996, recante “disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli”, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 1996, n. 588, che il calcolo di tale “corrispettivo”, comunque previsto, fosse però rinviato all’esito finale dell’operazione di “salvataggio”.

In tal senso, proprio a “ristoro” del potenziale pregiudizio patito dai vecchi soci, l’articolo 2, co. 1 del decreto legge, prevede che sia “riconosciuta una somma” quale sostanziale ed eventuale corrispettivo, e quindi sorta di “indennizzo”, per il caso in cui le azioni, il patrimonio sociale del Banco avessero avuto un valore economico all’epoca in cui si era proceduto all’azzeramento del capitale sociale da parte del legislatore.

Non vi è dubbio che le operazioni necessarie per la determinazione di tale somma siano quanto mai complesse anche solo sul piano dell’interpretazione da dare ai parametri e criteri di determinazione dell’indennizzo a favore degli ex azionisti del Banco di Napoli previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 497/1996.

La questione è resa ulteriormente complessa dal fatto che i crediti “deteriorati” del Banco furono acquisiti a valore di bilancio e pro soluto dalla costituita Società per la gestione di attività (SGA), quale bad bank, con prezzo finanziato dallo stesso Banco. E, in caso di eventuali minusvalenze, il Banco si impegnava a ripianare le perdite della SGA.

Si è trattato allora in definitiva di un finanziamento a fondo perduto, ma con un meccanismo di compensazione, in quanto le perdite del Banco erano coperte dal Tesoro con proventi delle dismissioni delle azioni del Banco stesso nonché dalla Banca d’Italia mediante anticipazioni agevolate (art. 3, co. 6 e art. 6, co. 2). A bene vedere, in tal modo è stato predisposto un ulteriore strumento di garanzia a favore dei futuri acquirenti del Banco di Napoli che sarebbero stati sollevati dalle ulteriori eventuali perdite generate dall’attività della SGA.

Peraltro, nei rapporti tra Tesoro e Fondazione, i proventi della cessione delle azioni sono vincolati alla copertura delle perdite future del Banco di Napoli conseguenti all’attività di liquidazione della SGA nonché proprio all’indennizzo dei vecchi soci, tra cui in primis la Fondazione, ai sensi del citato art. 2.

L’attività della SGA è stata dunque fondamentale ai fini della concreta quantificazione di perdite o utili risultanti dal completamento delle operazioni di recupero dei crediti del Banco. L’attività della SGA si è sostanziata nel trattamento di crediti spesso deteriorati, che richiedono, per definizione, una serie di attività anche relative a più che probabili attività giudiziarie. Rispetto a una tale attività è quasi inevitabile che le spese più alte si concentrino nella prima fase in cui si devono predisporre strutture e impostare le relative azioni; mentre soltanto all’esito di tali azioni si potranno produrre, nei tempi necessari, eventuali utili d’impresa.

La formula dell’indennizzo
La funzione dell’indennizzo previsto dal legislatore è, come detto, quella di riconoscere una forma di “ristoro” per gli originari azionisti proprio per il caso in cui, all’esito delle attività della SGA, emerga il valore economico del capitale sociale allora azzerato per procedere al cosiddetto “salvataggio”, nella forma normativa di un “risanamento, ristrutturazione e privatizzazione” del Banco di Napoli.

Sull’indennizzo, l’articolo 2 co. 1 del richiamato decreto legge, reca più precisamente una disposizione dal seguente complesso tenore:

“…il corrispettivo che il Tesoro pagherà per l’acquisto delle azioni e dei diritti di cui al comma 4 dell’articolo 1 sarà determinato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro, sulla base del prezzo realizzato a seguito della dismissione di cui all’articolo 5, aumentato degli eventuali utili di bilancio complessivamente realizzati dalle società cessionarie di cui all’articolo 3, comma 6, che sono attribuiti al Tesoro, e ridotto degli eventuali oneri per la copertura delle perdite del Banco nei cinque esercizi successivi a quello in cui avviene l’aumento di capitale conseguenti agli interventi a favore delle società cessionarie di cui all’articolo 3, comma 6 e dell’ammontare del capitale conferito dal Tesoro ai sensi del presente decreto, aumentato degli interessi calcolati al prime rate ABI”.

Dunque, la formula che individua parametri e criteri per un tale indennizzo è necessariamente articolata e tiene conto schematicamente:

del prezzo di dismissione (quel che ha ottenuto il Tesoro dalle due tranche della vendita alla BNL prima e a Intesa-SanPaolo poi),
maggiorato degli utili della SGA attribuiti al Tesoro (ciò che la SGA ha recuperato delle vecchie attività del Banco Napoli),
sottratto l’aumento del capitale del Tesoro rivalutato (la ricapitalizzazione), tolti gli “eventuali oneri per la copertura delle perdite del Banco nei cinque esercizi successivi”, che siano stati effettivamente versati dal Tesoro.
Come evidente, la concreta determinazione dell’ultimo essenziale sottraendo (“ridotto degli eventuali oneri per la copertura delle perdite del Banco nei cinque esercizi successivi a quello in cui avviene l’aumento di capitale conseguenti agli interventi a favore delle società cessionarie di cui all’articolo 3, comma 6 e dell’ammontare del capitale conferito dal Tesoro ai sensi del presente decreto, aumentato degli interessi”) indica l’esigenza di considerare e quantificare tutti gli effettivi oneri sopportati, per la copertura delle perdite del Banco.

Considerazioni conclusive: l’indennizzo come cartina al tornasole del “salvataggio” del Banco di Napoli
L’indennizzo della Fondazione, per la ratio della norma e lo stesso tenore letterale della disposizione su riportata, va in definitiva equiparato al saldo attivo, quale sostanziale plusvalenza ricavata dal Tesoro tramite la vendita delle azioni e l’effettiva realizzazione, al netto di tutti i costi, dei crediti scaturenti dalle vecchie attività del Banco effettivamente monetizzate attraverso la SGA.

In conclusione, non vi è dubbio che, nella determinazione del saldo finale, occorra tener conto del valore di tutti gli interventi sopportati dal Tesoro. Così come non vi può essere neppure ragionevole dubbio della necessità di non limitare la valutazione degli utili ai soli cinque anni di esercizio, in cui non vi era, in sostanza, alcuna concreta possibilità di realizzazione dei crediti in sofferenza.

Ragionare diversamente, e in particolare limitare la valutazione degli utili ai soli cinque anni di esercizio, in cui non vi era alcuna concreta possibilità di realizzazione dei crediti in sofferenza, priva in sostanza di ogni funzione e significato il riconoscimento quale “corrispettivo”, di cui alla citata disposizione, e offre, peraltro, anche sul piano politico, argomenti importanti per letture “altre” dell’intervento all’epoca svolto in favore e non contro il Banco di Napoli.

Perché delle due l’una: o i crediti erano davvero così fortemente deteriorati da rendere giustificato l’intervento del Governo e, quindi, tali utili non potevano che maturare anche dopo il termine indicato. Oppure tali crediti non erano così deteriorati ed altre strade potevano essere percorse per “salvare” davvero il Banco di Napoli.

Peraltro, sostenere un sostanziale azzeramento di ogni forma di ristoro, pur a fronte di utili effettivamente conseguiti oltre il quinquennio, si tradurrebbe invero in un ingiustificato arricchimento (Capelli) da parte degli acquirenti e in un corrispondente svantaggio patrimoniale a carico della Fondazione del pari sfornito di qualsivoglia giustificazione causale.

Ristorare i soci, a partire dalla Fondazione Banco di Napoli, una volta accertato il saldo attivo della SGA si pone come un fatto politicamente doveroso, oltre che giuridicamente fondato.

Appare, dunque, necessario addivenire a un’esatta e trasparente quantificazione dell’indennizzo spettante ai vecchi azionisti e, in primis, alla Fondazione Banco di Napoli. La complessità delle operazioni da porre in essere per un tale “conteggio” e alcuni dubbi interpretativi, specie sull’ultimo sottraendo, costituiscono un ennesimo banco di prova della volontà del Governo nei confronti del Mezzogiorno.

Si tratta di una decisione che consente, pur nello scenario mutato, di poter leggere ex post la complessa operazione svolta nel 1996 come un’operazione di effettivo “salvataggio” di un Istituto di credito in difficoltà, mediante azzeramento del capitale e privatizzazione per una sua ristrutturazione nel rispetto dei limiti del diritto europeo all’epoca vigente.

Altrimenti troveranno nuova linfa le letture di una presunta volontà “espropriativa” della principale banca del Sud, che ha consentito con il suo sacrificio, di “salvare” una banca italiana come la Banca Nazionale del Lavoro.

Tali letture risultano peraltro ancor più motivate ove si consideri che gli utili maturati in seno alla Società per la Gestione di Attività (SGA) sono stati acquisiti dal Tesoro e destinati al fondo Atlante II.

In uno scenario in cui le ragioni del ritardo del Sud trovano ragione anche nelle maggiori difficoltà di accesso al credito, la vicenda che ha segnato le sorti del Banco di Napoli, e che ora riguarda la questione dell’indennizzo dei vecchi soci, a partire dalla Fondazione Banco di Napoli, che era detentrice del pacchetto di controllo del Banco, rappresentano una cartina di tornasole della scarsa considerazione politica del Mezzogiorno nel quadro delle politiche nazionali.

Dopo le modalità in cui il Banco di Napoli fu inizialmente acquisito dalla Banca Nazionale del Lavoro e poi rivenduto a San Paolo IMI, realizzando un enorme plusvalore che consentì il salvataggio di BNL, ci troviamo oggi nella situazione in cui gli utili della SGA, frutto dell’opera di recupero dei crediti del Banco di Napoli, vengono utilizzati dal Tesoro per intervenire nelle crisi di alcuni istituti bancari, MPS, banche venete, che nulla hanno a che vedere con il territorio in cui operò il Banco di Napoli, raccolse credito e operò a sostegno delle imprese e delle famiglie.

L’indennizzo alla Fondazione Banco Napoli che, ai sensi dello statuto, “persegue fini di interesse sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale nelle regioni meridionali”, è un’occasione non solo per ristorare i vecchi soci ma anche per restituire al Sud una parte della ricchezza che fu ad esso sottratta quando fu privato di quella grande banca del territorio, di cui ancora oggi si sente la necessità.

Se non si procederà nel senso indicato, risulterà confermata ancora una volta, pur nello storicamente mutato scenario, la caustica considerazione non di un meridionalista, ma del principale ideologo dell’allora Lega Nord, Gianfranco Miglio (L’asino di Buridano, 69) che ebbe a scrivere che «tutte le volte che iniziative economiche e finanziarie contrapponevano gli interessi del Mezzogiorno agricolo al Settentrione industriale, era sempre questo secondo ad essere privilegiato».

Bibliografia essenziale

Capelli, La “Fondazione del Banco di Napoli” può far valere il proprio diritto d’indennizzo nei confronti dello Stato, in M. Rispoli Farina (a cura di), Il caso Banco di Napoli. Riflessioni a vent’anni dal “salvataggio”, Atti del convegno, http://www.giurisprudenza.unina.it/…/Innovazione_Il_caso_Ba…

Daniele, P. Malanima, Il divario Nord-Sud in Italia 1861-2011, Rubbettino, 2011.

De Marco, Contributo alla storia del Banco di Napoli, Esi, 2001

Esposito, A. Falconio, Il declino del sistema bancario meridionale, Edizioni scientifiche italiane, 2007.

Giannola, Il credito difficile, ed. L’ancora del Mediterraneo, Napoli 2002 (spec. cap. VI Il caso banco di Napoli).

Giannola, Giannola: «Il vecchio Banco Napoli, la Sga e quei diritti sul fondo Atlante», sul CorSera Economia, 11 agosto 2016

Giannola, SGA, MEF, vecchi azionisti L’ombra di Banco, “Venti anni dopo”, in Rapporto SVIMEZ 2017, il Mulino, Bologna.

Marchesano, Miracolo bad bank. La vera storia della Sga a 20 anni dal crack del Banco di Napoli, goWare, Firenze, 2016.

Marotta, Il Sud e “l’asino di Buridano” ovvero l’irrisolto dualismo economico italiano dalla “questione meridionale” alla “coesione territoriale”, in Quaderni di antropologia e scienze umane, 2015.

Marotta, La Banca del Mezzogiorno non risarcisce il Sud, in Economa e Politica, 2009 https://www.economiaepolitica.it/pri…/banca-del-mezzogiorno/

Miglio, L’asino di Buridano. Gli italiani alle prese con l’ultima occasione di cambiare il loro destino, Neri Pozza, Vicenza, 1999.

Rispoli Farina (a cura di), Il caso Banco di Napoli. Riflessioni a vent’anni dal “salvataggio”, Atti del convegno, http://www.giurisprudenza.unina.it/…/Innovazione_Il_caso_Ba…

Andrea Patroni Griffi

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