Banditismo di confine (1820)
Sapevi che nel 1820, al confine tra il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio, vi era una concentrazione tale di banditi e malviventi da richiedere duri metodi repressivi. In effetti, riprendendo i provvedimenti contro il brigantaggio del 1815 e 1816, e una convenzione con la Santa Sede per purgare i malviventi di confine del 1818, il primo sovrano duosiciliano fu costretto ad adottarne di analoghi. In particolare, con un decreto del marzo 1820, Ferdinando I nominava commissario nei distretti di Sora e Gaeta con poteri di alter-ego limitati il comandante della prima divisione militare, tenente-generale Amato, per l’esterminio de’ malfattori che infesta[va]no le campagne del regno finitime collo Stato romano.
Vi si prevedeva che gli iscritti nelle liste di fuorbando dovessero essere puniti con la morte, così come i banditi che, pur non essendo citati, si fossero battuti contro la forza pubblica. Il relativo giudizio, che spettava ad una Commissione militare straordinaria, composta di tre ufficiali e un relatore, doveva essere compiuto ed eseguito nello spazio di 24 ore, senza possibilità di appello. Amato, deceduto dopo due mesi, venne sostituito con gli stessi poteri, a ratifica del precedente provvedimento, dal maresciallo di campo Raimondo Capece Minutolo. Con un altro decreto, promulgato nell’agosto 1821, sulla scorta degli analoghi provvedimenti repressivi adottati nello Stato Pontificio, e quindi sul fondato pericolo che i malviventi ivi perseguiti potessero entrare nel Regno, Ferdinando I istituì 4 corti marziali, ognuna delle quali composta da 6 ufficiali, per procedere al giudizio “in direttissima” dei fermati. Anche le loro decisioni dovevano essere eseguite entro ventiquattrore, punendo in particolare con la morte tutti quelli che in comitiva armata (composta di almeno 3 elementi) avessero commesso misfatti o delitti di qualunque natura. Stessa pena era prevista per quelli che li aiutavano. Tale decreto inaspriva le già rigide prescrizioni per il fuorbanditismo, prevedendo (art. 8) che gli iscritti nelle relative liste potessero essere uccisi da chiunque. Il premio per l’uccisione di un capo-banda era di 100 ducati, la metà per gli altri individui. Ma era prevista anche una “speciale” amnistia: se entro un mese dall’entrata in vigore del decreto un malvivente avesse ucciso un altro malvivente il cui nominativo era nella lista il reato gli sarebbe stato “condonato” e, se a perire fosse stato il capo della banda, gli sarebbe spettato anche il relativo premio.
fonte
http://decretiamo.blogspot.com/2010/02/banditismo-di-confine-1820.html
QUESTO BLOG PROPONE I REGESTI DI ATTI PUBBLICATI SULLA “COLLEZIONE DELLE LEGGI E DECRETI REALI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE“ TRA IL 1815 E IL 1860. ALCUNI FRA GLI ATTI PRINCIPALI SARANNO RIPORTATI, INTEGRALMENTE, ALL’INTERNO DI APPOSITE BLOG-APPENDICI DOCUMENTARIE.