COLLEZIONE DELLE LEGGI E DE’ DECRETI REALI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE Anno 1832
(N.° 780) Decreto e regolamento pe’ depositi delle monete di oro da farsi nel banco delle Due Sicilie
Napoli, 8 Marzo 1832
FERDINANDO II. PER DA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC.EC.
Veduto il decreto del dì 12 di dicembre 1818 risguardante l’organizzazione del banco delle Due Sicilie, col quale è stabilito di farsi i depositi in monete di argento e di rame;
Volendo estendere i depositi alle monete di oro;
Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;
Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.
Art. I. Il banco delle Due Sicilie dalla pubblicazione del presente decreto riceverà i depositi delle monete di oro al peso legale, colle norme stabilite nel regolamento da Noi approvato, annesso al presente decreto.
2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze rimane incaricato della esecuzione del presente decreto.
Firmato, FERDINANDO.
Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
Firmato, Marchese D’andrea.
II Consigliere Ministro di Stato
Presidente del Consiglio de’ Ministri
Firmato, Duca Di Gualtieri.
Regolamento pe’ depositi di oro da farsi nel banco delle Due Sicilie. 1.a cassa di Corte (per ora),
in esecuzione del real decreto di questa stessa data.
Degli 8 di Marzo 1832.
Art. I. Il banco delle Due Sicilie riceverà i depositi in monete di oro,del regno al peso legale, di cui terrà un conto apodissario a parte.
2. Le fedi di credito ed il bollo delle polizze porteranno nell’epigrafe la denominazione delle specie delle monete depositate, colle parole oro antico se il deposito verrà, fatto in monete coniate prima della nuova legge monetaria del dì 20 di aprile 1818; oro nuovo se il deposito sia in monete coniate in forza della detta legge.
Ciascuna fede o polizza sarà soddisfatta nella specie di monete di oro che rappresenterà.
3. Si terranno all’uopo nel banco due libri, uno apodissario, e l’altro delle notate fedi, con esservi destinati dal reggente fra gl’impiegati del banco quattro individui, due conte libri maggiori, e due come ajutanti, per lo compenso de’ quali, non meno che de’ cassieri e notatori in fede sarà a tempo opportuno provveduto.
4. Per la responsabilità di questi depositi di oro, e per quanto riguarda il servizio del banco, rimangono ferme e nel loro pieno vigore tutte le leggi, decreti, istruzioni e regolamenti sinora emanati, e che non sono in opposizione al detto real decreto di questa data.
Approvato: Napoli, il dì 8 di Marzo 1832.
Firmato, FERDINANDO.
Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente del Consiglio de’ Ministri
Firmato, Duca, Di Gualtieri