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IL CONTRABBANDO NEL REGNO DI NAPOLI SECONDO LA DOTTRINA DEL XVII SECOLO di DI PAOLO MELCHIORRE (IV)

Posted by on Lug 18, 2021

IL CONTRABBANDO NEL REGNO DI NAPOLI SECONDO LA DOTTRINA DEL XVII SECOLO di DI PAOLO MELCHIORRE (IV)

12. Il procedimento nelle cause di contrabbando.

Nelle cause di contrabbando si distinguevano due procedimenti a seconda se il reo fosse stato o non catturato in flagrante.

Nelle ipotesi in cui questi non fosse stato colto nell’atto di compiere il crimine, il giudice poteva procedere anche d’ufficio, senza che fossero state accuse o querele.

Inoltre, erano solitamente ammesse le denunzie formulate pure essendo tacito il nome dell’accusatore. Infatti, mentre nelle atre cause criminali era richiesta, per ricercare l’incolumità dei sudditi e rimuovere i calunniatori, la sottoscrizione dell’accusa da parte del denunziante ed anche la costituzione di un peocuratore con mandato speciale, in questo delitto, secondo la prassi, l’assenza del nome del denunciante o di formule solenni non annullava l’accusa ma nazi portava all’irrogazione della pena nei confronti dell’accusato riconosciuto colpevole.

Questo perché era interesse del regio fisco conoscere i contrabbandi che venivano commessi nel regno; ma poiché frequentemente essi erano perpetrati da baroni, altri nobili e da persone potenti, il timore e la paura che questi incutevano, avrebbe potuto trattenere l’accusa o la denuncia di colui che poteva rendere noto il delitto commesso. Secondo la Regia Giunta, in questo caso, perché fosse chiarita la verità e scoperto il delitto, andavano nel luogo dove si presumeva che quello fosse stato compiuto, perché si informassero stragiudizialmente e fornissero relazione alla stessa Regia Giunta.

Se nella denuncia erano contenuti i nomi dei testimoni, gli ufficiali regi erano tenuti anche ad interrogare questi; e constatato il crimine commesso, dovevano procedere alla cattura del reo.

Erano ammessi all’accusa in questo delitto, pure coloro che negli altri reati erano esclusi, come il servo contro il padrone ed anche la moglie.

Il denunziante però non poteva essere incluso tra i testimoni, essendo considerato un informatore; quindi della sola sua denuncia l’accusato non poteva essere citato in giudizio, ma si apriva la via all’inchiesta.

Ottenuto le notizie richieste e comparso l’inquisito, il giudizo procedeva all’esame dello stesso sui capi di accusa.

Se dall’interrogatorio rimanevano dubbi sulla verificazione del reato, valutata la gravità del delitto, l’urgenza di indizi e la qualità della persona, il giudice poteva far sottoporre a tortura l’inquisito.

Secondo la maggior parte della dottrina, però, per potersi procedere alla tortura, bisognava che essa fosse stata preceduta almeno dalla testimonianza di un teste attendibile.[1]

La confessione del reo, per prassi, doveva essere ricevuta dallo scriba della causa alla presenza di due commissari della Regia Giunta.

Ma perché valesse nei confronti dell’inquisito, era necessario che fosse confermata dall’esistenza di legittimi indizi; né essa nuoceva ai complici nominati.

Comunque, se dopo la tortura l’inquisito avesse o non confessato, sempre gli era concesso un termine per la difesa, pur non avendolo richiesto.

E durante questo termine poteva consultarsi con un avvocato, anche per contestare la confessione precedentemente data.

Nello stesso tempo gli era concessa copia dei reperti, dimodoché egli stesso oppure il procuratore speciale da lui nominato poteva chiedere la legittima citazione e la ripetizione sotto giuramento delle dichiarazioni dei testi del regio fisco.

Nella ripetizione, poi, se il teste negava la prima deposizione, veniva sottoposto a tortura, ed era considerata valida la dichiarazione espressa sotto i tormenti.

Inoltre il giudice quando il reo negava con ostnazione il delitto e la sua deposizione era avversata dalle parole del testo, per meglio conoscere a verità soleva ordinare un confronto tra il reo e il teste; e se più erano i testimoni, questi venivano confrontati separatamente.

I testimoni della difesa non potevano essere esaminati fuori del luogo del giudizio, come era sancito dal diritto comune ed osservato dalla Regia Giunta dei Contrabbandieri.

Trattandosi, però, di vecchi, invalidi, infermi, oppure nobili donne, che quindi non avrebbero potuto personalmente accedere al Tribunale, allora il giudice commissario della causa, in seguito, alla richiesta dell’inquisito, si recava a ricevere le loro deposizioni furi della città e del luogo del giudizio; in ogni caso mai fuori de regno. Inoltre, ad istanza dell’inquisito povero, che non aveva la possibilità di far pervenire i propri testi nel luogo del processo, la stessa Regia Giunta poteva provvedere all’accoglienza di questi.

All’esame del teste della difesa doveva essere presente il fisco, che poteva anche rivolgere delle domande alle quali il testimone era obbligato a rispondere; e questo pure nelle cause d’appello.

Come del resto il fisco interveniva alla tortura del reo e poteva interrogarlo durante i tormenti. Ed ancora esso doveva essere udito nelle cause di ricusazione del giudice, dove provvedeva all’esame dei testi addotti.

Pubblicato, infine, il processo veniva concesso al reo che lo avesse richiesto un ulteriore termine per confutare testi del fisco, adducendo una mortale inimicizia con questi ed altri motivi simili.

Quindi, ascoltato ancora l’inquisito sullo svolgimento della ausa, veniva pronunciata la sentenza che lo assolveva o condannava. Ed in caso di condanna, essa conteneva anche le pene prescritte dalle regie sanzioni.

Comunque nelle ipotesi di delitto in cui le prammatiche prevedevano come imposizione la pena di morte, la Regia Giunta poteva anche mutare questa con il remeggio sulle regie triremi per gli umili, e cona l relegazione per i nobili.[2]

Nel caso in cui il reo fosse stato catturato in flagrante, la dottrina era discorde nel ritenere se dovesse essergli concesso un termine per la difesa. Alcuni autori lo affermavano, altri lo negavano.

Secondi il Rosso[3] potevano verificarsi due ipotesi; quando fsse stata catturata una nave interamente carica di merci trasportate illecitamente e quando la nave intercettata avesse licenza di estrazione, ma le merci in essa contenute, fossero in quantità maggiore di quelle permesse.

Nel primo caso sia la nave che le merci andavano direttamente confiscate a beneficio del regio fisco. Nella seconda ipotesi non doveva procedersi di fatto, ma dopo che fossero state prese informazioni, bisognava provvedere secondo giustizia. La ragione di questa disparità di azione era da ricercarsi nella possibilità che i mercanti, nel secondo caso avessero caricato la nave con una maggiore quantità di merci all’insaputa del padrone della stessa, al quale quindi doveva essere accordata la difesa per dimostrare la propria innocenza; provata questa, doveva essergli restituita la nave.

Per la Regia Camera quando i contrabbandieri fossero stati catturati in flagrante nell’atto di esportare merci proibite senza licenza, e senza che fossero stati accolti i debiti di spedizione, doveva procedersi direttamente alla dichiarazione di sequestro delle merci e delle navi o degli animali che le trasportavano, ed alla loro vendita con applicazione del ricavato da parte del regio fisco, preceduta solo dalla citazione del reo per la lettura della causa; non essendoci bisogno di altri procedimenti cogniti.

E così osservava la Regia Giunta dei Contrabbandieri, secondi la quale essendo dimostrata dall’evidenza dei fatti la colpevolezza del reo, ogni difesa o giustificazione era superfluo.

Per quanto riguardava poi il procedimento nei confronti dell’inquisito contumace, esso aveva uno svolgimento particolare.

Nel caso di crimine di estrazione per il quale era prevista la pena di morte, ed altre pene corporali, dopo che fossero state spedite al reo le citazioni “ad informandum”  ed “ad caputila”, che potevano essere inviate solo se nei confronti dell’inquisito sussistessero almeno gli indizi sufficienti per la tortura, questo era reputato contumace se si fosse presentato nel termine concesso; che mentre negli altri delitti era generalmente stabilito di un anno, nelle Regia Giunta dei Contrabbandieri era solitamente abbreviato ad un mese.

Trascorso questo termine veniva inviata la citazione “ad foriudicandum” con la quale era citato non solo il reo, ma anche i suoi consanguinei; e condannati questi al pagamento dei debiti di contumacia, stabiliti in base alla qualità delle persone e del crimine consumato, si procedeva alla sentenza di forgiudica,[4] che era letta da commissario della causa pubblicamente e davanti alla Regia Giunta.

Nei delitti di estrazione di cose vietate per i quali non era sancita la pena di morte, invece, poteva procedersi anche direttamente alla condanna ed alla forgiudica del reo.

Perché poi la sentenza avesse rettamente valore, non erano necessarie altre prove se no quelle che risultavano dagli indizi sufficienti per la tortura.

Infatti, in questo particolare delitto il reo contumace era considerato come confesso; e ricordava il Rosso:[5] “Dicta ficta confessio dicitur liquidissima probatio”.

Infine, nelle ipotesi in cui il reo contumace avesse commesso altri delitti, la dottrina era discorde nel ritenere necessaria o non la spedizione di una nuova citazione. Second la prassi de il nuovo delitto fosse accessorio al primo poteva pervenire alla condanna senza la nuova citazione.

13. La tortura nel processo di contrabbando

Secondo il diritto comune non poteva essere sottoposto a tortura l’inquisito al quale non fosse stata precedentemente concessa copia degli indizi e delle prove a suo carico, contenente anche i nominativi dei testimoni, ed un termine per la difesa.

Tuttavia per prassi seguita dal tribunale dei contrabbandi era irrogata ugualmente a tortura, ad arbitrio del giudice, nei confronti del reo al quale non era stata accordata alcuna difesa né concessa copia dei reperti nelle ipotesi del delitto grave, specialmente nei casi in cui erano sancite pene corporali, valutata la qualità delle persone e l’urgenza degli indizi.[6]

Spettava inoltre alla potestà del principe accordare la facoltà di procedere alla tortura in ogni caso particolare, purché sussistessero legittimi indizi.

La copia degli indizi doveva invece essere concessa, se richiesta dall’inquisito, prima della nuova esecuzione, nelle ipotesi in cui fosse stata disposta dal giudice la ripetizione dei tormenti.

Se però la prima tortura era stata imposta moderatamente circa il modo ed il tempo, il supplizio poteva essere ripetuto anche senza la preventiva concessione al reo della copia dei reperti; notava il Mausonio;[7] “…hoc casu non debet dici nova tortura, sed continuatio primae…”.

Per la maggior parte della dottrina il giudice non poteva utilizzare insoliti strumenti di tortura né creare nuovi tormenti, ma doveva attenersi a quelli consuetudinariamente perpetrati nei tribunali del regno e previsti dal diritto comune e da quello municipale.

Il supplizio più in uso nelle cause di contrabbando, come del resto in ogni altro processo, approvato anche dal diritto comune, era il “tormentum funis, seu cordae”, consistente nel legare il reo con le mani dietro la schiena sollevandolo da terra mediante una carrucola ed infliggendogli forti strattoni, e più sottile era la corda maggiore il dolore infertogli.

Nelle ipotesi più gravi del delitto, equiparate l crimine del “Lesa Maestà”, la tortura della corda poteva essere integrata dal giudice con atri tormenti, quali il fare scorrere acqua gelata sul dorso del reo, oppure il farlo percuotere durante i tratti di corda o infine il farlo sottoporre agli stessi “cum baculo intra pedes apposito”[8]

Altri mezzi di tortura erano poi costituiti dal “tormentum stanghettae, vel taxillorum”, che consisteva nello stringere tra due tasselli di ferro una caviglia dell’inquisito, e dal “tormentum vigiliae” in cui il reo veniva posto a sedere su di uno scanno con le mani legate dietro la schiena, custodito ininterrottamente dai guardie che gli impedivano di addormentarsi anche per vari giorni; supplizio che poteva essere perpetrato, ad arbitrio del giudice, pure in maniera più crudele, sostituendo lo scanno con una capra o un cavallo sul quale il reo veniva legato completamente nudo.

Di più rara applicazione erano, invece, il “Tormentum sibillorum” irrogato nei confronti di donne e bambini, ed il “Tormentum ignis” imposto nei crimini più atroci.

Infine, secondo un privilegio accordato dalla “Magna Curia Vicaria” al Tribunale dei contrabbandi, potevano esser sottoposti ai tormenti nel processo informativo, senza la preventiva concessione di alcun mezzo di difesa, anche i testimoni reputati falsi, mendaci o cavillanti, oppure coloro che per essendo stati accusati da atri testi di avere assistito al compimento del delitto avevano ricusato di deporre, o gli autori di deposizioni contrarie.


[1] Vedi anche cap. 4.

[2] Sia il remeggio che la relegazione potevano essere imposti, a seconda della gravità del crimine, per un tempo determinato o anche a vita.

[3] Op. cit. pag. 382.

[4] In base alla quale si aveva un aggravamento della pena prevista e la possibilità per chiunque di applicare la giustizia.

[5] Op. cit. pag. 385.

[6] Vedi anche cap. 12.

[7] Op. cit. pag. 29.

[8] Così P Farinacci in op. cit. Tomo I pag. 201 e F. Mausonio in op. cit. pag. 30.

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