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Istituzione del real Ordine di Francesco I

Posted by on Feb 28, 2023

Istituzione del real Ordine di Francesco I

Si riporta di seguito il testo integrale della Legge per la instituzione del novello real Ordine di FRANCESCO PRIMO, data dall’omonimo sovrano a Napoli il 28 settembre 1829 e registrata sulla Collezione delle leggi e decreti reali di pari data sotto il numero 2594. Le medaglie, le croci, i nastrini e le insegne in genere, con le relative inscrizioni dettate dai sovrani borbonici durante la vigenza del Regno delle Due Sicilie, rientrano anch’esse a pieno titolo nel censimento di documenti relativi alle concessioni di dignità e di titoli nobiliari, e pertanto alla scienza araldica, di cui si occupa non marginalmente il blog su stemmi e sigilli reali ferdinandei e franceschiani.

“Essendo una delle nostre principali cure l’eccitare con tutti i mezzi del nostro potere lo zelo de’nostri sudditi nello esercizio delle diverse cariche civili da Noi loro affidate, e volendo sempre più incoraggiare la coltura delle scienze, le belle arti, ed i varj rami dell’industria, dell’agricoltura e del commercio, dalla cui floridezza quella del regno dipende; Considerando che i contrassegni di onore e di distinzione sono il più potente eccitamento alle virtuose e lodevoli azioni; Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.
Art.1 Instituiamo nel nostro regno delle Due Sicilie un Ordine cavalleresco, diretto unicamente a compensare il merito civile e che porterà il nome di Real Ordine di Francesco Primo2. Affinchè questo pregevole Ordine cavalleresco riceva dalla sovrana dignità della nostra Corona decoro e lustro, ci dichiariamo Noi stessi e la nostra real Persona Sovrano, Capo e Gran Maestro dell’Ordine suddetto, fregiando di sua insegna e divisa non meno il nostro petto, che le nostri reali armi ed imprese; e vogliamo che la suprema Magistratura dell’Ordine medesimo resti sempre annessa alla nostra real Corona. 3. L’Ordine anzidetto avrà cinque gradi, cioè Gran Croci, Commendatori, Cavalieri, Medaglie di oro, e Medaglie di argento. 4. Potranno aspirare alle Gran Croci soltanto coloro de’ nostri sudditi che avranno reso alla nostra real Corona ed allo Stato de’ rilevanti e gravi servigj nello esercizio delle maggiori cariche politiche, diplomatiche ed ecclesiastiche. 5. Alle croci di Commendatori potranno aspirare coloro che avranno eziandio prestato de’ grandi servigj nell’esercizio delle principali cariche politiche, diplomatiche, giudiziarie, amministrative di qualunque siasi ramo, ed ecclesiastiche. 6. Alle croci di Cavalieri potranno aspirare coloro che avranno reso degli straordinarj servizj nelle cariche politiche, diplomatiche, giudiziarie, amministrative di ogni ramo, ed ecclesiastiche, ed eziandio coloro che si saranno distinti nella coltura delle scienze per opere classiche pubblicate colle stampe, e nella coltura delle belle arti per capi d’opera di cui siano autori. 7. Alle Medaglie d’oro potranno apirare quegl’impiegati ne’ rami espressi nel precedente articolo, i quali si saranno distinti nell’adempimento de’ loro incarichi; e vi potranno eziandio aspirare gl’impiegati di rango anche più inferiore, i quali avranno renduto servigj d’importanza. 8. Potranno parimente aspirare alle Medaglie di oro tutti quelli che siansi mostrati eccellenti nelle belle arti colle loro produzioni, e quelli che introducendo nuovi metodi, abbiano apportato non ordinarj miglioramenti nelle arti meccaniche, o che abbiano notabilmente perfezionato l’agricoltura e la pastorizia, o promosso altamente l’industria ed il commercio. 9. Ci riserbiamo però di accordare anche la croce di Cavaliere per qualche straordinario caso di somma utilità pubblica prodotta da qualcheduno de’ nostri sudditi, o di nuove interessanti scoverte ottenute ne’ diversi rami de’ quali nel precedente articolo si è fatto parola. 10. Potranno aspirare alle Medaglie di argento coloro che, sebbene non abbiano tutti i requisiti voluti negli articoli 7 e 8, pure siansi resi degni di questa distinzione. 11. I militari ne’ quali concorreranno i meriti civili, di cui si è fatto parola negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, potranno anch’essi aspirare a’ diversi gradi dell’Ordine suddetto. 12. Le disposizioni della presente legge in nulla derogano i nostri decreti ed altre sovrane risoluzioni intorno a’ premj stabiliti per le esposizioni delle belle arti e delle manifatture; anzi colori che da tali esposizioni riporteranno ripetutamente il premio, avranno un titolo ad aspirare alle Medaglie di oro o di argento al presente Ordine. 13. In fine aspirar potranno sia alla croce di Commendatore o di Cavaliere, sia alla Medaglia di oro o a quella di argento, secondo il merito delle loro azioni e le qualità del loro rango, tutti coloro che come semplici particolari siansi illustrati con de’ fatti sommamente rari e virtuosi, diretti al servizio del Trono e dello Stato. 14. I servigj che continueranno a prestare coloro che avranno ottenuto la croce di Cavaliere, qualora siano di tale importanza che meritino di essere presi in ulteriore considerazione, verranno da Noi compensati colla croce di Commendatore, e quelli de’ Commendatori colla Gran Croce. Per le stesse considerazioni, coloro che abbiano ottenuto la Medaglia di oro, potranno avere la croce di Cavaliere; ed i decorati della Medaglia di argento potranno conseguire quella di oro. 15. I nostri Ministri Segretarj di Stato, ciascuno pel suo dipartimento, e’l nostro Luogotenente generale in Sicilia ci faranno nelle occasioni conoscere, per l’organo del nostro Ministro Segretario di Stato di Casa reale, i nomi, le qualità ed i meriti di coloro tra’ nostri sudditi che si renderanno degni di qualche grado dell’Ordine, meno che quello di Gran Croce, che ci riserbiamo di conferire spontaneamente a chi Noi stessi ne riconosceremo meritevole a’ termini della presente legge. 16. I Gran Croce avranno l’entrata nella sala del Trono, l’onore d’intervenire nelle feste di Corte e ne’ baciamano, e potranno decorare le loro imprese ed i loro stemmi della croce dell’Ordine. 17. I Commendatori avranno l’onore d’intervenire nelle feste di Corte e ne’ baciamano. 18. I Cavalieri saranno ammessi a’ reali baciamano. 19. Ci riserbiamo, secondo le occasioni, e secondo la qualità ed importanza de’ servizj che ci avrà reso qualcheduno degl’individui cui vorremo conferire uno de’ gradi dell’Ordine, di assegnargli una pensione in quella quantità che da Noi si crederà opportuno. Tali pensioni graviteranno sul ramo delle reali finanze, finchè Noi giudicheremo conveniente di stabilire un fondo per l’Ordine anzidetto. 20. Il distintivo dell’Ordine sarà una croce, che da una parte avrà lo scudo di oro colla nostra cifra F.I. sormontata dalla corona reale, e circondata da una corona di quercia in ismalto verde, ed all’interno una fascia azzurra, nella quale la leggenda De Rege optimo merito in lettere di oro, e dall’altra parte avrà lo scudo di oro colla iscrizione Franciscus I.us instituit MDCCCXXIX, circondata dalla corona di quercia in ismalto verde. I raggi poi della croce saranno di smalto bianco tramezzati da gigli di oro. 21. I Gran Croci porteranno per loro divisa la croce della quale si è fatto parola nel precedente articolo sormontata da una corona di oro, e sospesa al collo con un largo nastro color rosso ondeggiato con due orli color bleu. Porteranno in oltre sull’abito alla parte sinistra del petto una croce simile, che avrà lo scudo di oro colla nostra cifra sormontata dalla corona reale, e circondata da una corona di quercia di smalto verde, e con una fascia azzurra all’intorno colla leggenda De Rege optimo merito in carattere di oro. I raggi di questa croce saranno di argento tramezzati da gigli di oro. 22. I Commendatori porteranno la croce descritta all’articolo 20, ma alquanto più piccola di quella de’ Gran Croci, sormontata da una corona di oro, e sarà sospesa al collo col nastro dell’Ordine di minor larghezza di quello de’ Gran Croci. 23. I Cavalieri la porteranno più piccola di quella de’ Commendatori, sormontata da una corona di oro, sospesa all’occhiello del petto dell’abito con nastro dell’Ordine anche più stretto di quello de’ Commendatori. 24. Le Medaglie tanto di oro che di argento avranno da una parte la nostra effigie con una corona di quercia all’intorno, e la leggenda in giro Franciscus I. Reg. utr. Sicil. Hier. Rex. Nel rovescio poi vi saranno tre gigli nel mezzo col motto dell’Ordine De Rege optimo merito MDCCCXXIX, ed intorno la corona di quercia, e si porteranno sospese all’occhiello del petto dell’abito con un nastro più stretto di quello de’ Cavalieri. 25. Per la forma e dimensioni delle croci, delle medaglie e de’ nastri, serviranno di modello i disegni annessi all’originale della presente legge. 26. La nomina de’ Gran Croci, de’ Commendatori e de’ Cavalieri, come ancora la concessione delle Medaglie tanto di oro quanto di argento, sarà in nostro nome partecipata con reale rescritto del nostro Ministro Segretario di Stato di Casa reale. 27. Desiderando Noi che non rimanga senza premio alcun genere di virtù che potesse in qualunque modo influire sul pubblico bene, ed essendovi delle virtù che sebbene di privata utilità, e da non poter essere contemplate colle decorazioni dell’Ordine, pure influiscono direttamente sulla morale pubblica e sul vantaggio della società in generale, destiniamo per compenso di tali azioni virtuose la Medaglia di merito civile instituita col nostro decreto de’ 17 di dicembre 1827, il quale rimane derogato per ciò che riguarda compenso di servizj renduti al Re ed allo Stato, essendosi a ciò provveduto con la presente legge. 28. A tal uopo sono incaricate le autorità competenti di far conoscere i nomi di coloro che si renderanno degni de’ premj promessi coll’articolo 27, dirigendone ragionati e documentati rapporti al Ministro Segretario di Stato della Casa reale; e per la Sicilia al Luogotenente generale, il quale ne farà l’invio allo stesso nostro Ministro. I nomi di coloro che conseguiranno siffatti premj, e le azioni virtuose che avran determinato il nostro real animo ad accordarli, saranno manifestati per mezzo del giornale ufficiale. 29. Per gli affari dell’Ordine vi sarà una Deputazione composta di un Presidente Gran Croce, da due Commendatori, e da due Cavalieri, uno de’ quali farà da segretario ed archivario. La nomina de’ componenti la Deputazione sarà fatta da Noi sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di Casa reale. Un regolamento particolare fisserà i doveri ed il servizio interno della Deputazione. 30. Questa Deputazione essendo della dipendenza del mentovato Ministro di Casa reale, terrà col medesimo soltanto la sua corrispondenza. 31. Non sarà intesa se non quando piacerà a Noi di consultarla per la collazione de’ gradi dell’Ordine. Sarà sempre sua attribuzione di esaminare e discutere il merito delle azioni virtuose di cui si è fatto parola nell’articolo 27. 32. Le spese che occorreranno per la Deputazione dell’Ordine suddetto, e per qualche decorazione che ci piacerà di dare gratuitamente, graviteranno per ora su’ fondi esistenti pe’ nostri reali Ordini cavallereschi presso la nostra real Segreteria e Ministero di Stato di Casa reale.
Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de’ Ministri, e registrata e depositata nel Ministero e real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de’ Ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali dominj per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l’adempimento. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de’ Ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione”.

Con successivo decreto di pari data, l’Ordine verrà equiparato, in dignità e prerogative, a quello di S.Giorgio della Riunione, mentre con un altro decreto, firmato nel dicembre 1858 da Ferdinando II, ne verranno ampliate le classi.

fonte

http://sigilli.blogspot.com/2010/02/istituzione-del-real-ordine-di.html

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