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LA CONFRATERNITA DI SAN BERNARDINO DA SIENA di Scurcola Marsicana e lo STATUTO

Posted by on Gen 5, 2024

LA CONFRATERNITA DI SAN BERNARDINO DA SIENA di Scurcola Marsicana e lo STATUTO

Dopo aver riportato lo Statuto della Confraternita del SS. Sacramento e del Suffragio di Scurcola Marsicana, ora riproduciamo quello della Confraternita di S. Bernardino da Siena, tuttora esistente in paese.

Era il 1 ottobre 1728, allorquando in un inventario di beni che la Compagnia di San Bernardino di Scurcola rimetteva per il vescovo dei Marsi monsignor Giacinto Dragonetti, redatto dal pubblico notaio Asteo D. Liberato Bontempi, sottoscritto con il segno di croce dal priore Giacomo Rossi illetterato, che, Ippolito di Barnabo (anziano della Confraternita) e Giovanbattista Falcone (Sotto Priore) huomini vecchi e informati detto stato di detta Compagnia mediante il giuramento dichiarano che l’undici gennaio 1455, inizia la presenza della Confraternita di san Bernardino da Siena sul territorio scurcolano … La suddetta Compagnia fu eretta l’anno 1455 dell’Incarnazione di Nostro Signore il di undici gennaro con autonomo ordinaria di Monsignore Vescovo della Diocesi dei Marsi contenente le norme antiche eretta dal Presente Maestro Angelo de Carazoli ministro dell’ordine de frati minori (1).

Una data documentata è quella del 1572, il primo maggio, il vescovo Giovan Battista firmava i decreti dei Capitoli, così come descritto nell’informo del documento del 15 ottobre 1731 paragrafo 2. (2).

Come mai a Scurcola una confraternita dedicata al santo senese? Sebbene non esiste una documentazione certa, è stato tramandato che il santo sia stato a Scurcola durante il suo primo viaggio in Abruzzo. Secondo Padre Antonio D’Antonio francescano nato a Villalago nel 1920 e morto in Celano nel 1984, autore del libro san Bernardino da ieri a oggi, il santo predicò a Scurcola nel 1438. … Dalla Valle Roveto alla piana del Fucino, a Scurcola Marsicana dove, come tutti gli storici ammettono, il santo predicò e fu ospite della Famiglia Pompei alla quale il Santo lasciò, in ricompensa il suo bastone che tuttora si conserva in una custodia di legno (3).

La Confraternita non conserva un archivio storico, per cui l’originale dello Statuto è andato smarrito.

Lo Statuto della congrega di San Bernardino, del quale una copia originale si trova presso l’Archivio di Stato di Napoli, nel fondo Cappellanie Maggiore, scritto su carta pecora è sottoscritto da 11 confratelli letterati e 37 illetterati.

Lo scrivente nel 2003, giorno di Venerdì Santo, ritrovandolo nel Grande Archivio di Stato di Napoli, ottenute le fotocopie, ha fatto dono al Priore Pro tempore di S. Bernardino una copia antichizzata dello Statuto là depositato.

L’estensore dell’atto è il notaio Soldati, riportiamo la copia ritrovata nell’Archivio di Stato dell’Aquila precedentemente riscritta, essa è del 28 luglio 1870 e sottoscritta dal priore dell’epoca Antonio Di Pietro. Lo statuto ha avuto il regio assenso dal re Ferdinando IV di Borbone il 23 settembre 1784 in Napoli, capitale del regno di Napoli.

Ferdinandus IV per gratia rex utriusche sicilie, et Hierusalem, infans Hispaniarum, Dux Parme placentie, et castri, ac Magnum Princeps heredi tarius etrurie.

Reverendis in Christo Patribus

Reverendis in Christo Patribus, Quibuscumque, Archiepiscopis, Episcopis, Vicariis, Cleris, Capitulis, Et Aliy Ecclicis, Et Teligiosis. PersonisTotins Hujus tegni, et signantes Diocesis Civitatis Terra scurcolae.

Illustribus Quoque

Spectabilibus Quibuscumque Baronibus Titulatis, et non fitulatis gubernatoribus, auditoribus, capritaneis, assessoribus, sindachj electis uni ver-sitalibus, et aliis quibusvis officialibus quacumque authoritate, etpotestate fungentibus, saucorum locumtenentibus, et subistitutis, ad quos,seu quempresentas pervenerint, vel fuerint quomodolibet presentes, fidelibus devotis dilectis, gratiam nostram, et bonam voluntatem, nuper pro parte infraptorum. Supplicantium fuit majestati nostre porrectum infraptum memote cum relatione facta per rev: nostrum regium cappella num majorem tenoris seguentis.

S. R. M. = Per parte degli infrascritti supplicanti mi è stato presentato ingratto memoriale con Regia presentazione di mia commissione del tenore seguente. I sottoscritti fratelli della laicale Confraternita sotto il titolo di S. Bernardino da Siena eretta nella parte colleggiata Chiesa sotto l’invocazione della Santissima Trinità della contrada di Scurcola Provincia dell’Aquila, prostati a piè del Vostro Real Soglio umilissimamente la supplica a volersi degnare di accordargli il suo Regio Assenzo per la conferma di detta Confraternita , a forma delle regole di essa, e lo riceveranno a grazia, quan Deus = Io Antonio Mantelli supplico come sopra = Io Gio Battista Valente supplico come sopra = Io Paris Fabbi supplico come sopra =  Io Geremia Colucci supplico come sopra = Io Marcantonio di Barnapo supplico come sopra = Io Errico Anzini supplico come sopra = Io Francesco Talone supplico come = Io Fran. Antonio Fortuna supplico come sopra = Io Francesco Di Clemente supplico come sopra = Io Giuseppe Nuccetelli supplico come sopra segno di croce di Antonio Di Gasbarro Fratello Abilitato quale supplica come sopra = segno di croce di Matteo Falcone Fratello abilitato quale supplica autorizzata = segno di croce di Celestino Romano = fratello quale supplica autorizzato = come sopra = segno di croce di Domenico Rosa fratello quale supplica autorizzata segno di croce di Francesco Rotondo fratello quale supplica autorizzato = segno di croce di Carlo Romano fratello quale supplica autorizzato = segno di croce di Luca Romano fratello quale supplica autorizzato = segno di croce di Anastasio Nucci fratello quale supplica autorizzato segno di croce di Angelo Martini, quale supplica autorizzata = segno di croce di Giuseppe Costantini fratello quale supplica autorizzato = segno di croce di Domenico Carusotti fratello idem Croce Petitta = idem Gennaro Petitta = che la presente supplica mi è stata sottoscritta da croce segnata di propri caratteri, e nomi dei fratelli della laicale Confraternita di S. Bernardino di questa terra a me tutti cogniti e che siano la maggioranza, e più sana parte di essa Confraternita, l’attento io Regio Notaio Giò Michele Soldati della Scurcola in fede richiesto l’ho segnato. Lode a Dio

IO MEDESIMO REGIO NOTAIO MANO PROPRIA = REVERENDUS REGIUS CAPPELLANUS MAJOR VIDEAT, ET IN SCRIPTIS REFERAT = PATRITIUS = AVENA = JARGIANI FISCUJ REGOLIS CORONE PROVISUM PER REGOLAM SANTE CLAREI. NEAPOLI DIECI GENNARI 1784 = PRO MARTELLONE PISANUS = ILLUSTRISUM MARCHIO CITUS GENTILUS S.R.C. ET CRITERI AULARUM PREFECTI TEMPORE, SUPLIZIONIS IMPEDITI =

E con detto memoriale mi sono state presentate l’ingratitissime Regole del tenore seguente. Regole da osservarsi da tutti fratelli della laicale Confraternita di S. Bernardino da Siena della terra di Scurcola.

I° Qualunque persona vorrà entrarvi questa Confraternita si debbono presentare dal Priore di essa, il quale subito che coscia informato della probità e buon costume del medesimo, lo proporrà in congregazione, e concorrendo la maggioranza de voti segnati da fratelli, sarà ammesso alla fratellanza, vestirà il sacco, e se li leggeranno le Regole che deve osservare, come doversi fare prima il Noviziato per sei mesi indi si canti il venite Santo Spirito veni e tesi Spiritus  col verso favorevole del Priore Deus qui corda fidelin colle altre solite orazioni. Dal segretario si noterrà il nome dell’aggregato al libro il giorno del mese ed anno del suo ingresso; coll’ avvertenza però che nell’ammettere ciascun per fratello deve essere compiuta almeno l’età di anni diciotto e ciò affinchè siano di età matura per mantenere questa divota Confraternita in quieto, pacifico possesso. Sia inoltre parere contrario iscriversi Fratelli uomo di mala vita, bestemmiatore giocatore, ubriaco abituato.

II° Tutti i fratelli siano tenuti ogni domenica la prima di ogni mese portarsi in chiesa e star presenti in divozione alla S. Messa che in detto giorno è solito farsi celebrare nella cappella del Nostro Padre S. Bernardino, ed recitata avranno la corona nell’oratorio sotto l’invocazione dell’Immacolata Concezione, passino tutti a ritirarsi nella loro stanza, ove debbano sentire con attenzione le presenti regole che si leggeranno dal Secretario, e poi recitare la corona de morti consistente in quattro poste in suffragio delle anime de fratelli defonti.

III° Siano tenuti, ed obligati tutti li fratelli in ogni anno di festività del Nostro Santo, nel solenne giorno del Corpo di Cristo, della SS: Trinità, rogazioni di S. Marco, e Rogazioni, e di altri Santi protettori come pure con modo particolare intervenire alla processione di penitenza il Venerdì Santo nella visita dei Santi Sepolcri meditando la passione di Nostro Signore Gesù Cristo.

IV° Quando morirà qualche fratello siano tutti i fratelli tenuti, ed obligati d’intervenire vestiti di sacco ad accompagnare processionalmente il cadavere del Fratello defonto alla sepoltura vestito della propria veste, e nell’atto che l’accompagnano, e frattanto si cantano l’esequie, siano fattivamente dire fra se trenta Pater, ed ave in memoria della passione di nostro Signore Gesù Cristo applicandoli per l’anima del fratello defondo. E seppellito l’avranno a ritornare ordinatamente con divozione alla solita stanza, e poi ogni uno debba recitare cento Pater, cento ave, e requem eterna per l’anima di detto fratello defondo; come anche ciascun sia tenuto fargli celebrare una messa fra il termine di un mese dal Cappellano della Confraternita il quale a una ad una sia tenuto registrato distintamente in un libro, acciò si possino vedere le mancanze di chi non aderisse a la detta oblicazione. Se il fratello defondo fosse veramente povero, e non ci fosse nessun lascito di parenti per fargli l’esequie, in tal caso sia tenuta, ed obligata la detta Confraternita fargli l’esequie.

V° Siano tenuti ed obbligati tutti li suddetti fratelli di visitare ogni giorno l’altare del nostro Santo, ovvero la chiesa più vicina, dire inginocchioni cinque Pater, ave, e Gloria in onore delle cinque piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo; chi poi non gli riuscisse di andare in Chiesa, oltre li cinque Pater come sopra sia tenuto dire tre Pater e ave, e Gloria in riverenza della SS: Trinità, come pure siano tenuti ogni lunedì di ciascun settimana dire sette Pater, Ave, e Requie eterna per l’anima del purgatorio, e finalmente in ogni sabato siano tenuti dire sette Ave Maria in memoria delle sette allegrezze di Maria S.S. visitare i fratelli infermi e confortarli, esortarli a ricevere tutti i Sacramenti di S. Chiesa e prestargli con carità tutta l’assistenza negli estremi bisogni.

VI° Tutti i fratelli siano tenuti confessarsi, e far la comunione generale almeno tre volte l’anno, cioè nella festa del Nostro Padre S. Bernardino, nella natività di Nostro Signore Gesù Cristo e nella S. Pasqua di Resurrezione, e seguitando a fare l’istesso nella solennità del Corpo di Cristo, e la prima Domenica di Quaresima =

VII° Chè qualunque de Fratelli da legittima causa impedito non potesse intervenire alle Processioni ed altre obbligazioni di sopra espresse sia tenuto mandare la sua legitima scusa al Priore, se poi volontariamente per negligenza marcesse piu volte continua sia dal Priore caritevolmente ammonti, e se ciò persistesse nella contumacia possa essere cacciato dalla Congregazione concorrendovi però la maggioranza de voti segreti.

VIII° Che tutti i fratelli siano tenuti prestare la debita ubbidienza, e se qualcuno sarà disubbidiente, e fosse bestemmiatore, giocatore illecito, ed ubriacarsi all’osteria con pudico Scandalo, ed ammonito dal Priore non si amendasse, in tal caso si chiami dal Priore la Congregazione e fatto al medesimo tutto il potesse si cassi dal libro dei fratelli, precedente la maggioranza de voti segreti =

IX° = L’Elezzione del Priore, 1° e 2° Assistente Tesoriere, e Segretario si farà dal seguente modo cioè; Congregati i fratelli nella solita Congregazione ed intonato dal Priore il vini cicatos Spirity, indi proporrà loro tre soggetti li più idonei, e probi che si considerano migliori, indi il Segretario consegnerà a ciascuno dei Fratelli una fava bianca, ed una rosa, la prima dimostrante il voto affermativo, e la seconda il negativo; indi si passerà la bussola dal Segretario, e colui de tre nominativi cui avrà la maggioranza de voti resterà eletto Priore. Lo stesso poi si procederà per la elezzione; del 1° e 2° Assistente, e tesoriere; ed eletti che saranno debbano questi eligere il Segretario senza il voto de fratelli maggiori officiali possano essere consumati nel governo per un altro anno, qualora vi concorre la maggioranza dei voti segreti.

X° Circa l’ufficio del Priore debba costui inviggilare sugli interessi della Congregazione, e poi l’osservanza delle regole, ammonire, e mortificare quei fratelli che non fanno il loro dovere, ordinare assieme con gli Assistenti tutti i pagamenti che occorrono, e fare i mandati al Tesoriere e rendere i conti unitamente con gli Assistenti e Tesoriere in mano de due Razionali in pubblica Congregazione e coll’intervento del deputato eletto giusto il Concordato. Gli Assistenti debbano coadivare nell’Amministrazione ed in mancanza del Priore dovrà il primo Assistente supplire le veci del medesimo, e mancando anche questi vi è il 2° Assistente. Il Tesoriere dovrà afiggere le Rendite e notare in un libro, cosi l’introito come afitto per darne colla fine dell’anno lucido conto unitamente col Priore ed Assistenti- Il segretario debba registrare le risoluzione che si faranno da fratelli come anche la elezzione del Priore, consegne, nota di affitti, i nomi dei fratelli che si ascriveranno e cose simili: leggere le Regole, e tutti i fratelli in ogni prima domenica di ciascun mese che si consacreranno assieme meno da essi inviolabili osservate; il Maestro dei Novizi debba aver particolare cura d’inviggilare i novizi istruirgli sugli affari della Congrega, spiegargli le presenti Regole, ammonirgli quanto sia di bisogno, acciò imparino ad essere attenti e frequentanti al servizio di Dio. Eletti che saranno li sudditi Priori Assistenti Tesoriere e Segretario, sian tenuti a fare li seguenti officiali : cioè due mazzieri, i quali debbono aver l’obbligo in tutte le processioni di dare, assegnare in ciascuno l’officio impostoli dal Priore, e d’inviggilare, o guidare la processione, acciò riescano le cose a somma di divozione, e tutti i fratelli siano tenuti a tale effetto prestare a sopra detti ogni ubbidienza e sommissione: coll’avvertenza però che nel fare la elezione dei Mazzieri si deve far la scelta di due fratelli li più modesti frequenti, ed esemplari della Compagnia, accio possano esiggere quel rispetto ed ubbidienza che si conviene ed avendo maturatamente considerato il rispetto delle Regole, poiché le medesime non contengono cose che pregiudichi la Real Giurisdizione, ed il pubblico, ma semplicemente son dirette al buon governo della Congregazione; perciò precedente il parere di D. Domenico Potenza mio ordinario Consultore son divoto; che possa Sua Maestà degnarsi concedere tanto su le medesime Regole quanto su la fondazione della suddetta Congregazione il Real assenzo, coll’espressa clausa insita per altro alla Sovranità insque Regis Beneplacitum con fargli spedire privilegi in forma Regalis Camere Santa Clara, con le seguenti condizioni:

1° Che la suddetta Congregazione non possa fare acquisti, essendo compresa nella legge di ammortizzazione; e che siccome l’esistenza giuridica di detta Congregazione comincia dal di dell’impartizione del Regio assenzo nella fondazione, e nelle Regole, cosi restino illese le ragioni delle Parti per gli acquisti fatti precedentemente dalla medesima, come corpo illecito, ed incapace, al tutto a tenore del Real Dispaccio del 29 Giugno 1776.

2. Che in ogni esequie sia sempre salvo il diritto del Parroco.

3. Che le processioni ed esposizioni del venerabile possino farsi, precedenti le debite licenze.

4 Che i fratelli, li quali si trovano ascritti in detta Congregazione, e quei, che si ascriveranno in appresso non possono godere ne della voce attiva, ne la passiva ne avervi ingerenza neque directe, neque indirecte, nell’affare della medesima.

5° Che nella reddizione de conti si abbia da osservare il prescritto del Capo 5°. 2° et seguentibus del Concordato.

= 6 = Che a tenore dell Regal stabilimento fatto nel 1742, quei, che debbono essere eletti Amministratore e Razionali, non siano debitori della medesima; e che avendo altre volte amministrato le su Rendite e beni dopo rendimento de Conti ottenuta la debita liberatoria, e che non siano consanguine, ne affini degli amministrazioni precedenti sino al terzo grado inclusive de jure civili. E per ultimo, che si possa aggiungere o mancare cosa almeno dalle preisistenti Regole, senza il precedente Regal permesso. E questo a Napoli 23 Set. 1784.

FERDINANDO IV°

S.M. Concede il suo Reale assenzo alla preindetta Capitolazione fatta dai Fratelli della laicale Confraternita sotto il titolo S. Bernardino da Siena eretta nella Colleggiata Chiesa della SS.ma Trinità della terra di Scurcola Provincia di Aquila, circa il buon governo detta  Congrega, il modo di eliggere gli officiali le elezioni dei Fratelli, e godimento de Suffraggi in tempo delle di loro morti, coll’inserta forma della Relazione del Rev.do Regio Capp.no maggiore e servita la forma di quella in forma Regale Camere Santa Clara.

NOTE:

(1) Giuseppe Morzilli. Le Confraternite laicali di Scurcola Marsicana “fra storia e storie”, stampato presso Cromografica Roma S.r.l., Roma, per il Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.A., 2011; pagina 80.

(2) Giuseppe Morzilli. Le Confraternite laicali di Scurcola Marsicana “fra storia e storie”, op, cit. pagina 81.

(3) Giuseppe Morzilli. Le Confraternite laicali di Scurcola Marsicana “fra storia e storie”, op, cit. pagina 79.

Lo Statuto che segue riportato in copia autentica è quello depositato nel Grande Archivio di Stato di Napoli.

Pagine 1-14

Giuseppe Morzilli

LA CONFRATERNITA DI

SAN BERNARDINO DA SIENA

di

Scurcola Marsicana

e lo

STATUTO

a tenore delRegal Stabilimento del 1742

e del

Regal Dispaccio 29 giugno 1776

approvato in Napoli

il 23 Settembre 1784

di Giuseppe Morzilli

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