Mettere alla gogna (1815)
Sapevi che la gogna era prevista come pena accessoria dal codice penale del Regno di Napoli e che, per questo, poco dopo la restaurazione borbonica, Ferdinando I decise di precisare i casi in cui dovesse essere applicata.
Così accadde, in effetti, nel settembre 1815, con la firma a Portici di un apposito decreto. Il primo sovrano del Regno delle Due Sicilie stabilì che la suddetta pena fosse riservata ai condannati ai lavori forzati, sia a vita che a tempo, per i reati di furto, di falso e di falsa testimonianza. La pena della gogna non era applicabile contro le donne.
Sulla forca o con fucilata alle spalle (1842)
Sapevi che Ferdinando II, al fine di precisare le disposizioni per l’esecuzione della pena di morte di un militare resosi colpevole di atti di insubordinazione tali d’aver privato della vita il proprio superiore (e in tal caso definito infame), decise che, ove non si fosse potuto utilizzare il laccio sulla forca, il condannato avrebbe dovuto essere “fucilato alle spalle”. Così in effetti stabilì con un decreto del gennaio 1842, che si componeva di 4 articoli. Prevista dal codice penale militare del Regno delle Due Sicilie, la pena doveva essere eseguita, con il laccio alla forca (art. 1) o nell’alternativa segnalata sopra (art. 4), entro 24 ore dalla pronuncia della condanna, termine entro il quale il reo doveva essere condotto sul luogo dell’esecuzione, degradato e consegnato al boia (art. 2).
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