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REGESTI DI DECRETI DI FERDINANDO II, LE CARCERI

Posted by on Ott 6, 2022

REGESTI DI DECRETI DI FERDINANDO II, LE CARCERI

Castelli, carceri di lusso per i nobili (1831)

Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie gli esponenti della nobiltà che dovevano scontare delle pene legate ad obbligazioni civili e commerciali erano reclusi nei castelli reali.

Così decise, in effetti, Ferdinando II. Con un apposito decreto firmato a Napoli nel luglio del 1831. Il quale stabiliva che, essendo le prigioni regnicole prive di un locale idoneo per la custodia de’ nobili, questi dovessero essere detenuti ne’ castelli reali più vicini al comune ove era stato eseguito l’arresto.

Carceri affollate, processi più veloci (1824)

Sapevi che l’incremento di misfatti e quindi di detenuti determinò nel Regno delle Due Sicilie il problema dell’affollamento delle prigioni, imponendo all’attenzione sovrana il bisogno di ricorrere a misure che garantissero celerità nei processi. Fu per questa ragione, in effetti, che Ferdinando I approvò, nel gennaio 1824, un decreto con il quale si regolamentava la classificazione e il giudizio da compiersi per alcune specie di misfatti. Dividendo gli imputati, già in carcere o in attesa di giudizio o contumaci, in due classi: 1. processabili nelle forme vigenti; 2. processabili in forma sommaria e con riduzione della pena (in sostanza con rito abbreviato). Nella prima classe rientravano coloro che avevano commesso reati contro lo Stato, misfatti militari, misfatti comuni punibili con la morte o con l’ergastolo nonché i rei di resistenza alla forza pubblica. Nella seconda erano invece contemplati tutti gli autori di misfatti non rientranti nella prima classe.

Celle sacre (1827)

Sapevi che i conventi e i monasteri del Regno delle Due Sicilie dovevano riservare uno o più locali per la custodia disciplinare dei religiosi. Così, in effetti, stabilì Francesco I nel febbraio 1827, firmando un decreto che regolamentava le carceri nei detti luoghi sacri. Prevendo che vi fossero reclusi i membri degli ordini regolari i quali avessero trasgredito alla purità de’ costumi e, in genere, ai doveri imposti dalle regole dell’istituto religioso di appartenenza. I locali da adibirsi a siffatta custodia, della misura delle altre camere della comunità e dotati di finestre con le grate, dovevano essere ubicati nei corridoi interni al monastero, ma non al pian terreno. I religiosi in regime di custodia vi potevano portare il proprio letto e gli oggetti occorrenti. La razione e la qualità di cibo non dovevano mutare rispetto a quelle servite in refettorio, salvo decisioni stabilite in ragione del rispetto delle regole del singolo ordine.

fonte

http://decretiamo.blogspot.com/2010/02/castelli-carceri-di-lusso-per-i-nobili.html

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