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STORIA DI FERDINANDO II RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE DAL 1830 AL 1850 (III)

Posted by on Mag 24, 2024

STORIA DI FERDINANDO II RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE DAL 1830 AL 1850 (III)

Dovremmo smettere di definire certi storici “borbonici” e chiamarli semplicemente “preunitari” o “napolitani” nel nostro caso. Non si  capisce per quale motivo il Colletta che non scrive certo un trattato di obiettività scientifica sia considerato uno storico e i napolitani che scrissero al tempo di Ferdinando II siano considerati dei lacchè di regime.

Gli esuli pagati profumatamente in quel di Torino dal conte di Cavour per scrivere le loro ricostruzioni storiche antiborboniche che cos’erano? I depositari  della verità rivelata?

Buona lettura e soffermatevi sul profluvio veramente impressionante di innovazioni normative operate dal Re Ferdinando II

CAPITOLO II.
GRAZIA E GIUSTIZIA

Ferdinando segna il principio e il corso del suo regnare con diversi ed innumerevoli atti di Clemenza. Migliora grandemente lo stato igienico, amministrativo, politico e morale delle prigioni. Apporta modifiche, schiarimenti, innovazioni nella Legislazione Penale. Praticato stesso per la Civile. Immegliameuti dell’Ordine Giudiziario.

Darò cominciamento alle cose fatte per Ferdinando li dal ramo importantissimo di grazia e giustizia; conciosiacché la giustizia forma il primo e principal bene di ogni civile comunanza, e la misura più opportuna della civiltà; poiché barbaro è quel Popolo presso cui le leggi sono parziali o ingiuste. Il rispetto dei proprii dritti viene da natura, consentirne l’esercizio tanto largamente per quanto allo stato sociale si addice, ed equamente garantirli, e senno di matura legislazione. Parimenti sublime bene sono le grazie, le quali sovente debbono rattemprare l’acerbità della giustizia. Ferdinando mirabilmente satisfece alle mentovate cose; perché notevoli sono gli atti di clemenza e di giustizia, non che le modifiche arrecate alle antiche leggi, o le nuove leggi per Lui emesse, le quali in verità sono il più saldo argomento del nostro progresso; poiché dove le leggi sono stazionarie, ivi il corso evolutivo della vita dei popoli è tarpato o spento, e i nuovi bisogni che immancabilmente sorgono, non satisfatti.

Innumerevoli atti di Clemenza segnarono i primi momenti del suo regnare, coi quali intese a rinfrancar molte famiglie dai dolori sofferti, o che tuttavia soffrivano; ed a far rinverdire la concordia, che tempi funesti aveva no insterilita.

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I turbini politici scoppiati in varii tempi sulle nostre contrade avevano scomposta l’armonia degli elementi sociali, e destate condannabili passioni, le quali a documento del tempo crudele quasi nelle famiglie s’infuturavano. Molti di cordogli e di rimorsi pieni menavan vita abbietta ed odiata nel paese; altri balestrati fuori dei patrii lari, con penosa esistenza gemevano in istrania terra fra popoli di diverse usanze, lontani dai domestici affetti; altri avevano perduto il cingolo militare, altri gl’impieghi. Tanto castigo seguiva al delirio di pochi momenti di lusinghe e di vanità.

Ferdinando II nello ascendere al Trono vide col suo pensiero tanta miseria, e guidato dalla bontà del suo cuore volle ripararla e spingere col suo magnanimo esempio a perdonare le vicendevoli offese, e spegnere gli sdegni cittadini. Perlocché ordinava si condonasse l’avanzo della pena ai condannati per reità di stato; la reclusione e i ferri in semplice relegazione si commutassero; la pena dell’ergastolo al secondo grado di ferri discendesse; l’esilio perpetuo, o temporaneo maggiore di un lustro, a cinque anni si riducesse; l’azione penale per tutti gli antecedenti reati di stato cessasse; tutti coloro che per preveggenza politica stanziavano nelle isole o nelle prigioni fossero abilitati; le Commissioni Supreme di Stato si abolissero; si rimuovesse l’ostacolo derivante dalle passate vicende politiche per la occupazione dei pubblici ufficii, ogni suddito senza eccezione fosse ammesso ad esercitarli. Epperò vedemmo renduti alla patria gli esuli, ridonato ai più il cingolo militare perduto, richiamati molti ai pubblici ufficii, restituiti moltissimi alla pienezza dei dritti civili.

Questi atti generosi furono arra di moltissimi altri elio di mano in mano si vennero succedendo in tanta copia da far grata meraviglia; sì che non v’è stato pubblico avvenimento, o festa, o giorno ricordevole del Trono, in cui un raggio di clemenza non discendesse

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ad allietare le miserie

Frutto della regia umanità furono anche la vigilanza e le modifiche ordinate pel sistema penitenziario. Spediti probi Cittadini per visitare lo prigioni tutte del Regno o riferire sugl’inconvenienti che risguardavano Io stato igienico, e morale, e sui mezzi per evitarli o contemperarli. Abolito l’uso degli orridi Criminali di Castel Capuano, retaggio e documento di barbara età: riuniti nella carcere della Concordia i detenuti per debiti, dispersi precedentemente in varii luoghi; ed in altro carcere tutti i giovanetti sparsi per varie prigioni: stabilita una Soprantendenza pel servizio delle prigioni di Palermo; date opportune disposizioni per la vigilanza e la custodia dogl’imprigionati per causa civile, e destinati i Procuratori del Re presso i tribunali civili a soprantenderli: disposto, che i locali destinati ai detenuti civili non dovessero avere alcuna cosa di comune colle prigioni centrali stando piuttosto in luogo di casa di restrizione anziché di carcere: approvato un programma per la costruzione dei carceri centrali nelle provincie del regno; tutte le prigioni migliorate; una maestosa carcere panottica surta in Palermo; emessi saggi regolamenti co’ quali si attese alla salubrità, alla sicurezza ed alla capacità delle prigioni: prescritto, che l’amministrazione delle carceri di Napoli costituisse come prima una soprantendenza separata; furono ripartiti in varie classi i detenuti, e ad evitar l’ozio, si provvide al lavoro ed alla mercede, non che alla istruzione morale, e religiosa.

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Quindi

Le leggi penali ebbero anch’esse rilevanti cure. Furono dati provvedimenti opportuni sulle querele di fatto in principale contro le scritture private; risoluto il dubbio surto pel senso dell’art. 386 delle leggi di procedura penale intorno al termine accordato all’imputato per produrre appello; stabilite giuste pene contro i giuochi di riffa, non che pel controbando semplice di mercanzie immesse nelle frontiere del regno, e per coloro che devastassero o scavalcassero il muro finanziero per fare contrabbandi. Emise utili disposizioni intorno alla iscrizione da presentarsi dalla tesoreria generale per conservare il privilegio sul riacquisto delle spese di giustizia in materia criminale correzionale e di polizia; e provvedimenti opportuni affin di agevolare la presentazione spontanea degl’imputati; abolì la giurisdizione delle commissioni militari pei misfatti di scorreria per la campagna in bande armate, disponendo che procedessero in cambio le Gran Corti speciali; estese all’ingenere dei reati in materia di lavori di oro e di argento le disposizioni del decreto dei 2 agosto 1830; attese convenevolmente allo spegnimento ed alla punizione delle comitive armate che scorrazzavano in Sicilia, e dei loro fautori, e ricettatori, ed ordinò il pronto e regolare disbrigo delle cause dei detenuti giudicabili.

Emetteva inoltre delle disposizioni dirette alla esecuzione dei provvedimenti dell’art. 308 delle leggi di Proc. Pen. intorno al ricorso da prodursi nelle condanne di morte; a chiarire le disposizioni delle LL. di Proc. Pen. intorno agli effetti della dichiarazione di pubblico nemico; a regolare la repressione

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e il procedimento nei reati com

Dispose che si facessero talune modifiche al rito correzionale e contravvenzionale, mostrate indispensabili dall’esperienza nello interesse della giustizia, segnatamento per l’appello della sentenza e pei termini onde accelerare il giudizio; e che si affidassero al giudice di circondario le parti di pubblico ministero nello esperimento di fatto nei giudizii penali. Promulgò una legge saggia intorno ai duelli, nella quale con un variato novero di pene si propugna un atto tanto contrario alla morale, alla religione ed alla stessa società.

Diede delle disposizioni per la degradazione degli ecclesiastici condannati alla pena capitale, ed altre discipline intorno agli stessi; per prevenire e punire i reati risguardanti la Tratta dei Negri, traffico obbrobrioso per la umanità. Decretò che fossero dichiarato gravi le percosse e le ferito pericolose di sfregio; e che la pena di morte sanzionata doll’art. 353 delle LL. PP. fosse estesa eziandio al caso di omicidio volontario di coniuge per matrimonio clandestino, o di coscienza; che le disposizioni per falsa testimonianza in affari civili e penali fossero applicabili ai reati di produzioni di falsi testimonii, di carte false,

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e di false testimonianze per gli atti dello stato civile. Emise disposizioni salta cauzione da prestarsi dal condannato per l’appello e pel ricorso per annullamento di sentenza correzionale, e sulle citazioni per dichiarare se voglia o pur no avvalersi di un documento arguito di falso. Inoltre fu stabilito il carcere per custodire i sottoposti a giudizio penale per celebrazione di matrimonio clandestino; fermato che per le contravvenzioni degli Ufficiali dello Stato Civile nella trascrizione del matrimonio di un nazionale contratto in paese straniero, fossero adattabili le disposizioni penali degli articoli 170, e 171 delle LL. PP. giusta i casi in essa determinati; conclusa una convenzione col Governo Austriaco per la reciproca estradizione degli autori o complici di designati misfatti; approvato un regolamento pel trasporto dei giudicabili dall’una all’altra parte dei reali domini!; decretato, che al termine di ore 24 stabilito dall’ari.313 delle LL. di Proc. Pen. per notificarsi al reo il ricorso del ministero pubblico o della parte civile, si aggiungessero altre 24 ore per ogni quindici miglia di distanza, ove il reo medesimo non dimori nel luogo, in cui risiede l’autorità, che ha profferita la decisione impugnata; stabilito che fosse punita col secondo o col terzo grado di prigionia la fuga dai luoghi di custodia o di pena con chiavi false o adulterine; dichiarato il modo di raccogliere nei giudizii penali la dichiarazione dei condannati esistenti nel presidio nei bagni, e nell’ergastolo; fatti convenevoli schiarimenti al decreto de’ 18 agosto 1817 riguardante i pensionisti condannati per causa criminale 5 disposte alcune cose intorno alla espiazione delle pene di confine e di esilio correzionale cui siano condannate le donne; fatte multe altre riforme per le quali si è sempre più perfezionata la legislazione penale.

Pari attenzione fu portata dal Re sulle Leggi Civili; sì che ottime modifiche, utili immegliamenti, giudiziose osservazioni si possono riscontrare

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nella innumerevole congerie delle disposizioni legislative a tal riguardo emesse.

Tali sono quelle che riguardano gli atti occorrenti nei giudizii contro gli Uffiziali dello Stato Civile; il termine accordato per produrre il ricorso di annullamento avverso i giudizi i di opposizione al matrimonio; alcuni art. coli delle LL. di Proc. Civ. risguardanti i giudizii per contravvenzioni alle leggi sullo Stato Civile e sul Notariato; le ordinanze rilasciate dalle autorità giudiziarie dopo le domande delle parti o dei loro patrocinatori; le formalità da praticarsi perle alienazioni, trasferimenti ed immobilizzazioni delle partite inscritte sul gran Libro appartenenti ai Minori ed agl’Interdetti; l’abuso delle ricuse prodotte nei giudizii civili presso i giudici circondariali o i supplenti comunali.

Importanti sono eziandio la legge intorno agli alimenti dovuti dai Discendenti agli Ascendenti ed ai Collaterali; lo disposizioni sulla competenza dei Conciliatori a decidere le azioni per pagamento di censi ed altre prestazioni prediali nel possessorio fino a ducati sei; il decreto che concede ai genitori la facoltà di potere per giusti motivi, chiedere al Magistrato, che la figlia nubile anche dopo varcata la minoretà, tolga dimora in un conservatorio; le disposizioni sulla pubblicità delle sentenze contenenti interdizione, o destinazione di consulente giudiziario, o di amministratore provvisorio, e quelle intorno alla liquidazione delle spese di giustizia nei giudizii civili presso la Suprema Corte di Giustizia; la risoluzione del dubbio intorno alla competenza del gravame di appello contro l’atto del giudice Commessane. per la chiusura definitiva del processo verbale di graduazione; la legge contenente molte modifiche degli articoli delle LL. CC. relativi a! sistema ipotecario; le disposizioni per assicurare la rendita di beneficii, badie, mense ed altre fondazioni ecclesiastiche in caso di vacanza; le provvidenze contro i difensori renitenti

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a restituire gli atti e le produzioni giudiziarie ai proprii clienti; la riforma all’art. 180 delle LL. CC. Sullatrascrizione nel registro dello Stato Civile dell’atto di celebrazione di matrimonio contratto da un nazionale in paese straniero; il metodo prescritto per la legale ammissione nel Regno delle carte e degli atti scritti in lingua straniera prov venienti dall’Estero, per farsene uso in giudizio nel Regno, o fuori; la forma della citazione per editto affin d’interrompere la prescrizione delle azioni possessorie nascenti da sentenze della commissione feudale, oda altri titoli non contradetti.

Inoltre si fece a decretare, che si appartenesse ai Giudici di Circondario in Sicilia la risoluzione delle quistioni fra i notai ed i ricevitori del registro intorno al versamento dei dritti di archivio notarile; che i periti agrimensori, gli architetti o ingegnieri nel dare il giuramento e nello stendere i rapporti dovessero far menzione della loro cedola o laurea; che l’azione del Ministero Pubblico per la interdizione nei casi di demensa o d’imbecillità si potesse eziandio esercitare quando i parenti degl’individui nessuna cura si dessero di lui; che nei casi di apposizione di suggelli la ricusa del giudice adito non fosse punto di ostacolo al medesimo per eseguire il semplice atto dell’apposizione; che l’atto di carcerazione per causa civile dovesse essere formato, esclusivamente dall’usciere che esegue l’arresto; che si serbassero alcune norme sul trasporto degli arrestati, sulle carceri civili e sui loro custodi; che dovessero cessare, come colpiti dalle leggi eversive della feudalità, tutti gli obblighi di dritti proibitivi aggiunti alle concessioni di terre fitite dai baroni, dalle chiese, e dai corpi morali in Sicilia; che si aspettasse ai Tribunali Civili il sentenziare nei giudizii per la punizione degli uscieri contravventori all’obbligo che hanno di adempiere personalmente agli atti del proprio ufficio; che i giudici circondariali o i loro supplenti fossero

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giudici

Oltracciò stabilì un ordine col quale doveano essere successivamente chiamati a compiere il numero dei votanti nei tribunali civili i giudici di circondario dei capoluoghi di residenza dei tribunali in Sicilia; alcune regole da osservarsi nei casi di consenso, o di atti rispettosi per i matrimonii dei sordi muti; la istituzione di una camera di disciplina degli avvocati in ogni residenza di Gran Corte civile in Sicilia; alcuni provvedimenti per la regolarità delle convenzioni nuziali per matrimonii dei minori; la procedura da serbarsi dai tribunali civili per lo scioglimento delle ipoteche a favore delle parti. Si fece a dichiarare che le rendite dei beneficii che tengono luogo di sacro patrimonio fossero insequestrabili soltanto fino alla capienza della tassa patrimoniale in vigore nelle diocesi del regno; stabilì la multa che possono infliggere i Conciliatori in caso di reclamo di proprietà di mobili sequestrati; diede delle disposizioni intorno ai conflitti nei giudizii, in cui tengonsi competenti le autorità dell’ordine giudiziario e quello del contenzioso amministrativo.

Emise ancora dei provvedimenti intorno alla rinuncia del ricorso per annullamento prodotto in Corte Suprema di Giustizia, ed alle dichiarazioni di non riceversi o non ammettersi il ricorso;

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riguardo al reimpiego dei ca

Infine tralasciando molte altre cose per non andare a lungo, soggiungerò, che utili provvidenze furono anche date dal Re per gl’impiegati ai quali l’ordine giudiziario è commesso. Autorizzato il Ministro alla scelta di alunni di giurisprudenza pratica, il di cui servigio si riterrebbe come di giudici soprannumerarii; ristabilite le Gran Corti Criminali in Aquila, in Trani, in Catanzaro;. stabilito un terzo posto di Avvocato generale nella Corte Suprema di Giustizia di Napoli; prescritto che tosto alle loro residenze si rendessero i funzionari giudiziari nominati, promossi o traslocati; estesa ai Collegi giudiziari di Sicilia la istituzione degli alunni di giurisprudenza; ampliate, divise, ed altrimenti aggiunte, prorogate, modificate le camere delle G. C. civili e criminali per lo pronto disbrigo

continua…..

fonte

https://www.eleaml.org/sud/stampa2s/01_Storia_di_Ferdinando_II_Regno_due_Sicilie_1830_1850_libro_I_II_II_Giovanni_Pagano_2011.html#ANTECEDENZE

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