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STORIA DI FERDINANDO II RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE DAL 1830 AL 1850 (IV)

Posted by on Mag 25, 2024

STORIA DI FERDINANDO II RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE DAL 1830 AL 1850 (IV)

Dovremmo smettere di definire certi storici “borbonici” e chiamarli semplicemente “preunitari” o “napolitani” nel nostro caso. Non si  capisce per quale motivo il Colletta che non scrive certo un trattato di obiettività scientifica sia considerato uno storico e i napolitani che scrissero al tempo di Ferdinando II siano considerati dei lacchè di regime.

Gli esuli pagati profumatamente in quel di Torino dal conte di Cavour per scrivere le loro ricostruzioni storiche antiborboniche che cos’erano? I depositari  della verità rivelata?

Buona lettura e soffermatevi sul profluvio veramente impressionante di innovazioni normative operate dal Re Ferdinando II

degli affari; stabilito l’albo degli Architetti pur le co

CAPITOLO III.

FINANZA.

Sommario

Ferdinando rileva da stato deplorevole la Finanza. Ordina una ben intesa economia. Generosi rilasci fatti sull’assegnamento della Real Casa. Abolisce molti balzelli, moltissimi ne minora o modifica. Utili disposizioni intorno ai Banchi, alta Cassa di Ammortizzazione, alta Fondiaria, ai Dazii indiretti. Notevole diminuzione di alcuni rami del Debito pubblico, e spegnimento di altri. Ottimi provvedimenti pei generi di privativa, per le Poste e i Procacci, pel Registro e Bollo. Cassieri ed Agenti Contabili. Corte dei Conti. Monete e Garentia. Demanii. Tesoreria Generale.

La Finanza è parte principale di Governo, e filosoficamente guidata forma nerbo e sostegno alla potenza dello Stato, e fonte da cui scaturiscono i rivi della pubblica prosperità. Avara, ingiusta, strana prima di Carlo, venne per opera sua e dei suoi Successori a modi più equi e conformi a civiltà, e quantunque sopraggravata da enormi spese di guerre, di opere pubbliche, e di altre intraprese, nondimeno nell’anno ventesimo di questo secolo era in uno stato fiorentissimo quando il cataclismo politico di quel tempo totalmente la inaridì. Molta si adoperò il governo affine di ritrarla da quella voragine, ma tanta opera era serbata al secondo Ferdinando. Economia saggia e beo intesa, largizioni prudenti, amministrazione calcolata, minorazione o spegnimento di franchigie abbisognavano per riparare a tanta ruina, ed Egli cotidianamente e con atti legislativi, e disposizioni e provvedimenti s’ingegnò a modificare, immegliare, perfezionare tutte le parti di questo importante ramo di amministrazione civile; sì che ben puossi affermare, che il nostro sistema finanziero sia il più semplice, il più giusto, il più equilibrato, e che il Mo

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Ed a vero dire, facendosi Egli capo di una saggia e tene ordinata economia, cominciò a praticarla prima nella Reggia e poi nel Reame. Bandì il fasto dalla Corte, e compose sua vita in modo men largo dei Predecessori, rilasciò dalla sua borsa privata 180 mila ducati, ed altri 390 mila dall’assegnamento della sua Real casa, in tutto 370 mila ducati; fece distaccare dal Dominio di casa Reale alcuni designati beni in favore della Tesoreria generale onde ottenersi fra sei anni una rendita di ducati 36mila, od 800; ordinò si dichiarassero di pubblica utilità le opere intraprese coi fondi della casa Reale per inalveare le acque di Caserta.

Dispose una economia e risparmii dai ministeri di 871 mila, e 667 ducati; diminuì per metà il macino sì che si sgravò il popolo di 626 mila, 500 ducati annullò il vizioso costume di concentrare molti averi sulla stessa persona a titolo di soldi, soprassoldi, pensioni ecc. purché la somma cumulata oltrepassasse 25 ducati al mese; stabilì nel tempo stesso una tariffa di riduzione di tutt’i soldi e pensioni di giustizia che sorpassavano la detta somma; fissò al doppio la ritenuta sulle pensioni di grazia; impose la ritenuta di una seconda decima sulle spese di materiale; prescrisse nuovi piani di economia sopra i comuni, ordinando di applicare i risparmii, che sarebbersene ottenuti alla diminuzione di quei balzelli comunali, che gravavano peculiarmente sui bisognosi; e già il Ministro dello Interno, non ancora passati cinque mesi dal pubblicato decreto, rapportava che in conseguenza di tali benefiche disposizioni le provincie cisfarane avevano goduto del minoramento di 1 milione 192 mila, e 743 ducati, e che erano stati spesi in opere comunali ben 122 mila e 762 ducati. Continuando il Re nel laudevole aringo si facea a disgravare le proprietà della Capitale dai dritti così detti diPortolania;

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ad abolire il dazio sulla carne in Sicilia, a togliere il gravoso balzello della rivela dei vini, e l’altro di6 carlini a botte che pagavasi nei casali di Napoli; a rivocare la tassa posta sugl’impiegati e sui pensionisti attivi dello stato, e poscia ad abolirla eziandio per le pensioni di giustizia di ogni sorta; ad ordinare che il dazio del macino in Sicilia di 17 gr. al tomolo si riducesse a 12, e che cessassero il sistema di esazione detto rurale, e le così chiamate istruzioni di piazza, le patrie, e locali costumanze, e la bolletta di passaggio; a disporre, che si stabilissero metodi semplicissimi alfine di liberare da ogni molestia i consumatori; che i comuni fossero risponsabili verso la Tesoreria della integrità della quota rispettiva.

Intanto a questo proposito merita particolar menzione l’Atto Sovrano dei 13 Agosto 1847, nel quale il benefico Re ordinava, che dal 1.° Gennajo del vegnente anno fosse totalmente abolito il dazio fiscale sul macino nei dominii di terra ferma, e quindi cessasse la esazione dei ducati 625,946, residuo di 1,254,000 ducati primamente imposto.

Che il dazio civico che s’impongono i Comuni ai termini dell’articolo 200 della Legge del 12 Dicembre 1816 non potesse eccedere un carlino a tomolo:

Che si dovesse onninamente abolire il così detto metodo di transazione nella esazione del dazio civico sul macino:

Che l’attuale dazio sul sale fosse ridotto di un terzo:

Che il dazio sul macino in Sicilia dovesse essere scemato dell’annua somma di ducati 300 mila:

Che si riducesse a ducati 3 e gr. 60 la botte napolitana il dazio di ducati 7 e gr. 20, già imposto nel 1824 sulla immissione dei vini di Sicilia in Napoli.

Dispose inoltre, che in una sola amministrazione tanto il macino regio che il Comunale si fondessero; libero fosse dopo la macinazione il traffico del genere comunque manifatturato. Si stabilirono infine un piano organico del per

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e le istruzioni necessarie per conseguire con modi semplicissimi la riscossione del dazio; riuniva in una sola persona le cariche di Segretario generale del Banco delle due Sicilie, e di Segretario Generale dell’amministrazione delle monete; aggiunse al Banco delle due Sicilie due altre Casse di Corte residenti una in Palermo, e l’altra in Messina.

Fu sospesa la vendita dei beni dello Stato e dei pubblici stabilimenti, il rilascio ai debitori della Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico in altro tempo ordinato; stabilita una particolare amministrazione per i beni dell’Ordine di Malta nella dipendenza della cassa di ammortizzazione; date utili disposizioni per l’alienazione dei predii urbani da farsi per mezzo di tal cassa; fissato ad annui ducati 700 mila il fondo per l’ammortizzazione del debito pubblico della parte continentale del regno; instituita una commessione in Palermo a fine di esaminare i titoli originarii del debito perpetuo e di altri debiti di quella tesoreria generale, da servire alla fondazione del gran libro e della cassa di ammortizzazione in Sicilia; confermati i dritti di esazione della percettoria della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico nel distretto di Taranto.

Ordinava inoltre la rettifica del catasto fondiario della Sicilia, per la quale furono date opportune istruzioni, e destinati degl’invigilatori; e stabiliva poscia che la contribuzione fondiaria in Sicilia ascendesse a 480 mila once; instituiva in Palermo quattro percettorie di dazii diretti, e le direzioni provinciali di questi, per tutta Sicilia; decretava che la tassa fondiaria pei dominii transfarini dal dodici e mezzo fosse ridotta al dieci per cento, e che le case esistenti nei comuni di due mila abitanti in giù fossero esenti di fondiaria.

Oltre a quello che pei dazii indiretti si è accennato antecedentemente aggiungero molti altri provvedimenti al

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di quelli sommamente vantaggiosi. Tali sono l’aumento del dazio sulla immissione delle legna, dei carboni e dei pianoforti; lo stabilimento del termine nel quale può dimandarsi la bonifica di dazii pagati sopra mercanzie non estraregnate; l’organico dell’amministrazione dei dazii indiretti accresciuto di controlori, di commessi, di amministrazioni e di altri impiegati.

Di vantaggio fu esentato da dazio la estraregnazione della rubbia, modificato quello della importazione del ferro; comminate molte pene avverso i contrabbandieri; fatto un regolamento per la uscita fuori regno delle cortecce di sugheri; ridotta la tara sui zuccheri caffè, e cera; emesse opportune norme per eseguire le perizie nelle istruzioni per falsità di bolli doganali; ridotto il dazio per la introduzione dei tabacchi in Sicilia; assoggettate al bollo doganale molte manifatture estere di seta o di altre materie; date opportune disposizioni intorno alla percezione dei dazii d’immissione su i lavori esteri di oro e di argento; modificato utilmente l’articolo 2 del decreto dei 26 gennaio 1835, con cui fu stabilita la seconda linea doganale nei dominii insulari; regolato il cambio dei libri pubblicati nel Regno con quelli dell’Estero; dichiarati in contravvenzione i lavori di argento e di oro sforniti di bollo; prescritto il modo di supplire il giudice di prima istanza del contenzioso dei dazii indiretti, ed il suo supplente, ove mancassero entrambi nello stesso tempo, o fossero legalmente impediti; emesso un regolamento pel consiglio di amministrazione dei dazii indiretti in Sicilia.

Inoltre fu fissato dapprima indi ridotto, e poi abolito il dazio di estrazione dei zolfi di Sicilia; stabilito, che tutte le amministrazioni e direzioni generali e provinciali dei rami finanzieri debbano passare in ogni cinque anni le carte al grande archivio di Napoli, od agli archivii provinciali; approvato il regolamento per la distribuzione delle officine della gran dogana

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di Napoli, per le diverse operazioni da eseguirvisi, e per la ripartizione degl’impiegati in ciascuna di esse; stabilita una norma per la provvista degl’impieghi vacami nelle amministrazioni finanziere dei dominii continentali; abolito il dazio sulla estraregnazione dei sali dalla Sicilia, ed accordate alcune facilitazioni per lo commercio di essi.

Divantaggio dava utili disposizioni intorno alle perizie per la ricognizione della specie e qualità delle merci da servire per la liquidazione dei dazii doganali; determinava la indennità dovuta pei danni ed interessi sopra i generi sequestrati in dogana; riduceva a metà il dazio di importazione sui libri, e stabili vaio su diversi generi non preveduti nelle tariffe, aboliva l’altro della vallonea estera e della corteccia di quercia ad uso di conceria; approvava il regolamento per lo servizio doganale delle strade ferrate; ordinava la confisca di tutte le conserve di polpa vegetale introdotte nei dominii di qua dal Faro, che contengono sale eccedente la proporzione del dieci per cento; accordava la bonifica della tara del 18 per cento sull’olio riposto in botti di Cerro.

Finalmente stabilì diciassette direzioni di dazii indiretti nei dominii cisfarini, cioè una per ciascun capoluogo di provincia, e tre in Napoli; modificò la linea doganale stabilita sui confini limitrofi allo stato Pontificio; aumentò dì otto posti di soprannumeri la dogana e il porto franco di Messina; stabilì una seconda linea doganale in Sicilia. Istituiva molte dogane, moltissime innalzava di classe, ed altre separava o trasferiva in altri luoghi a tenore che il bene del servizio richiedea. Prescrisse il sistema da serbarsi dall’amministrazione generale dei dazii indiretti in Sicilia intorno alla libera fabbrica ed alla vendita delle carte da giuoco; minorò il dazio sui generi coloniali, e su taluni salumi, e abolì la sopratassa preesistente; emise un regolamento intorno alle formalità da osservarsi nella riesportazione

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dei generi dichiarati avariati stabilì la scala

Il meraviglioso è, che nel tempo stesso in cui erano scemate le imposte, si facevano grandi spese per opero pubbliche ed utili provvedimenti, si spegneva gradatamente il debito pubblico di due milioni e mezzo di lire sterline anglo-napolitano contratto nel 1824, non che quello fluttuante in ducati 4 milioni,345 mila, e 251; ed anche l’altro della Cassa di Ammortizzazione di 1 milione, ed 830 mila ducati; di tal che nel 1844 la estinzione di tutti i debiti era compiuta. Superato questo scoglio, il Re volgeva la mente all’ammortizzazione delle rendite commerciabili per via di sorteggio due volte l’anno ed alla pari, eccettuandone soltanto le cauzioni dei contabili, i patrimoni sacri, i luoghi pii ed altre rendite che di loro indole debbono restare immobilizzate. Facea liquidare in Sicilia i debiti dello Stato verso i particolari, soddisfarne una buona quota, e compierne il pagamento con altri assegni; e medesimamente estingueva il debito di 1,000,000 di once siciliane, e quello di 1,150,000 ducati per le strade. Molti utili provvedimenti furono anche dati intorno ai generi di privativa. Abolita la privativa del tabacco in Sicilia; stabilito un Direttore nella salina di Lungro, e ridotto il. numero dei commessi negli stabilimenti di generi di privativa; fatta una nuova tariffa dei tabacchi; minorato assaissimo il prezzo del sale da servire alla salagione dei pesci; stabilite delle pene correzionali pei contrabbandi e le contravvenzioni in materia di generi di privativa; le privative de’ tabacchi, sali, carte da giuo

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eccettuate dal trattato di navigazione e di commercio con la Gran Brettagna.

Né minori cure richiamò l’importante servizio della posta e dei procacci, dappoiché, oltre alle migliorie ed alle modifiche apportate al personale, molte officine postali furono instituite, altre mutate di sito, altre elevate di classe; inoltre fu pubblicata una nuova tariffa per le lettere provvenienti o spedite per l’Estero, e per l’Interno riformata ed ampliata l’amministrazione delle poste in Sicilia; tratto profitto dei vapori per lo servizio postale, fatto un novello organico riguardante il numero ed i soldi dei funzionarii e degl’impiegati nell’amministrazione generale delle poste in Napoli, e nelle direzioni postali dello provincie continentali.

Anche il registro e bollo ebbe le sue migliorie, e i suoi provvedimenti, e n’erano ben degni perché l’assicurazione della data delle carte, e de’ titoli dell’oro e dell’argento, garentisce dritti interessi e valori importanti, diede varie disposizioni intorno al registro e bollo ed alle spese occorrenti nei giudizii ad istanza del Min. Pub. contro gli uffiziali dello stato civile; non che sul modo di facilitare la riscossione dei crediti dell’amministrazione del registro e bollo, ed anche intorno alla registratura degli atti sotto firma privata; prescrisse il modo di eseguire lo perizie nelle istruzioni per falsità di bolli doganali; furono pubblicati provvedimenti per facilitare le operazioni del controllo nulla percezione dei dritti di registro delle multe, e de’ dritti degli archivii notarili, un regolamento per gli esiti di rilascio a favore dei ricevitori del reg. e bol. e dei cancellieri dei Trib. e delle Gr. C. civili, e disposizioni intorno alla sospensione degli uffiziali pubblici renitenti al pagamento delle multe incorse per contravvenzioni alle leggi sul reg. e bol., autorizzò l’amministrazione del reg. e bol. a fare le spese a credito pei giudizii relativi a’ dritti

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ed altre fondazioni ecclesiastiche o laicali; modificò l’art. 23 della legge del 21 giugno 1819 sul registro; instituì una scuola teorico-pratica per lo ammaestramento di un numero di alunni nell’amministrazione del registro e bollo; riunì sotto di un solo Direttore Generale le amministrazioni del reg. e bollo, e de’ reali lotti; ed oltre ad altre migliorie, aumentò il numero dei verificatori.

Fece chiarimenti sugli effetti prodotti del certificato di situazione del contabile in riguardo all’ipoteca legale spettante al Fisco; decretò, che i dritti degli Archivii notarili in Sicilia si versassero nelle casse dei ricevitori del registro; estese agli agenti contabili dei regii lotti di Napoli e di Sicilia l’uso delle decisioni amministrative stabilite pei contabili delle diverse amministrazioni, e poscia eziandio a tutte le amministrazioni finanziere della Sicilia; emise delle disposizioni sull’arresto personale dei Contabili debitori dei comuni e dei luoghi pii.

Moltissime cose il Re dispose per le Corti dei Conii. Fatta una nuova pianta organica della G. C. dei conti in Palermo, con la giunta di una nuova camera e dell’alunnato; soppressa la commissione temporanea instituita per lo esame dei conti a tutto il 1825; date utili disposizioni risguardanti i mezzi legali per impugnare le decisioni contumaciali dei Consigli d’ intendenza e delle G. C. di Conti, i ricorsi per ritrattazione, e le opposizioni di terzo; create due commissioni per definire i conti arretrati di competenza delle camere contabili della G. C. dei Conti di Napoli; accordato ai contabili dei Comuni minori di Sicilia il decreto dei 2 febbraio 1818 intorno alla forma esame, e giudizio dei conti delle pubbliche amministrazioni; nella G. C. dei Conti di Sicilia. aggiunto un’ altro Avvocato Generale, aumentato a dodici il numero dei razionali, e divise le funzioni di Segretario e Cancelliere per Io passato unite

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in un solo impiego, e provveduto al soldo dei Consiglieri di ambo le camere.

Altre disposizioni riguardano le Monete e la Zecca. Dispose molte cose intorno alla perizia per la pruova generica delle trasgressioni che potranno accadere in materia di lavori di oro e di argento filato; fissò il tipo delle monete di nuovo conio; vietò la costruzione, la conservazione e l’uso delle macchine denominate bilancieri, senza la debita autorizzazione; riunì la carica di segretario generale dell’amministrazione delle monete a quella di Segr. Gen. del banco delle due Sicilie.

Intese l’animo alle Istruzioni per lo scioglimento della promiscuità, e per la divisione dei demani! in Sicilia; aggiunse altri capitoli allo stato discusso della tesoreria di Sicilia per gl’introiti dei dritti degli archivii notarili di quella parte del regno; abolì gli uffizii finanzieri di Messina; dispose opportunamente per assicurare l’andamento dei giudizii che si agitano presso i Tribunali nello interesse della Real Tesoreria, fece una nuova pianta degl’impiegati negli uffizi i sostituti della real tesoreria di Napoli stabiliti in Palermo; emanò disposizione concernenti l’esercizio della carica di tesoriere della cassa di sconto.

continua………..

fonte

https://www.eleaml.org/sud/stampa2s/01_Storia_di_Ferdinando_II_Regno_due_Sicilie_1830_1850_libro_I_II_II_Giovanni_Pagano_2011.html#ANTECEDENZE

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