Alta Terra di Lavoro

già Terra Laboris,già Liburia, già Leboria olim Campania Felix

Strutture e organizzazione dello Studio di Napoli nel Trecento

Posted by on Gen 15, 2021

Strutture e organizzazione dello Studio di Napoli nel Trecento

La conoscenza delle vicende relative alle istituzioni del periodo angioino è fortemente limitata dalla pres- soché totale impossibilità di fare ricorso a documentazione di tipo archivistico.

La distruzione completa dei registri della cancelleria, avvenuta nel 1943 a San Paolo Belsito, dove furono trasportati perché scam- passero a danni che si temeva potessero essere maggiori, in effetti fu solo l’ultima, seppure la pin ingente e traumatica, di una lunga serie, che ora impedisce di procedere a letture dirette di quel tipo di materiale’. Dunque, chi si pone a studiare la storia dello Stadium napoletano del Trecento è costretto a far ricorso prevalente alla settecentesca storia di Giangiuseppe Origlia2 e alle sue purtroppo insufficienti trascrizioni, o agli studi di Gennaro Maria Monti3, approntati in occasione del settecentesimo anniversario di fon- dazione dell’università di Napoli, che, per quanto accurati, quasi sempre si limitano a indicare, senza ri- portarne il testo, la sola collocazione archivistica della fonte ormai perduta. E se per il Duecento è possibile integrare la documentazione con informazioni ricavabili — comunque con estrema difficoltà — dalle raccolte di dictamina connessi col cosiddetto epistolario di Pier della Vigna, di Riccardo  da Pofi o  di Marino da Eboli, per il Trecento sembrano venir meno anche le fonti di questo tipo, perché in quel periodo è ormai terminata la spinta propulsiva impressa dalla importante e Morente scuola di are dicrn- minis di area centro-meridionale‘.

Dunque, conviene appressarsi alla ricostruzione  delle strutture e dell’organizzazione de11’universita di  Napoli nel XIV secolo con  l’animo di chi deve limitarsi a rileggere o reinterpretare fonti gia lette e in-

i  Per  una  storia  delle vicende  dell’archivio  angioino  cfr.  STEFANO  PALMIERI,  Degli  archivi  napolitani.  Storia e tradizione,

Bologna, Il Mulino, 2002.

GIANGIUSEPPE ORIGLIA, Istoria dello Studio di Napoli, I, Napoli, Stamp. Giovanni di Simone, 1753.

’ GENNARO VIA MONTI, L’età angioino, in Storia della Università di Napoli, Napoli, Ricciardi, 1924, p. 19- 150; ID.,

Per la storia dell’Uniuersità di Napoli.- ricerche e documenti vari, Napoli, Perrella, 1924.

‘ Grazie a tale documentazione  è  stato  possibile  ricostruire  buona  parte  della  storia  dello  3rur/zum  in  epoca  sveva:  cfr. FULVIO DELLE DONNE, «Per scientiarum haustum et seminarium doctrinarum». Storia dello Studium di Napoli in età sveva, Bari, Adda, 2010 (che aggiorna il precedente «Per IcientiartltTl haustum et seminarium doctrinarum». edizione  e studio  drì  documenti relativi allo Studium di Napoli lu età scena, «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medioevo», 111 (2009), p. 101-225). Sulle difficoltà interpretative connesse con la natura della tipologia testuale cui appartengono i dictamina, e sulla  scuola  retorica dell’Italia centro-meridionale si consenta il rimando a FULVIO DELLE DONNE, Autori, relazioni, trasmiIsioni, ricezione. I problemi editoriali delle raccolte di dictamina di epoca sveva e dell’epistolario di Pier della Vigna, «ArNos. Archivio normanno-svevo. Testi e studi sul mondo euromediterraneo dei secoli XI-XIII», 2 (2009), p. 7-28; e al pitt recente ID., Le dictamen capouan: écoles rhétoriques et conuenti0HS historiographiques, in Le dictamen dans tout see etats. Perspectives de recherche sur la théorie et la pratique de lars dictaminis (XI’-XV’ siècles), eds. BENOÌT GRÉVIN, ANNE MARIE TURCAN ÙERKERK, Turnhout, Brepols, 2015 (Biblio- thèque d’histoire culturelle du Moyen Àge, 16), p. 191-207.

terpretate, non potendone trovare altre nuove o inedite. Tenendo conto di tali premesse, dovendo ap- procciarsi alla tematica delle universita in tempo di crisi, si può  tuttavia cominciare  col dire che oltre agli elementi di crisi connessi con gli eventi esterni, probabilmente comuni alle altre istituzioni univer- sitarie del1’epoca, lo Stadium di Napoli soffre anche — e soprattutto, tanto da mettere del tutto in ombra il resto — di una particolare condizione di crisi interna, connessa implicitamente con il suo stesso ‘statuto’ di universitå ‘statale”, o meglio ‘monarchica’. Nato come fondazione imperiale e regia nel 1224, per volere de1l’imperatore Federico II di Svevia, patì, nel suo primo secolo di storia, numerose chiusure e riorganizzazioni, dettate da successioni, crisi dinastiche più o meno violente, guerre e ribellioni‘. In altri termini, ogni volta che il re mutava, per successione concordata col predecessore o meno, oppure si al- lontanava dal territorio, ovvero, ogni volta che la corona vacillava o era costretta a impegnarsi in altre vi- cende, l’universitå ne subiva le conseguenze, perché, come vedremo tra poco, era emanazione diretta del sovrano.

Per conoscere alcune peculiarită dello Stadium napoletano di questo periodo conviene partire dalla prima delle due ‘riorganizzazioni’ a noi note del secolo XIV, attestata in una lettera del  1302 indirizzata at bidello e stazionario Ventura’, a1 quale era ordinato di divulgare e rendere pubbliche le volontå del so- vrano: in altre parole, in assenza di privilegi e ordinanze specifiche, dobbiamo qui servirci di una comu- nicazione, per dir così, di servizio. In essa Carlo II comunicava che, essendo occupato nelle cure dello stato e costretto ad affrontare bella ct di5S dia, aveva affidato al cancelliere del Regno e suo consigliere, ovvero a1 vescovo di Lettere, Pietro di Ferrières, il compito di offrire «curam solertis ordinationis et rec- tificationis regulam dicti Studii [. ..] ut prefatum  Studium,  turbulenta  utique  implicatione  minuitum, per ipsius virtutes et gratias eo potius restaurationis fomenta susciperet, quo efficacius illius regimen per- sona tarn sufficiens gubernaret »8, cioè «l’impegno di un solerte riordino e la regola della riorganizzazione dello Studio [. . .] affinché il predetto Studio, sminuito dalle turbolenze in cui è rimasto certamente im- plicato, grazie alle virtù e alle capacită di quello possa tanto piii assumere i lenimenti della convalescenza, quanto piii efficacemente una persona assai adatta possa reggerne il governo». Non sappiamo quali fossero le turbolenze patite, ovvero se si trattasse di un topos giustificativo legato alla necessită di riorganizzazione, oppure se si facesse concreto riferimento alle conseguenze della guerra del Yespro; in ogni caso, sappiamo che l’amministrazione dell’universitå era stata affidata al cancelliere del Regno, con una delle prime at- testazione di una prassi che sarebbe stata seguita anche in seguito’ e che, dallo stesso Carlo II, sarebbe stata formalizzata da apposita ordinanza sul1’ufficio del cancelliere, il quale disponeva «de stationariis, bidellis et aliis omnibus, qui ad ordinationem et curam studii pertinere noscuntur», cioè di tutto il per-

La definizione risale a KARL HAMPE, Our Gründungsgeschichte der Universität Heapel, «Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Phil. hist. Kl.», 10 (1923), p. 3 nota 1; EDUARD WINKELMANN, Über die ersten Staatsuniversi- täten, Heidelberg, Buchdruckerei J. Hörning, 1880, p. 12. Tuttavia già HEINRICH DENIFLE, Die Universitäten des Mittełalters bid 1400, I, Berlin, Weidmann, 1885, p. 432, contestava l’esattezza di questa definizione.

Su tali vicende cfr. DELLE DONNE, «Per scientiarum haustum», nonché GIROLAMO ARNALDI, Fondazione e rifondazioni dello studio di Hapali in età sreva, in Uniuersità e sacietà nei secali MI-XVI, Pistoia, Centro italiano di studi e d’arte, 1982, p. 81-105: 102-103 (il saggio è stato poi ripubblicato in 11 pragmatismo degli intellettuali. Origini e primi sviluppi delle istituzioni uniuersitarie, a cura di ROBERTO GRECI, Torino, 5criptorium, 1996, p. 105-123; e in un fascicoletto pubblicato da1l’Università di Napoli, intitolato La fondazione fridericiana dełl’Università di Napoli, Napoli, Universita, 1988, p. 21-48).

7 Sul personaggio, che poi venne promosso sorvegliante dell’annona, in nome dei diritti degli studenti e dei dottori, cfr.

ROMOLO CAGGESE, Roberto dAngiò e i suai tempi, II, Firenze, Bemporad, 1930, p. 413.

La lettera è riportata in ORIGLIA, ÍStOEia, . 199-201: 199. Il testo, per essere reso intelligibile, è stato ritoccato nella pun- teggiatura ed emendato in piu punti, anche sulla base di una breve citazione contenuta in Monti, L’età angioina, p. 41.

” Cfr. MONTI, L’età angioina, p. 39-41, con l’elenco dei cancellieri-rettori e dei rettori per gli anni in cui la carica di can- celliere non era ricoperta da nessuno.

sonale che era impegnato nella gestione dello Studio’ 0. In verità, non sappiamo con precisione in cosa dovesse consistere la restduratio richiesta; la lettera del re al bidello e stazionario Ventura, in effetti, era incentrata sulla comunicazione de11’arrivo, come professore di diritto civile, de1 bolognese Giacomo (Ia- copo) Belvisi (o di Belviso) 11 , che era stato invitato «per speciales litteras nostras»: insomma, il professore era stato chiamato formalmente dal re, ma evidentemente l’effettiva organizzazione amministrativa e di- dattica era e sarebbe spettata al cancelliere, il quale, aveva predisposto che Giacomo «ordinarie legat solus in anno futuro proximo, quo Digestum vetus ordinario ritu legatur, et die quinta octobris anni presentis inchoetur lectio et terminetur in quinto mensis iulii dicti anni»’2, «insegni come ordinario da solo nel prossimo anno, in cui va letto il Digesto vecchio [cioè, i primi 24 libri] secondo il rito ordinario, e in cui le lezioni inizino il cinque ottobre di quest’anno e terminino il cinque di luglio».

Il fatto che Giacomo Belvisi fosse stato convocato formalmente dal re e che fosse stato invitato a or- dinarie legere significava chiaramente che lo stesso re avrebbe provveduto a pagarne lo stipendio, come sappiamo dalle consuetudini che caratterizzavano lo Studio di Napoli, e che riguardavano i professori di tutte le discipline attestate (assimilabili sostanzialmente a grammatica/retorica, diritto civile, diritto ca- nonico e fisica/medicina); tranne quelli di teologia, che non erano  nominati dal  re, in  quanto connessi con le strutture conventuali di Domenicani, Francescani e Agostiniani, e che  pertanto — con  certezza dopo il 1302, ma molto probabilmente anche prima — non ricevevano stipendi diretti e personali, ma sussidi e sovvenzioni per le strutture”. Sappiamo che lo stipendio di Giacomo Belvisi ammontava a 50 once, con l’aggiunta di altre 12 once per le spese di viaggio”: una cifra decisamente  notevole,  rispetto alla norma, che, evidentemente, rivela la rinomanza del personaggio, nonché la grande benevolenza regia nei suoi confronti. Infatti, scorrendo gli elenchi dei docenti e dei loro stipendi stilati nel 1924 da Gennaro Maria Monti’5, possiamo notare che il suo stipendio è tra i più alti mai concessi a un professore dello Studio: solo Roberto da Laveno ne aveva percepiti 60 negli anni 1269-1277, e Andrea Bonello da Bar- letta, per gli anni 1268-1271, ne aveva percepiti prima 30 e poi 50. Tutti gli altri, invece, avevano retri- buzioni molto pin basse, che variavano, in linea di massima, in base alla materia di insegnamento: i professori di diritto (civile e canonico), ai quali sin dall’origine dello Stadium di Napoli era affidato il compito di formare il quadro dirigente dell’amministrazione statale”, indubbiamente erano quelli meglio retribuiti, con stipendi medi attestati intorno alle 15-20 once, e che, come abbiamo visto, arrivarono

fino a un massimo di 60 once (ma a Dino del Mugello ne furono offerte, invano, addirittura 10017); poi

venivano quelli di medicina, con stipendi medi attestati intorno alle 12-15 once, e che non superarono

” Cfr. LEON CADIER, Eswat Eur l’administration du Royaume de Sicile, Paris, Ernest Thorin, 1891, p. 251-252 e nota 1. Cfr. anche MONTI, L’età angioina, p. 39 e note 2, 4 e 5.

i ‘ Sul personaggio, che, in verita, sembra aver insegnato a Napoli già dal 1298, cfr. SEVERINO CArRiOLI, Beluisi Giacomo,

in Dizionario biografico degli italiani, 8, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1966, ad vocem.

1’ ORIGLIA, Istoria, p. 199-200, con le solite correzioni.

1‘ Su tale questione risultano ancora convincenti le conclusioni di MONTI, L’età angioino, p. 26-30; e ID., Per la storia, p. 61-94. A tale riguardo, già per 1’eta sveva può essere illuminante un documento relativo al professore Erasmo di Montecassino, edito in DELLE DONNE, Per scientiarum haustum, p. 109-110, doc. 11, e discusso ivi alle p. 50-52, che fu invitato non dal so- vrano ma dalla «universitas doctorum et scolarium»: invito che potrebbe intendersi come un informale sondaggio di disponi- bilita da parte della collettivita di maestri e studenti, ma che potrebbe anche rivelare uno statuto particolare di quell’insegnamento, scollegato dall’autorizzazione regia.

1‘ Cfr. MONTI, L’età angioino, p. 9€ -, nonché MATTEO CAMERA, Annali delle due Sicilie, Il, Stamperia e cartiere del Fibreno,

1860, p. 69-70.

i’ Cfr. MONTI, L’età angioina, p. 78-87.

‘” Cfr. DELLE DONNE, «Per scientiarum hatlIttim», p. 12-13. ’ Cfr. MONTI, L’età angioina, p. 74 e nota 10.

mai le 24 once; infine quelli di arte5, i quali percepivano stipendi medi ben pin miseri, che ammontavano appena a 10 once, arrivando in un solo caso a 12.

Gli stipendi erano erogati solitamente da1 Giustiziere di Terra di Lavoro (da cui dipendeva Napoli, sede dello Studio), sui proventi della dogana di Napoli, per ordine del sovrano’8, ma non  erano attribuiti  a tutti i docenti. La medesima comunicazione al bidello e stazionario Ventura che stiamo esaminando, infatti, ricorda che Giacomo Belvisi sarebbe stato il solo professore a ordinarie legere il Digesto vecchio, ma, successivamente, aggiunge altre informazioni. Ovvero, che egli avrebbe dovuto leggere «ordinarie usque ad libri finem», ma che «bis in hebdomate  libri extraordinarii legantur  per sufficientes  lectores, seu bachelarios in prefato Studio, secundum laudabilem consuetudinem et probatam»”, cioè «due volte

‘  

alla settimana i libri straordinari 2

siano letti da docenti idonei, ovvero baccellieri del menzionato Studio,

secondo la consuetudine lodevole e approvata». Dunque, come anche altrove, i baccellieri potevano in- segnare, senza stipendio regio, pur se i documenti non fanno sapere se il titolo di baccelliere o il permesso specifico per l’insegnamento fosse concesso dal re. È probabile, però, che il permesso fosse concesso dal cancelliere, perché, sempre nella stessa comunicazione al bidello e stazionario Ventura, si aggiunge anche che in diritto canonico «doctores et lectores idonei auctore Domino habeantur in tempore, ut ordinatio ipsa per eundem cancellarium, habito perpenso consilio, sic legentes et audientes habilitet»2’, «si abbiano a tempo debito, con l’aiuto di Dio, dottori e professori adatti, secondo che l’amministrazione stessa, per mezzo del medesimo cancelliere, con maturo consiglio, reputi idonei professori e uditori». Dunque, dato che la comunicazione riguardava esplicitamente il solo Giacomo Belvisi, chiamato da1 re, è lecito supporre che gli altri, bDchelarii, doctores o lectores non specificatamente individuati a ordinarie legere per volontà del re, ma solo del cancelliere, non avessero diritto a uno stipendio regio, ma che, evidentemente, potes- sero contare solo sui donativi, ovvero sulle collectae degli studenti: cosa indirettamente confermata dallo scarso numero di mandati  di pagamento  registrati, che, in  media, si limitano,  per l’inizio  del Trecento, a uno, due o massimo tre docenti per disciplina a11’anno22.

Insomma, in maniera  diretta  o  indiretta  (tramite  il  rettore-cancelliere), i professori,  ordinarie  legente5 o meno, dovevano sempre essere autorizzati dal1’autorita regia. A prescriverlo, del resto, era gia un di- ploma del gennaio del 1274 indirizzato al giustiziere degli scolari — a cui spettavano  funzioni  giurisdi- zionali,  con  porrirfZS   fieri et mixti imperii ne gladii sui  dottori, sugli scolari  e su  tutti coloro che avevano  a che fare con lo Studio2’ — col quale si intimava: «aliquem non licentiam et auctoritatem docendi non habentem a nobis nec tu iustitiarie ordinare doctorem permictas, nec vos  scolares  sicut  doctorem  ordi- natum aliquatenus adeatis »2‘,  «non vi permettete,  né tu  giustiziere  di  ordinare dottore chi non  ha ricevuto da noi la licenza o l’autorità di insegnare, né voi scolari di andare a lezione da lui come se fosse un dottore proclamato». Tale comando è imperativo e fa comprendere che non solo l’insegnamento ordinario andava autorizzato dal re, ma anche qualsiasi altro tipo di attivita di insegnamento. Del resto, come sappiamo,

i‘ Cfr. tri, p. 74.

i” ORIGLIA, Istoria, p. 200.

  • Per libri extraordinarii, dato il contesto, vanno  intesi  quelli  del  Digestum  vetus, che sono da identificare  nei  libri VIII- XI, XIV-XVI, XXII-XXIV, e che, evidentemente, non si riuscivano a fare durante la lezione ordinaria,’ i libri ordinarii, invece, erano i restanti I-VII, XII, XIII, XIX-XXI. Tale ripartizione è evidenziata da FEDERIGO CARLO $AVIGNY, Storia del diritto romano nel Medio Ero, Il, 1,  Firenze, Vincenzo  Batelli,  1844, p. 241-242,  dove, alla nota 609, cita  una spiegazione  contenuta  nel ms. BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, Pal. Lat. 735.
  • ORIGLIA, Istoria, p. 200.

2’ Cfr. MONTI, L’età angioina, p. 30 e 78-87.

2” Cfr. MONTI, L’età angioina, p. 41-45.

2‘ GIUSEPPE DEL GIUDICE, Codice diplomatico del Regno di Carlo I e Il dAngià, I, Napoli, Stamperia della R. Università,

1863, p. 260, in nota.

anche la licentia (o privata examinatio) e quella che per semplicità espositiva possiamo chiamare la ‘laurea’ (più propriamente conventus €t ma ÌStratu5) erano conferite per diploma e per volonta regi. Un diploma di Carlo I del 1278 è assai utile nel farci conoscere talune procedure, che, sebbene  riferite allo studio della medicina, fatte le debite differenze, possono forse applicarsi anche alle altre discipline25. Esso espli-

cita che potessero licenziarsi in medicina solo i baccellieri che, dopo aver frequentato per 30 mesi le lezioni di un magi5ter conventatus et regens (cioè di un professore formalmente laureato e ‘ordinario’), avessero superato un duplice esame con quel maestro; poi avessero continuato a frequentare per altri 10 mesi, ovvero altri 26 mesi qualora non fossero già licenziati o laureati in art€S (fungendo le artes da pre- parazione per le altre discipline universitarie). Dopo questo periodo di tempo essi dovevano farsi esami- nare singolarmente da ciascun magister regens, che avrebbe scritto il suo giudizio in una lettera chiusa e sigillata indirizzata al cancelliere; infine avrebbero dovuto farsi esaminare nella curia regia dai medici del re, che avrebbero comunicato il loro giudizio al cancelliere. Giunto a questo punto, il baccelliere poteva acquisire la licentia e fermarsi a questo grado; se intendeva essere conventatus, cioè se voleva la laurea, poteva scegliere un maestro con cui procedere a quella cerimonia pitt solenne e pubblica, che non è spie- gata nel dettaglio, ma che permetteva l’insegnamento di grado pin alto. In ogni caso, però, il baccelliere licenziato doveva giurare fedeltà al re, che avrebbe insegnato nello studio di Napoli per 16 mesi dopo es- sere conventatu5, che non avrebbe presentato baccellieri indegni di essere licenziati e che non avrebbe te- nuto più di due lezioni al giorno, durante l’anno accademico, che —  come attestato da quel documento, del 1278 — sarebbe durato dal primo ottobre alla fine di maggio.

Piuttosto numerosi, in effetti, sono fino alla fine degli anni Trenta del Trecento i diplomi che attestano

le licenze, e che rivelano un assoluto arbitrio — del re o di chi in suo nome gestiva tali pratiche — nella nomina della commissione regia che, dopo il giudizio espresso per iscritto dai professori regentes, doveva esaminare il licenziando. Assai vario era il numero  (da uno  in su), e anche la qualita  dei componenti, che non sempre erano esperti della disciplina2‘. Bastera qualche esempio a far capire pienamente la si- tuazione: la commissione che, nel 1338, doveva conferire la laurea in grammaticali5 scientia a Giovanni di Benevento, presentato dal professore Tancredi di Arezzo che insegnava  quella medesima disciplina, era composta sì da due grammatice profeSSoF€S (Giovanni da Genova e Ligorio Gizzulo da Napoli), ma anche da due magi5tEi artium et medicine (Roberto da Ascoli e Landolfo Nernulia) 27; e qualche anno prima, nel 1322, sempre per una laurea in grammaticalis scientia, Guglielmo di Tommaso era stato esa- minato da un solo professore, il giurista Pietro Maramauro, dottore in Decretali  e luogo tenente  del rettore dello Studio Matteo Filomarino28. Del resto, il sovrano,  se lo riteneva opportuno,  poteva anche fare a meno di qualsiasi esame o cerimonia, e concedere il diploma di laurea direttamente, come sappiamo che capitò ne11’agosto del 1321, quando Carlo l’I11ustre, figlio e vicario generale di re Roberto, trasmise al giustiziere degli scolari il privilegio con cui il padre aveva concesso la laurea in medicina a Giacomo de Falco di Napoli, suo medico personale, perché era stato convinto, per quotidiana consuetudine, della sua idoneità, «omissis in hac parte consuetis sollemnitatibus aliis»”. Pertanto, ridiculosum e ab5onum sa- rebbe stato qualsiasi atto di verifica, «si de sufficientia et approbacione prefati magistri per cuiusvis exa- minacionis indaginem ulterius quereretur», «se si volesse procedere a ulteriore accertamento della capacita

” Tale documento è edito in appendice a MONTI, L’età angioino, p. 136-138 (doc. II); e, in precedenza, in ORIGLIA, Istoria,

p. 219-222, e in DEL GIUDICE, Codice diplomatica, I, p. 265-266.

Cfr. il repertorio fornito da MONTI, L’età angioino, p. 55-56.

2’ Cfr. il documento trascritto da MONTI,  L’età angioino, p. 55, nella nota 2, dove alcuni  nomi hanno forma diversa rispetto a quella riportata nel testo espositivo della medesima pagina.

“‘ Cfr. CAGGESE, Roberto dAngià, II, p. 417 e nota 3.

2’ Cfr. MONTI, L’età angioina, p. 58-59, con trascrizione del documento alla nota 2.

e dell’idoneità di quel maestro tramite qualsivoglia esame»; sarebbe stata, dunque, sacrilega contravven- zione alla giustizia divina, pomposamente richiamata ne11’arenga, contravvenire alla decisione regia.

In effetti, procedendo oltre nell’analisi delle vicende del Trecento, rispetto alla rigida impostazione attestata dal documento di Carlo I del 1278, all’epoca di re Roberto sembra notarsi anche altrove qualche allentamento. In un diploma del 16 settembre 1339, infatti, si accenna a1l’ennesima reformatio dello Studio, esaminata «cum aliquibus de nostro consilio di1igenter »’0, ovvero sempre con i/nmi/ifzZ’rS che fa- cevano parte del più stretto gruppi di consiglieri del re. In verita, la reformatio sembra essere limitata alla questione dell’insegnamento, le cui procedure risultano semplificate. Infatti, si concede che «quicunque doctor in iure civili et in iure canonico voluerit pro hoc anno presentis VIII inditionis legere in Studio Neapolitano, habeat liberam licentiam et potestatem legendi tam ordinarie quam extraordinarie, et idem intelligatur de fisicis»”, «qualsiasi dottore in diritto civile e canonico per quest’anno, VIII indizione, vo- glia insegnare nello Studio di Napoli, abbia la licenza e la potesta di farlo in maniera sia ordinaria sia straordinaria, e lo stesso si intenda per i medici».

La cosa mi pare che non sia mai stata rilevata, ma ritengo che l’apertura attestata in questa dichiara- zione sia davvero notevole, e non riguardi solo la possibilita per gli scolari di leggere extraordinarie, purché non entrassero in concorrenza con gli ordinarii, che pure viene esp1icitata’ 2. Infatti, in precedenza, veni- vano riconosciute  solo le lauree acquisite  nello Studio di Napoli; e, per converso,  negli altri Studi,  non si riconoscevano quelle napoletane””. Così, chi intendeva insegnare a Napoli era costretto a prendere una nuova laurea a Napoli, o doveva acquisire una speciale licenza regia: dovettero sottostare a nuovi esami, infatti, Pietro di Interamne nel 1284, Francesco da Telese nel 1290 e Giacomo Belvisi nel 1298; solo autorizzati furono, invece, Rodrigo Fernando nel 1276, Matteo Protonobilissimo nel 1278, Dino del Mugello nel 1296 (che poi non venne); o, ancora nel 1329, Cino da Pistoia, la cui vicenda è ulteriormente particolare, perché fu invitato eccezionalmente dai cittadini napoletani e non — così come era previsto — dal re, che egli aveva avversato nel 1321, a Siena, ai tempi della spedizione di Arrigo VII; e, del resto, in maniera altrettanto eccezionale, il re gli aveva fatto pagare lo stipendio dai medesimi cittadini napoletani («propriis eorum stipendiis»)”. Invece, il documento che stiamo esaminando sembra rivelare che dal, ovvero nel 1339 fossero ammessi all’insegnamento a Napoli tutti i laureati, anche provenienti da altre università.

Quanto viene affermato dopo, in quel medesimo privilegio, fa comprendere anche che si era diffusa qualche pratica didattica discutibile: infatti, il re vieta qualsiasi tipo di «societas ad legendum alternatim, quod unus una ebdomada legat et alius altera», ovvero qualsivoglia accordo tra docenti, che, evidente- mente, talvolta, avevano preso l’abitudine di dividersi gli incarichi didattici, così che l’uno sostituisse l’altro a settimane alterne, probabilmente, per potersi dedicare, nel tempo libero ricavato, ad altri redditizi lavori, come l’avvocatura prima  richiamata”’.  E, similmente,  il re faceva divieto ai docenti di impedire lo svolgimento delle lezioni in periodo natalizio o pasquale, nonché di lasciare in sospeso la lettura di un

” Il diploma è in ORiGLIA, Istoria, p. 181-183. ” Irr, p. 181.

”  lui, p. 182.

” Cfr. soprattutto MONTI, L’età angioina, p. 72-73 e 122-125.

” Sulla questione cfr. GIUSEPPE DE BLASIIS, Cino da Pistoia nell’Uniuersità di Napoli, «Archivio storico per le province na- poletane», 11 (1886), p. 139-150 (doc. edito alle p. 144-145); GENNARO MARIA MONTI, Cino da Pistoia giurista, Città di Ca- stello, Il Solco, 1924, p. 69-71.

“’ Ovviamente, alcune deroghe, per motivi validi, dovevano essere concesse. Ad es., nel 1313, a Giordano da San Felice, costretto a recarsi in Toscana per servizio regio, fu consentito di servirsi di un sostituto: cfr. CAGGESE, Roberto dAngià, II, p.

libro, che, nel corso dell’anno, doveva arrivare usque ad fìnem, senza generare «perplexitas et impedi- mentum scolarium per diversitatem linguarum»”‘: e chissa se la diversita delle lingue fosse da intendere metaforicamente, per indicare la confusione generata dal1’a1ternanza degli insegnanti, oppure letteral- mente, per l’uso contemporaneo del latino o di uno dei volgari che, a quel punto, ammettendo libera- mente docenti provenienti da ogni parte, potevano essere parlati dagli insegnanti.

Al di là di ogni possibile apertura a titoli acquisiti altrove, l’aspirante docente doveva in tutti i casi sottoporsi ad alcune condizioni: «quod ipse iurabit in presentia Consilii, quod fideliter leget et observabit puncta danda per vicecancellarios rectoris Studii, prout moris est, et quod tempore lecture durante non vacabit advocationibus, neque consiliis dandis, nec aliis propter que posset Studium  impediri»,  «che giuri in presenza del Consiglio che insegnerà fedelmente e osservera il programma stabilito dai vicecan- cellieri del rettore dello Studio, come è usanza, e che durante il periodo dell’insegnamento non si dedi- chera a11’avvocatura, né per consulti (consilia), né per altre cose che possano impedire il funzionamento dello Studio». Insomma, il servizio rimaneva sempre nei confronti della Corona, come dimostra il giu- ramento di fedelta. E i programmi di insegnamento (panrrn)  erano, di fatto, imposti dal cancelliere,  che in quest’occasione risulta coadiuvato da vice-cancellieri, segno, forse, che lo Studio era cresciuto, richie- dendo un sistema amministrativo pitt articolato. In merito a tale questione, tuttavia, non sappiamo nulla: manca del tutto un registro degli studenti, che pure, come in altre università coeve, doveva esistere, non per altro che per questioni fiscali. Infatti, lo statuto ‘statale’ dello Studio napoletano prevedeva non sol- tanto controllo, ma anche tutela.

Già dalla sua fondazione, nel 1224, contestualmente con l’istituzione dello Studio, fu proibita ogni

altra scuola di livello superiore nel Regno, consentendo solo quelle di tipo ‘elementare’, e fu sistemati- camente proibito ai regnicoli di andare a studiare o insegnare altrove. Tali divieti furono ribaditi ripetu- tamente da Federico II e dai suoi figli Corrado e Manfredi, ma furono rinnovati anche dai rappresentanti della dinastia angioina, Carlo I, Carlo II e Roberto”’: segno evidente che i divieti venivano solitamente aggirati. Unica eccezione permanente, mantenuta dai tempi degli Svevi, era fatta per la scuola medica salernitana, per consuetudo diuturna, ma dovettero essere talvolta concessi permessi straordinari, come  nel 1303, quando, presso la chiesa di S. Nicola di Bari, fu autorizzata una scuola nella quale un canonico poteva tenere lezioni sulle decretali, che risultavano ancora svolte nel 1307 da Pietraccio de Basilio”. Tuttavia, l’atteggiamento ‘protezionistico’ dello Studio napoletano da parte dei sovrani angioini fu ge- neralmente intransigente. Per limitarci al solo XIV secolo, proprio nel 1300 Carlo Il proibì ai dottori napoletani di andare a insegnare fuori dei confini de1 Regno, che, in caso di trasgressione, sarebbero in- corsi in una pena — decisamente alta — di 50 once; e, contestualmente, ribadì il divieto, già da lui stesso proclamato poco prima, nel 1298 o 1299, di tenere scuole universitarie in altri luoghi a11’infuori di Na- poli”. Uno dei primi atti di re Roberto, asceso al trono nel  1309, d’altra parte, fu proprio  un  privilegio col quale si poneva l’obiettivo di favorire e far crescere lo Studio di Napoli così come avevano fatto i suoi avi, decretando che solo in quella città potessero essere impartiti insegnamenti superiori, «in ceteris regni locis et particolaribus et studiis in predicti iuris utriusque dogmatibus interdictis», «essendo vietati gli studi particolari e quelli dell’uno e l’altro diritto nelle restanti parti del regno», così che lo Studio di

” ORIGLIA, Istoria, p. 182.

” Sull’esistenza delle scuole locali e sui divieti imposti in epoca sveva cfr. FULVIO DELLE DONNE, La cultura e gli insegna- menti retorici latini nellAlta Terra di Lavoro, in ’Suaris terra, inexpugnabile castrum’. LAlta Terra di Lavoro dal dominio scemo alla canquista angioina, a cura di FULVIO DELLE DONNE, Aree, Nuovi Segnali, 2007, p. 133-157. Per l’età angioina cfr. MONTI, L’età angioina, p. 22-24; CAGGESE, Roberto dAngià, II, p. 406-410.

^’ Cfr. ORIGLIA, Istoria, p. 167 e 179-180; MONTI, L’età angioina, p. 23. ” Cfr. MONTI, L’età angioina, p. 23.

Napoli «ullatenus [.. .] damna fieat»‘0. Nello stesso anno,  a conferma  dell’intento,  procedette,  dunque, a far chiudere a Sulmona una scuola in cui si tenevano lezioni ordinarie di diritto canonico,  ribadendo che dall’inibizione erano esclusi solo i maestri «qui elementa pueros edocent et robustioribus licterarum alimenta solida non ministrant»”, «che insegnano ai fanciulli le cose basilari e non servono ai piu robusti gli alimenti solidi delle lettere», con un’espressione che ricorda molto da vicino quella usata da Corrado IV in un simile atto del 1252-1253  2. E, ancora nel 1322, intervenne  similmente  contro un maestro che  a Pescara aveva aperto una scuola di diritto canonico, dove, per la vicinanza, accorrevano molti studenti abruzzesi, «in eiusdem universalis Neapolitani studii detrimentum», cioè arrecando danno allo studio generale di Napoli, che invece era — secondo una formulazione tratta dal formulario svevo — 5cientie fon5 irriguus’3 e dove tutti  sarebbero  dovuti  accorrere  «ut  congregatione  peritorum  in  unum  Studium  vigeat et particularem divisionem illius nostris odiosum affectibus fieri non contingat»“, «affinché con il con- venire di tutti i pin esperti in un unico luogo acquisisca vigore lo Studio e non capiti che la divisione frammentaria diventi odiosa per il nostro sentire».

Del resto, come si dice all’inizio del medesimo documento che imponeva la chiusura della scuola pe- scarese, ripetendo ancora alcune formule del repertorio svevo”, a Napoli gli studenti avrebbero trovato non solo una città che «situs amenitate, ubertate vinorum et victualium rerum fertilitate refulget»“, «ri- splende per l’amenita del sito, per la dovizia dei vini e per l’abbondanza dei generi alimentari», ma anche immunitates e privilegi.

Si è già accennato, in precedenza, alla figura del giustiziere degli scolari, che, nominato direttamente dal re e da lui direttamente dipendente, si occupava anche delle «assise delle merci», ossia dei prezzi dei generi alimentari e di quello delle case degli studenti, che sin dall’istituzione federiciana dello Studio erano calmierati e controllati”. Oltre a godere di giurisdizione specifica, professori e studenti erano esen- tati da collette e imposte, fossero esse  ordinarie  o straordinarie,  né  erano  tenuti  a  prestazioni  personali, alle quali non si poteva sottrarre nessun altro che non fosse vecchio o invalido”. Insomma, la loro con- dizione era davvero eccezionale e invidiabile, tanto è vero che, talvolta, capitava che, per godere dei loro privilegi, si spacciassero per studenti dello Studio anche mercanti e negozianti, che frequentavano solo occasionalmente qualche lezione. Così, per ovviare a tali scaltrezze e abusi, Carlo I, nel 1274, sancì che fossero classificabili come studenti solo coloro che per almeno tre volte alla settimana assistessero alle le- zioni di un professore che godesse dell’approvazione regia, e che gli altri fossero da considerare non

  • ORIGLIA, Istoria, p. 178.
  • Codice diplomatico sulmonese, raccolto da NUxzio FEDERIGO FARAGLIA, Lanciano, Carabba, 1888, p. 142, nr. 113.
  • Cfr. DELLE DONNE, «Per scientiarnm hanatum», p. 122, nr. 16: «ad illos tantum extendi volumus nostre serenitatis edie- tum, qui [. . .] cibos iam possint scientie solidos ministrare». La lettera è la III 13 della raccolta ‘canonica’ (quella in 6 libri, mi- nore) del1’epistolario attribuito a Pier della Vigna, che, evidentemente, era ancora studiato presso lo Studio e aveva fornito il modello retorico.
  • Anche questa è espressione tipica delle lettere di ambito universitario connesse con l’epistolario di Pier della Vigna: cfr. DELLE DONNE, «Per scientiarum haustum», p. 128, 142 e 151 (docc. 19, 24, 27), nonché NICOLA DA ROCCA, Epistolae, ed. FULVIo DELLE DONNE, Firenze, SISMEL-Ed. del Galluzzo, 2003 (ENTM 9), p. 23 (doc. 9).

“ Cfr. MONTI, L’età angioina, p. 24, con testo edito nella nota 2.

  • Cfr. DELLE DONNE, «Per scientiarum haustum», p. 113 e 115, docc. 13 e 15, dove, tuttavia, tali espressioni sono associate a Salerno, dove Corrado intendeva spostare lo Studio. Tuttavia, il primo dei due documenti era contenuto anche nell’epistolario ‘canonico’ di Pier della Vigna (III 12), dove il nome di Salerno era sostituito con quello di Napoli.

MONTI, L’età angioina, p. 24, nota 2.

  • Per la figura del giustiziere degli scolari e per un elenco di persone che ricoprirono quell’incarico, con riferimenti ai do- cumenti oramai perduti, cfr. MONTI, L’età angioina, p. 41-45.
  • Cfr. laform‹s de immiinitate scolarium pubblicata ivi, p. 104, nota 2.

Scolares ma negotiatoF€S”. Per converso, però, capitava che talvolta si riconoscessero gli stessi privilegi degli studenti anche a chi con gli studenti aveva solo rapporti, come avvenne nel 1319, quando Carlo l’Illustre, figlio di re Roberto e duca di Calabria, concesse a due cittadini pisani dimoranti a Napoli il privilegio di essere citati soltanto davanti al giustiziere degli scolari, in riconoscimento dei molti utilia Servicia che avevano reso agli studenti napoletani”.

Insomma, nel1’eta di Roberto lo Studio ebbe forse un incremento, come attestato dalla moltiplicazione dei vicecancellieri che coadiuvavano il rettore, connessa forse con una sua maggiore fioritura o sempli- cemente con l’obbligo (sin dal 1278) imposto ai licentiam di rimanere a insegnare per 16 mesi dopo l’ac- quisizione del titolo. Docenti e studenti continuarono a godere dei loro antichi privilegi, forse anche in misura maggiore, in virtti della fama di sapienza del sovrano, che — non va dimenticato — fu scelto da Petrarca come esaminatore per la sua incoronazione poetica. Da alcuni documenti che erano perduti gia nel Settecento, del resto, risulta che Roberto, il nuovo Salomone, si recasse nelle aule in cui si tenevano lezioni, e che premiasse con due marche d’oro gli studenti che gli sembravano pin meritevoli’’, e dai ser- moni che con grande abbondanza scrisse quel re sappiamo anche che spesso fu presente alle cerimonie di conferimento delle insegne dottora1i’2. Quella, del resto, fu anche l’eta in cui studiò a Napoli il giovane Boccaccio, che, tuttavia, non fa che scarse menzioni della sua formazione universitaria e delle lezioni di diritto canonico, ascoltate tra il 1333 e il 1339: nulla sappiamo, in verita, della sua vita da scolaro, né di quella di altri’3.

Ancor  meno  notizie,  poi, si hanno  per l’età di  Giovanna  I. La massima  parte dei registri  relativi al

suo regno fu distrutta nel 1701 nella cosiddetta “Congiura del principe di Macchia”, e per gli anni 1342- 1352″ rimasero solo 25 volumi, fino al 1943, quando, come gia ricordato,  furono  distrutti  anche  gli altri. Ma è possibile che la mancanza di informazioni su1l’università di Napoli all’epoca sua e dei sovrani durazzeschi dipenda, in realtà, dalla crisi profonda in cui versò il Regno, e, di conseguenza,  lo Studio. Gli anni successivi alla morte di Roberto (16 gennaio 1343) furono segnati dalle guerre continue, dalle agitazioni profonde e, come altrove, dalla peste nera. Nei momenti in cui Napoli fu presa d’assa1to e oc- cupata, fino al 1348, dalle truppe ungheresi di Luigi d’Angiò, venuto a farsi giustizia per l’assassinio del fratello Andrea (che andato in sposa alla giovane Giovanna, era stato strangolato il 18 settembre 1345), non è da escludere che lo Studio abbia subito contraccolpi e chiusure; gli elenchi degli ufficiali dello Studio, stilati  da Gennaro  Maria  Monti,  rivelano  in  quegli  anni dei  buchi,  ma si è già ricordato che la

documentazione è molto 1acunosa’5. Sono, invece,  segnalati  dei professori,  ma le indicazioni sono som-

marie e i registri da cui furono tratte informazioni, in realta, riportavano dati sui pagamenti senza indicare con precisione il periodo al quale essi erano riferiti5‘. Giangiuseppe Origlia, facendo il punto sul periodo in  una scarna  paginetta  della sua settecentesca  IStoria dello Studio, sconsolatamente affermava  di Gio-

“’ Cfr. il documento trascritto in DEL GIUDICE, Codice diplomatico, I, p. 260, in nota.

” Cfr. il documento pubblicato da MONTI, L’età angioina, p. 106-107, in nota; nonché le osservazioni di CAGGESE, Roberto

dAngià, II, p. 412.

  • Cfr. ORIGLIA, Istoria, p. 180, che cita documenti del 1327-1328 letti dall’erudito cinquecentesco Scipione Mazzella.

”   Cfr.  SAMANTHA  KELLY,  The  new  Solomon:  Robert  of Haples  (1309-1343) and  the E’ourteeth-Century  Kingship, Leiden-

Boston, Brill, 2003, p. 247-249.

‘” Cfr. FRANCEsCo ToRRACA, Giovanni Boccaccio a Napoli (132 G-1339 ), «Archivio storico per le province napoletane», 39

(1914), p. 25-80, 229-267, 409-458, 605-696; poi ripubblicato in «Rassegna critica della letteratura italiana», 20 (1915), p.

145-245, e 21 (1916), p. 1-80.

  • Cfr. BARTOLOMMEO CAPASSO, Inventario cronologico sistematico dei registri angioini conservati pressa lArchirio di Stato di

N’apoli, Napoli, Tip. di R. Rinaldi e G. Sellitto, 1896, p. 357-378.

” Cfr. MONTI, L’età angioina, p. 40-41 (elenco dei rettori) e 43-45 (elenco dei giustizieri degli scolari).

Ivi, p. 78-87.

vanna I, che «ne’ pochi suoi registri che ci sopravvanzano, non rinveniamo cosa che appartenga al nostro assunto»; di Carlo III di Durazzo, che «il dominio di costui fu anche tra gravissimi torbidi, e tra per que- sto, e perché di questi tempi ci mancano eziandio le notizie, non abbiamo né pur cosa di molto rimarco per la nostra storia»; di Ladislao, che nel suo regno, «essendo egli di una natura molto fervida e bellicosa non si vide parimente che lo strepito del1’armi»”.

Concludendo, torniamo a ciò che avevamo anticipato all’inizio, ovvero agli elementi critici implici- tamente connessi con lo statuto ‘statale’ o, per meglio dire, ‘monarchico’ dello Studio di Napoli, che ne facevano vacillare pitt o meno fortemente le strutture ogni volta che l’amministrazione regia subiva mo- menti di crisi dovuti a successioni, guerre o ribellioni. Come si è visto, l’universita era emanazione diretta del sovrano: il rettore coincideva con il cancelliere del Regno, eletti e stipendiati dal sovrano erano i pro- fessori ordinarie legentes (o regentes), e persino le lauree erano conferite esclusivamente con diploma regio, successivamente a un esame sostenuto di fronte a una commissione (solitamente non composta da esperti della specifica materia) nominata dal re, che, in alcuni casi, conferiva lauree direttamente senza neppure passare per alcun esame finalizzato a dimostrare formazione e competenze del candidato. I collegi dei dottori esistevano, e sono attestati sin da1l’eta sveva’8, ma, evidentemente, non avevano competenze molto estese, e sicuramente non quanto in altre universita coeve: fu solo nel corso del XV secolo che ai collegi fu delegata la composizione stabilizzata delle commissioni per gli esami di laurea, ma, in ogni caso, il suo conferimento rimaneva privilegio regio”. Insomma, i professori erano sudditi del re, al quale dovevano giurare fedeltà; il rettore era un fumi/iuriS del re, uno dei sette grandi ufficiali del Regno; gli studenti non avevano diritti da rivendicare, ma quelli che il re graziosamente concedeva loro. La pecu- liarita, l’elemento distintivo che teneva lo Studio di Napoli isolato e talvolta non riconosciuto dagli altri  è, dunque, tutto qua, nell’assoluta mancanza di autonomia o di autogoverno, che invece caratterizzavano generalmente le altre universita coeve.

” Cfr. ORIGLIA, Istoria, p. 189. Sulla crisi culturale dello Studio di Napoli in quest’epoca cfr. anche FRANCESCO SABATINI,

N’apoli angioina. Cultura e società, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1975, p. 53-61.

  • Cfr. DELLE DONNE, «Per scientiarum hatlIttim», . 49-51.

” Cfr. il documento in MONTI, L’età angioina, p. 138-150.

Fulvio Delle Donne

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