FERDINANDO IV vieta le logge massoniche
DECRETO CONTRO LA COSTITUZIONE DI SOCIETA’ SEGRETE, E DIVIETO DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE – Napoli, 1789 –
FERDINANDO IV.
PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME &c.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO &c.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA &c. &c. &c.
Tutte le unioni istituite senza la legittima autorità sono state riguardate in ogni tempo come pregiudizievoli alla tranquillità dello Stato. Quindi è, che Noi ben persuasi del principale dovere, che Iddio ci ha ingiunto, di rimovere ogni qualunque anche remota occasione, che potesse turbarla, abbiam sempre badato, che i Nostri Sudditi non si unissero affatto in Corpo, in Collegio Sodalizio, o in Società alcuna, anche tendente all’acquisto di Scienze, ovvero ad opere di pietà, senza la Nostra regale approvazione. E perchè in ciò non vi sia la menoma trasgressione, abbiam pensato di aggiungere al divieto le pene corrispondenti. Memori dunque, che il Nostro Augusto Genitore di felice ricordanza, quando governava questi Regni, avendo inteso, che in essi erasi introdotta una nuova clandestina Società nominata de’ Liberi Muratori, la proibì immantinente con Editto solenne del dì 10 Luglio dell’anno 1751., sotto la pena di dover’ essere Costoro puniti come perturbatori della pubblica tranquillità, e come rei di violati dritti di Sovranità: e Memori ancora, che Noi con altro Editto del dì 12 Settembre dell’anno 1775., rinnovando il precedente, per assicurarne la osservanza, delegammo tutte le cause, che potessero risultare da tal Disposizione Sovrana , alla Giunta di Stato, la quale dovesse procedere, come si procede ne’ delitti di lesa Maestà, anche ex Officio e colla particolare Delegazione, e facoltà ordinaria e straordinaria, ad modum belli; Vogliamo, e nuovamente ordiniamo, che le mentovate due Determinazioni Sovrane si osservino con tutta esattezza, e con tutto rigore non solo per gli Liberi Muratori, ma che s’intendano estese ancora per tutti gli altri di qualunque grado, dignità, e condizione, che dalla pubblicazione di questa Nostra Sanzione ardissero di formare ogni altra qualunque specie di unione, e di stringersi in ogni altra qualunque specie di Società, senza la nostra regale approvazione, ed in qualunque maniera direttamente, o indirettamente protegessero sì fatte illecite unioni, ovvero dassero a pigione, a prestito, o con altro titolo qualunque le loro Case per potervisi unire. Ed affinchè tutto ciò venga a notizia di ognuno, comandiamo, che il presente Editto da Noi firmato, munito dei nostro Regal Sigillo, e riconosciuto dal nostro Consigliere, e Segretario di Stato del Dispaccio degli affari Ecclesiastici, si pubblichi nella forma solita in tutti i nostri Dominj – Napoli Novembre 1789.
F E R D I N A N D O.
CARLO DEMARCO.
Vidit Citrus Prxses Viceprotonotarius.
Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis.
A dì tre novembre 1789. Io sottoscritto Lettore de’ Regi Banni dico di aver pubblicato il soprascritto Reale Editto con li Trombetti Reali nelli Luoghi soliti, e confinati di quella Fedelissima Città di Napoli. Carlo Castellano.
NAPOLI * Nella Stamperia Reale * MDCCLXXXIX
fonte
brigantaggio.net