La fiaccola dei Borbone accende il Secolo dei Lumi
Con note introduttive sulla storia dell’Avvocatura
L’Italia è universalmente riconosciuta come la culla del diritto e Roma viene celebrata come la fucina dove le regole del vivere civile venivano costruite e codificate per diventare, nel tempo, patrimonio dell’umanità.
Dopo mille anni e per altri mille anni ancora oggi, si manifesta, prepotente, la necessità sociale che le regole giustinianee, norme cristallizzate divenute diamanti troppo rigidi per modellare i nuovi modi del vivere civile in continuo divenire, fossero da uomini nuovi, detti commentatori, plasmate, dando vita ad una nuova figura di giuristi, gli Avvocati che, scolarizzati nell’accademia giuridica più importante d’Italia, la università degli studi voluta da Federico II di Svevia a Napoli, da quel tempo, si videro protagonisti di tutte le vicende politiche, sociali, giuridiche, divenendo così, l’avvocatura Napoletana, patrimonio dell’umanità. E’ questo il binario che solcherà la strada scelta in questo breve racconto per dimostrare come l’avvocatura napoletana, come nessun’altra categoria e come in nessun altro posto, ha contribuito alla crescita giuridica, istituzionale e sociale del nostro Paese, assurgendo con le sue gesta, in molti casi, a vera e propria leggenda. Iniziamo il nostro viaggio, dalla più grande opera di codificazione del Medio Evo che, voluta da Federico II (stupor mundi) raccolse ed ordinò in 150 costituzioni il coacervo di norme in vigore, aggiungendone 50 di nuova stesura, affidando la monumentale impresa ad un giurista campano, Pier della Vigna, che a Melfi, nell’anno 1231 ultimò insieme ai più grandi giuristi dell’epoca, nel mese di agosto, il liber augustalis o Costituzioni melfitane, un codice che avrà efficacia fino al 1803. Ebbene, nelle Costituzioni quella descritta nel titolo LXXXV del libro I detta la formula di giuramento per gli avvocati imponendone l’0bbligo per esercitare la professione. Aldilà di motivi che potrebbero sembrare pretestuosi e pleonastici la disposizione contenuta nel “liber augustalis” costituiva una vera minaccia all’esercizio libero e indipendente della professione, in quanto affermava che il giuramento andava prestato davanti all’Autorità religiosa che, in seguito assumerà il nome di Sant’Uffizio. Dal tenore della norma balza agli 0cchi che si trattava di un atto di carineria politica del sovrano nei confronti del Capo della Santa Sede ed un tentativo nemmeno tanto occulto, di introdurre il Tribunale dell’Inquisizione. La disposizione, in verità, cadde in disuso, senza essere abrogata, in quanto i togati più o meno apertamente, rifiutavano di sottoporsi al giuramento non solo e non tanto per un vezzo dovuto alla appartenenza di ceto ma, soprattutto, per motivi politici, sociali, morali. Il burrascoso e altalenante susseguirsi di rivendicazioni sui troni delle nazioni europee e l’ingerenza del potere temporale della chiesa avevano determinato una situazione di profonda incertezza che i sovrani di turno cercavano di addomesticare affidando ai giuristi il compito della certezza del diritto attraverso allegazioni, consolidazioni e raccolte di prammatiche che, nel tempo, irrobustirono il potere dei togati non solo nell’apparato della Giustizia, ma anche e soprattutto nell’agone politico, ponendosi quale riferimento per l’aristocrazia ed il popolo. La nobiltà di toga ebbe a Napoli la sua massima espressione, determinando nei poteri secolari e religiosi la volontà d’ingabbiare la forza culturale e persuasiva del mondo forense. Nel corso dei secoli a venire, l’avvocheria assurge a vero e proprio usbergo per il Popolo, che più volte reagisce ai vari tentativi d’introdurre la edace giurisdizione ecclesiastica nel regno di Napoli, come nel 1547, quando i togati e la popolazione napoletana, in una immagine emblematica, scesero in piazza contrapponendosi, Napoli unica città d’Italia, all’introduzione del Tribunale dell’Inquisizione, tenendosi per mano. E’ da quel momento che tutti i sovrani succeduti sul trono dovranno recarsi nel Duomo per assistere al Miracolo della liquefazione del Sangue di san Gennaro giurando solennemente davanti al Popolo che non avrebbero, mai, introdotto nel regno il Tribunale della Inquisizione, anche Garibaldi lo ha fatto. Altri episodi negli anni successivi, testimoniano il saldo legame nelle azioni politiche e sociali del mondo togato con la popolazione civile, portando l’avvocatura ad essere vero collante tra i diversi ceti rendendosi portatrice delle rivendicazioni popolari all’attenzione del re o del vicere. Mi piace riportare, a questo proposito, la leggenda descritta da Benedetto Croce in “Storie e leggende napoletane” su Ferrante II di Aragona che accogliendo il popolo condotto dai togati sotto i bastioni di CastelCapuano per ricevere l’omaggio della cittadinanza non appartenente alla aristocrazia, concesse la istituzione di un ulteriore Sedile che fu chiamato Seggio del Popolo che assunse quale simbolo uno scudo con i colori giallo e rosso in ossequio ai colori della casata d’Aragona ponendo al centro la P di Popolo; ancora oggi è il simbolo della nostra Città. Vista la situazione politica che, in misura sempre maggiore, determinava l’ascesa del mondo forense ( si cominciava già a parlare di Res Publica dei togati) nel 1628, il re di Spagna inviò a Napoli il duca di Alarcon, per una Visita Generale che aveva l’aperto scopo di obbligare gli avvocati al giuramento e l’intenzione più o meno occulta di introdurre il Tribunale dell’Inquisizione, provocando una furibonda reazione del mondo forense che, con l’appoggio del mondo civile e dall’aristocrazia, proclamò il primo sciopero e astensione della storia, esortando tutti gli operatori di giustizia a disertare le udienze fino a quando il decreto del Visitatore non fosse stato ritirato, impegnandosi tutti, Popolo, avvocati e nobili con un albarano, che fu firmato nel chiostro della Chiesa dedicata ai santi Severino e Sossio, oggi, sede avita dell’Archivio di Stato di Napoli. Pochi anni dopo, nel 1647, Masaniello in rappresentanza del popolo fu portatore delle rivendicazioni sociali, manifestando al vicerè, fra queste, l’abolizione dell’obbligo del giuramento per gli avvocati, secondo il volere di chi teneva le fila della rivoluzione, l’avvocato Giulio Genoino. Giungiamo, finalmente, al 1738, quando re Carlo di Borbone restituita la dignità di regno a Napoli, come primo atto di governo dispone la riforma della Giustizia da cui stralcia la emanazione dell’ordinamento forense, che, per la prima volta in via autonoma, disciplina la professione di avvocato prevedendo la laurea in giurisprudenza, la pratica forense, l’esame di abilitazione, l’iscrizione all’albo ed il famigerato giuramento. Per effetto delle prammatiche che riordinavano la professione, fu ribadito l’obbligo del giuramento secondo la formula dettata dal Liber augustalis, con la variante che andava prestato davanti al Sacro Regio Consiglio cioè, una autorità laica, assopendo così la reazione del mondo forense. Un altro primato della dinastia borbonica è proprio quello della pubblicazione del primo Albo degli Avvocati che datato 1786 costituisce, il primo al mondo formato secondo crismi che ancora oggi sono utilizzati per la formazione e pubblicazione dell’Albo. Non è solo il giuramento o il Tribunale dell’Inquisizione a smuovere l’animo difensivo dell’avvocato, forse, a guardare in fondo, ci si rende conto della giustezza formale dei due istituti, il primo, destinato a garantire con un impegno solenne, l’esercizio della professione e il secondo, diretto a disciplinare e limitare più che a colpire, la miriade di processi sommari contro i c.d. eretici aduso, soprattutto nei paesi del nord, inserendo quali garanzie processuali, l’obbligo del contraddittorio e la presenza di un difensore. Fu la capziosa utilizzazione dei poteri forti a scatenare la reazione degli avvocati, vindici, da sempre, delle libertà individuali e degli oppressi. Una volta affievolita la minaccia dell’Inquisizione, la voce dell’avvocatura si staglia più in alto contro la superstizione, l’avvilimento economico, il degrado istituzionale, entrando con la potenza di un’arringa convincente a strutturare il sistema sociale nei due secoli successivi. Proprio le fiaccole accese dal pensiero degli avvocati napoletani accendono a Napoli ed in tutta Italia il secolo dei lumi. Vico, Genovesi, Filangieri, sono i tedofori di una squadra di pensatori che regaleranno primati nel diritto che influenzeranno il vivere sociale, determinando un vero e proprio risorgimento culturale. La Scuola Napoletana sarà la fucina di uomini che coniugheranno la figura dell’avvocato col filosofo e lo statista. Non è un caso che, a Napoli, fu istituita la prima cattedra di economia al mondo ed affidata ad Antonio Genovesi (1735) fu redatto il primo codice mercantile e marittimo nel 1754 ad opera di Michele Jorio, per primo, il regno di Napoli abolì il reato di sortilegio ma, già nel XVI secolo c’erano state liti e singolar tensoni in aule di tribunale in Castel Capuano, sulla capacità della superstizione di influenzare le regole contrattuali ( famosa la c.d. causa sul Monaciello) Per la prima volta, ancora nel regno di Napoli, nel 1774 fu stabilito l’obbligo di motivazione delle sentenze che determinò e smosse la coscienza giuridica di Gaetano Filangieri, che nella sua opera monumentale “la Scienza della Legislazione” la considerò come esempio e strumento indispensabile per la realizzazione della felicità dei Popoli nel concetto filosofico giuridico della morale del legislatore. E’ questo il contesto storico e di pensiero dove va letto ed interpretato l’impegno e l’opera riformatrice del Sovrano del Regno di Napoli che volle e seppe monitorare, da subito, i problemi e le risorse del suo Paese. Dalla riforma della giustizia ai primi veri tentativi di codificazione, alla conservazione recupero e riattazione dei monumenti, alla tutela paesaggistica al monitoraggio ed alla cura delle tradizioni di un Regno che finalmente Sua Maestà Carlo di Borbone sentiva Suo condividendo con il Popolo il comune senso di appartenenza. Senso di appartenenza che dal genoma paterno confluiva nel suo successore, Sua Maestà Ferdinando, educato sin da fanciullo in un ambiente di grande fervore innovativo dove si coniugavano i precetti di uomini quali , Vico, Genovesi, di Sangro, Tanucci, Galante, con la curiosità rispettosa e catalizzatrice della tradizione, dei costumi e della cultura popolare. Fu così che Ferdinando partorì l’idea di san Leucio, questa è la sensazione che ci pervade leggendo quel capolavoro di raffinatezza giuridica che riesce a trasferire nella sua apparente semplicità, ad ogni singolo individuo della comunità, il concetto di economia sociale. L’economia è il valore portante dell’intero corpo dell’opera, dal prologo dove il sovrano illustra il divenire del sito di san Leucio e i motivi che hanno spinto alla visione del progetto fino all’applicazione delle pene, nell’ultimo capitolo, prevedendole proporzionali al danno subito non dall’impresa, non dal sovrano bensì, dalla collettività intesa in comunione e come singolo individuo. La ripartizione in cinque parti della Statuto Leuciano ricorda, direi rievoca, nella sua impostazione, il concetto di “Mithos e logos” di Giambattista Vico sciolto nella fondamentale ripartizione storica del diritto in Jus Divinum ( il preambolo a pag XI ) Jus Naturalis ( cap. II par. III De Matrimonij ) Jus Gentium ( cap. IV degli artisti esteri ) Jus Civilis ( il contratto sociale fra tutti gli individui fondante sul rispetto delle regole elemento cardine per l’acquisizione ed il riconoscimento della identità dell’individuo in quanto membro della comunità ). Le abitazioni confortevoli, l’assistenza sanitaria, l’obbligo di vaccinazione contro il vaiolo, l’obbligo scolastico per i fanciulli di sei anni, maschi e femmine, il diritto dovere del lavoro, la limitazione delle ore di lavoro giornaliero ad un massimo di otto ore ( il più basso in Europa, in Inghilterra la limitazione era ad undici ore giornaliere) il merito come requisito per l’avanzamento sociale ed economico ed unico criterio di distinzione. La famiglia è il nucleo centrale attorno al quale ruota la intera visione del progetto del Sovrano, i rapporti familiari sono tenuti in grandissimo conto tanto da essere ritenuti i più importanti, come il Re stesso afferma nel V paragrafo del capitolo II a proposito dei padri di famiglia. Sua Maestà tratta i rapporti familiari tra i doveri positivi e come un buon padre di famiglia entra nei rapporti tra parenti, in punta di piedi, infatti, le regole più che norme imposte ci offrono l’idea del suggerimento, del consiglio di un indirizzo dettato per la realizzazione in concreto, del buon vivere civile destinato a tutti i componenti della comunità, siano essi genitori o figli, maschi o femmine. Lo Statuto di San Leucio è una raccolta articolata di nuovi principi, sposta il punto di riferimento del legislatore verso la famiglia, come primo agglomerato sociale dove si afferma la persona con i suoi diritti che diventano inviolabili nel rapporto con gli altri componenti all’interno ed all’esterno con le altre famiglie attraverso regole condivise e riconosciute in virtù del principio di reciprocità, realizzando pertanto quella felicità sociale che deve essere il fine ultimo di ogni legislazione, raccogliendo a piene mani il messaggio sociale di Gaetano Filangieri. Il Matrimonio al paragrafo III in cui per la prima volta,veniva espressamente vietato nel capitolo dei “doveri particolari” la intromissione dei genitori nella scelta del partner e l’età minima per contrarre matrimonio: 20 anni per l’uomo e 16 per la donna ma ciò che veramente colpisce è il rito descritto che al III paragrafo comma III si legge così “nella scelta non si mischino punto i genitori, ma sia libera dei giovini, da confermarsi nella seguente maniera. Nel giorno di Pentecoste nella Messa Solenne, in cui interverranno tutti gli abitanti del luogo, e le fanciulle, ed i giovani esteri…….da due fanciullini dell’uno e dell’altro sesso si porteranno all’Altare per benedirsi da chi celebra, due canestri pieni di mazzetti di rose, bianche, per gli uomini, e di colore naturale per le donne; enel terminare questa funzione da ciascuno individuo se ne prenderà uno, come le palme. Nell’uscir poi dalla chiesa, i pretendenti nell’atrio di essa, dove è il Battisterio, presenteranno il loro mazzetto alla ragazza pretesa; e questa accettandolo, lo contraccambierà col suo; ma, esludendolo, con polizia, e buona maniera glielo restituirà; e né all’uno né all’altra sarà permessa contestazione alcuna…………….Coloro, che contraccambiato si saranno il mazzetto, lo porteranno in petto sino alla sera………….Dopo questa funzione sarà permesso farsi quant’altro incumbe a norma del Concilio di Trento……………interverranno i seniori del popolo e i direttori e le direttrici delle arti non solo per solennizzare con quella pompa che si richiede, questo gran Sacramento ma per contestare agli abitanti che gli sposi meritano la stima di tutti per la bontà del loro costume, e per essersi resi coll’arte, che già hann’appresa, utili a loro,alle famiglie, allo Stato, e che per tutto il tempo della loro vita non vivranno mai a peso di alcuno”. Volevo avere il piacere di leggervela, come fosse poesia. Fu abolita anche la dote per evitare sperequazioni economiche, indipendenti dal merito. L’assistenza sociale, ogni operaio contribuiva alla Cassa della carità, un organo creato per l’assistenza degli invalidi, dei malati, e degli anziani, e si contribuiva anche per la cassa del monte degli Organi. L’industria che fu creta divenne in poco tempo, importantissima e sioccupava dell’intero ciclo produttivo, è per questo i più grandi Paesi del mondo vantavano e vantano il possesso di manifatture di San Leucio, dal Vaticano agli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna alla Francia, alla russia. Era riuscito lo statuto di san leucio a realizzare quel benessere descritto nella Scienza della Legislazione di gaetano Filangieri dei Principi discendenti di Angerio ( Filii Angeri) che mal sopportava le battute di caccia a cui era tenuto a partecipare nella qualità di maggiordomo di settimana e gentiluomo di camera di entrata, oltre ad essere Cavaliere di Giustizia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e che tanto era tollerato come pessimo cacciatore ma tanto era apprezzato da come filosofo del diritto dal Sovrano illuminato quale dimostrò davanti alla storia, di essere Ferdinando di Borbone. In conclusione, pongo un dilemma, era proprio necessario soffiare il fumo della rivoluzione sul Regno di Napoli, contro un re capace di scrivere e realizzare un progetto come san leucio in attuazione dei precetti del Filangieri ritenuto, l’ispiratore, involontario della stessa rivoluzione partenopea o forse, il vero intento era solo quello di sostituire il nostro re con un altro straniero? GRAZIE
San Leucio 1 giugno 2019
Giuliano Capecelatro di Morrone
relazione al convegno L’Utopia Reale organizza al Belvedere di San Leucio
Rist. anastatica: Constitutionum Regni Siciliarum, copia N° 575 aut. D. A. Vario Napoli 1773 pag. 149 a cura lions club Napoli svevo – Luciano editore, Napoli 2001