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LO STATUTO DELLA CONFRATERNITA DEL SUFFRAGIO DI SCURCOLA MARSICANA

Posted by on Nov 12, 2023

LO STATUTO DELLA CONFRATERNITA DEL SUFFRAGIO DI SCURCOLA MARSICANA

La confraternita del Suffragio di Scurcola Marsicana è stata fondata il 25 settembre 1640 secondo il decreto di erezione firmato dal vescovo Lorenzo Massimi (1), con una bolla del papa Alessandro VII° (Fabio Ghigi fu Papa dal 1655 al 1677) è stata aggregata alla confraternita del Suffragio di Roma. La confraternita non possiede un archivio storico da cui si possono ricavare notizie, anche se una copia dello Statuto, su carta pecora, approvato il 7 Gennaio 1784, è conservato nell’archivio di Stato di Napoli.

Nella stesura dello stesso, redatto dal notaio Giovanni Michele Soldati, appare evidente, che la confraternita del Suffragio era sorta per procurare ai fratelli e alle sorelle i suffragi alle loro anime dopo la morte. L’iscrizione al libro della fratellanza avveniva dopo il pagamento di una tassa, diversa per fascia di età. Il primo articolo dello statuto così recita “Quelli che desiderano di essere ammessi, ed ascritti per confratelli della suddetta Confraternita debbono formare memoriale al Priore, il quale ammetterà l’informo al Maestro de Novizi, ed essendo favorevole lo proporrà a Fratello in Congregazione, e concorrendo la maggioranza de voti segreti, si ammetterà al Noviziato per due mesi sotto la direzione del Maestro de Novizi, elessi i quali, essendosi portato bene di nuovo si proporrà a fratelli, colla stessa bussola segreta, e maggioranza de voti si riceverà per Fratello co’registrarsi, e comunicarsi in Congregazione dovendo pagare per sua entratura carlini venticinque per una sol volta ovvero grana dodici l’anno vita loro durante in potere del Tesoriere de Congregazione, purché non siano essi avanzati metà, cioè più degli anni 45, ed essendo di maggiore età di anni 45 doverà pagare oltre suddetta somma altri carlini dieci per entratura, quali restando depositati presso il suddetto Tesoriere per dovere poi fine a noi dar lucido conto così dell’esatto, come dell’esitato in potere di due Razionali in pubblica Congregazione, e con voti segreti eligendo a tenore del concordato, affinché in caso di morte di un tal Fratello che averà pagato quanto di sopra se li possano far celebrare Messe numero venti da Sacerdoti di detta terra, con esser tenuto ogni Fratello andare in Congregazione, associare il cadavere alla sepoltura, e cantare l’Ufficio de Morti in Suffragio della di lui anima, e chi non saprà dire l’Ufficio sia nell’obbligo di recitarli un Rosario di quindici poste e ciò s’intenda anche per le sorelle”.

Leggendo i nomi degli iscritti, si deduce che facevano parte della Congrega i fratelli già militanti nelle altre Confraternite esistenti in Scurcola e, fra loro, lo stesso notaio Giovanni Michele Soldati, estensore dell’atto, in quel periodo era Priore della confraternita del SS. Sacramento.

Quello che riportiamo è la copia conforme di quello depositato presso l’archivio di Stato di Napoli nel fondo Cappellano Maggiore (2). Lo stesso appare diverso da quelli delle altre confraternite, per i motivi precedentemente riportati. Nelle norme comportamentali degli adepti elencate è chiaro come l’organizzazione confraternale sia diversa dalle altre confraternite, non ci sono regole che accennano alla partecipazione alle processioni o agli arredi sacri da portarsi in processione.

STATUTO Sacra Real Maestà Signore Li fratelli della Confraternita laicale sotto il titolo del Suffragio, eretta nella Collegiata Parrocchiale Chiesa della Santissima Trinità della terra di Scurcola in Provincia dell’ Aquila, prostrati al regal trono umilmente la supplicano a volersi la Maestà vostra benignare di accordare il regio assenso alla fondazione, ed alle regole di essa loro Confraternita, e lo riceveranno a grazia parzialissima quam Deus = Gio: Battista Tuzi supplica come sopra Giustino Pompei supplica come sopra Stefano Bontempi supplica come sopra Antonio Simeoni supplica come sopra Vincenzo Liberati supplica come sopra Giovanni Liberati supplica come sopra Salvatore di Pietro supplica come sopra Notaio Gio: Michele Soldati supplica come sopra Serafino Pompei supplica come sopra Antonio Fallocco supplica come sopra Vincenzo Frezzini supplica come sopra Io Amato Carusotti supplico come sopra Vincenzo Campili supplica come sopra Nicola Frezzini supplica come sopra Angelo Campili supplica come sopra Francesc’Antonio Fortuna supplica come sopra Casimiro Valente supplica come sopra Carlo Paluzzi supplica come sopra Pietro Liberati supplica come sopra Francescantonio Pompei supplica come sopra Che la presente supplica sia stata sottoscritta dalli suddetti fratelli di loro proprio caratteri a me cogniti, essendo la maggiore, e più sana parte di detta Laicale Confraternita del Suffragio di questa terra di Scurcola, l’attesto Io Regio Notaro Gio: Michele Soldati della Scurcola, e richiesto ho segnato = Lode a Dio. Regole della Confraternita laicale sotto il titolo del Suffragio eretta nella propria Cappella dell’istesso titolo dentro la Collegiata, e Parrocchiale Chiesa della SS. Trinità di Scurcola in Provincia dell’Aquila, su delle quali regole si domanda il Regio Assenso Primo = Quelli che desiderano di essere ammessi, ed ascritti per confratelli della suddetta Confraternita , debbano formare memoriale al Priore, il quale ne commetterà l’informo al Maestro dé Novizi, ed essendo favorevole, lo proporrà a fratelli in Congregazione, e concorrendo la maggioranza dé voti segreti, si ammetterà al Noviziato per due mesi, sotto la 51 direzione dé Maestro dé Novizi, elessi i quali, essendosi portato bene, di nuovo si proporrà a fratelli, e colla stessa bussola segreta, e maggioranza de voti si riceverà per fratello con registrarsi a libro, il quale aggregando debba in quella mattina confessarsi, e comunicarsi in Congregazione, dovendo pagare per sua entratura carlini venticinque per una sol volta o vero grana 12 l’anno vita loro durante in potere del Tesoriere della Congregazione, purché non siano essi avvanzati in età, cioè più degli anni 45, ed essendo di maggiore età d‘ anni 45 dovrà pagare oltre la ridetta somma altri carlini 10 per entratura, quali resteranno depositati presso il suddetto Tesoriere per doverne poi infine con dare lucido conto così dell’esatto come dell’esitato in potere di due Razionali in pubblica Congregazione, e con voti segreti eligendo a 52 tenore del concordato, affinché in caso di morte di un tal fratello che avrà pagato quanto di sopra se li possano far celebrare messe numero venti da Sacerdoti di detta terra, con esser tenuto ogni fratello andare in Congregazione, associare il cadavere alla sepoltura, e cantare l’Officio dé Morti in suffragio della di lui anima, e chi non saprà dir l’Ufficio sia nell’obbligo di recitargli un Rosario di 15 poste, e ciò s’intenda anche per le sorelle Secondo = Che tutti i fratelli, e sorelle ascritti, e che in avvenire si ascriveranno se non solo legittimamente impediti debbano più volte l’anno nelle solennità, e feste principali, e specialmente nel giorno della commemorazione dei defonti confessarsi, e comunicarsi. Le sorelle però non siano affatto obbligate venire in Congregazione. Terzo = Dipendendo il buon regolamento della Confraternita dalla rettitudine del Priore, dovrà la di lui elezione effettuarsi in questo modo. Il Priore attuale dovrà in Congregazione nominare tre soggetti idonei, e probbi del numero dé Confratelli, in persona dé quali dovranno i congregati dare i loro voti segreti, e quello che avrà maggioranza dé voti, resterà canonicamente eletto per Priore, e datosi il caso, che non riuscirà l’elezione suddetta per mancanza di detta maggioranza di voti, detto Priore farà altra nomina di altri tre fratelli, e questo s’in’a tanto che sortirà canonicamente l’elezione suddetta, qual maggioranza dé voti s’intenda composta di uno dippiù della metà de congregati, e sortendovi parità di voti si deciderà dalla sorte. L’istesso metodo dovrà tenersi per l’elezione del primo, e secondo assistente sortito sarà detta nuova elezione si gli darà da fratelli il possesso col canto del Te deum ed a nomina del novello Priore col parere dei due Assistenti, e colla maggioranza dé voti segreti si eliggeranno un Tesoriere, e due Razionali per la visura dé conti de passati Amministratori, indi poi eliggeranno il Segretario, un Sagrestano, ed altri Ufficiali subalterni, che vi necessitano Quarto = Esso Priore colli Assistenti, e Tesoriere tosto ché avranno compito l’anno di loro amministrazione debbono depositare la carica, e dare il dovuto conto avanti gli Razionali, quali Razionali debbano essere confratelli idonei, capaci, ed intesi dell’ affari della Confraternita, con osservarsi il prescritto del concordato Quinto = Che il Priore non possa fare alcuna spesa, se prima non sarà risoluto dalla maggior parte dé Confratelli, altrimenti non debba quella bonificarsi ne conti, che deve darne, ed il Tesoriere non dovrà fare nessun esito senza il mandato sottoscritto dal Priore, da uno degli Assistenti, e Segretario, ed in mancanza del Priore da ambo gli Assistenti e Segretario, purché la spesa non ecceda la somma di carlini quindici, mentre eccedendo dovrà proporsi a fratelli, ed eseguirsi quel ché si risolverà dalla maggior parte dé fratelli per bussola segreta. Sesto = In caso bisognasse alla Confraternita il Padre Spirituale sarà in arbitrio del Priore di nominare un sacerdote probbo ed alli confratelli, i quali ne faranno l’elezione per bussola segreta, qual Padre Spirituale debba essere amovibile ad nutum delli stessi confratelli con questo però che il di lui ufficio debba restringersi nella pura, e nuda spiritualità, senza punto ingerirsi nella temporalità di detta Confraternita = Ed avendo maturamente considerato il tenore di dette Regole, poiché le medesime non contengono cosa, che pregiudichi la Reale giurisdizione ed il publico, ma semplicemente sono dirette al buon governo della suddetta Congregazione, perciò precede il parere del Regio Consigliere D. Domenico Potenza Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, e mio Ordinario Consultore, son di voto, che possa Vostra Maestà degnarsi concedere tanto sulle medesime Regole, quando su la fondazione della suddetta Congregazione il Regio Assenso, coll’espressa clausola insita per altro alla sovranità usque ad Regis Beneplacitum, con fargli spedire privilegi in forma Regalis Camere Sante Clare, colle seguenti condizioni Primo = Che la suddetta Congregazione non possa far acquisti essendo compresa nella legge di ammortizzazione, e che siccome l’assistenza giuridica di detta Congregazione comingia dal dì dell’impartizione del Regio Assenso nella fondazione, e nelle Regole, così restino illese le ragioni delle parti per gli acquisti fatti precedentemente dalla medesima, come corpo illecito, ed incapace, il tutto a tenore del Real Dispaccio dé 29 Giugno 1776 Secondo = Che in ogni esequie resti sempre salvo il diritto del Parroco 53 Terzo = Che le processioni e l’esposizioni del Venerabile possono farsi precedente le debite licenze. Quarto = Che i fratelli Ecclesiastici, che al presente vi sono, e quelli che vi s’ ascriveranno in appresso, non possono godere, ne la voce attiva, ne la passiva, ne avervi ingerenza necque directe, necque indirecte Quinto = Che nella redizione de conti di detta Congregazione s’ abbia da osservare il prescritto del capo V Paragrafo 1° et seguentibus del Concordato Sesto = Che a tenore delle Regal Stablimento fatto nel 1742, quei che devono essere eletti per Amministratori, e Razionali non siano debitori della medesima e che avendo altre volte amministrato le sue rendite, o beni abbiano, dopo il rendimento de conti ottenuta la debita liberatoria, e che non sian consanguinei, ne affini degl’ Amministratori precedenti sino al terzo grado, inclusive de jure civili E per ultimo, che non si possa aggiungere, o mangare cosa alcuna dalle preinserte Regole, senza il precedente Real permesso E questo in Napoli 27 Dicembre 1783 Fiscali Arcivescovo di Tanso C.M. D. Domenico Potenza Giovanni Battista Adone.

Scrivevo all’inizio la confraternita del Suffragio non conserva l’archivio storico, per cui lo Statuto che proponiamo non porta la firma del re Ferdinando IV, come quello originale della confraternita del SS. Sacramento, in quando la copia da cui è stato riscritto, è quella depositata nel Grande Archivio di Stato di Napoli.

NOTE:

(1) Archivio Diocesi dei Marsi. Fondo C busta 27 fascicolo 660 anno 1728.

(2) Archivio di Stato di Napoli fondo Cappellano Maggiore busta 1207/123.

Giuseppe Morzilli

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