STUDIO DELLE LEGGI CIVILI E DEL DRITTO AMMINISTRATIVO DI GAETANO ARCIERI
Banco delle Due Sicilie
L’istituzione de’ banchi generale per tutta l’Europa venne migliorata col D. de’ 16 dicembre 1816. Il suo principale scopo è quello di ricevere e ritenere in deposito le diverse specie di monete secondo il loro valore e corso legale, rilasciando ai deponenti carte di credito generalmente riconosciute sotto il nome di fedi di credito e polizze notate fedi.
Queste carte munite di tutte le formalità da’ regolamenti prescritte, rivestite della sottoscrizione degl’intestatari e de’ giratari di esse si trasferiscono di mano in mano con la semplice tradizione, e sono pagate dal banco senza veruna preventiva intimazione, ma a vista. Questo modo facile di trasferire il dominio di esse in altri, l’esattezza e puntualità con la quale sono soddisfatte, rende illimitata la circolazione nel commercio, la prosperità è aumentata, i mezzi di trasportare il numerario da un luogo ad un altro ovviato, i pericoli di questo trasporlo tolti; in somma è una delle più illuminate istituzioni. Sono ammesse come effettivo contante senza difficoltà da tutte le casse pubbliche, ed anche dalle casse di regio conto. In caso di dispersione di esse, può il proprietario anche esser pagato, ma sotto talune formalità e con cauzione. I pagamenti che si fanno per partite di banco fanno piena pruova per la numerazione del denaro, e le dichiarazioni, convenzioni, patti e condizioni apposte nelle gire di queste carte di credito servono egualmente di pruova, e producono l’effetto che la natura e qualità dell’atto seco porta, ancorché sfornite della formalità del registro, bastando per la certezza della data quella apposta dal banco. A questo oggetto tutte case fedi estinte sono conservale diligentemente negli archivi del banco, essendo lecito ad ognuno di estrarne copie legali, le quali sono in giudizio ammesse e vi fanno fede.
In oltre lo stesso banco per giovare maggiormente al commercio sconta degli effetti di commercio con la firma di tre probi e solvibili negozianti, di scadenza per non oltre di tre mesi: e per lo stesso periodo di tre mesi riceve in pegno gli effetti pubblici per tre quarti del loro valore corrente in piazza secondo il corso fissato nella borsa; e sconta de’ valori ad una firma contro depositi di gioie, ai termini del D. de’ 12 febbraio 1832.
1) Attualmente riunita con l’amministrazione generale del registro e bollo, intitolandosi — Direzione generale delle amministrazioni generali del registro e bollo e de’ reali lotti. Decreto de’ 6 agosto 1839.
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Per accorrere ai bisogni dogi’ individui di ogni classe presta per soli sei mesi del denaro sopra oggetti preziosi, di pannine, di seterie, e di metalli, che ritenendo presso di sé in pegno, ne garantiscono alla scadenza la restituzione.
Attualmente il banco è diviso in tre casse. La prima delta cassa di corte è sita nell’edificio delle reali finanze in S. Giacomo: l’altra delta seconda cassa -di corte soccorsale della prima risiede nel locale in dove anteriormente era il banco dello Spirito Santo: e l’altra delta cassa de’ privali esiste in quel locale dove era il banco dello della Pietà. Le carte però di credito dell’una sono indistintamente ricevute da tulle, ma però nella fine di ogni giorno se ne fa il rispettivo conteggio e riscontro.
Nella prima cassa di corte si fa lo sconto degli effetti commerciali e della pignorazione degli effetti pubblici; nell’altra soccorsale trovasi riunita l’opera degli effetti preziosi ec. e nella terza la pignorazione degli altri oggetti su notati.
Le anzidetto tre casse con un archivio generale sito nell’antico locale del banco de’ poveri compongono l’intero banco governato da una reggenza che ne dirigge tanto l’andamento che ‘l servizio. Questa si compone di un reggente, del segretario generale e di un razionale in capo. Ora il reggente è presidente ancora del consiglio delle prede marittime, ed è direttore generale delle monete, poiché deve riunire altre cariche superiori. Ogni cassa a duo governadori: nella cassa soccorsale allo Spirito Santo il più anziano tra essi à il titolo di vice-presidente.
Èvvi altresì un’altra cassa detta di sconto istituita con D. dei 23 giugno 1818, ch’è opera aggiunta alla prima cassa di corte. Sconta essa le cambiali tracllizic ed altri effetti commerciabili della scadenza non oltre di mesi tre, compresi anche i valori contro i depositi di gioie che si fanno nel banco della Pietà. Riceve a titolo di pegno gli estratti d’inscrizioni di rendita sul gran libro e quello delle due amministrazioni napolitano per tre quarti del loro valore secondo il prezzo della borsa. Per commodo del pubblico fa le sue operazioni in ogni martedì, venerdì e sabato, ed anche in altri giorni se sia necessario. La sua direzione è pure sotto del reggente del banco, il quale presiede al consiglio di quattro deputali del ceto de’ negozianti nominali dal re, i quali esaminano le cambiali ed altri valori da scontarsi. Vi sono moli’ impiegali al servizio di essa.
L’amministrazione generale delle monete residente in Napoli fu organizzata con D. de’ 26 luglio 1824, e riunisce il servizio della monetazione
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delle diverse specie di monete di oro, di argento e rame secondo la l. monetaria de’ 20 aprile 1818, e de’ D. de’ 15 aprile 1826, de 27 aprile 1831, e de’ 9 aprile 1832: della garantia per l’assicurazione de’ diversi titoli legali che debbono contenere i lavori di oro e di argento, i tessuti e filati di argento affinato e di argento affinato dorato; delle incisioni delle medaglie, e delle verifiche per le falsità di monete a’ termini dell’art. 454, II. di proced. ne’ giudizi penali.
Le nuove monete allorché vengono in corso sono verificate da una commessione creata col D. de’ 13 settembre 1815, e confermata con la 1. de’ 20 aprile 1818 composta dal ministro delle finanze, dal presidente, e procuratore generale della gran corte dei conti, dall’intendente, sindaco di Napoli, direttore generale, razionale delle monete, e segretario generale di esse per la redazione de verbali.
Nell’edificio della regia zecca oltre le officine della monetazione, vi sono quelle della raffineria chimica per le materie di oro, il gabinetto d’incisione, della garantia, e de’ mangani ed argani. Finalmente per l’esattezza commerciale l’amministrazione determina con analoghe tariffe, dietro l’approvazione del ministro delle finanze, i valori delle nuove monete di oro e di argento estere.
La direzione di quest’amministrazione pel D. de’ 26 di novembre 1821 è affidata al reggente del banco delle Due Sicilie col nome di direttore generale. Evvi un segretario generale. Un capo di ripartimento. Un razionale. Un controloro. Un contabile. Un direttore della fabbricazione delle monete. Un ispettore de’ saggi. Un custode delle officine de’ torchi. Due direttori della raffineria chimica. Un direttore del gabinetto d’incisione. Un controloro direttore dell’officina della garantia. Un ricevitore per tutti gl’introiti de’ dazi di garantia, e delle multe. Un saggiatore per conoscere se tutt’i lavori di oro e di argento che si portano a ballare nella officina di garantia siano stati fabbricati a termini della legge. Un macchinista che costruisce tulle le machine necessarie alla zecca, ed alla garantia.
Nelle provincie vi sono dieci officine di garantia, cioè in Chicli, Aquila, Teramo, Cosenza, Catanzaro, Reggio, Foggia, Campobasso, Bari e Lecce. I direttori de’ dazi indiretti provinciali sono incaricati a vigilarle, e dipendono per questo incarico dall’amministrazione generale delle monete, giusta i D. del 1.° settembre 1828, e 6 ottobre 1832. In dette officine i ricevitori de’ dritti riservali ed i controllori sedentanei de’ fondaci fanno i primi da ricevitori, ed i secondi da controlori per lo ramo di garantia.
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Amministrazione generale della cassa
di ammortizzazione e del demanio pubblico.
La cassa di ammortizzazione istituita per l’estinzione del debito pubblico e per lo puntuale pagamento della rendila iscritta sul debito pubblico a una dotazione, dalle cui rendite fa acquisto delle inscrizioni che si vendono, e l’estingue a beneficio dello Stato. Col D. de’ 26 novembre 1821 ebbe le rendite di diversi fondi. Con altro de’ 5 dicembre 1825 si prescrisse ch’essa oltre l’antica dotazione, continuasse ad avere l’amministrazione de’ rami, demanio pubblico, tavoliere di Puglia con le sue dipendenze, dello stralcio delle direzioni disciolte de’ beni donali reintegrati allo Stato, dello stralcio de’ beni del monte Borbonico, ed infine della amministrazione de’ beni fondi, e delle rendite costituite riguardanti la tesoreria generale e le altre amministrazioni dello Stato. Oltre a tutto ciò questa cassa è incaricata secondo il Decr. del 1° gennaio 1817, dell’amministrazione del fondo assegnalo per sovvenzione agli impiegati de’ vecchi tribunali, dell’eredità giacenti, de’ beni vacanti, de’ deposi ti giudiziari ed amministrativi, dei valori sospesi, ed in ultimo pel D. de’ 15 dicembre 1826 vennero prescritti i mezzi più efficaci per estinguere il debito pubblico, con assegnarsi alla cassa un ducato di capitale per ogni cinque di rendita, ed altri cespiti come dallo stesso decreto. Formava eziandio parte di questa cassa il ramo della crociala (1).
La direzione generale esistente in Napoli è composta di un direttore generale, di tre amministratori generali, uno de’ quali, a norma del D. de’ 31 gennaio 1832, è incaricato del ramo de’ beni dell’ordine di Malia; di un segretario generale e di un capo contabile. Èvvi un consiglio di amministrazione composto di sei individui, del quale è presidente il direttore generale. Gli amministratori generali vi propongono gli affari rispettivi, ed il segretario generale ne redige e conserva le risoluzioni. Vi sono cinque dipartimenti, un ripartimento di esito, ed altro d’introilo. Èvvi pure la cosi delta commessionc dello stralcio, di che parlasi nel xxxxxxxx1). de’ 5 dicembre 1825, ch’esamina tutt’i crediti della cassa antica, cercando di realizzarne la esazione, o proponendo la depennazione degli inesigibili. Per le provincie, escluso il tavoliere di Puglia particolarmente amministrato, l’amministrazione de’ cespiti è affidata ai direttori de’ dazi diretti del demanio e dritti diversi.
1) Con Sovrano Rescritto de’ 10 marzo 1832 il prodotto delle bolle della Crociata è stato riunito all’amministrazione del registro e bollo.
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I ricevitori distrettuali della tesoreria generale sono incaricati dell’esazione, e corrispondono co’ direttori. Dove però à masse grandi di beni vi sono de’ percettori particolarmente nominati.
L’amministrazione del tavoliere di Puglia è confidata all’intendente di Capitanata incaricato dello stralcio del commessariato civile, dal direttore della direzione del tavoliere e dal ricevitore delle rendite del ramo anzidetto.
La commessione mista amministrativa del patrimonio ecclesiastico regolare è incaricata di amministrare i beni residuali dei monasteri soppressi restituiti dal demanio alla Chiesa in esecuzione dell’art. 12 del concordalo inserito nella I. de’ 21 mar. 1818 fino a che non se ne faccia la distribuzione dagli esecutori del concordato stesso. Questa è composta di quattro amministratori, due nominati da sua Santità e due da sua Maestà (1).
Direzione generale del gran libro residente in Napoli.
Questa direzione è stabilita per tener conto di tutt’i crediti e pensionisti dello Stato, ossia del debito vitalizio, egualmente che di loti’ i movimenti delle rendite consolidale, ossia del debito perpetuo, sia che tali movimenti avvengano per trasferimenti, o che avvengano per successioni; ed a pagare le annualità dovute alla scadenza de’ termini ad esigersi. Il pagamento si esegue in ogni semestre con i fondi ch’essa riceve dalla cassa di ammortizzazione: quello delle pensioni si esegue in ogni bimestre co’ fondi somministrati dalla reale tesoreria.
Le rendile consolidate si possono liberamente alienare a beneplacito de’ creditori. La direzione non riconosce il credito dei debitori iscritti, che per l’annuale rendita: cosi esso è portato nella scritturazione, e così sono negoziate le parziali iscrizioni, le quali sono riconosciute mobili, non soggette ad alcuna particolare opposizione, e le cui compre e vendile negoziate alla borsa sono riputate atti di commercio.
Queste iscrizioni possono esser offerte in pegno nella cassa di sconto, e le loro annualità scontarsi nella cassa di ammortizzazione.
(1) Detta Commissione fu sciolta con risoluzione sovrana de’ 27 aprile 1835, e lo stralcio rimase presso la Commissione esecutrice del concordalo.
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Le rendite possono eziandio immobilizzarsi da’ rispettivi proprietari, 1° per cauzione de’ contabili e de’ pubblici funzionari dello Stato, 2° per costituzione de’ patrimoni sacri per coloro che aspirano al sacerdozio, per coloro che ambiscono determinale cariche, e per costituzione di dote nel matrimonio de’ militari, 3° per istituzione de’ maioraschi, e 1° per cautela degli interessi privali tra particolari e particolari.
Le pensioni iscritte sul gran libro formano la totalità de’ ritiri degl’impiegati civili e militari, de’ sussidi alle loro vedove e figli, degli assegnamenti vitalizi ai religiosi maschi e femmine i cui monasteri furono soppressi, e delle concessioni di grazia accordate dal sovrano. Queste pensioni sono distinte in tre classi.
La direzione generale si compone di un direttore generale, di un segretario generale, di cinque capi di officio o di ripartimento, e di un determinato numero di uffiziali, soprannumeri, alunni ed impiegali inferiori.
Il primo ripartimento è del segretariato. Il 2° della controloria. Il 3° dell’agenzia contabile delle rendite. II 4° dell’agenzia contabile delle pensioni. 11 5° della liquidazione generale de’ trasferimenti e degli affari contenziosi.
Borsa de’ cambi.
La borsa de’ cambi è la riunione de’ negozianti, banchieri e commercianti, degli agenti di cambio e de’ sensali di commercio, che si tiene in tutt’i giorni non festivi nella gran sala dell’edificio di S. Giacomo. Ne’ giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, e sabato si stabiliscono i cambi con le piazze estere, e del regno, egualmente che il corso degli effetti pubblici: e nel martedì, e nel venerdì la negoziazione degli effetti e delle derrate. La fissazione de’ cambi, e degli effetti pubblici è di esclusiva competenza degli agenti di cambio. Ogni altra operazione commerciale si fa per l’opera de’ sensali. I cambi si stabiliscono in una camera appartata dagli sguardi del pubblico, e sotto la vigilanza de’ deputati sindaci negozianti, l’uffizio de’ quali è d’invigilare agi’ interessi della fissazione de’ cambi, e di dirimere ogni disparere che insorger potesse tra detti funzionari. Tutti gli agenti di cambio e sensali sono nominali dal re e danno per cauzione un’ iscrizione sul gran libro.
fonte
Il saggio di Gaetano Arcieri è stato recentemente ripubblicato da D’Amico Editore
https://www.damicoeditore.it/aletheia-svelamento/2175-gaetano-arcieri-storia-del-diritto-nel-regno-di-napoli.html