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SULLA COSTITUZIONE SICILIANA DEL 1812

Posted by on Mar 5, 2017

SULLA COSTITUZIONE SICILIANA DEL 1812

Per chi avesse desiderio di approfondire ed indagare altri pareri ed analisi sulla Costituzione Siciliana del 1812, posto qui di seguito il resoconto di 4 “puntate” sull’argomento pubblicate su www.regnodelleduesicilie.eu. Si tratta del parere di diversi studiosi, per altro molto conosciuti. L’edizione dalla quale sono tratti i testi, è stata curata dal Rotary International, Delegazione Sicilia.

(1) Ma se con l’approvazione di queste misure il Parlamento si mostra sensibile ai segni del cambiamento, non altrettanto può dirsi per le deliberazioni parlamentari, espressione di privilegi del baronaggio come l’abolizione del fedecommesso ereditario e degli usi civici sulle terre baronali con pesanti ripercussioni sulla classe contadina. … Ma quello stesso Parlamento che discusse e mise a punto la Costituzione del ’12 era espressione, non della nascente classe borghese, ma di una classe in declino, quella dell’aristocrazia baronale che usò a proprio vantaggio anche il vessillo delle rivendicazioni nazionaliste pur di preservare i propri privilegi. … Venivano meno anche i vincoli feudali però, come alcuni misero in evidenza, ciò non fu segno di ammodernamento, ma un modo per avvantaggiare i signori feudali non più sottoposti a vincoli, e per sfavorire i soggetti più deboli che ne uscirono ancor più impoveriti perché privati di alcuni diritti di cui avevano goduto fino a quel momento.

– Antonella Sciortino, contributo in Costituzione del Regno di Sicilia, Edizioni Lussografica, pag. 9, 11, 12. (Professore ordinario di Diritto Costituzionale all’Università degli studi di Palermo). (2) Sul fondo permaneva senza veli, l’aspirazione dell’Inghilterra ad annettersi l’isola. … Tale spirito, in Sicilia, animò il 1848 ed il suo Parlamento ma è indicativo il fatto che molti dei protagonisti del 1812 e del 1848 divenissero i primi fautori dell’unità italiana con, in qualche caso, forti venature autonomistiche e federalistiche capaci di cambiare tracciato e identità, tranne qualche caso isolato come quello rappresentato da Vincenzo Mortillaro di Villarena che, dopo il 1860, pur pienamente sicilianista, sosterrà sempre più convintamente la causa della restaurazione borbonica anche in Sicilia, sia dal punto di vista teorico con numerosi volumi sia da un punto di vista dell’azione e fino all’incarcerazione per un anno (1866).

… Il Presidente della Camera dei Comuni verrà eletto a scrutinio segreto e potrà essere sfiduciato solo dai membri della Camera stessa (Cap. XIV,3). Inoltre viene stabilita l’intangibilità dei membri delle due Camere e il non dovere sottostare, per libertà di mandato, ad alcun Giudice o Magistrato, dovendosi procedere eventualmente contro uno o più membri del Parlamento solo da parte dei Deputati e Pari riunito a sanzionare le varie misure. … Tuttavia, e anche questo va evidenziato, nel Capitolo XXII si stabilisce altro importantissimo aspetto riguardo alla libertà dal basso: “Ogni cittadino siciliano, che non fosse membro del Parlamento, potrà avanzare una sua domanda, querela o progetto di legge per lui o in nome del pubblico al parlamento per mezzo però di un membro del medesimo”. (Sottolineature di questa redazione).

– Tommaso Romano, contributo in Costituzione del Regno di Sicilia, Edizioni Lussografica, pag. 15, 16, 19. (3) Il 10 agosto 1812, duecento anni fa, il luogotenente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, firmò la Costituzione che il Parlamento siciliano aveva approvato a conclusione di un lungo braccio di ferro fra la monarchia borbonica che intendeva affermare anche in Sicilia la propria sovranità e i baroni siciliani che non intendevano rinunciare ai propri privilegi. La nuova Costituzione, il cui impianto risentiva dell’esperienza inglese, sanciva la fine della feudalità, allargava la base del potere ma, a nostro avviso, non determinava un reale mutamento nei rapporti economico – sociali dell’isola. Il processo feudale si trasformò infatti in proprietà latifondista e i baroni, per di più, aggiunsero una nuova legittimazione di diritto a quella fondata sulla consuetudine e, soprattutto, vennero riconosciuti nell’antica pretesa di essere l’incarnazione stessa della nazione siciliana.

… Ma pur nutrendosi di quelle idee “nuove”, lo stesso testo costituzionale non si astenne dal manifestare la sua impronta politica di stampo conservatore, cioè di essere l’espressione del sistema di potere che in Sicilia … da almeno cinque secoli non aveva subito mutamenti. … L’idea di nazione cui fanno riferimento i Siciliani, è infatti lontana da quella intesa come corpo unitario di cittadini – anima e principio spirituale di un popolo scriveva Ernest Renan – che trascende la volontà individuale e delega l’Assemblea dei rappresentanti, il Parlamento, ad esercitare il potere legislativo, così come la immaginava, ad esempio, J.J.Rousseau nel suo Contratto sociale, ed invece si poteva compendiare in quella che, criticando la Costituzione “come ogni altra semente fuor di sua regione e per ciò stesso fatalmente destinata a far mala prova”, aveva elaborato il filosofo Tommaso Natale, nel suo Memoriale intorno alla nuova costituzione del 1812. In poche parole per nazione siciliana veniva inteso lo stesso baronaggio. Dunque, quella Costituzione, pur con le sue innovazioni, in talune parti perfino provocatorie, voleva e doveva essere l’affermazione, il consolidamento e la legittimazione dell’unica classe interprete dello spirito comunitario siciliano, della nazione siciliana, cioè la classe baronale.

– Pasquale Hamel, in Costituzione del Regno di Sicilia, Edizioni Lussografica, pag. 23, 24, 25, 26. (4) Significativo, a questo proposito, è un intelligente resoconto che il 26 agosto del 1812 il corrispondente del Morning Cronicle, l’intellettuale scozzese Francis Leckie pubblicò sul suo quotidiano. Liquidando gli avvenimenti siciliani come una farsa, egli evidenziò il ruolo perverso del baronaggio che, dietro la copertura fornitagli dall’adozione per sommi capi del modello inglese, si ripropose, senza mezzi termini come classe dirigente e classe di riferimento esclusiva ribadendo il modello di potere storicamente presente nell’isola. Quanto scriveva Leckie l’aveva già stigmatizzato lo stesso Luigi de’ Medici nel suo diario dove, alla data 22 dicembre 1811, fra l’altro, si può leggere: “… veramente tutt’i baroni che di libertà e costituzione parlano da sera a mattina, sapete voi cosa celano queste sante parole? Non contribuire ai pesi pubblici; conservarsi nel possesso dei diritti angarici usurpati… far cadere le imposizioni sulle spalle de’ poveri…” Riprendo, a questo proposito, un eloquente brano dal volume di Cettina Laudani dove la studiosa scrive: ”…il baronaggio, nonostante le apparenze uscì rafforzato nel suo potere economico e politico, a scapito della monarchia e di quell’embrione di classe media, la quale trovava nella permanenza della struttura politica feudale un’insormontabile barriera che soffocava di fatto le aspirazioni per un inserimento nell’apparato politico”. Coglie l’autrice, in questo scritto, anche un elemento spesso sottovalutato, quello relativo alla posizione della borghesia delle professioni e della borghesia finanziaria, si tratta di poco meno che usurai

– il ricordo va alla stupenda pagina del gattopardo con la descrizione dell’ascesa fisica ma soprattutto politica di don Calogero Sedara, intelligente è il soffermarsi dell’autore sul simbolismo del frac di cattiva fattura, fra coloro che avevano fino ad allora detenuto il potere in esclusiva in Sicilia – la quale, piuttosto che affermare un’autonomia di classe, aspira ad essere accolta, il termine corretto sarebbe “cooptata”, fra coloro che incarnano la nazione siciliana assumendone, a rischio di degradarli e ridicolizzarli come appunto fa il Seadara del Lampedusa, le liturgie e gli stili di vita. In questo senso, proprio la Costituzione consentì, a nostro avviso, il realizzarsi di quella che indichiamo come forma deviata mobilità sociale, un falso cambiamento, che ha avuto in Sicilia un significativo precedente storico nelle rivolte palermitane che insanguinarono i primi anni del cinquecento, rivolte conclusesi con la sussunzione del ceto dei mercanti nella cerchia dei titoli del Regno. Se è vero, dunque, che la Costituzione accolse molte novità del costituzionalismo della fine del settecento, è però opportuno sottolineare che la sua peculiarità consistette nel mantenere intatto il vantaggio dell’aristocrazia isolana che si vedeva riconoscere, grazie al fatto che sedeva tra i Pari, la rappresentanza politica perpetua, alla quale la concomitante abolizione della feudalità – “che non vi saranno più feudi, recita al punto XI la premessa della Costiruzione, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in allodi, conservando però nelle rispettive famiglie l’ordine di successione che attualmente si gode” – garantiva enormi opportunità con la trasformazione del possesso in piena e “libera” proprietà della terra. In fondo quelli che erano padroni feudali divennero padroni latifondisti senza i problemi, i limiti che il diritto feudale prevedeva al godimento del feudo – bene – ficio, che nello status precedente potevano avere. – Pasquale Hamel, in Costituzione del Regno di Sicilia, Edizioni Lussografica, pag. 26, 27.

 

 

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