Tutelare il diritto d’autore (1828)
Sapevi che Francesco I promulgò un decreto per assicurare il “copyright” delle opere dell’ingegno ai legittimi proprietari. Così fece, in effetti, nel febbraio del 1828. Con il decreto in questione, composto di sei articoli, fu prescritto che gli scrittori, i compositori, i pittori, gli scultori, gli architetti e i disegnatori potessero godere, vita natural durante, del diritto esclusivo di pubblicare e diffondere (spacciare) le loro opere in tutto il Regno delle Due Sicilie. Il secondo sovrano duosiciliano estese tale diritto all’intera durata in vita delle vedove e agli eredi fino a 30 anni dalla morte dell’autore. Era anche concessa la facoltà di poter vendere ad altri la proprietà intellettuale e il corrispondente diritto di esercizio o sfruttamento.