INVOCARE LA PACE E DISPREZZARE LA VITA
IL RICORSO ALLA PENA CAPITALE TRA ‘800 E ‘900 E LE CONSIDERAZIONI DELLA DOTTRINA (NON SOLO PENALISTICA)
INDICE:
Introduzione – Indagine sulle origini della pena di morte – Il periodo dell’Illuminismo – Il processo di riforma del diritto penale: Cesare Beccaria e il concetto di pena ne “Dei delitti e delle pene” – Dai moti liberali della Francia alla legislazione unica di Napoleone – Il Congresso di Vienna e le ragioni della Restaurazione – Enrico Pessina e la “Scuola teologica reazionaria” – Il problema dell’unificazione legislativa, origini del Codice penale toscano del 1853 e del Codice penale piemontese del 1859 – Introduzione al dibattito parlamentare: il Progetto Pisanelli, il Progetto Mancini e il Progetto di Zanardelli – Crisi dello Stato liberale, avvento del fascismo e il Codice Rocco – Conclusioni
Introduzione
In un recente Convegno, svolto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara su invito dell’Amico Beppe Leziroli, ho avuto modo di approntare una relazione sulla “Tutela penale del fenomeno religioso nel Codice Rocco” indagando, quanto più possibile, le fonti storiche e dottrinarie che hanno trattato specificatamente il tema assegnatomi. L’indagine che ho cercato di condurre non ha tralasciato di investigare anche aspetti socio – storico – penalistici che non ho potuto inserire nella relazione ferrarese per non appesantire oltre misura la già robusta relazione e per non correre il rischio di trattare temi che non avessero un riferimento specifico al fenomeno religioso. L’occasione di riprendere in mano tutto questo materiale raccolto e non utilizzato, mi viene offerta oggi per gli studi in onore di Gaetano Carcaterra, al quale sono affettuosamente legato da oltre un quarto di secolo; ringrazio di cuore gli Amici promotori per la lodevole iniziativa ed il gradito invito a partecipare.
Il dibattito sviluppatosi intorno all’800 circa l’opportunità di istituire la pena di morte come un ius puniendi del reo non è interessante soltanto perché dà la possibilità di studiare ed analizzare un tema oggi quanto mai dibattuto non solo tra gli addetti ai lavori oltre che nella società civile, ma anche la possibilità di poter valutare da vicino, passo passo diremmo, tutta una serie di problemi e risvolti che detto dibattito ha suscitato sotto il duplice aspetto giuridico e politico. Su questa impostazione sarà agevole calarsi in una fase fondamentale della storia d’Italia, piuttosto eterogenea, come vedremo, nei suoi accadimenti più salienti che potranno essere valutati e tra loro collegati con specifico riferimento alla pena di morte. Non possiamo non considerare come il dibattito sulla pena di morte ha rappresentato, ed ancora oggi rappresenta, uno dei più pregnanti momenti di maturazione della nostra società civile.
Indagine sulle origini della pena di morte
“Allorquando gli israeliti, presi da uno spirito turbolento verso l’Altissimo si stancarono di essere da Lui governati, e ad imitazione delle nazioni idolatre, vollero avere un re che gli comandasse, e facesse rispettare le loro armi, il profeta Samuel consultando su questa mutazione, s’indirizzo al Signore il quale rispose: ”ho sentito il mio popolo: non sei tu ma sono io il rifiutato”. Allora l’Eterno preso da giustissima collera acconsentì a dar loro un re, ma comandò al suo ministro di annunziare a questi ingrati gli inconvenienti della nuova sovranità, che avrebbero preferito alla teocrazia. Samuel eseguì gli ordini divini e nella viva descrizione ch’ei fa di un regno si ravvisa a chiare note la tirannia e il dispotismo che Dio prevede doversi esercitare dall’uomo reso sovrano… Noi vogliamo un re che ci giudichi, marci alla nostra testa contro i nostri nemici. Samuel rese conto a Dio dell’ostinazione del popolo, e Dio irritato rispose: dai loro un re”[1].
Ho voluto prendere le mosse dall’opera di Camillo Ciaramelli perché ritengo che l’influenza che il pensiero giuridico dell’Autore subisce dal senso di religiosità e di profonda fede cristiana da cui è mosso, lo spingeva sino ad interpretare in chiave prettamente biblica la questione della pena di morte; infatti, questa modalità d’analisi, basata cioè su di una visione prettamente religiosa degli accadimenti storici, ha trovato largo consenso in molti giuristi dal Beccaria in avanti. Tutto il problema relativo a quando si potesse datare la prima esecuzione mortale operata dall’uomo, veniva ricondotta dal Ciaramelli nel rifiuto operato dagli ebrei di vedere nell’Altissimo la loro giusta guida; nel far ciò, l’uomo si è assoggettato alla schiavitù operata da altro uomo, il suo re, che a sua volta ha ritenuto di poter individuare nel discorso sopra riportato di Samuele il fondamento del conferimento dei poteri divini verso di lui e proprio su tale convinzione è giunto sino ad arrogarsi un ‘ius vitae et necis’ sui sudditi.
Mi tornano alla mente le parole di Bellini il quale ragionando su ‘quel rifiuto’ appena descritto, ritiene potersi fare risalire l’inizio dell’abuso, più che dell’uso, della pratica dell’estremo supplizio. Di abuso, infatti, si parla in quanto privazione della vita, ordinata da un qualsiasi governo o governante, in qualsiasi tempo avesse operato, poiché non può essere considerata in nessun caso legittima. Non solo; in risposta a quanti direttamente dal regno teocratico derivavano la legittimazione all’uso della pena di morte nella società umana, sulla base di questa convinzione, si usurperebbero, per così dire, quei diritti riservati solo a Dio[2].
Se questo è lo scenario sotto il profilo teologico, che mi porta a ritenere come l’unico idoneo a sgombrare il campo da facili fraintendimenti e a trovare una qualche giustificazione storica, il già citato Ciaramelli[3], viceversa, passava ad esaminare la stessa questione con lo sguardo rivolto alla storia dell’umanità ed alla materiale costituzione degli Stati anche se, per sua stessa ammissione, questo criterio di indagine si rivelò incapace di produrre alcun profitto, alcuna soluzione, tanto da indurlo ad affermare che “… la pena di morte è un costume del quale non mi riesce l’assegnazione la legittima origine; ed infatti per quanto si possa riandare la storia del mondo, per quanto si esamini quella politica delle nazioni, si vedrà che la sorgente della pena di morte è si torbida e fangosa, che forza è il ravvisarla nel solo dispotismo arbitrario, né io voglio rintracciare più a lungo una sì odiosa materia”[4].
Il periodo dell’Illuminismo
E’ proprio del periodo dell’illuminismo la forte esigenza di realizzare una scienza applicata alla pratica, posta cioè al servizio dell’uomo e dell’umanità tutta nella vita di tutti i giorni[5]. Non si ha a che fare più, come per il passato, con una scienza astratta, priva di ogni riferimento concreto ed indirizzata solo a pochi eletti; il culto della ragione che si era oramai affermato muoveva in direzione, come era giusto ed opportuno, degli interessi della collettività tutta, prescindendo, quindi, dalle classi sociali, affinché si potesse parlare di egualitarismo. In questa rinnovata veste sociale, non mancò di essere sviluppata e, diciamo anche rimodellata, più vicina ed utile cioè al progresso sociale, la scienza giuridica. Ed ecco allora che si pose mano al riformismo del diritto civile, del diritto pubblico e all’approfondimento riformista del diritto penale, nella convinzione della necessità di una codificazione delle leggi, tout court, che avesse a motivo un comune linguaggio comprensibile da tutte le componenti la società, a prescindere dell’appartenenza ad un ceto piuttosto che all’altro, affinché dunque tutti lo potessero facilmente comprendere senza dover volta per volta affidarsi ora a questo o a quell’interprete. Stringendo il campo al solo ambito del diritto penale, l’obiettivo principale è stato quello di forgiarlo come strumento a difesa e tutela del cittadino che con acume fa dire a Pessina “… si cominciò da quello che più duramente per secoli aveva schiacciato il diritto umano, cioè dall’apparato assurdo e feroce della giustizia penale. Che anzi più speciale ragione fece cominciare questo attacco la guerra al passato perché legislatori e giudici e poteri sociali costituiti appunto per conservare intatta l’autorità loro, avevano accresciuto ed inasprito sempre più la persecuzione del libero pensiero avviato come il nemico, ed avevano immolato le più eminenti intelligenze, ribelli dell’autorità civile, o all’autorità ecclesiastica, o ad entrambe, invocando il nome di Dio e della giustizia sociale”[6].
Tenendo conto non solo delle vicende storiche di fine settecento e dell’ottocento, ma anche dei totalitarismi che hanno caratterizzato il nuovo secolo, si comprende come fosse oltremodo opportuno modellare lo strumento di difesa del cittadino: il diritto penale, il quale rappresenta un fattore insostituibile e decisivo per la crescita della società e anche per assicurare una sana convivenza civile.
Il processo di riforma del diritto penale: Cesare Beccaria e il concetto di pena ne ‘Dei delitti e delle pene’
Non penso si possa dubitare che l’illuminismo francese abbia svolto, influenzandola non poco, un fondamentale ruolo per la scienza penalistica italiana; cosa che ha fatto scattare in Cesare Beccaria la molla, tipica dell’orgoglio italiano per iniziare a cimentarsi in modo autonomo tra diritto e pena, caratterizzato in particolar modo dall’innovabilità e modernità relativamente alla questione della pena di morte, trattato in quella tra le sue opere che senza dubbio è annoverata la più importante “Dei delitti e delle pene”[7]. Estrapolata come spunto delle discussioni che si teneva nel ristretto cerchio dell’Accademia, in particolare da quelle poste alla sua attenzione da un fine conoscitore di questioni penitenziarie, Alessandro Verri[8], l’opera può essere considerata come un vero e proprio saggio attraverso il quale, il Maestro, per la prima volta a mente d’uomo, poneva in discussione, criticava e suggeriva tutti quegli opportuni aggiustamenti, che oggi noi chiamiamo riforme, tendenti a modificare il sistema di giustizia penale oltremodo oppressivo ed anche atroce[9].
Il trasporto passionale che viene trasmesso al lettore dell’opera, nonché le idee innovative che vi si leggono (ad oggi sono più di duecento anni e non è superato l’interesse e la straordinaria attualità), sin dalla sua nascita, in forma anonima nella città di Livorno nel 1764, ha riscontrato un grandissimo successo senza pari nello scenario non solo penalistico.
Penso ci siano pochi dubbi nel riconoscere a Beccaria la sensibilità di aver portato la nostra società a salire un piano più alto verso un sistema giuridico – penalistico di grande civiltà; è innegabile, infatti, che grazie alle sue deduzioni circa l’inutilità dell’uccisione del condannato, come pena estrema, è stato finalmente possibile contrapporre tutte quelle opinioni dominanti in materia favorevoli alla pena di morte come diretta conseguenza dell’applicazione della pena. Questi ultimi deducevano che fosse necessario un nesso tra delitto e pena che contemperasse la giusta proporzione poiché doveva essere chiaro quali fossero i requisiti e le finalità della pena, cioè utile strumento di contrasto dei potenziali delitti. Ma proprio quest’ultimo rilievo era ben presente in Beccaria il quale sentiva forte l’esigenza, l’abbiamo appena detto, di realizzare un’equa proporzione tra i delitti e le pene, ritenendo che le pene dovessero essere tanto più gravi quanto maggiore fosse stato il danno che si arrecava alla società da quel delitto che sarebbe stato punito, con l’aggiunta che proprio nell’individuazione del danno arrecato al Paese, alla Nazione si dovesse qualificare, secondo il Nostro, l’unica e vera misura dei delitti ritenendo che. “… errano coloro che cedettero vera misura dei delitti l’intenzione di chi gli commette … . Qualche volta gli uomini colla migliore intenzione fanno il maggior male alla società; altre volte colla più cattiva volontà ne fanno il maggior bene”[10]. E poi cimentarsi in una attenta analisi di come si dovesse configurare la pena affinché questa, mediante la sua applicazione, potesse recare il maggior profitto alla società, anziché ridursi a semplice strumento di vendetta di questa o, ancor peggio, come mezzo di tortura fine a se stesso, usato per soddisfare quella sete di crudeltà tirannica, propria di alcuni tra coloro i quali fossero a capo dell’ordinamento giuridico del tempo. Ed ecco allora proporre una diversa concezione della pena, che avesse, evidentemente, finalità diverse da come veniva intesa nel passato, ritenendo “… il fine della pena non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso… . Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro che l’impedire il reo di far nuovi danni ai suoi cittadini e di rinnovare gli altri dal farne di uguali”[11]. E’ chiaro l’intento che si vuole perseguire: per primo si afferma la maggiore utilità di un’applicazione della pena anziché in funzione esclusivamente limitativa del reo, anche in quella, diremmo, preventiva, nell’interesse della società civile, intendendosi che la punizione del singolo dovesse essere d’esempio e monito per tutta la comunità: quale deterrente, insomma. Si concretizzava, così, il passaggio dal concetto di pena quale strumento di punizione a quello di pena utilizzata con finalità che avesse lo scopo di prevenire potenziali delitti. Ed ecco allora elaborarsi la teoria della “dolcezza della pena”, come una mitigazione della intensità e forza della pena stessa, poiché, sosteneva il Nostro, maggiore era l’atrocità di una pena, maggiore sarebbe stato il rischio che correva il delinquente per evitarla, magari rendendosi protagonista di altri delitti[12].
Da tutto quanto appena scritto risulta pacifico ciò che Beccaria pensasse e quale posizione assumesse in ordine all’istituto della condanna del reo alla pena di morte; la considerava illegittima, perché, affermava, non poggia su nessun diritto, eccessivamente crudele, controproducente ed inutile, in quanto incrementa l’animo criminale del delinquente, anziché rabbonirlo. L’unico mezzo, ed il più efficace secondo Beccaria era nella necessità di operare un perfezionamento nell’educazione dell’individuo richiamando sul punto quanto aveva scritto Rousseau[13] nell’ “Emile”[14] proprio a proposito dell’educazione e sul comportamento degli individui[15].
Il dado era tratto, oramai, perché si prendesse coscienza della necessità di interrogarsi sulla validità ed attualità della pena di morte: ecco allora accendersi un vivace dibattito che terrà banco per tutto il XIX secolo.
Dai moti liberali francesi alla legislazione unica napoleonica
I moti liberali francesi con tutti gli avvenimenti che ne sono scaturiti hanno indubbiamente avuto conseguenze che hanno portato a radicali trasformazioni tali da influenzare il pensiero giuridico degli intellettuali non solo italiani ma, direi, anche quello d’oltre confine[16]. La rivoluzione francese, in particolare, pur propugnando i noti principi di “libertè, egalitè , fraternitè” agì certo in modo feroce e cruento per ottenere quelle rivendicazioni e perseguire le sue finalità; non a caso, infatti, nel tentativo di operare un taglio netto con il ‘passato’, ha fatto ricorso, non certo con parsimonia, alla ghigliottina[17], strumento usato per sottrarre all’Ancien Règime ogni possibilità di restaurazione del vecchio regime; e come non ricordare qui il c.d. Regno del Terrore che ha insanguinato la Francia e che ha visto come primo protagonista la figura di Robespierre[18].
Questo momento storico molto confuso e caotico ebbe come conseguenza un incerto apparato legislativo, capace di produrre ed aumentare in modo esponenziale il già grande disordine, nonché dal punto di vista strettamente giuridico, una fase transitoria che alla lunga avrebbe generato solo incertezza sui modi di applicazione delle leggi.
Ed ecco, allora, che di questa situazione seppe approfittare benissimo Napoleone Bonaparte il quale, nominato Imperatore di Francia il 18 maggio 1804 e re d’Italia il successivo 26 maggio 1805, dopo una serie memorabile di vittorie, attuando la legislazione unica, dapprima in vigore nella sola Francia e poi, dopo qualche anno, a fasi successive, anche in tutta Italia[19]. In particolare, il Codice Penale Napoleonico è stato in grado d’incorporare ed unire in sé i principi cardine della rivoluzione dell’ottantanove con alcuni ancora validi principi di ordine conservatore: così, al fianco dell’innovativo concetto del “nullum crimen, nulla poena sine lege”, fu mantenuta in vigore la pena di morte, da applicarsi in occasione di trenta e più forme di reato[20]. Quindi, benché l’influenza delle idee illuministe in generale e quelle di Cesare Beccaria in particolare avessero coinvolto una tendenza penalistica, colta ad una graduale abolizione della pena di morte, sul calare del XVIII secolo, si assiste ad una regressione, ad un ritorno alle tesi punitive che avessero come pena la condanna a morte.
Il Congresso di Vienna e le ragioni della Restaurazione
Napoleone è sconfitto a Lipsia e nel 1814 si apre a Vienna il Congresso delle Nazioni Vincitrici strumento attraverso il quale legittimare il ritorno dei sovrani di tutta Europa nei legittimi troni, aprendo così il c.d. periodo della Restaurazione.[21] Allora, calato il sipario sugli Stati assoluti, con l’avvento degli Stati liberali e, come abbiamo visto, in seguito al delicato passaggio dell’Ancien Regime al mondo moderno, tramontò definitivamente quell’unità giuridica della quale da tempo si vagheggiava: toccò poi a quell’evento epocale che è stata la Rivoluzione Francese il compito di far precipitare gli eventi. E’ questo anche il periodo in cui, per la prima volta nella storia d’Europa cristiana, s’innesca un processo di radicale laicizzazione dello Stato destinato a mutare definitivamente quell’equilibrio secolare raggiunto tra le diverse componenti non solo sociali.
Dicevamo del Congresso di Vienna e della Restaurazione[22]; l’intento di tutti i regnanti era quello di tornare ad una situazione di tranquillità e stabilità in campo internazionale, mediante il ripristino dell’ordine politico antecedente sia alla Rivoluzione Francese che all’impero di Napoleone[23]. Questo ambizioso progetto comportò una radicalizzazione, in seno al movimento reazionario, di una frangia estrema le cui mire erano quelle di realizzare un azzeramento, un annientamento degli ideali liberali affermati in precedenza, facendo si che la monarchia potesse ritornare ad appropriarsi del perduto potere e, nel contempo, garantendo ad essa una continuità e stabilità, considerando il periodo rivoluzionario, potremmo dire, un incidente di percorso[24].
Per quanto riguarda in particolare l’aspetto che stiamo cercando di trattare in queste brevissime considerazioni, ci sembra di poter dire che la principale conseguenza prodotta in Italia da tutti questi accadimenti politici, sul piano del diritto, è stata l’abrogazione della legislazione unica francese ed il conseguente sostituirsi ad essa di più legislazioni in numero pari a quanti erano gli Stati in Italia prima del dominio napoleonico. Ovviamente questa frammentazione non tralasciò di interessare anche il campo del diritto penale nel quale poteva cogliersi un generale inasprirsi delle misure punitive che, pur senza cadere negli eccessi del tempo andato, recuperava, tuttavia, la natura propria punitiva che non quella di prevenzione[25]. La giustificazione di questa nuova tendenza va ricercata nella necessità per i regnanti di cautelarsi, oggi diremmo blindarsi, quanto più possibile da eventuali focolai rivoluzionari / insurrezionali, che il sistema della giustizia penale, con lo strumento principe, la pena di morte, doveva indurre a lasciar perdere. Un esempio per tutti di ciò che andiamo dicendo è dato dalle vicende che hanno interessato il Granducato di Toscana, subito dopo il Congresso di Vienna, ove ritorna in vigore il Codice Leopoldino del 1786, primo esempio di legislazione illuminata che, sulla falsa riga delle idee lanciate da Cesare Beccaria, ebbe il pregio di essere il primo Codice in Europa a non prevedere, anzi a prevedere espressamente l’abolizione della pena di morte, anche se, a onor del vero, la pena di morte già introdotta con Ferdinando III prima e sotto la dominazione di Napoleone, come abbiamo visto, per i reati più gravi, con l’Editto del 22 giugno del 1816, veniva nuovamente ripristinata per un gran numero di reati[26].
Penso sia stato di una qualche utilità ricostruire il processo storico attraverso il quale si sono focalizzate le tappe ed i tentativi di aprire la strada verso la definitiva abolizione della pena di morte dal sistema giuridico di tutti i Paesi; gli ultimi eventi appena descritti sembrano andare in contro tendenza, accentuando, anzi, una regressione; ma sarà solo, come vedremo, un momento da dove ripartire per dimostrare quanto fosse obsoleto il sistema giuridico del momento.
Enrico Pessina e la scuola teologica reazionaria
Non possiamo non annoverare tra i protagonisti assoluti, del secolo scorso, che si sono occupati dell’abolizione della pena di morte, il professore Enrico Pessina[27]. In una delle lezioni svolte presso l’Università di Napoli che gli studenti seguivano nei corsi di Diritto e Procedura Penale, Pessina, titolare di quegli insegnamenti, evidenziava come sempre più andassero aumentando nei primi decenni del diciannovesimo secolo gli argomenti che avessero a motivo l’abolizione della pena di morte così da alimentarne un vivace dibattito anche se, a parere del Maestro, tre erano i fattori salienti perché la pena di morte continuasse ad essere giustificata e, di conseguenza, ancora applicata: a) la “Scuola teologica reazionaria”; b) la “Dottrina del timore” necessario per il controllo dell’ordine sociale; c) la “Dottrina della giustizia intrinseca della pena”.
Dunque, a proposito della Scuola teologica reazionaria, il Maestro incentrò la sua attenzione sull’elemento religioso, capace di suscitare, nel nostro Paese a tendenza prevalentemente cattolica, un interesse maggiore sulla collettività, per cercare, o, se volete, forzare, una giustificazione in campo appunto teologico, che considerasse la pena utile si, ma non fino ad essere esageratamente esasperata. Infatti, la legittimazione religiosa aveva la funzione di indirizzare la collettività a ritenere che l’uso indiscriminato della pena di morte non era legittimo, ma addirittura voluto da Dio stesso e, di conseguenza, necessario nella sua attuazione da parte dell’autorità governativa[28]. Con ciò la Scuola teologica mirava a modificare l’atteggiamento stesso dei cittadini verso di essa perché penetrasse nelle loro coscienze quel sentimento di accettazione incondizionata che non fosse inteso come strumento repressivo o tirannico, bensì veicolo per la redenzione dei peccati commessi[29]. Insomma per questa Scuola, (che ricordiamo, per fare solo un esempio, annovera nomi del calibro di De Maistre e Bonald in Francia e Von Haller in Germania) la pena di morte doveva configurarsi come uno strumento indispensabile e necessario per il controllo dell’ordine pubblico[30]. Con questo processo deduttivo, detta scuola intendeva conseguire non solo l’obiettivo di infondere un’incondizionata accettazione alla pena di morte tra i cittadini, quanto anche che questi ultimi l’accettassero come forma di riconoscenza verso l’autorità che l’applicava; con la conseguenza che venissero azzerati o dimenticati gli ideali liberali, propri del tempo, per assoggettarsi completamente all’autorità costituita[31].
Era convinzione del Pessina che questa teorica altro non mirasse se non a conservare il potere per mezzo dell’applicazione dello strumento della pena di morte, deterrente infallibile al punto da intimorire le coscienze del popolo[32].
Sulla Dottrina del timore, nell’analisi svolta dal Pessina, questi la faceva coincidere con la “necessità della pena di morte”, come strumento imprescindibile per la conservazione dell’ordine pubblico e della sicurezza, capace, detto strumento, di intimorire le genti così da risultare un deterrente formidabile[33]. Senza dover scomodare Rousseau e il suo Contratto sociale[34], Pessina era convinto di come, nella realtà dei fatti, tutte le argomentazioni tendenti a legittimare e giustificare l’applicazione della pena di morte altro non fossero che strumento (abbiamo già accennato a questo concetto) per difendere il potere costituito dei principi e sovrani[35].
La Dottrina della giustificazione intrinseca della pena per la quale il fondamento e la ragione d’essere della pena stessa (per la sua proporzione al delitto in funzione retributiva ed espiativa), era senz’altro da ricercarsi, secondo il Pessina, nella Legge del Taglione[36], (dibiblica memoria)tutte le volte che detta legge fosse possibile che venisse applicata. In verità, il portato ideologico di questa dottrina, diretta proiezione della “Dottrina della giustizia retribuitrice” della scuola tedesca, di una giustizia intrinseca della pena, ha comportato una evidente regressione circa il modo di concepire e configurare l’applicazione della pena al reo, come se d’un colpo si volessero cancellare tutti quei traguardi così faticosamente raggiunti in materia da tutta una colta dottrina penalistica che si era passata il testimone da Beccaria in poi[37]. Senza addentrarci in una disamina puntuale relativa alla disputa giuridica sulla legittimità o meno dell’istituto della pena di morte basterà qui ricordare che Pessina, in ultima analisi, volgeva la propria attenzione a due considerazioni di recente sviluppo: “La prima di esse è che la pena di morte essendo indispensabile pe’ reati militari, l’abolizione di essa o porterebbe un’ingiustizia abolendola per gli assassini e mantenendola in vigore per gl’uomini che commettono taluni reati speciali non appartenenti alla categoria dei più atroci reati, o produrrebbero uno sfasciamento degli eserciti che sono la forza delle nazioni. L’altra considerazione è che in fondo tutta la questione si riduce a vedere se vi siano realmente dei delitti pei quali la coscienza giuridica del popolo richiede la pena di morte, cosicché ness’altra pena la satisferebbe”[38]. Ovviamente, entrambe le considerazioni argomentate, per Pessina dovevano ritenersi respinte; quanto alla prima delle due considerazioni, non si poteva accettare l’argomento giustificativo dell’applicazione della pena di morte perché non si poteva dimenticare dell’eccezionalità del diritto penale militare, rispetto a quello comune, che, in quanto eccezionale, presenta elementi diremmo atipici, che non rappresentano la regola sulla quale basare tutta una teoria generale, ed aggiungo, anzi, che anche in questo campo Pessina auspicava un’abolizione definitiva della pena capitale[39]. Anche per la seconda considerazione, secondo la quale la pena di morte dovesse ritenersi giusta laddove il popolo la invocasse, Pessina giungeva ad un netto rifiuto in quanto, il fatto stesso che quella pena potesse corrispondere nel suo utilizzo alla ‘coscienza giuridica del popolo’, non poteva escludersi a priori che quella stessa esigenza invocata dal popolo fosse il frutto di un macroscopico errore. Pessina, infatti, riteneva utile che per poter giungere ad una legge abolitiva della pena di morte, fosse necessario che la collettività se ne persuadesse anche se non sempre, ed era il primo a riconoscerlo, la volontà dei più coincideva con una giustizia assoluta[40]. Anzi, aggiungeva il Maestro, se l’opinione popolare venisse accettata incondizionatamente dal mondo giuridico si rischierebbe il ritorno “all’opinione come criterio di giustizia, alla giustizia variabile secondo i tempi ed i luoghi”[41].
Il problema dell’unificazione legislativa, origini del Codice penale toscano del 1853 e del Codice penale piemontese del 1859
Nel periodo della proclamazione del Regno d’Italia[42] abbiamo assistito a tutta una serie di episodi che avevano, di fatto, dato vita ad una , potremmo dire, frammentazione politica, oltre che giuridico – legislativa[43]. Perciò, in questo contesto storico, sia con riferimento alla Restaurazione, sia a quello proposto con il nuovo Statuto Albertino, con riguardo, cioè alla riproposizione del sistema autoritario, dopo il periodo della Rivoluzione Francese e dell’espansione europea delle leggi napoleoniche, e al nuovo periodo così detto “democratico” e risorgimentale[44], è opportuno, penso, dare rilievo a due aspetti per meglio calarsi nelle vicende che stiamo trattando: uno psicologico – politico e, l’altro, culturale[45]. In quest’ottica il processo di unificazione, che non ha risparmiato il sacrificio di molte vite umane, ha rallentato per un po’ il processo dell’unificazione dei codici, preferendo, come è facile immaginare, porre grande attenzione agli aspetti politici; ecco perché facevo cenno all’aspetto psicologico – politico.
Non posso neanche solo accennare a tutte le vicende che hanno investito il potere politico nel periodo che stiamo trattando, ritenendo sufficiente averle appena richiamate nella mente del lettore; dirò solo qualcosa sull’unificazione dei codici[46] ed in particolare di quello penale.
Proprio per quanto concerne il diritto penale, bisogna considerare che successivamente alle diverse annessioni operate nel territorio, si è avuto un primo esempio di unificazione legislativa: mi riferisco in particolare al Codice penale sardo del 1859 che ebbe applicazione su tutto il Paese con la sola eccezione della Toscana che non volle rinunciare all’applicazione del proprio codice del 1853[47], importante per il tema che stiamo trattando perché nel 1859 questo codice non prevedeva più la pena di morte come sanzione: tuttavia registriamo che sarà proprio questa novità, paradossalmente, il motivo di intralcio verso una unificazione assoluta della materia penale.
Ricordiamo, brevemente, che nel 1801 la Toscana fu costituita come regno d’Etruria, sottoposta al controllo di Napoleone; la sua legislazione penale, prima subì alcune sporadiche modifiche, per poi, a seguito della annessione del regno d’Etruria con l’Impero francese, scomparire per far posto al Codice penale napoleonico del 1810[48]. Con la Restaurazione e il ritorno di Ferdinando III fu ripristinata la pena di morte nel giugno del 1816. Si deve aspettare l’avvento del Granduca Leopoldo II per procedere all’abolizione della pena di morte dal Codice Penale Unico che si applica per tutta la Toscana, risultato al quale è giunto dopo aver ascoltato le conclusioni rassegnate da una commissione da lui stesso appositamente costituita nel 1847 che ne studiasse tempi e modi, salvo lasciarla per pochissimi e gravissimi reati. In verità, già nel 1846 il Ducato di Lucca aveva provveduto ad abolire dal suo codice la pena di morte. Ma è solo nel 1859 che la pena di morte viene abolita seppur sostituita con la pena dell’ergastolo e possiamo dire che proprio con il Codice penale del 1859, che ha risentito molto dell’influenza del Codice Albertino (1837), si raggiunge la meta di una maturità necessaria e consapevole, non solo della classe politica, la quale tenesse in conto che la pena di morte dovesse trovare, ove necessario, applicazione solo ed esclusivamente in un numero ristrettissimo di casi. Per concludere questo contesto possiamo spingerci sino ad affermare che è stato solo grazie alla intransigenza del Granducato di Toscana se si è iniziato a considerare una legislazione penale unica che contemperasse gli interessi di tutti e si discutesse a tutto tondo sulla necessità che la pena di morte fosse da considerarsi superata e quindi da abolire. Queste discussioni troveranno fine solo nel 1889 con il codice penale Zanardelli.
Introduzione al dibattito parlamentare; il Progetto Pisanelli, il Progetto Mancini e il progetto Zanardelli
Possiamo considerare il 1863 come l’anno nel quale più serrato si è fatto il confronto, o meglio, il dibattito intorno al quale ragionare per dare vita alla formazione di un unico codice penale[49].
Certo, mi avrebbe fatto piacere, anche per una certa completezza d’impostazione del tema trattato, svolgere qualche notazione in più anche in ordine al Progetto Mancini e all’interessantissima relazione, in pieno dibattito, del De Fonseca, oltre a tutta una serie di opinioni, più o meno autorevoli sull’argomento (penso a mò d’esempio a quelle abolizioniste del Savelli sulla pena di morte), ma l’impegno di contenere in un numero limitato di cartelle l’argomento non lo consentono proprio. Allora, con questi limiti, del quale mi scuso sin d’ora, mi propongo di dar conto solo per sommi capi ai programmi che si sono discussi in parlamento sul tema della pena di morte ed ai progetti Pisanelli, Mancini e Zanardelli[50].
Dunque, dicevo, che nel 1863 titolare del Ministero di Grazia e Giustizia era Pisanelli[51], il quale sentì subito la necessità e l’urgenza di procedere ad uno studio che avesse come scopo quello di prevedere l’unificazione del codice penale con l’aggiunta di una semplificazione del sistema giudiziario vigente. La commissione[52], nominata ad hoc dal Ministro, elaborò tutta una serie di questioni risultate innovative per i tempi, come quella, in materia di misure punitive, che non venivano più considerate come strumento repressivo e punitivo, bensì come tutela della società dai soggetti violenti, nel segno del contestuale tentativo di produrre l’emenda del reo, grazie anche allo sviluppo del sistema carcerario e che, possiamo dire, si incentrava dunque su tre elementi importanti: “1° abolizione della pena di morte; 2° coordinamento delle varie forme delle pene al principio dell’emendamento, mediante la segregazione dei detenuti, che impedisca il commercio del male, ed apre la cellula a tutti gli influssi rigeneratori della società che si adopera a rieducare ed a sollevare dal fango della colpa l’uomo caduto; 3° la determinazione di una categoria speciale di pene pe’ reati politici e di stampa”[53]. Non è senza significato se un penalista del calibro di Carrara si esprime con lodevoli apprezzamenti sul tentativo dell’unificazione legislativa penale: “… l’unificazione legislativa, specialmente in materia penale, vuole come precedente la unificazione delle condizioni morali dei popoli. Il progresso è ritardo se troppo si spinge innanzi chi non ha ancora forze adatte alla corsa”[54], salvo però aggiungere che questo tentativo di unificazione legislativa penale per il tempo nel quale si appronta, avrebbe potuto compromettere la sicurezza di alcune aree geografiche nelle quali regnava il caos (si pensi al fenomeno dilagante del brigantaggio)[55] e per le quali, anzi, si auspicava un irrigidimento della pena, a differenza di altre regioni del territorio – come la Toscana ad esempio – nella quale l’ordine pubblico regnava sovrano avendo trovato una sua dimensione ben definita, anche se si fossero volute considerare pene meno rigide.
Insomma, il Carrara non poteva dimenticare come “la vita fosse fatta di esigenze concrete dalle quali non poteva prescindersi; per questo, la volontà di indefessa applicazione delle teorie giuridiche, avrebbe potuto rendere l’uomo politico cieco di fronte alle reali esigenze della nazione, esponendola ai pericoli derivanti dalla loro noncuranza”[56].
Comunque, è innegabile che il progetto di un codice unificato ebbe il favore della dottrina penalistica del tempo, sia italiana che d’oltre confine, anche se subì una battuta d’arresto per i noti fatti politici, che avevano portato a trasferire, in quel tempo, la capitale da Torino a Firenze, compromettendone seriamente la riuscita.
Anche sotto il Governo Depretis, con a capo del dicastero di Grazia e Giustizia Pasquale Stanislao Mancini[57], il problema dell’unificazione dei codici penali era quanto mai vivo ed attuale, così come era assolutamente attuale quello sulla pena di morte[58], che si voleva sostituire con la pena perpetua dell’ergastolo[59]. All’uopo fu istituita un’apposita commissione che recepisse quanto scaturito dal dibattito parlamentare in atto composta da Conforti, De Falco, Tecchino, La Francesca, Paoli, Tolomei, Nelli, Canonico, Carrara, Pessina, Zappetta, Ellero, Buccellati, Nocito, Castrati, Brusa, Lucchini e presieduta dallo stesso Guardasigilli e, per quanto i lavori della Commissione, per il mutare delle sorti politiche fosse sciolta, il Ministro stesso si fece carico del progetto (frattanto sottoposto agli emendamenti delle Camere) per non lasciare cadere i risultati raggiunti, per il forte e sentiro interesse al problema della pena di morte[60]. E’ così che per ottenere un ampio consenso, pensa di sottoporre il progetto al vaglio degli organi della Magistratura, dei Consigli degli Ordini degli Avvocati e delle Facoltà di Giurisprudenza del Paese, tutti, per le competenze proprie, interessati al problema. E con particolare riferimento all’emendamento che prevedeva l’abolizione della pena di morte le risposte dei diversi apparati degli Ordini si possono così riassumere: 1- nella Magistratura, la Corte di Cassazione di Torino, di Napoli, di Palermo, di Roma e il Supremo Tribunale di Venezia si sono espressi contro la progettata abolizione; di contro, la Corte di Cassazione di Firenze era per l’abolizione, mentre tra le Corti di Appello ben dodici si sono espresse per l’abolizione così come anche tra le Procure Generali la maggioranza era per l’abolizione. 2 – Nelle votazioni interne a ciascun Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in ottantaquattro si sono espressi per l’abolizione mentre 35 sono stati quelli favorevoli. 3 – Nelle Facoltà di Giurisprudenza in sedici casi la maggioranza è stata abolizionista, in tre contraria e in due vi è stata una sostanziale parità.[61]
I frutti di questa indagine indussero il Ministro a considerare che fosse opportuno sottoporre nuovamente alle Camere il progetto dell’unificazione delle leggi penali e l’abolizione della pena di morte: l’Assemblea avviò la discussione e il 28 febbraio 1877, approvò, con voto a scrutinio segreto nella sua interezza il libro I, e dai resoconti della Camera sono risultati 129 quelli a favore e solo 48 quelli contrari.
Era la seconda volta che la Camera si pronunciava a favore dell’unificazione della legislazione penale e dell’abolizione della pena di morte; peccato solo che l’ennesima crisi di governo vanificò, per il momento, i traguardi tanto faticosamente raggiunti in materia.
Dopo Pasquale Stanislao Mancini, in rapida successione si sono avvicendati sulla poltrona del Dicastero della Giustizia, via via Conforti, Tafani, Varè, Villa e, infine Zanardelli.
E proprio Zanardelli nel 1882 rivolgendosi al parlamento dichiarò imprescindibile il discorso sulla unificazione della legislazione penale prendendo le mosse dai risultati ai quali era giunto il suo predecessore Pasquale Stanislao Mancini a proposito del libro primo del codice penale del 1876, che, peraltro, aveva già ottenuto il parere favorevole della Camera (1877). Quindi cercò di modificare il meno possibile quel progetto con qualche variante in ordine alla classificazione dei reati distinguendoli in delitti o contravvenzioni e confermando l’orientamento dell’abolizione della pena di morte argomentando in particolare che: “… nonostante la pena di morte fosse prevista dal codice, la criminalità non si è punto elevata, e sembra anzi accennare ad una progressiva e graduale diminuzione… . Tale diminuzione si nota specialmente nelle province ove la criminalità appariva più grande ed elevata, e dove però le condanne capitali erano più frequenti: nelle province insomma dove sembrava più ripugnante abolire la pena di morte… . Tutti indistintamente gli uomini che hanno retto il Dicastero della giustizia dal 1876, consigliarono al principe la generosa commutazione, ed a niuno cadde in mente di farsi consigliere dell’esecuzione di una pena incivile, che consacra la più odiosa disparità di trattamento penale tra le diverse regioni italiane, una pena che fu già condannata da ripetuto suffragio della Camera elettiva, e che l’esperienza ormai palesa non più necessaria alla tutela della sociale sicurezza”[62].
Zanardelli dovette momentaneamente soprassedere a questo progetto per la caduta del Governo anche se, a dire il vero, il suo successore Giannuzzi-Savelli, continuò l’opera nella stessa direzione del suo predecessore.
E dopo due nuovi guardasigilli, (è questo il periodo dei grandi e repentini mutamenti politici) Ferrucciò prima e Pessina poi, il 4 aprile 1887 torna nuovamente al Dicastero della Giustizia Zanardelli, il quale riprese il discorso lasciato in sospeso a seguito della caduta del Governo e dichiarò oramai maturo il tempo perché si attuasse l’unificazione legislativa in materia penale, ricorrendo alla presentazione, presso la Camera dei Deputati, di un disegno di legge; non più dunque un progetto di modifica del codice penale, bensì di un disegno di legge (è questa la novità!) per ottenere l’autorizzazione alla pubblicazione, in tempi stretti, di un codice penale pressoché completo, quanto alla parte generale che a quella speciale, perché così il voto del Parlamento avesse una pronta risposta circa l’esigenza dell’unificazione legislativa penale.
Ed è in questo contesto che viene ad essere affrontata nella sua globalità anche la questione della pena di morte. Prendendo spunto da tutta una serie di considerazioni generali intorno al concetto di pena, Zanardelli si proponeva di esaminare nello specifico quello sulla pena capitale che proponeva essere in via definitiva cancellata, o se preferite, abolita dal codice penale, richiamando quanto già statuito ed ampiamente discusso a proposito del Codice Toscano del 1853 del quale ci siamo già occupati.
E proprio il dualismo sempre presente tra i due codici con i rispettivi ed inevitabili pregi e difetti, a seconda di come ci si poneva di fronte e da quale frangia politica provenisse, che se ne auspicava una scelta univoca, che contemperasse gli interessi di tutti: “… Mirabile per la euritmia giuridica e la vetustà della forma, il codice penale toscano quanto ai delitti politici e religiosi ha disposizioni deplorevoli, ispirate alle idee illiberali del tempo in cui fu pubblicato (1853). Più imperfetto per altri lati è il codice sardo del 1859, che regge con poche varianti le province meridionali, tutto il resto d’Italia. In questo codice, il cui vizio d’origine sta nell’aver troppo calcato le orme del codice francese del 1810, e nel non aver curato a sufficienza le idee e le tradizioni italiane, si conservano più o meno temperati i criteri repressivi del vecchio empirismo. Quale soluzione dunque se non quella di configurare una pena atta ad agire più sui proclivi a delinquere che su quelli i quali già si resero delinquenti: poena in paucos, ut metus in omnes. Quando la pena oltrepassa il limite richiesto da questo necessario intento, essa diventa inutile strazio”[63]. Insomma il Nostro incentrava l’attenzione soprattutto sulla prevenzione dei reati ed al recupero del reo, che avesse sì quest’ultimo la giusta pena, ma che non dovesse essere una crudeltà (odioso spettacolo di sangue, natura depravatrice, sono queste le espressioni che usava nel suo argomentare contro la pena di morte); si proponeva la sostituzione della pena di morte per il reo con la misura dell’ergastolo. Dopo ampie ed argomentate discussioni il Disegno di legge ebbe l’approvazione della Camera nella seduta del 22 marzo 1888 e, successivamente del Senato in quella del 17 novembre dello stesso anno. Il 22 novembre del 1888, con il parere favorevole di entrambi i rami del parlamento, il disegno di legge Zanardelli è stato mutato in legge: si autorizzava, così, il Governo a pubblicare il nuovo codice penale che, dopo averlo sottoposto all’attenzione del re per l’approvazione, quale codice penale unico e definitivo, avesse giurisdizione su tutto il territorio e, con R.D. 30 giugno 1889 ebbe la sua ufficiale promulgazione e il successivo 1° gennaio 1890 l’entrata in vigore, e all’art. 36 punto primo si statuiva che: “La pena di morte e quella dei lavori forzati a vita, secondo il Codice penale del 1859, e la pena dell’ergastolo secondo il Codice penale Toscano, sono commutate nella pena dell’ergastolo stabilita nel nuovo Codice”[64].
Sin qui il lungo iter per la tanto agognata abolizione della pena di morte. Come ho già scritto in un altro articoletto, non dobbiamo dimenticare che, la legislazione penale ha sempre costituito una importante cartina di tornasole delle inclinazioni ideologiche del Legislatore, non essendo il diritto penale, avulso dalle concezioni storicamente dominanti, bensì sensibile ‘riflettore’ del tipo di rapporti che nelle varie epoche si instaura tra lo Stato stesso e i cittadini su tutte le questioni di ordine sociale, ma non soltanto[65].
Crisi dello Stato liberale, avvento del fascismo e il Codice Rocco
Orbene, se il codice Zanardelli è stato, come abbiamo cercato di mettere in evidenza, chiara espressione del rapporto sussistente tra un moderno Stato liberale e i suoi cittadini, nel codice Rocco, invece, mutato il contesto storico e culturale, è stata fin da subito ravvisata la chiara manifestazione di uno Stato autoritario[66]. Infatti, con l’avvento del fascismo, in linea con il suo programma di superamento dell’indirizzo liberale, la politica di governo e la relativa legislazione, anche in campo penale, subì una radicale frattura con il passato[67].
Nel suo discorso di apertura del corso di studi nell’Università di Padova, correva l’anno 1920, Alfredo Rocco proclamava la crisi dello Stato liberale[68], cioè quello stesso Stato che, come abbiamo visto nelle pagine precedenti, aveva cercato in tutti i modi di porre al centro di ogni interesse dell’autorità preposta, la posizione del singolo individuo[69]. Vero è che sono mutati gli scenari non solo politici e siamo negli anni duri del primo dopoguerra, caratterizzati dalle forti agitazioni sociali dilaganti nelle fabbriche, ma soprattutto nelle campagne, dove i contadini reclamavano un pezzo di terra[70]. La collettivizzazione, quale metodo di relazione alle problematiche del Paese, sia economiche che sociali, lasciate sul campo dal primo conflitto mondiale, non trovava sosta né rimedio, alimentando una già profonda crisi delle istituzioni liberali, impotenti di continuare a governare con pugno fermo la crescente società divenuta, frattanto, di massa[71].
E’ in questi anni che si formano e nascono i primi movimenti politici (i partiti), ed è proprio ora, il 23 marzo 1919 che Benito Mussolini fonda il movimento fascista, inizialmente di scarso peso politico che, però, come la storia ci ha insegnato, assunse rapidamente potere e diffusione popolare, certo anche in seguito alla costituzione delle note ’squadre d’azione’ come venivano chiamate, sino al famoso evento storico della ‘marcia su Roma’ del 28 febbraio 1922 che suggellò appunto il movimento stesso, con il suo ideatore che diventa Capo del Governo[72].
E proprio Mussolini, per tenere a freno i facinorosi o comunque coloro i quali avversavano il regime, e dopo essere scampato egli stesso a più di un attentato, pensò bene di ripristinare nuovamente l’istituto della pena di morte, cosa che fece il 25 novembre del 1926, attuandola per alcuni e variegati reati di stampo politico[73], e giustificandola anche con prioritarie esigenze di polizia[74].
Ora, il ripristino della pena di morte, seppur per i reati politici, disposto con legge speciale di durata quinquennale (2008/26), anticipava l’indirizzo di pensiero che il governo avrebbe assunto in sede di revisione e discussione del nuovo codice penale, per il quale lo stesso Governo riteneva fosse indifferibile la sua attuazione[75]. Illuminanti le parole di Gian Domenico Pisapia che fotografa perfettamente il clima che si respirava: “… nel corso dei lavori preparatori del codice penale del 1930 si ripetettero, in parte, le discussioni che si erano fatte prima del codice Zanardelli; ma questa volta, malgrado le opposizioni, prevalse la ragion politica e la pena di morte venne introdotta nel codice penale”[76].
Nel ’44 è stata nuovamente abolita (n. 224 art. 1 primo e secondo comma) per tutti i casi contemplati nel Codice Rocco eccezion fatta per i delitti fascisti e di collaborazionismo come prevedono leggi particolari, salvo però subito ripristinarla il 10 maggio del 45 (n. 234) per fatti di particolare eccezionalità delinquenziale; ma sarà solo con la Carta Costituzionale del 1948 che ci si avvia ad una definitiva e ponderata soluzione, con il ripudio della pena di morte dal sistema giuridico penale italiano con la sola eccezione di cui all’art. 27, terzo capoverso, nei casi specifici previsti dalle leggi militari di guerra[77].
Tale formale riconoscimento, di totale ripudio alla pena di morte come misura punitiva, trova puntuale riscontro nel d.l. 22 gennaio 1948 n. 21 agli articoli 1 primo comma e 3, con i quali si stabilisce che per tutti i casi in cui la pena di morte fosse prevista dal codice penale e dalle leggi che non fossero quelle in materia militare o di crimini di guerra, fosse sostituita con quella dell’ergastolo, come nuova pena massima a mente dell’articolo 17 dell’attuale codice penale[78], segno di una raggiunta maturità ed accentuata sensibilità civile in materia penale.
Conclusioni
Questo lungo iter storico, non ancora concluso, anzi, sulla pena di morte ha subito, come abbiamo cercato di mettere in evidenza, i mutamenti di pensiero e di indirizzo non solo politico, propri di ogni civiltà.
Diventa addirittura difficile spiegare come possano conciliarsi, in alcuni casi, i principi della nostra Costituzione con il Codice Rocco (lo abbiamo detto e ridetto in queste pagine).
Riprendo un’agenzia di stampa (Flash New 24 del Corriere della Sera) del 7 gennaio 2008: “Benedetto XVI ha commentato la moratoria delle Nazioni Unite contro la pena di morte – ‘Auspico che questa iniziativa stimoli il dibattito pubblico sul carattere sacro della vita umana ’ – . Il Pontefice, parlando al Corpo Diplomatico ha aggiunto – ‘Ricercatori e scienziati ricordino che le nuove frontiere della bioetica non impongono una scelta tra la scienza e la morale, ma esigono piuttosto un uso morale della scienza”, con la quale il Santo Padre si è compiaciuto del voto dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite in favore di una moratoria generalizzata sulla pena di morte.
Non trascurabile è stato lo sforzo della diplomazia italiana nel raggiungimento di questo importantissimo traguardo poiché questo voto (104 favorevoli, 54 contrari e 29 astenuti) è punto di partenza per le successive battaglie dell’abolizione della pena di morte nel Pianeta. Sono ancora molti i Paesi che conservano la pena capitale, ben 51 (sic!); penso in particolare ad alcuni Stati della puritana America e che nella sola Cina nel 2007 sono stati giustiziati in oltre cinquemila, così come alto resta il numero delle esecuzioni capitali in Iran, Arabia Saudita ed in Pakistan. Ci fa riflettere molto la considerazione che fa Maria Bettetini del Sole 24 Ore edizione del 30 dicembre 2007 a pagina 43 nell’articolo dal titolo “E il mondo scoprì Beccaria”, che così conclude: “L’Italia ha fatto delle cose. Dopo alcuni tentativi falliti negli ultimi quindici anni si deve riconoscere nel gennaio 2007 da parte del Parlamento Europeo (con 591 voti favorevoli, 45 contrari e 31 astensioni) un appoggio all’iniziativa italiana a favore di un’incondizionata e immediata moratoria universale sulle esecuzioni capitali. Non ci siamo fermati: il 18 dicembre di quest’anno l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato il testo di risoluzione per la moratoria universale della pena di morte con 104 sì, 54 contrari e 29 astenuti. Peggio per loro (contrari e astenuti). Cosa è una “moratoria”? Una dilazione, una sospensione, un provvedimento legislativo per cui resta sospesa la scadenza delle obbligazioni, così come recitano i sacri testi. Un’attesa. Pensavate di dare un senso alle vostre vite uccidendone altre? Per vendetta, per crudeltà, per stanchezza? Ebbene, non è questa la via. Per questo, grazie alla vostra intelligenza io sono ottimista”. Bello vero, questo fondo d’articolo! Così come invita alla riflessione un altro articolo apparso a pag. 23 di Repubblica il 28 dicembre del 2007 a firma del Ministro della Giustizia francese ai tempi di Mitterand, nonché vice presidente della Convenzione Europea Robert Badinter: “Contro la pena di morte” il quale ci ricorda che “La storia dell’abolizione della pena di morte è quella di una vittoria dell’uomo su se stesso. Di fronte ad un crimine feroce, nell’essere umano si risveglia l’istinto di morte. La legge del taglione è la risposta primitiva dell’uomo allo scandalo del crimine. A ciò si aggiunga il rito del sacrificio umano per placare la divinità mediante l’uccisione del sacrilego. Il cristianesimo ha scelto come simbolo il supplizio del figlio di Dio, giustiziato sulla croce. E ciò malgrado, degli innocenti sono stati massacrati nel nome di Cristo da uomini che si dicevano portatori del suo messaggio. Molte altre religioni hanno in atto questa sanguinosa bestemmia nel nome di una legge considerata divina, facendo mettere a morte coloro che esse dichiaravano eretici o blasfemi. …Grazie a Beccaria la questione è ormai posta non più in termini religiosi ma in termini politici: che i diritti dell’uomo siano proclamati come fondamento di qualunque società libera e la rivendicazione dell’abolizione si farà strada nel dibattito politico. La storia dell’abolizione, i suoi passi in avanti nel mondo sono perciò legati al progresso della libertà”.
Sono convinto che la strada che si sta percorrendo per raggiungere la meta finale, l’abolizione universale della pena capitale, è di quelle a senso unico che non prevedono ritorno.
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Faustino de Gregorio
Associato di Storia del Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico
Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
[1] Ciaramelli C., Dell’origine della pena di morte, in Venturi F. (a cura di), Cesare Beccarla, Dei delitti e delle pene, con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell’opera e della sua fortuna nell’Europa del Settecento, UTET, Torino, 1965, p. 305
[2] Bellini P., Respublica Sub Deo, Le Monnier, Firenze, 1981, pp. 4 – 25
[3] Cfr nota 1
[4] Ibidem, pp. 305 e 306
[5] Petronio U., La lotta per la codificazione, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 12 e 13: “… E così, il 5 dicembre 1783, Emmanuele Kant (1724-1804) ha pubblicato su una rivista tedesca un articolo che è rimasto famoso e fondamentale – Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?- nel quale ha affermato, emblematicamente: <<illuminismo è l’uscita dell’uomo da uno stato di minorità il quale è da imputare a lui stesso. Minorità è l’incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stessi è questa minorità se la causa di essa non dipende da difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di servirsi del proprio intelletto senza esser guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! – è dunque il motto dell’illuminismo>>”.
[6] Pessina E., Enciclopedia del diritto penale italiano, vol. II, Il diritto penale in Italia da Beccarla sino alla promulgazione del codice penale vigente (1764 – 1890), E. NOSEDA, Milano, 1906, p. 542
[7] Venturi F., (a cura di), Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell’opera e alla sua fortuna nell’Europa del Settecento, UTET, Torino, 1965, p. 22
[8] Alessandro Verri è nato a Milano nel 1741, giovanissimo partecipò alle attività dell’Accademia dei Pugni e collaborò al giornale Il Caffè, e proprio nel periodo di collaborazione con il giornale scrisse il Saggio sulla storia d’Italia (1761-66), rimasto inedito
[9] Secondo l’edizione quinta datata 1766 (ma, come sappiamo, Livorno), il Dei delitti e delle pene è composto da quarantasette paragrafi e s’apre con avviso A chi legge e con una Introduzione che sono, a detta del Venturi, <<uno dei testi fondamentali dell’illuminismo italiano ed europeo, tanta è l’energia e la passione con cui viene rifiutata l’eredità di più d’un millennio di tradizione giuridica. La Legislazione vigente vien ridotta ad “alcuni avanzi di un antico popolo conquistatore”, ad uno “scolo de’ secoli più barbari”. Tutto era da rifare e la spinta iniziale non poteva venire che dalla lotta contro gli interessi, i privilegi dei pochi in nome dei diritti di tutti, con la speranza e la volontà di giungere alla “massima felicità divisa nel maggior numero”. Una politica che ubbidisce a questi principi veniva indicata: alleanza dei liberi filosofi con il potere assoluto per abbattere i corpi intermedi e sbarazzare così il campo alle riforme>>. Il Beccaria si richiama all’<<immortale Presidente>> Montesquieu e alle tracce luminose del suo pensiero e subito aggiungeva che per dar sostegno alla materia egli avrebbe mirato non soltanto a convincere gli <<oscuri e pacifici seguaci della ragione>> ma anche a <<inspirare quel dolce fremito con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene gli interessi dell’umanità!>> (Introduzione). Egli legava così la ragione, alla quale avrebbe assegnato un progetto utilitaristico di revisione della giustizia, con il sentimento, con la pietà, con l’entusiasmo di una laica carità. Già nell’Introduzione, con una violenza programmatica di grande effetto oratorio, s’annunciano <<i gemiti dei deboli, sacrificati alla crudele ignoranza ed alla ricca indolenza, i barbari tormenti con prodiga e inutile severità moltiplicati per delitti o non provati o chimerici, la squallidezza e gli orrori d’una prigione, aumentati dal più crudele carnefice dei miseri, l’incertezza … “. Cfr. Romagnoli S., Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, in Letteratura Italiana, Vol. VIII, Einaudi, Torino, 2007, pp. 637 – 667, spec. p. 645
[10]Venturi F., (a cura di) Cesare Beccaria cit., p. 22
[11] Venturi F.,(a cura di) Cesare Beccaria cit., p. 22
[12] Camus A., Riflessioni sulla pena di morte, (traduzione di Giulio Coppi), SE, Milano, 1993, spec. p. 40 ss.
[13] Jean-Jacques è nato a Ginevra nel luglio del 1712. Sua madre morì quando aveva pochi giorni di vita. Suo padre era un orologiaio e gli insegnò a leggere, cosa molto importante per quei tempi. Saper leggere faceva già la differenza. Tuttavia, a 10 anni, fu uno zio a prendersi cura di Jean-Jacques e questi lo mise nelle mani di un pastore. A 12 anni, ultimati gli studi elementari, fu collocato come apprendista presso un notaio. Ma non era il suo mestiere. Così provò a fare l’incisore…ma evidentemente neanche questo faceva per lui. Nel 1728 abbandonò il pastore (suo maestro), lasciò la città e se ne andò per conto suo. Nei vent’anni successivi provò a sbarcare il lunario in molti modi. Ad un certo punto si convertì al cattolicesimo, servì come lacchè, provò a studiare per farsi prete. Fece pratica di musica, lavorò come segretario. Fu mantenuto per oltre un decennio, dalla sua amante, Madame de Warens, più anziana di lui. Per qualche tempo fece il precettore. E compose anche suites musicali di un certo interesse. Ma come precettore fallì. Raggiunse i 37 anni senza aver mostrato alcun segno di genio intellettuale ed alcuna vera vocazione. Nel 1749 la svolta. Vinse una gara indetta dall’accademia di Digione per il miglior saggio sul tema: Ha il progresso delle Arti e delle Scienze contribuito alla corruzione o alla purificazione dei costumi? In seguito a questo successo Diderot gli richiese un articolo di politica e Rousseau compose il Discorso sull’economia politica che apparve per la prima volta sull’Encyclopèdie nel 1755. Nello stesso anno pubblicò il Discours sur l’origine et les fondaments de l’inegalitè parmi les hommes. Le sue opere più famose furono pubblicate entrambe nel 1762. Erano il Contrat social e l’Emile. Il resto della vita di Rousseau passò spesso nell’ombra, invischiato in dispute originate dai suoi scritti e dal suo comportamento certamente stravagante. Viaggiò molto in Prussia e in Inghilterra, dove fu ospite del filosofo David Hume e probabilmente ebbe dei diverbi non da poco con l’illustre scettico. Solo nel 1770 ritornò in Francia per completare le sue Confessions. (cfr. Visentin M., Filosofia, Antonio Vallardi Editore, Milano, 2007, pp. 225 – 229)
[14] L’Emile è l’esemplificazione del tentativo di Rousseau di spiegare come potrebbe essere possibile un simile sistema sociale e politico se, anzichè educare forzatamente i giovani secondo le convenzioni vigenti al suo tempo, si seguisse un metodo differente, ispirato a principi di sviluppo psicofisico dell’individuo in termini più naturali. Considerato che l’ipotesi di partenza consiste in un’affermazione perentoria, l’uomo è buono di natura, si comprende perchè Rousseau, tornando alla natura verrebbero solo uomini buoni ed adatti al tipo di società che egli propugna.
Per questo è necessario che l’educazione e la pedagogia tradizionale non interferiscano nella libera e spontanea crescita dei fanciulli. I fanciulli non devono avere maestri e non devono frequentare altra scuola che quella della libera esistenza. Non devono essere forzati ad apprendere. Bisogna che il fanciullo conduca un’esistenza da fanciullo e non da adulto. Bisogna lasciargli il tempo di crescere, senza pretendere di accelerare la sua maturazione con innesti artificiosi e concimi chimici. Lasciando il fanciullo libero di seguire il proprio istinto, che Rousseau chiama sentimento, egli sarà come vuole essere. Più volte Rousseau affermò che l’Emile voleva essere più un’opera filosofica, volta alla soluzione dei problemi della vita, accettando il presupposto della bontà naturale, che un trattato di pedagogia. (cfr. Visentin M., Filosofia cit. p. 228)
[15] Antolisei F., Manuale di diritto penale, Parte generale IX ed. riveduta ed aggiornata da L. Conti, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 15 e 16, “… Il movimento, tendendo, come è noto, all’eliminazione degli abusi della tirannica ‘ragion di Stato’ e all’affermazione dei diritti della persona umana, non poteva non prendere di mira il diritto penale, data la deplorevolissima condizione in cui si trovava l’amministrazione della giustizia. Il merito ri raccogliere organicamente le aspirazioni dei tempi nuovi e di esprimere in modo completo la necessità di un profondo rinnovamento spettò ad un italiano, a Cesare Baccaria (n. 1738, m. 1794), autore del famosissimo libretto ‘Dei delitti e delle pene’, pubblicato per la prima volta anonimo a Livorno nel 1764. Per quanto la volubile critica abbia cercato di recente di sminuire l’importanza dell’opera del Beccarla, sta di fatto, ed è incontestabile, che il libro, nel quale con trascinante eloquenza erano messi a nudo gli abusi e gli eccessi della giustizia penale del tempo e si invocavano radicali riforme (la cessazione dell’arbitrio del giudice, la necessità di proporzionare la pena al delitto, l’eliminazione di sofferenze non strettamente indispensabili, ed in specie quelle corporali, l’abolizione della pena di morte e della tortura, ecc.), ebbe la più grande eco in ogni paese del mondo civile. Tradotto in moltissime lingue, esercitò una influenza assai notevole sul movimento di riforma che si manifestò subito dopo in quasi tutta l’Europa. Particolarmente si ispirarono all’opera di Beccarla Caterina II di Russia e Leopoldo di Toscana”.
[16] Sbriccoli M., La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia unita, in A. Schiavone (a cura di), Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica, Laterza, Roma – Bari, 1990, p 176 ss.: “… Credo che sia necessario, ormai, accettare l’idea che la storia del diritto penale non può prescindere dalla storia dei contesti coi quali il pensiero giuridico si confronta e interagisce. Gli avvenimenti politici, le dinamiche sociali, il fenomeno criminale, la legislazione, le pratiche di giustizia, gli stessi avvenimenti salienti che segnano le biografie dei giuristi non possono essere più ignorate. … Chi pensasse di poter prescindere dai fatti si metterebbe in una pericolosa condizione di minorità, e si esporrebbe a serissimi rischi di errori e omissioni. … La storia del pensiero giuridico non ha senso, se la sua unica fonte è il pensiero giuridico di cui si deve fare la storia”.
[17] Geremek B., “La pietà e la forca”, Laterza, Bari – Roma, 2003, p. 47
[18] Walter G., Histoire de la Terreur, 1795 – 1799, Librairie Plon, Paris, 1937 p 38: “… Si racconta che nel giardino delle Tuilèri erano state erette in figure mostruose le statue dei principii rivoluzionarii, allora appunto sopraffatti (discordia, ateismo, egoismo); il Robespierre le bruciò con una fiaccola,pronunciando formule d’imprecazione; e tra il fumo che si levava dalle statue bagnate di trementina apparivano le statue, fatte di materia incombustibile, della sapienza, della giustizia, dell’amore. Di qui si mosse verso il Campo di marte, dove il Robestierre predicò e, irritato dai sarcasmi della folla, si sfogò in minacce: ‘Oggi noi vogliamo stare allegri, ma domani combatteremo i vizi e i tiranni’ Bentosto si formò una forte opposizione contro di lui e dei suoi amici fra gli avanzi dei Girondini, fra i Dantoniani, i Cordelieri e altri, i quali si sentivano minacciati e volevano mettere fine al Regno del Terrore. Il Robespierre cercò di prevenirli con un gran numero di esecuzioni capitali, ande colpì allora anche i più risoluti repubblicani; ma presto si trovò solo. Ai 26 luglio dell’anno 1794, gli scoppiò contro la tempesta della Convenzione: egli fu imprigionato, dichiarato libero, indi al 28 giustiziato tra gli applausi del popolo e dopo terribili tumulti. Con ciò ebbe fine il Regno del Terrore”.
[19] Il periodo della codificazione in Francia (con riferimento in particolare al Codice civile) è ben spiegato e rappresentato da Ugo Petronio, La lotta per la Codificazione, cit. spec. pp. 107 – 118.
[20] Ferrante R., Codificazione e cultura giuridica, Giappichelli, Torino, 2006, spec. pp. 128 – 150
[21] Villari R., Storia dell’Europa contemporanea (dalla fine del ‘700 ad oggi), Laterza, Roma – Bari, 1975, p. 19 ss.
[22] Il Congresso di Vienna, come noto, si è svolto nella capitale dell’allora Impero austriaco, dal 1° ottobre 1814 al 9 giugno del 1815. Vi presero parte le principali e più importanti nazioni europee con l’intento preciso di dare un nuovo assetto all’Europa, come vedremo, dopo l’avventura napoleonica. In realtà si cercò di dare un assetto alle sole altre potenze, in quanto i termini di pace con la Francia erano già stati stipulati con il precedente trattato di Parigi del 30 maggio 1814. Le decisioni prese dal Congresso seguirono due linee-guida per l’assegnazione dei territori europei ai vari sovrani: il principio di equilibrio era stato concepito con lo scopo di non concedere ad alcun paese la supremazia territoriale in Europa, ma, al contrario, di equilibrare le forze delle varie potenze europee, di modo che nessuna di queste potesse prevalere sulle altre. Col principio di legittimità si intendeva rassegnare il trono ai legittimi sovrani dei loro Stati, come ad esempio accadde nella Francia post-rivoluzionaria, a capo della quale venne nominato sovrano Luigi XVIII; in questo modo veniva ripristinata la monarchia, anche se in questo caso si trattava di una monarchia costituzionale, anche se quest’ultimo principio non venne sempre rispettato, cfr. Moisset J.P., Storia del cattolicesimo, Lindau, Torino, 2008, spec. pp. 351 – 397
[23] Von Sybel E., Geschichte der Revolutionzeit von 1789 bis 1800, vol. V, Stoccarda, 1853 – 1879, spec. p. 239 ss.
[24] Conti Odorisio G., Dall’Ancien Regime alla Rivoluzione, Giuffrè, Milano, 1976, p. 14 ss.
[25] Crivellari G., Il codice penale per il Regno d’Italia, vol. I, Stamperia del Regno, Roma-Torino-Napoli, 1889, p. 28 ss.
[26] Colao F., Ideologie penalistiche tra 800/900, in A. Mazzacane, I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra 800/900, Liguori, Napoli, 1986, pp. 107 – 123
[27] Enrico Pessina, (Napoli, 17 ottobre 1828 – Napoli, 24 settembre 1916). Ha insegnato nell’Università di Napoli Diritto penale e procedura ed è stato autore tra l’altro de il Naturalismo e le scienze giuridiche, Manuale del diritto penale italiano, Manuale del diritto pubblico costituzionale. E’ stato sostituto procuratore generale a Napoli e, dal 1871 Senatore e Ministro di Grazie e Giustizia nel Governo Depretis.
[28] Ricordo al lettore di considerare che la Chiesa, dall’esperienza rivoluzionaria e napoleonica era uscita rafforzata nel proprio prestigio, rinsaldata nella propria unità e nella gerarchia e, quindi, si presentava come un ottimo elemento di conservazione dell’ordine sociale, ossia come alleato naturale delle restaurate monarchie.
[29] Pessina E. Lezioni sulla pena di morte, in Cinquantesimo anno d’insegnamento di Enrico Pessina, vol. I, Trani, Napoli, 1899, p. 381 ss.
[30] Solo un accenno storico per meglio chiarire il quadro nel quale è inserito questo disegno giuridico. Come ho rilevato nel testo, menti di primissimo ordine sono da annoverare tra i teorici della Scuola teologica reazionaria, tra questi sicuramente il conte savoiardo De Maistre (1753 – 1821), secondo il quale, a proposito della Restaurazione, era stata la Riforma ad esaltare il primato della ragione individuale in materia religiosa, opponendosi alle verità tradizionali quali erano definite e trasmesse dalla Chiesa. In particolare sosteneva la tesi che la restaurazione doveva essere, in primo luogo, una restaurazione religiosa o, più correttamente, una restaurazione cattolica – che secondo l’autore si fonda sul dogma fondamentale del primato del Pontefice e sul principio della infallibilità (pur non essendo quest’ultima ancora riconosciuta esplicitamente come dogma), – conteneva in sé l’antidoto efficace contro la rivoluzione e le premesse per una ricostruzione della società europea. Tale ricostruzione doveva avvenire sulla base di una limitazione del potere assoluto dei principi e dei governi in generale non attraverso il controllo popolare, bensì per opera di una restaurata funzione politica della nobiltà e, soprattutto, restituendo alla Chiesa e al suo Capo spirituale, il Pontefice, la funzione di giudicare l’operato dei monarchi alla luce della verità e delle consuetudini cristiane. Per concludere, nell’opera più famosa di De Maistre, Il Papa (1819), si ravvisa chiaramente l’esaltazione della monarchia cattolica, di tipo medievale, prodotta dall’azione civilizzatrice svolta dal papato considerato il miglior garante dell’indipendenza delle nazioni europee e particolarmente di quella italiana.
[31] Wallerstein I., Il capitalismo storico. Economia, politica e cultura di un sistema –mondo, UTET, Torino, 1985, p. 42 ss.
[32] Pessina E., Lezioni sulla pena di morte cit., p. 382
[33] Pessina E., Lezioni sulla pena di morte cit., p. 383
[34] V. infra sub note 13 e 14
[35] Pessina E., Lezioni sulla pena di morte cit., p. 384
[36] V., 453 a.C. Legge delle XII Tavole
[37] Pessina E., Lezioni sulla pena di morte cit., p. 385
[38] Pessina E., Lezioni sulla pena di morte cit., p. 436
[39] Pessina E., Lezioni sulla pena di morte cit., p. 439
[40] Pessina E., Lezioni sulla pena di morte cit., p. 440
[41] Pessina E., Lezioni sulla pena di morte cit., p. 441
[42] Cibrario L., Origine e progressi delle istituzioni della monarchia di Savoia sino alla costituzione del Regno d’Italia, Tipografia G., Firenze, 1867, p. 76 ss.
[43] Negri G., Storia politica italiana dall’Unità alla Repubblica, Giuffrè, Milano, 1994, p. 24 ss.
[44] Maturi W., Interpretazione del Risorgimento, UTET, Torino, 1962, p. 11 ss.
[45] Omodeo A., Studi sull’età della Restaurazione, Giappichelli, Torino, 1974 p. 37 ss.; Id., La cultura francese nell’età della Restaurazione, Giuffrè, Milano, 1946, p. 14 ss. ; Id., L’età del Risorgimento Italiano, Giuffrè, Milano, 1942, p. XI ss. ; Id., La leggenda di Carlo Alberto nella recente storiografia, Giappichelli, Torino, 1940, p. 3 ss.
[46] Ho già fatto riferimento, in queste note, al libro di Petronio, per i tipi della Giappichelli, sul tema della codificazione, ed al quale rinvio per l’ampia trattazione.
[47] Ferrante R., Codificazione e cultura giuridica cit. p. 128 ss.
[48] Si può consultare l’articoletto di Mario Tedeschi, I concordati nell’età della rivoluzione e della restaurazione, in Diritto e Religioni, II, Pellegrini Editore, Cosenza, 2007 pp. 339 – 346 per una visione storica delle vicende che stiamo trattando seppur con riferimento alle questioni dei rapporti Stato / Chiesa.
[49] E. Massari, Le dottrine generali del diritto penale, Lezioni Universitarie, Spoleto, 1928, p. 5 ss.
[50] Zuppetta L., Corso completo di legislazioni penali comparate, ossia commenti storico-filosofico-legali al Codice penale e al Codice di procedura penale dagli Stati sardi e di tutti gli altri Stati d’Italia, messi in comparazione tra loro, voll. III, E. Anfossi, Torino, 1856, p. 231 ss.
[51] Giuseppe Pisanelli è nato nel leccese (Tricase) il 1812. Eletto al parlamento napoletano nel 1848 puntò sull’unificazione nazionale come svolta civile per tutto il mezzogiorno. Ministro di Grazia, Giustizia e Culti (1862-64), nel 1873 fu incaricato di formare il nuovo Governo ma non accettò l’incarico preferendo l’attività parlamentare per non perdere il contatto diretto con l’elettorato. Ha avuto un ruolo importante nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa.
[52] Presidente Raffaele Conforti, membri, Giovanni De Falco, Gennaro De Filippo, Sante Marinelli, Errico Pessina e Cosimo Ratti
[53] Oliva C., Sulla pena da surrogarsi alla pena di morte nel nuovo Codice Penale, Stamperia del Regno, Roma, 1883, p. 511 ss
[54] Carrara F., Sulla crisi legislativa in Italia (in risposta al quesito propostomi da S.E. il Ministro Pisanelli sulla progettata estensione delle leggi penali sarde alle provincie toscane), in ‘Opuscoli di diritto criminale’, vol. II, Lucca, 1870, p. 39 ss.
[55] Da Passano M. (a cura di), Le colonie penali nell’Europa dell’ottocento, Carocci Editore, Roma, 2004, spec. pp. 37 – 48
[56] Ibidem, p. 171
[57] Pasquale Stanislao Mancini nato a Castel Baronio il 17 marzo 1817. Deputato della sinistra a partire dal 1860 è stato Ministro di Grazia e Giustizia dal 1881 al 1885. Nel 1882 stipulò la Triplice alleanza con la Germania – e l’Austria/Ungheria
[58] Romanelli R., L’Italia liberale (1861 – 1900), Il Mulino, Bologna, 1979, spec. pp. 29 – 37
[59] Carocci G., Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887, Einaudi, Torino, 1956, p. 15 ss.
[60] Ferri E., Principi di diritto criminale, UTET, Torino, 1928, p. IX ss.
[61] Mancini P.S., Relazione presentata dal Ministro Guardasigilli alla Camera dei Deputati nella tornata del 25 novembre 1876, in Rivista Penale, vol. IV, Padova, 1877, p. 38
[62] Zanardelli G., Relazione al Progetto del Nuovo codice penale, in Rivista Penale, vol. IX, Padova, 1883, p. 512
[63] Ibidem, p. 35
[64] Crivellari G., Il codice penale per il Regno d’Italia, vol. I, Roma – Torino – Napoli, 1890, p. CCXXXVII: “… e così l’Italia fu la prima tra le grandi Nazioni che fece scomparire dalla legislazione una pena già condannata universalmente dalla dottrina, e mantenuta in altri Stati per mera opportunità”.
[65] Ma anche cfr. Cibrario L., Origini e progressi delle istituzioni della monarchia di Savoia sino alla costituzione del Regno d’Italia, Editore Cellini, Firenze, 1867, p. 14 ss.
[66] De Ruggero G., Storia del liberalismo europeo, Feltrinelli, Milano, 1962, spec. p. 35
[67] Finocchiaro Aprile C., Discorsi parlamentari, Ed. Camera dei Deputati, vol. I, Roma, 1923, p. 174 ss.
[68] Rocco A., Crisi dello Stato liberale e sindacati (1920), in Scritti e discorsi politici, Vol. II, Ed. Camera dei Deputati, Roma, 1938, p. 602 ss.
[69] Ungari P., Alfredo Rocco e l’ideologia giuridica del fascismo, Morcelliana, Brescia, 1963, p. 9 ss.
[70] Caracciolo A., Stato e società civile, Einaudi, Torino, 1960, p. 43 ss.
[71] Mozzotti A. – Lombardi P., Nel solco della storia, UTET, Torino, 1960, p. 46 ss
[72] De Felice R., Mussolini il Duce, I, Gli anni del consenso 1929 – 1936, Einaudi, Torino, 1974, pp. 139 – 152
[73] Casalinuovo A., Disciplina giuridica della pena di morte, Tipografia F., Catanzaro, 1939, p. 3 ss
[74] Tedeschi M., La posizione del fascismo nei confronti della Chiesa, in Iglesia Catòlica y regimenes autoritarios y democràticos (experencia espanola e italiana), Madrid, 1987 p. 23 ss.
[75] Mancini V., La pena di morte nel nuovo diritto penale italiano. Discorso pronunciato nell’Aula magna il 12 novembre 1930 per l’anno accademico 1930-31, CEDAM, Padova, 1930, p. 3 ss.
[76] Pisapia G.D., Il problema della pena di morte e la sua attualità, in Studi in onore di Biagio Petroncelli, voll. III, Giuffrè, Milano, 1972, p. 1433 ss.
[77] Biscaretti di Ruffìa P., Introduzione al diritto costituzionale comparato. Le ‘forme di Stato’ le ‘forme di Governo’. Le Costituzioni moderne, Giuffrè, Milano, 1988, p. 6 ss.
[78] Sbriccoli M., La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia unita, in A. Schiavone (a cura di), Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica, Laterza, Roma – Bari, 1990, spec. p. 176 e ss. ed ivi le note.


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